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IstitutoLavoro e previdenza · Dimissioni, TFR e fine del rapporto

Le dimissioni per giusta causa

Chi lascia il lavoro perché il datore ha violato gravemente i suoi obblighi non è un dimissionario come gli altri: non deve il preavviso, ha diritto all'indennità sostitutiva e alla NASpI. Ma la giusta causa va provata, e la scelta va preparata prima di comunicarla.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Presupposto: una violazione del datore così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto (art. 2119 c.c.).
  • Effetti: niente preavviso, indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore, TFR e spettanze, NASpI.
  • Come: prima la diffida scritta (che spesso risolve), poi le dimissioni telematiche con l'indicazione della giusta causa.
  • Prova: buste paga e bonifici mancanti, estratto contributivo, comunicazioni, testimoni, certificati medici; senza prova le dimissioni diventano ordinarie.

Il principio

Art. 2119 c.c. — Recesso per giusta causa (primo e secondo comma)

«Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente».

La giusta causa è la stessa nozione che vale per il licenziamento, letta dalla parte del lavoratore: un inadempimento del datore, o un comportamento, tale da rompere la fiducia e rendere intollerabile continuare. Il lavoratore che si dimette per giusta causa non deve dare il preavviso e ha diritto, oltre a tutte le spettanze, all'indennità sostitutiva del preavviso (art. 2118, secondo comma), cioè alla retribuzione che avrebbe percepito nel periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo. Nel contratto a termine consente di recedere prima della scadenza senza dover risarcire il datore.

I casi riconosciuti

La giurisprudenza ha riconosciuto la giusta causa, tra gli altri, nei seguenti casi: il mancato pagamento della retribuzione per più mensilità o il ritardo sistematico e prolungato (una singola mensilità in ritardo, di regola, non basta); il mancato versamento dei contributi previdenziali, che la Cassazione considera inadempimento grave; il demansionamento e la dequalificazione; il mobbing, lo straining e le molestie; la violazione delle norme di sicurezza che espone a pericolo; il trasferimento senza le comprovate ragioni di legge; le modifiche unilaterali peggiorative dell'orario o della retribuzione; le offese e le aggressioni del datore o dei superiori; la pretesa di far svolgere attività illecite. Non bastano invece un clima teso, un rimprovero, un piccolo ritardo, la mancata concessione di ferie in un periodo desiderato. La valutazione è caso per caso e tiene conto anche della tempestività della reazione: chi tollera per anni una situazione e poi si dimette «per giusta causa» ha una posizione più debole.

Prima di dimettersi: la diffida

Salvo i casi di urgenza (aggressioni, molestie), conviene diffidare per iscritto il datore, con raccomandata o PEC, a cessare l'inadempimento entro un termine (pagare gli stipendi arretrati, regolarizzare i contributi, ripristinare le mansioni), avvertendo che in mancanza si considererà il rapporto risolto per giusta causa. La diffida serve a tre cose: spesso risolve il problema; documenta la gravità e la consapevolezza del datore; fissa il momento da cui il lavoratore non può più essere accusato di acquiescenza. Nel frattempo, se il datore non paga, il lavoratore può anche sospendere la prestazione (eccezione di inadempimento, art. 1460 c.c.), con cautela e con l'assistenza di un avvocato o del sindacato. Chi ha diritto agli stipendi arretrati li recupera con il decreto ingiuntivo, e se l'azienda è insolvente con il Fondo di garanzia INPS.

Come si danno: la procedura telematica

Dal 2016 le dimissioni, anche per giusta causa, devono essere rese esclusivamente con la procedura telematica del Ministero del lavoro (art. 26 d.lgs. 151/2015): direttamente con l'identità digitale sul portale, oppure tramite patronato, sindacato, consulente del lavoro o ente bilaterale. Nel modulo si seleziona la causale «dimissioni per giusta causa»; le dimissioni comunicate in altro modo sono inefficaci, e quelle telematiche possono essere revocate entro sette giorni. Contestualmente, o subito dopo, è opportuno inviare al datore una lettera che espone i fatti che costituiscono la giusta causa, richiama la diffida e chiede il pagamento delle spettanze e dell'indennità di preavviso: sarà il documento su cui si baseranno la richiesta di NASpI e l'eventuale causa. Sono esclusi dalla procedura telematica i lavoratori domestici, i rapporti in prova e il pubblico impiego; per le lavoratrici madri e i padri fino ai tre anni del figlio le dimissioni vanno convalidate all'Ispettorato.

NASpI, TFR, spettanze

La NASpI spetta a chi si dimette per giusta causa, perché la perdita del lavoro è considerata involontaria: la domanda si presenta all'INPS entro sessantotto giorni, indicando la giusta causa e allegando la documentazione (diffida, lettera, prove); l'INPS può sospendere la decisione in attesa dell'esito di un contenzioso. Il TFR, le ferie e i permessi non goduti, le mensilità aggiuntive e l'indennità di preavviso vanno pagati con l'ultima busta paga; il datore che contesta la giusta causa trattiene l'indennità di preavviso o la compensa con il TFR, e a quel punto la questione si decide in tribunale, dove il lavoratore deve provare i fatti che ha invocato. Le dimissioni per giusta causa non danno diritto all'indennità di licenziamento né alle tutele dell'art. 18, ma il lavoratore può chiedere il risarcimento dei danni subiti (per esempio da mobbing o demansionamento) nella stessa causa.

Che cosa fare

  1. Raccogliere le prove prima di ogni passo: buste paga e bonifici, estratto conto contributivo INPS, comunicazioni scritte, ordini di servizio, certificati medici, nomi dei colleghi testimoni.
  2. Diffidare per iscritto con un termine, tranne nei casi in cui restare è impossibile.
  3. Verificare con un avvocato o con il sindacato che i fatti reggano come giusta causa e valutare le alternative: la risoluzione consensuale in sede protetta con incentivo, la causa per le differenze retributive restando al lavoro, la segnalazione all'Ispettorato.
  4. Dimettersi online con la causale corretta e inviare la lettera con i motivi; presentare la domanda di NASpI entro sessantotto giorni.

Domande frequenti

Quali fatti giustificano le dimissioni per giusta causa?

Il mancato pagamento degli stipendi per più mensilità, il ritardo sistematico, il mancato versamento dei contributi, il demansionamento, il mobbing e le molestie, le violazioni gravi delle norme di sicurezza, il trasferimento illegittimo, le modifiche unilaterali peggiorative del rapporto, il comportamento ingiurioso del datore. La giurisprudenza richiede una gravità tale da non consentire nemmeno la prosecuzione provvisoria del rapporto, e valuta caso per caso.

Devo comunque dare le dimissioni online?

Sì. Anche le dimissioni per giusta causa vanno rese con la procedura telematica del Ministero del lavoro (con SPID, tramite patronato o consulente), indicando la giusta causa; altrimenti sono inefficaci. Nella comunicazione conviene esporre i fatti in modo preciso e allegare o richiamare la diffida inviata prima.

Ho diritto alla NASpI?

Sì. Le dimissioni per giusta causa sono equiparate alla perdita involontaria del lavoro: la NASpI spetta con i requisiti contributivi ordinari. L'INPS può chiedere di documentare la giusta causa (la diffida, la denuncia, le buste paga non pagate) e, se il datore la contesta, di attendere l'esito della causa o della conciliazione.

Che cosa rischio se la giusta causa non viene riconosciuta?

Le dimissioni restano valide (non si può tornare indietro) ma diventano dimissioni ordinarie senza preavviso: il datore può trattenere dal TFR l'indennità sostitutiva del preavviso e la NASpI, se già percepita, può essere revocata. Per questo la giusta causa va costruita prima, con diffide scritte e prove, e verificata con un avvocato.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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