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ProceduraLavoro e previdenza · Contratto, mansioni e stipendio

Lo stipendio non pagato: come recuperarlo

Uno stipendio in ritardo è un inadempimento grave del datore, e la legge dà al lavoratore strumenti rapidi: la diffida, il decreto ingiuntivo sulla base delle buste paga, il pignoramento, il Fondo di garanzia dell'INPS quando l'azienda non paga o fallisce, le dimissioni per giusta causa con la NASpI. In che ordine usarli e con quali tempi.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Passo 1: diffida scritta (PEC o raccomandata) con termine; interrompe la prescrizione e prepara le dimissioni per giusta causa.
  • Passo 2: Ispettorato del lavoro (diffida accertativa, che diventa titolo esecutivo) oppure decreto ingiuntivo con le buste paga, poi pignoramento.
  • Se il datore è insolvente: Fondo di garanzia INPS per il TFR e le ultime tre mensilità; insinuazione al passivo nella liquidazione giudiziale.
  • Termini: i crediti retributivi si prescrivono in cinque anni, che per chi non ha stabilità reale decorrono dalla fine del rapporto; agire presto conviene comunque.

Il ritardo è già inadempimento

La retribuzione va pagata nei termini fissati dal contratto collettivo e dagli usi (art. 2099 c.c.), di regola a cadenza mensile; il ritardo produce automaticamente interessi e rivalutazione (art. 429 c.p.c.) ed è un inadempimento del datore che, se grave o reiterato, giustifica le dimissioni per giusta causa. Il datore che non paga non può opporre le proprie difficoltà economiche, e il mancato pagamento dei contributi è un ulteriore inadempimento (oltre che un illecito verso l'INPS). Il primo atto è quasi sempre una diffida scritta, con PEC o raccomandata, che quantifica le somme, assegna un termine breve e avverte delle conseguenze: interrompe la prescrizione, fissa la mora e documenta la gravità per le eventuali dimissioni.

Le vie di recupero

  1. L'Ispettorato territoriale del lavoro. La richiesta di intervento (anche online) può portare alla diffida accertativa (art. 12 d.lgs. 124/2004): l'ispettore accerta il credito e diffida il datore a pagare; se non paga né promuove la conciliazione entro trenta giorni, la diffida diventa titolo esecutivo senza bisogno del giudice. È gratuita e utile anche per far emergere il lavoro nero, ma i tempi dipendono dal carico dell'ufficio.
  2. Il decreto ingiuntivo. Con le buste paga (o altra prova scritta) l'avvocato chiede al giudice del lavoro un decreto ingiuntivo, spesso con provvisoria esecuzione per il pericolo nel ritardo; il contributo unificato è ridotto e non dovuto sotto la soglia di reddito; il datore ha quaranta giorni per opporsi. Con il decreto esecutivo si notifica il precetto e si pignorano conti, crediti verso clienti, beni. È la via più rapida quando il datore è solvibile.
  3. La causa ordinaria. Se mancano le prove scritte, o il credito è contestato (straordinari, differenze di inquadramento, lavoro nero), si propone il ricorso con il rito del lavoro, con testimoni e documenti; la sentenza è immediatamente esecutiva. Prima si può tentare la conciliazione in Ispettorato o in sede sindacale.
  4. Il Fondo di garanzia INPS. Se il datore è sottoposto a liquidazione giudiziale, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, il lavoratore si insinua al passivo con privilegio e chiede al Fondo il TFR (l. 297/1982) e le ultime tre mensilità del rapporto (d.lgs. 80/1992), entro un massimale mensile; se il datore non è fallibile (per esempio un piccolo imprenditore sotto le soglie), serve prima un'esecuzione forzata rimasta infruttuosa. La pagina sul Fondo di garanzia spiega requisiti e tempi.

Restare o andarsene

Chi continua a lavorare senza essere pagato può sospendere la prestazione con l'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), comunicandola per iscritto, se il ritardo è grave e la reazione proporzionata; la giurisprudenza la ammette ma il rischio di un licenziamento per assenza ingiustificata impone prudenza. La via più sicura, quando gli arretrati superano una o due mensilità e la diffida non ha effetto, sono le dimissioni per giusta causa: niente preavviso, indennità sostitutiva a carico del datore, NASpI. Il rapporto cessato non fa perdere il credito, che si recupera con gli stessi strumenti.

Prescrizione e prova

I crediti di lavoro si prescrivono in cinque anni (art. 2948 n. 4 c.c.); per i lavoratori privi di stabilità reale (oggi la maggioranza, dopo il Jobs Act) la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto e non durante (Cass. 26246/2022), perché il timore del licenziamento impedisce di agire. La prova del credito sta nelle buste paga, nel contratto, nei cedolini, nell'estratto conto contributivo, nelle presenze; in mancanza, nei testimoni. Chi ha lavorato in nero deve prima provare l'esistenza e la durata del rapporto (colleghi, messaggi, badge, consegne), e ha diritto alle retribuzioni secondo il contratto collettivo e ai contributi, oltre alle sanzioni a carico del datore. Anche gli straordinari non pagati seguono queste regole, con l'onere di provare le ore.

Domande frequenti

Dopo quanto tempo posso agire?

Subito dopo la scadenza prevista dal contratto collettivo (di regola entro il mese successivo). Non c'è un periodo minimo di attesa: la diffida può partire dal primo stipendio in ritardo, e dopo due o tre mensilità si può chiedere il decreto ingiuntivo o dimettersi per giusta causa.

Serve la busta paga per fare causa?

Le buste paga sono la prova scritta ideale per il decreto ingiuntivo, ma non sono indispensabili: si può agire con il contratto, la comunicazione di assunzione, l'estratto contributivo INPS, e in mancanza di tutto con la causa ordinaria e i testimoni. Chi ha lavorato in nero deve prima provare l'esistenza del rapporto.

L'INPS paga gli stipendi arretrati?

Solo in parte e solo se il datore è insolvente: il Fondo di garanzia paga il TFR e le retribuzioni degli ultimi tre mesi del rapporto (entro un limite mensile) se l'azienda è in liquidazione giudiziale, concordato o altra procedura, oppure se l'esecuzione forzata contro un datore non fallibile è risultata infruttuosa. Gli arretrati più vecchi restano un credito verso il datore.

Posso smettere di lavorare finché non mi pagano?

Sì, con cautela: l'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) consente di sospendere la prestazione di fronte a un inadempimento grave e proporzionato, ma va comunicata per iscritto e valutata con un avvocato o il sindacato, perché un'assenza ingiustificata espone al licenziamento. Le dimissioni per giusta causa sono spesso la via più sicura.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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