Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

GuidaLavoro e previdenza · Contratto, mansioni e stipendio

Il contratto a tempo determinato: durata, causali, proroghe, conversione

Un contratto a termine è libero solo per i primi dodici mesi: oltre, servono le causali del contratto collettivo o, fino a fine 2026, quelle scritte dalle parti. Proroghe, rinnovi, intervalli e percentuali sono contati con precisione dalla legge, e ogni sforamento trasforma il rapporto in tempo indeterminato, con un'indennità aggiuntiva.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Fino a 12 mesi il termine è libero; da 12 a 24 mesi serve una causale: i casi previsti dai contratti collettivi, la sostituzione di altri lavoratori o, in mancanza di previsioni del CCNL e comunque entro il 31 dicembre 2026, le esigenze tecniche, organizzative o produttive individuate dalle parti (art. 19 D.Lgs. 81/2015).
  • Forma scritta con copia entro 5 giorni lavorativi, salvo rapporti fino a 12 giorni.
  • Proroghe: massimo 4 in 24 mesi; rinnovi: intervallo di 10 o 20 giorni; oltre la scadenza: maggiorazione 20-40% e conversione dopo 30 o 50 giorni.
  • Limiti: 20% dei dipendenti a tempo indeterminato (sanzione, non conversione); divieti in caso di sciopero, licenziamenti collettivi, cassa integrazione, mancata valutazione dei rischi (conversione).
  • Impugnazione entro 180 giorni dalla cessazione; indennità 2,5-12 mensilità oltre alla conversione.

Durata e causali

Art. 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015 — Apposizione del termine e durata massima

«Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51; b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2026, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; b-bis) in sostituzione di altri lavoratori».

Il sistema attuale nasce dal decreto lavoro del 2023 (D.L. 48/2023), che ha sostituito le rigide causali del decreto dignità con il rinvio ai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, o dalle loro RSA/RSU) e, in via transitoria, alle esigenze individuate dalle parti nel contratto individuale, la cui scadenza è stata più volte prorogata e oggi è fissata al 31 dicembre 2026. La causale deve risultare dall'atto scritto: il contratto iniziale superiore a dodici mesi senza causale si trasforma a tempo indeterminato dal superamento dei dodici mesi (comma 1-bis). La durata massima di 24 mesi vale anche per la somma di più contratti tra le stesse parti per mansioni di pari livello e categoria legale, indipendentemente dalle interruzioni, comprese le missioni in somministrazione a termine (comma 2), salvo diverse previsioni del CCNL e salvi gli stagionali; superato il limite, il contratto è a tempo indeterminato dalla data del superamento. Un ulteriore contratto di massimo dodici mesi può essere stipulato presso l'Ispettorato territoriale del lavoro (comma 3), con assistenza; senza questa procedura, o oltre il termine fissato, la conversione decorre dalla stipula. Il termine deve risultare da atto scritto, con copia al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio, salvo i rapporti fino a dodici giorni (comma 4): senza forma scritta il termine è privo di effetto e il rapporto è a tempo indeterminato dall'inizio.

Proroghe, rinnovi, intervalli, continuazione

SituazioneRegolaSe violata
Proroga (stesso contratto allungato)Libera nei primi 12 mesi, poi con causale; massimo 4 proroghe in 24 mesi, con il consenso del lavoratore (art. 21, commi 01 e 1)Tempo indeterminato dalla quinta proroga o dalla proroga senza causale
Rinnovo (nuovo contratto)Con causale se si superano i 12 mesi complessivi; intervallo di 10 giorni dopo un contratto fino a 6 mesi, 20 giorni dopo un contratto più lungo (comma 2)Il secondo contratto è a tempo indeterminato
Continuazione di fatto dopo la scadenzaMaggiorazione della retribuzione del 20% fino al decimo giorno, 40% oltre (art. 22)Tempo indeterminato oltre il 30° giorno (contratti sotto i 6 mesi) o il 50° (altri)
Stagionali (DPR 1525/1963 e CCNL)Esclusi da intervalli, causali e limite di 24 mesi; diritto di precedenza sulla stagione successiva
Start-up innovativeEsenti dai limiti su proroghe e rinnovi per 4 anni dalla costituzione (art. 21, comma 3)

Divieti e limiti numerici

Il termine non può essere apposto (art. 20) per sostituire lavoratori in sciopero; nelle unità produttive dove nei sei mesi precedenti ci sono stati licenziamenti collettivi per le stesse mansioni (salvo sostituzione di assenti, durata iniziale fino a tre mesi o assunzione di lavoratori in mobilità); dove è in corso cassa integrazione per le stesse mansioni; da parte di datori che non hanno fatto la valutazione dei rischi. In questi casi il contratto è a tempo indeterminato. Il numero dei lavoratori a termine non può superare il 20% dei dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio (art. 23), salvo diverse previsioni del CCNL; chi ha fino a cinque dipendenti può sempre stipularne uno; sono esenti le nuove attività, le start-up, gli stagionali, gli spettacoli, le sostituzioni e gli over 50. La violazione del tetto non converte il contratto ma comporta una sanzione amministrativa del 20% o del 50% della retribuzione per ogni mese. Al lavoratore a termine spetta lo stesso trattamento economico e normativo di un assunto a tempo indeterminato di pari livello, in proporzione al periodo lavorato (art. 25), e dal 2022 il periodo di prova è proporzionato: un giorno di prova ogni quindici di calendario, minimo due e massimo quindici giorni nei contratti fino a sei mesi, trenta in quelli tra sei e dodici mesi, senza nuova prova al rinnovo per le stesse mansioni (art. 7 D.Lgs. 104/2022).

Il diritto di precedenza

Chi ha lavorato a termine per più di sei mesi nella stessa azienda ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei dodici mesi successivi per le stesse mansioni; per le lavoratrici il congedo di maternità conta nel semestre e dà anche la precedenza sulle nuove assunzioni a termine; gli stagionali hanno la precedenza sulle stagioni successive (art. 24). Il diritto deve essere richiamato nel contratto scritto e va esercitato con una comunicazione scritta al datore entro sei mesi dalla cessazione (tre per gli stagionali); si estingue dopo un anno. La violazione dà diritto al risarcimento del danno, non all'assunzione.

Come si impugna un termine illegittimo

  1. Verificare forma scritta, causali, durata complessiva, numero di proroghe, intervalli, divieti, con tutti i contratti e le buste paga in mano.
  2. Impugnare per iscritto entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto (art. 28, comma 1), con lettera raccomandata o PEC anche del sindacato o dell'avvocato, dichiarando di voler contestare il termine e chiedere la conversione.
  3. Depositare il ricorso al giudice del lavoro entro i successivi 180 giorni (art. 6, secondo comma, L. 604/1966), o promuovere conciliazione o arbitrato; il tentativo di conciliazione è facoltativo.
  4. Chiedere la conversione a tempo indeterminato dalla data dell'illegittimità e l'indennità onnicomprensiva tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il TFR (art. 28, comma 2), graduata sui criteri dell'art. 8 L. 604/1966 e superabile con la prova di un danno maggiore; dalla sentenza in poi il datore deve riammettere in servizio e pagare le retribuzioni.

Per i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni la conversione è esclusa e resta solo il risarcimento; per i contratti in somministrazione le regole su durata e causali si applicano al rapporto tra agenzia e lavoratore, con il nuovo limite di trentasei mesi di missione presso lo stesso utilizzatore per gli assunti a tempo indeterminato dall'agenzia (art. 19, comma 2-bis, introdotto nel 2026).

Domande frequenti

Il mio contratto è stato prorogato oltre i dodici mesi senza scrivere il motivo: che cosa succede?

Oltre i dodici mesi complessivi la proroga o il rinnovo richiedono una causale scritta (CCNL, esigenze tecniche, organizzative o produttive individuate dalle parti fino al 31 dicembre 2026, sostituzione): in mancanza il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data del superamento dei dodici mesi (art. 19, comma 1-bis; art. 21, comma 01). Bisogna impugnare per iscritto entro 180 giorni dalla cessazione dell'ultimo contratto.

Quanti contratti a termine posso fare con la stessa azienda?

Quanti si vuole, ma la somma non può superare 24 mesi per mansioni dello stesso livello e categoria, contando anche le missioni in somministrazione; oltre, il rapporto è a tempo indeterminato. Tra un contratto e l'altro devono passare 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 (oltre 6 mesi), altrimenti il secondo contratto è a tempo indeterminato. Un ultimo contratto di 12 mesi può essere firmato all'Ispettorato del lavoro. Le attività stagionali e i CCNL possono derogare.

Ho lavorato sei mesi a termine: ho diritto a essere assunto?

Non a essere assunto, ma alla precedenza: chi ha lavorato più di sei mesi a termine ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato che l'azienda fa nei dodici mesi successivi per le stesse mansioni, purché lo comunichi per iscritto entro sei mesi dalla fine del contratto (tre per gli stagionali). Il diritto va richiamato nel contratto.

Quanto spetta se il termine è illegittimo?

La conversione a tempo indeterminato e un'indennità onnicomprensiva tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il TFR, che copre il periodo tra la scadenza e la sentenza; dal 2024 il giudice può liquidare di più se il lavoratore prova un danno maggiore (art. 28, comma 2). Dalla sentenza in poi spettano le retribuzioni ordinarie.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Dimissioni, TFR e fine del rapportoLe dimissioni telematiche: come si danno e come si revocanoObbligo della procedura telematica a pena di inefficacia, chi può trasmettere (lavoratore con SPID/CIE, patronati, sindacati, consulenti del lavoro, Ispettorato, enti bilaterali, commissioni di certificazione), revoca entro 7 giorni, esclusioni (lavoro domestico, sedi protette, PA, periodo di prova secondo la prassi), genitori: convalida all'Ispettorato fino ai 3 anni del bambino, preavviso (CCNL) e indennità sostitutiva, dimissioni per giusta causa senza preavviso e con NASpI, risoluzione consensuale, assenza ingiustificata oltre 15 giorni (comma 7-bis), sanzioni per il datore che altera i moduli, TFR e ultima busta paga.
  • LicenziamentoImpugnare il licenziamento: sessanta giorni, poi centottantaI due termini di decadenza, la forma dell'impugnazione, gli altri atti soggetti agli stessi termini, il processo, l'onere della prova, i costi e i tempi.
  • Contratto, mansioni e stipendioLo stipendio non pagato: come recuperarloDiffida e Ispettorato, decreto ingiuntivo con le buste paga, pignoramento, prescrizione 5 anni, Fondo di garanzia INPS (TFR e ultime 3 mensilità), dimissioni per giusta causa, lavoro nero.
  • Dimissioni, TFR e fine del rapportoIl TFR: calcolo, tempi di pagamento, anticipo, tuteleCalcolo (annua / 13,5) e rivalutazione, tempi, anticipo del 70%, fondo pensione e Fondo tesoreria, tassazione separata, Fondo di garanzia INPS, prescrizione, decreto ingiuntivo.
  • LicenziamentoLe tutele contro il licenziamento illegittimo: reintegra o indennitàI tre regimi (art. 18 per gli assunti prima del 7 marzo 2015, tutele crescenti per gli assunti dopo, piccole imprese), licenziamento nullo, fatto insussistente e sanzione conservativa, difetto di giustificazione, vizi di forma e procedura, motivo oggettivo, soglie dimensionali, indennità sostitutiva di 15 mensilità, offerta conciliativa esente, sentenze della Consulta 194/2018, 150/2020, 59/2021, 125/2022, 128/2024, 129/2024, 118/2025.
  • LicenziamentoIl licenziamento economico (giustificato motivo oggettivo)Ragioni organizzative vere, nesso con il posto soppresso, repêchage, criteri di scelta, procedura ITL sopra i 15, preavviso, tutele dopo Corte cost. 128/2024, impugnazione, offerta conciliativa.