In breve
- Regola: i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni, salvo che la legge disponga diversamente (art. 2946 c.c.); decorre «dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere» (art. 2935).
- Termini brevi: 5 anni per canoni, interessi, rate, stipendi, TFR, danni da fatto illecito; 2 anni per danni da circolazione stradale, bollette di luce, gas e acqua, assicurazioni; 1 anno per vizi della cosa venduta, trasporto, mediatore; 3 anni per compensi professionali e bollo auto.
- Si interrompe con una lettera di messa in mora (raccomandata o PEC), con un atto giudiziario o con il riconoscimento del debito (artt. 2943-2944); ricomincia da capo.
- Va eccepita: il giudice non la rileva d'ufficio (art. 2938); non si può rinunciare prima che sia compiuta (art. 2937).
- Decadenza è altra cosa: termine perentorio che non si interrompe (art. 2964).
La regola e la decorrenza
«Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge». «La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere».
Il termine parte dall'esigibilità: dalla scadenza del pagamento, dal fatto dannoso, dalla consegna della cosa. Per la giurisprudenza, quando il danno non è conoscibile subito (malattie professionali, danni lungolatenti, responsabilità professionale) la prescrizione decorre dal momento in cui il danneggiato ha potuto percepire il danno e la sua riconducibilità a una condotta altrui, usando l'ordinaria diligenza. Non decorre contro chi non può agire per un impedimento giuridico, non di fatto. Il termine è a giorni, si computa senza contare il giorno iniziale e scade alla fine del giorno finale corrispondente; se la legge non dice altro, dieci anni.
La tabella dei termini
| Diritto | Termine | Norma |
|---|---|---|
| Contratti e crediti in generale | ||
| Crediti da contratto, restituzione di somme, risarcimento da inadempimento, mutuo, finanziamenti (capitale) | 10 anni | Art. 2946 c.c. |
| Interessi e tutto ciò che si paga periodicamente ad anno o in termini più brevi (rate, canoni, condominio, telefono) | 5 anni | Art. 2948 n. 4 |
| Pigioni e fitti, ogni corrispettivo di locazione | 5 anni | Art. 2948 n. 3 |
| Bollette di energia elettrica, gas e acqua (utenti domestici, microimprese, professionisti) | 2 anni | Art. 1, c. 4, L. 205/2017 |
| Annullamento del contratto (vizi del consenso, incapacità) | 5 anni dalla scoperta dell'errore o dolo, dalla cessazione della violenza o dell'incapacità | Art. 1442 |
| Rescissione del contratto | 1 anno dalla conclusione | Art. 1449 |
| Nullità del contratto | Imprescrittibile (salvi usucapione e prescrizione delle azioni di restituzione) | Art. 1422 |
| Vendita, appalto, consumatori | ||
| Vizi della cosa venduta | Denuncia entro 8 giorni; azione entro 1 anno dalla consegna | Art. 1495 |
| Garanzia di conformità (consumatore) | 2 anni dalla consegna; azione entro 26 mesi | Art. 133 D.Lgs. 206/2005 |
| Vizi e difformità dell'opera (appalto) | Denuncia entro 60 giorni; azione entro 2 anni dalla consegna | Art. 1667 |
| Rovina e gravi difetti di edifici | Entro 10 anni dal compimento; denuncia entro 1 anno dalla scoperta; azione entro 1 anno dalla denuncia | Art. 1669 |
| Danno da prodotto difettoso | 3 anni dalla conoscenza; decadenza 10 anni dalla messa in circolazione | Artt. 125-126 D.Lgs. 206/2005 |
| Lavoro e compensi | ||
| Retribuzioni e differenze retributive (dalla cessazione del rapporto, per la giurisprudenza) | 5 anni | Art. 2948 n. 4; Corte cost. 63/1966 |
| TFR e indennità di fine rapporto | 5 anni | Art. 2948 n. 5 |
| Contributi previdenziali | 5 anni | Art. 3, c. 9, L. 335/1995 |
| Compensi di avvocati, professionisti, notai (presuntiva) | 3 anni | Art. 2956 |
| Provvigione del mediatore | 1 anno | Art. 2950 |
| Prezzo di merci vendute dal commerciante al privato, medicinali, lezioni (presuntiva) | 1 anno | Art. 2955 |
| Alberghi, vitto e alloggio (presuntiva) | 6 mesi | Art. 2954 |
| Danni e assicurazioni | ||
| Risarcimento da fatto illecito (responsabilità extracontrattuale) | 5 anni dal fatto | Art. 2947, c. 1 |
| Danni da circolazione di veicoli | 2 anni | Art. 2947, c. 2 |
| Danni da fatto che è anche reato | Il termine più lungo della prescrizione del reato | Art. 2947, c. 3 |
| Responsabilità medica: verso la struttura (contrattuale) / verso il medico (extracontrattuale) | 10 anni / 5 anni | Art. 7 L. 24/2017; artt. 2946, 2947 |
| Diritti dal contratto di assicurazione (indennizzo) | 2 anni dal fatto; vita 10 anni; premi 1 anno | Art. 2952 |
| Trasporto e spedizione | 1 anno (18 mesi fuori d'Europa) | Art. 2951 |
| Tributi e sanzioni | ||
| Sanzioni amministrative (multe stradali comprese) | 5 anni dalla violazione | Art. 28 L. 689/1981 |
| Tributi locali (IMU, TARI), contributi e sanzioni portati in cartella, per la giurisprudenza | 5 anni | Art. 2948 n. 4; Cass. Sez. un. 23397/2016 |
| Imposte erariali (IRPEF, IVA, registro) dopo la cartella definitiva | 10 anni | Art. 2946 |
| Bollo auto | 3 anni dall'anno in cui andava pagato | Art. 5 D.L. 953/1982 |
| Famiglia e successioni | ||
| Arretrati dell'assegno di mantenimento e alimentare (singole rate) | 5 anni | Art. 2948 n. 2 |
| Accettazione dell'eredità | 10 anni dall'apertura della successione | Art. 480 |
| Azione di riduzione per lesione di legittima | 10 anni | Art. 2946 |
| Divisione dell'eredità o della comunione | Imprescrittibile | Art. 1111 |
| Diritti reali | ||
| Proprietà (azione di rivendica) | Imprescrittibile, salva l'usucapione altrui | Art. 948 |
| Usucapione di immobili | 20 anni (10 con titolo e buona fede) | Artt. 1158-1159 |
| Servitù, usufrutto, uso e abitazione (estinzione per non uso) | 20 anni | Artt. 1073, 1014 |
| Titoli di credito | ||
| Cambiale (azione contro l'emittente/accettante) | 3 anni dalla scadenza | Art. 94 R.D. 1669/1933 |
| Assegno bancario (azione contro il traente) | 6 mesi dal termine di presentazione | Art. 75 R.D. 1736/1933 |
Le prescrizioni presuntive (sei mesi, uno e tre anni degli artt. 2954-2956) non estinguono il diritto ma presumono che il pagamento sia avvenuto, perché si tratta di crediti che di solito si saldano subito e senza quietanza: il creditore può superarle solo deferendo al debitore il giuramento o ottenendone l'ammissione in giudizio; e il debitore che, per difendersi, sostiene di non aver mai dovuto nulla, perde il beneficio. Per i lavoratori subordinati, la Corte costituzionale ha stabilito che la prescrizione delle retribuzioni non può decorrere durante il rapporto quando il lavoratore non è protetto contro il licenziamento (sentenza 63/1966), e la Cassazione a Sezioni Unite ha esteso la regola, dopo la riforma Fornero e il Jobs Act, a tutti i rapporti: i cinque anni partono dalla cessazione (sentenza 26246/2022). Quando un diritto con prescrizione breve è accertato da una sentenza passata in giudicato, il termine diventa di dieci anni (art. 2953).
Sospensione e interruzione
La prescrizione resta sospesa nei rapporti indicati dall'art. 2941: tra coniugi (e, per la sentenza della Corte costituzionale 7/2026, tra conviventi di fatto), tra genitori e figli soggetti alla responsabilità genitoriale, tra tutore e minore, tra società e amministratori in carica per le azioni di responsabilità, tra il debitore che ha dolosamente occultato il debito e il creditore finché il dolo non è scoperto; e contro i minori e gli interdetti senza rappresentante legale (art. 2942). Il tempo della sospensione non si conta, ma il periodo già maturato resta. L'interruzione invece azzera il termine, che ricomincia da capo (art. 2945): la producono la notifica di un atto giudiziario (citazione, decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento, anche davanti a giudice incompetente), la domanda proposta in giudizio, «ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore» (art. 2943), cioè una richiesta scritta di adempimento con la prova della ricezione, e il riconoscimento del diritto da parte del debitore (art. 2944): un pagamento parziale, una richiesta di rateizzazione, una lettera che ammette il debito. Durante il processo la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza. Una lettera di sollecito generica, senza intimazione, o una telefonata non interrompono nulla: la messa in mora va scritta e inviata in modo da provarne la data e la consegna.
Eccezione, rinuncia, decadenza
Il giudice «non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta» (art. 2938): il debitore deve eccepirla, nel primo atto difensivo nella causa (nell'opposizione a decreto ingiuntivo, nella comparsa di risposta) o rispondendo alla richiesta stragiudiziale. La rinuncia è possibile solo a prescrizione compiuta e può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersene, come un pagamento (art. 2937); i patti che allungano o accorciano i termini sono nulli (art. 2936). La decadenza segue regole diverse: è un termine entro cui un atto va compiuto, non si interrompe e non si sospende (art. 2964), e si impedisce solo compiendo l'atto o, per i diritti disponibili, con il riconoscimento della controparte (art. 2966); il giudice la rileva d'ufficio quando è stabilita in materia sottratta alla disponibilità delle parti (art. 2969). Sono decadenze, per esempio, gli otto giorni per denunciare i vizi, i sessanta giorni per impugnare il licenziamento, i trenta per opporsi a una sanzione amministrativa o a una cartella per un vizio proprio, i quaranta per opporsi a un decreto ingiuntivo. La tabella dedicata alla prescrizione dei debiti approfondisce i crediti più comuni; per cartelle e tributi vale la pagina sulla prescrizione della cartella.
Domande frequenti
Come si interrompe la prescrizione?
Con qualsiasi atto scritto che costituisca in mora il debitore (una raccomandata o una PEC con la richiesta di pagamento), con la notifica di un atto giudiziario, con la domanda proposta in giudizio o con il riconoscimento del debito da parte del debitore, anche implicito (un pagamento parziale, una richiesta di dilazione). Dopo l'interruzione ricomincia da capo un periodo intero; durante la causa la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato.
Il debito prescritto si cancella da solo?
No. La prescrizione va eccepita dal debitore, in giudizio o nella risposta a chi chiede il pagamento: il giudice non può rilevarla d'ufficio (art. 2938 c.c.). Chi paga un debito prescritto non può chiedere la restituzione, e chi lo riconosce dopo il compimento della prescrizione vi rinuncia (art. 2937).
Che differenza c'è tra prescrizione e decadenza?
La prescrizione estingue il diritto per inerzia prolungata e può essere interrotta e sospesa; la decadenza è un termine perentorio per compiere un certo atto (per esempio i 60 giorni per impugnare un licenziamento o i 30 per opporsi a una multa), che non si interrompe né si sospende e si evita solo compiendo l'atto (artt. 2964 e 2966). Molti termini brevi della tabella sono decadenze, e vanno trattati con più cautela.
Perché per stipendi e onorari si parla di prescrizione «presuntiva»?
I termini di sei mesi, uno e tre anni degli artt. 2954-2956 non estinguono il diritto: presumono che il pagamento sia avvenuto. Il creditore può vincere la presunzione solo con il giuramento del debitore o con la sua ammissione in giudizio di non aver pagato. Per i lavoratori subordinati resta comunque la prescrizione ordinaria di cinque anni per le retribuzioni.
Fonti normative
- Art. 2934 c.c. — Estinzione dei diritti
- Art. 2935 c.c. — Decorrenza della prescrizione
- Art. 2943 c.c. — Interruzione da parte del titolare
- Art. 2946 c.c. — Prescrizione ordinaria
- Art. 2947 c.c. — Prescrizione del diritto al risarcimento del danno
- Art. 2948 c.c. — Prescrizione di cinque anni
- Art. 2964 c.c. — Inapplicabilità di regole della prescrizione (decadenza)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Debiti, crediti e pignoramentiQuando un debito si prescriveDieci, cinque, tre, due anni: la tabella; interruzione con raccomandata o PEC; dieci anni dopo sentenza o decreto; cartelle e contributi; l'eccezione va sollevata.
- Cartelle e riscossioneLa prescrizione delle cartelle: 5 o 10 anni?Decadenza (termini per la notifica della cartella, art. 25) e prescrizione (dopo la notifica), tabella dei termini per tipo di credito, la regola delle Sezioni Unite 23397/2016 (la cartella non è un giudicato), atti interruttivi (intimazione ex art. 50, preavviso di fermo, ipoteca, pignoramento, rateizzazione), sospensione durante la rateizzazione e le definizioni agevolate, come si eccepisce (ricorso alla Corte tributaria, al giudice del lavoro, al giudice di pace o dell'esecuzione), estratto di ruolo e impugnabilità limitata, cartelle vecchie e stralcio, richiesta di sgravio in autotutela, effetti sul DURC.
- ContrattiVizi della cosa venduta: garanzia, termini, rimediVizi, mancanza di qualità e aliud pro alio; esclusioni; risoluzione, riduzione del prezzo, risarcimento; denuncia entro 8 giorni e prescrizione di 1 anno; onere della prova; garanzia legale di conformità (codice del consumo): 2 anni, presunzione di 1 anno, riparazione o sostituzione, 26 mesi; beni usati; immobili.
- ContrattiInadempimento e risoluzione del contrattoResponsabilità del debitore, costituzione in mora, adempimento o risoluzione, gravità dell'inadempimento, diffida ad adempiere, clausola risolutiva espressa, termine essenziale, eccezione di inadempimento, effetti retroattivi, danni e penale, caparra, chi prova che cosa, prescrizione, mediazione.
- Contratto, mansioni e stipendioLo stipendio non pagato: come recuperarloDiffida e Ispettorato, decreto ingiuntivo con le buste paga, pignoramento, prescrizione 5 anni, Fondo di garanzia INPS (TFR e ultime 3 mensilità), dimissioni per giusta causa, lavoro nero.
- Casa e proprietàL'usucapione: diventare proprietari con il possessoVenti anni di possesso continuo e pacifico, l'usucapione decennale, possesso e detenzione, la prova, la mediazione obbligatoria, i casi tra coeredi e vicini.
- Risarcimento del dannoIncidente stradale: come ottenere il risarcimentoCAI, risarcimento diretto, termini di 30/60/90 giorni, concorso di colpa, danni all'auto e alla persona, trasportati, causa davanti al giudice di pace.
- Il procedimento penaleLa prescrizione del reato: come si calcolaIl massimo della pena e i minimi di 6 e 4 anni, +1/4 con le interruzioni, raddoppi, sospensione, cessazione con la sentenza di primo grado, improcedibilità in appello (2 anni) e cassazione (1 anno), tabella.