In breve
- Caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.): somma o cose fungibili date alla conclusione del contratto; se chi l'ha data non adempie, l'altro può recedere trattenendola; se non adempie chi l'ha ricevuta, l'altro può recedere ed esigere il doppio; se preferisce, chiede esecuzione o risoluzione con il risarcimento pieno.
- Caparra penitenziale (art. 1386): corrispettivo del recesso pattuito; chi recede la perde o la restituisce doppia, e basta.
- Acconto: anticipo del prezzo, da restituire se il contratto salta, senza forfait.
- Clausola penale (art. 1382): liquidazione anticipata del danno, riducibile dal giudice se eccessiva.
- Se il contratto non dice nulla, la somma tende a essere qualificata come acconto: scrivere «a titolo di caparra confirmatoria».
La caparra confirmatoria
«Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali».
La caparra confirmatoria ha tre funzioni insieme: conferma la serietà dell'impegno, anticipa una parte della prestazione (se tutto va bene è restituita o imputata al prezzo) e liquida in anticipo il danno in caso di inadempimento. È un contratto reale: esiste solo se la somma viene effettivamente consegnata (l'assegno vale come consegna quando è incassabile), e va data «al momento della conclusione del contratto», anche se le parti possono prevederne il versamento a rate. In caso di inadempimento la parte fedele ha una scelta: il recesso con ritenzione della caparra o richiesta del doppio, che non richiede alcuna prova del danno ed è la via rapida; oppure la domanda di esecuzione o di risoluzione con il risarcimento del danno effettivo, se ritiene che il danno superi la caparra o vuole comunque il contratto. Le due vie sono alternative: per la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 553/2009) chi ha chiesto la risoluzione giudiziale con i danni non può più trattenere la caparra a titolo di forfait, ma solo come acconto sul risarcimento provato. In ogni caso il recesso presuppone un inadempimento di non scarsa importanza (art. 1455) e imputabile: chi recede trattenendo la caparra per un ritardo modesto o per un inadempimento non colpevole risponde a sua volta di inadempimento e deve restituirla, eventualmente doppia.
La caparra penitenziale
«Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso. In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta».
La caparra penitenziale presuppone che il contratto attribuisca a una o a entrambe le parti il diritto di recedere: chi esercita quel diritto non è inadempiente, paga semplicemente il prezzo del ripensamento, perdendo la caparra data o restituendo il doppio di quella ricevuta, senza altre pretese (neppure di risarcimento). È lo strumento adatto quando una parte vuole riservarsi la libertà di non concludere (per esempio in attesa di un finanziamento o di una verifica) pagando un costo certo. Va scritta con chiarezza: se il contratto parla genericamente di «caparra» senza prevedere un diritto di recesso, si intende confirmatoria.
Caparra, acconto, penale: le differenze
| Caparra confirmatoria | Caparra penitenziale | Acconto | Clausola penale | |
|---|---|---|---|---|
| Che cos'è | Garanzia reciproca e forfait del danno | Prezzo del recesso pattuito | Anticipo del prezzo | Danno liquidato in anticipo per inadempimento o ritardo |
| Serve la consegna | Sì, alla conclusione | Sì | Sì | No, è una clausola |
| Se non adempie chi l'ha data | L'altro recede e la trattiene | Il recedente la perde | Va restituita, salvo danni provati | Paga la penale, senza prova del danno |
| Se non adempie chi l'ha ricevuta | L'altro recede e chiede il doppio | Il recedente restituisce il doppio | Restituzione più danni provati | Paga la penale |
| Risarcimento ulteriore | Solo scegliendo esecuzione o risoluzione, senza forfait | No | Sì, secondo le regole generali | Solo se pattuita la risarcibilità del danno ulteriore (art. 1382) |
| Riduzione dal giudice | Non prevista (nullità se manifestamente eccessiva) | Non prevista | Sì, se eccessiva o con adempimento parziale (art. 1384) |
La clausola penale «ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore» (art. 1382) ed è dovuta indipendentemente dalla prova del danno; a differenza della caparra non richiede consegna di denaro e può essere ridotta dal giudice, anche d'ufficio, se manifestamente eccessiva o se l'obbligazione è stata in parte eseguita (art. 1384). Caparra e penale possono coesistere nello stesso contratto per inadempimenti diversi (per esempio caparra per la mancata stipula del rogito, penale per il ritardo nella consegna). Sulla caparra eccessiva il codice tace, ma la Corte costituzionale ha indicato che il giudice può dichiararne d'ufficio la nullità parziale per contrasto con il dovere di solidarietà dell'art. 2 della Costituzione (ordinanze 248/2013 e 77/2014): nella pratica una caparra sproporzionata (oltre il 30-40% del prezzo) è un rischio per chi la riceve.
I casi tipici
- Compromesso immobiliare: la caparra confirmatoria (di solito il 10-15% del prezzo) accompagna il preliminare; se il venditore non si presenta al rogito, il compratore recede e chiede il doppio, o chiede la sentenza che trasferisce la proprietà; se non si presenta il compratore, il venditore la trattiene. La caparra data all'agenzia con la proposta d'acquisto diventa efficace con l'accettazione del venditore e va poi consegnata a lui.
- Locazione: la somma data alla firma per «bloccare» l'appartamento è di regola una caparra confirmatoria; non va confusa con il deposito cauzionale, che garantisce le obbligazioni del conduttore durante il rapporto e va restituito con gli interessi.
- Ordini e prenotazioni: auto, mobili, matrimoni, viaggi: la qualificazione dipende dal modulo; nei contratti con i consumatori le clausole che prevedono la perdita di somme senza reciprocità (il consumatore perde la caparra, il professionista no) sono vessatorie e nulle (art. 33 codice del consumo).
- Recupero: il doppio della caparra si chiede con lettera di recesso e, se non pagato, con il decreto ingiuntivo quando il contratto e l'inadempimento risultano da documenti, o con la causa ordinaria; il diritto si prescrive in dieci anni.
Domande frequenti
Ho dato una caparra e ho cambiato idea: la perdo?
Se è una caparra confirmatoria, sì: il ripensamento è un inadempimento e l'altra parte può recedere trattenendola. Se è una caparra penitenziale, il contratto vi riconosceva il diritto di recedere e la caparra è il prezzo di quel diritto: la perdete, ma senza altre conseguenze. Se la somma era un acconto, va restituita, salvo il risarcimento del danno che l'altra parte provi.
Posso chiedere il doppio della caparra e anche i danni?
No. Chi subisce l'inadempimento sceglie: o recede e trattiene la caparra (o esige il doppio), senza provare alcun danno; oppure chiede l'esecuzione o la risoluzione con il risarcimento del danno effettivo, secondo le regole generali, e allora la caparra torna a essere un semplice anticipo da restituire o imputare. Le due strade non si cumulano.
La caparra può essere ridotta dal giudice se è troppo alta?
Il codice prevede la riduzione per la clausola penale manifestamente eccessiva (art. 1384), non per la caparra; ma la Corte costituzionale ha indicato che il giudice può rilevare la nullità della caparra manifestamente eccessiva per contrarietà al dovere di solidarietà (ordinanze 248/2013 e 77/2014), e alcuni giudici applicano la riduzione per analogia. Nella pratica una caparra fino al 10-20% del prezzo non solleva problemi.
La caparra si paga con assegno o bonifico?
Va consegnata «al momento della conclusione del contratto»: l'assegno bancario o circolare intestato al venditore e il bonifico sono la regola; il contante è ammesso sotto i limiti antiriciclaggio ma sconsigliabile. Con l'assegno la caparra si intende versata alla consegna, e l'assegno non incassato o scoperto equivale a mancata dazione. Nel preliminare immobiliare la caparra sconta l'imposta di registro dello 0,5%, scomputata al rogito.
Fonti normative
- Art. 1385 c.c. — Caparra confirmatoria
- Art. 1386 c.c. — Caparra penitenziale
- Art. 1382 c.c. — Effetti della clausola penale
- Art. 1384 c.c. — Riduzione della penale
- Art. 1455 c.c. — Importanza dell'inadempimento
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- ContrattiIl contratto preliminare (compromesso)Forma e nullità (art. 1351), che cosa scrivere, caparra confirmatoria e acconti, registrazione entro 30 giorni (200 euro + 0,5%), trascrizione e privilegio, esecuzione in forma specifica (art. 2932), recesso e risoluzione, immobili da costruire (fideiussione), preliminare di preliminare, proposta d'acquisto.
- ContrattiInadempimento e risoluzione del contrattoResponsabilità del debitore, costituzione in mora, adempimento o risoluzione, gravità dell'inadempimento, diffida ad adempiere, clausola risolutiva espressa, termine essenziale, eccezione di inadempimento, effetti retroattivi, danni e penale, caparra, chi prova che cosa, prescrizione, mediazione.
- Affitti e sfrattiIl contratto di affitto: 4+4, 3+2, transitorioTipologie (4+4, 3+2, transitorio, studenti), forma scritta e registrazione, rinnovo e disdetta, canone e ISTAT, deposito, spese, cedolare secca.
- Debiti, crediti e pignoramentiIl decreto ingiuntivo: come si ottiene e come ci si difendeProva scritta, decreto in 30 giorni, provvisoria esecuzione, notifica in 60 giorni, opposizione in 40, esecutività, sospensione, costi.
- ContrattiLa prescrizione: tutti i termini in una tabellaRegola generale, decorrenza, tabella dei termini per categoria (contratti, canoni e interessi, lavoro, professionisti, bollette, danni, vizi, tributi, sanzioni, successioni, diritti reali, titoli di credito), prescrizioni presuntive, sospensione, interruzione, giudicato, decadenza.
- Il processo civileIl giudice di pace: competenze, come si fa causa, senza avvocatoCompetenza per valore (10.000 e 25.000 euro) e per materia (termini e siepi, servizi condominiali, immissioni, interessi previdenziali), opposizioni a sanzioni amministrative e multe, giudice di pace penale, competenza territoriale, procedimento semplificato (ricorso, decreto, costituzione del convenuto, udienza, conciliazione, istruttoria, sentenza in 15 giorni), difesa personale fino a 1.100 euro e rappresentanza con mandato, decisione secondo equità fino a 1.100 euro (2.500 dal 2027), contributo unificato (43, 98, 237 euro) e spese, conciliazione non contenziosa, decreto ingiuntivo, appello al tribunale, riforma del 2027 (30.000/50.000 euro, nuove materie).
- Il processo civileLa mediazione obbligatoria: materie, procedura, costiMaterie obbligatorie (art. 5), esclusioni (decreti ingiuntivi, sfratti, cautelari, consulenza preventiva), mediazione demandata dal giudice, come si avvia e dove, primo incontro (20-40 giorni), assistenza degli avvocati, durata di 6 mesi, effetti su prescrizione e decadenza, riservatezza, proposta del mediatore e conseguenze sulle spese, accordo titolo esecutivo (con avvocati) o omologato, mancata partecipazione (argomenti di prova, doppio del contributo unificato), costi (DM 150/2023), riduzione di un quinto, patrocinio gratuito, crediti d'imposta, esenzioni fiscali.
- ContrattiVizi della cosa venduta: garanzia, termini, rimediVizi, mancanza di qualità e aliud pro alio; esclusioni; risoluzione, riduzione del prezzo, risarcimento; denuncia entro 8 giorni e prescrizione di 1 anno; onere della prova; garanzia legale di conformità (codice del consumo): 2 anni, presunzione di 1 anno, riparazione o sostituzione, 26 mesi; beni usati; immobili.