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IstitutoLavoro e previdenza · Dimissioni, TFR e fine del rapporto

Il TFR: calcolo, tempi di pagamento, anticipo, tutele

Il trattamento di fine rapporto è una retribuzione differita che matura ogni anno e va pagata alla fine del rapporto, qualunque ne sia la causa, licenziamento per giusta causa compreso. Come si calcola, quando deve arrivare, come chiederne un anticipo e che cosa fare se il datore non lo paga o è insolvente.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Calcolo: per ogni anno una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5 (frazioni di mese da 15 giorni contano per intero), rivalutata al 31 dicembre dell'1,5% fisso + 75% dell'inflazione ISTAT (art. 2120 c.c.).
  • Quando: alla cessazione per qualsiasi causa, di regola con l'ultima busta paga o nei termini del contratto collettivo; in caso di morte agli eredi indicati dall'art. 2122.
  • Anticipo: dopo otto anni di servizio, fino al 70%, per spese sanitarie straordinarie o acquisto della prima casa (e per le esigenze previste dai contratti), una sola volta.
  • Se non arriva: diffida, decreto ingiuntivo, pignoramento; Fondo di garanzia INPS se il datore è insolvente; prescrizione cinque anni.

Come si calcola

Art. 2120, primo e quarto comma, c.c.

«In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. […] Il trattamento […], con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente».

La retribuzione utile comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto a titolo non occasionale, compresi i valori in natura, le mensilità aggiuntive, gli straordinari abituali, i premi ricorrenti, e con esclusione dei rimborsi spese; i contratti collettivi possono escludere voci specifiche. Nei periodi di malattia, infortunio, maternità e cassa integrazione si computa la retribuzione che sarebbe spettata. Dalla quota annua si detrae lo 0,50% della retribuzione versato all'INPS (art. 3 l. 297/1982). L'accantonamento si rivaluta ogni anno su base composta; il datore paga un'imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni. Il conteggio finale è la somma delle quote rivalutate meno gli anticipi già ricevuti; la busta paga riporta di regola il TFR maturato, e il datore deve consegnare alla cessazione il prospetto di calcolo. Un controllo con un consulente o il sindacato è utile quando il rapporto è durato molti anni o ha avuto retribuzioni variabili.

Dove sta il TFR: azienda, fondo pensione, Tesoreria

Dal 2007 il lavoratore sceglie, entro sei mesi dall'assunzione, se destinare il TFR maturando a un fondo di previdenza complementare (con il contributo del datore previsto dal contratto) o lasciarlo in azienda; il silenzio vale come adesione al fondo. Nelle aziende con almeno cinquanta dipendenti il TFR lasciato in azienda è versato al Fondo di Tesoreria dell'INPS, ma resta il datore a liquidarlo alla cessazione, salvo conguaglio con l'INPS. Il TFR conferito al fondo pensione segue le regole del d.lgs. 252/2005: si riceve al pensionamento, con anticipazioni per spese sanitarie (fino al 75%, in ogni momento), prima casa (75%, dopo otto anni), altre esigenze (30%, dopo otto anni), e riscatti totali o parziali per disoccupazione e altre cause.

L'anticipo

Chi ha almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore può chiedere, una sola volta, un'anticipazione fino al 70% del TFR maturato, per spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche o per l'acquisto della prima casa per sé o per i figli (con atto notarile), e per le altre causali aggiunte dalla legge e dai contratti (ristrutturazione, congedi parentali e formativi). Il datore può soddisfare le richieste nei limiti del 10% degli aventi diritto e del 4% dei dipendenti all'anno, con priorità ai casi previsti dai contratti; l'anticipo è detratto dal TFR finale e tassato con la stessa tassazione separata.

Quando e come viene pagato, e come è tassato

Il TFR è dovuto in ogni caso di cessazione: dimissioni, licenziamento per qualsiasi motivo compresa la giusta causa, scadenza del termine, morte (in questo caso l'indennità spetta a coniuge, figli e parenti a carico, art. 2122, fuori dalla successione). La legge non fissa un termine di pagamento e i contratti collettivi prevedono di solito la liquidazione con l'ultima retribuzione o entro trenta-quarantacinque giorni; dal giorno della cessazione decorrono interessi e rivalutazione. Il datore può compensare il TFR solo con crediti certi e liquidi verso il lavoratore (l'indennità di preavviso non lavorato nelle dimissioni, prestiti documentati), non con pretese di danno non accertate. Il TFR è soggetto a tassazione separata, con un'aliquota calcolata sul reddito medio del quinquennio precedente e successivo conguaglio dell'Agenzia delle Entrate, e non a contribuzione. Nel pubblico impiego il trattamento (TFS o TFR) è pagato dall'INPS con termini differiti, da dodici a ventiquattro mesi secondo la causa di cessazione, e a rate sopra i 50.000 euro; la Corte costituzionale ha sollecitato il legislatore a ridurre questi tempi (sentenze 130/2023 e successive).

Se il datore non paga

  1. Diffida scritta con il conteggio e un termine.
  2. Decreto ingiuntivo davanti al giudice del lavoro sulla base della busta paga o del prospetto di calcolo, con provvisoria esecuzione; poi precetto e pignoramento (conti, crediti verso clienti, beni).
  3. Fondo di garanzia INPS (l. 297/1982): se il datore è in liquidazione giudiziale, concordato o liquidazione coatta, dopo l'ammissione al passivo si chiede al Fondo il pagamento del TFR e degli accessori; se il datore non è soggetto a procedure concorsuali, dopo un'esecuzione forzata infruttuosa. Il Fondo paga anche le ultime tre mensilità (d.lgs. 80/1992). La domanda si presenta online all'INPS e i tempi sono di alcuni mesi.
  4. Prescrizione: cinque anni dalla cessazione del rapporto (art. 2948 n. 5 c.c.), interrotti da ogni richiesta scritta.

L'ex coniuge titolare di assegno divorzile ha diritto a una quota del TFR (il 40% riferito agli anni di matrimonio): la pagina su TFR e reversibilità all'ex coniuge spiega quando e come.

Domande frequenti

Quanto TFR matura in un anno?

Circa una mensilità: la quota annua è pari alla retribuzione dell'anno divisa per 13,5 (al netto dello 0,50% di contributo INPS trattenuto), rivalutata ogni 31 dicembre dell'1,5% fisso più il 75% dell'inflazione. Su una retribuzione lorda annua di 27.000 euro la quota è di circa 2.000 euro.

Entro quando deve essere pagato?

La legge non fissa un termine: il TFR è esigibile alla cessazione del rapporto, e i contratti collettivi indicano di regola il pagamento con l'ultima retribuzione o entro 30-45 giorni. Nel pubblico impiego i tempi sono molto più lunghi (da 12 a 24 mesi dopo la cessazione, con rateizzazione sopra certi importi), regolati da norme speciali e oggetto di interventi della Corte costituzionale.

Si perde il TFR con il licenziamento per giusta causa?

No, mai. Il TFR spetta «in ogni caso di cessazione del rapporto», comprese le dimissioni e il licenziamento disciplinare; le clausole che ne prevedono la perdita sono nulle. Il datore può trattenere solo l'indennità di preavviso dovuta dal lavoratore dimissionario e i crediti certi, nei limiti della compensazione.

Il TFR versato al fondo pensione si può riavere?

Non alla fine di ogni rapporto: chi ha destinato il TFR alla previdenza complementare lo riceve come rendita o capitale al pensionamento, salvo i riscatti e le anticipazioni previsti dal d.lgs. 252/2005 (spese sanitarie, prima casa, altre esigenze dopo otto anni, disoccupazione prolungata). Chi lo lascia in azienda lo riceve a ogni cessazione.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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  • Debiti, crediti e pignoramentiIl decreto ingiuntivo: come si ottiene e come ci si difendeProva scritta, decreto in 30 giorni, provvisoria esecuzione, notifica in 60 giorni, opposizione in 40, esecutività, sospensione, costi.