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GuidaLavoro e previdenza · Licenziamento

Le tutele contro il licenziamento illegittimo: reintegra o indennità

Che cosa ottiene chi vince la causa contro un licenziamento dipende da tre variabili: il tipo di vizio, il numero di dipendenti e la data di assunzione. Dal 2018 al 2025 la Corte costituzionale ha riscritto pezzi importanti del sistema, riavvicinando le tutele del Jobs Act a quelle dell'articolo 18. Questa pagina mette in ordine il quadro in vigore.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Licenziamento nullo (discriminatorio, ritorsivo, per matrimonio o maternità, orale): reintegra e risarcimento integrale, minimo 5 mensilità, in ogni azienda.
  • Oltre 15 dipendenti, assunti prima del 7 marzo 2015 (art. 18): reintegra con indennità fino a 12 mensilità se il fatto non sussiste, è punibile con sanzione conservativa o il motivo oggettivo è insussistente; altrimenti 12-24 mensilità; vizi di forma 6-12.
  • Oltre 15 dipendenti, assunti dal 7 marzo 2015 (Jobs Act): reintegra se il fatto materiale è insussistente (anche nel motivo oggettivo, Corte cost. 128/2024) o punibile con sanzione conservativa (129/2024); altrimenti 6-36 mensilità decise dal giudice (194/2018); vizi di forma 2-12 (150/2020).
  • Fino a 15 dipendenti: riassunzione o 2,5-6 mensilità (fino a 10 o 14 con lunga anzianità) per gli assunti prima del 2015; indennità dimezzate e senza il tetto di sei mensilità (118/2025) per gli assunti dopo.

Prima di tutto: quale regime

Le tutele si individuano incrociando due dati. Il primo è la dimensione del datore di lavoro: la tutela forte si applica a chi occupa più di quindici dipendenti nell'unità produttiva (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo) o nello stesso comune, più di cinque se imprenditore agricolo, e in ogni caso a chi occupa più di sessanta dipendenti complessivi (art. 18, commi 8 e 9); i part-time contano in proporzione, i lavoratori a termine e gli apprendisti secondo le regole di computo. Il secondo è la data di assunzione a tempo indeterminato: per gli assunti prima del 7 marzo 2015 vale l'art. 18 dello Statuto nella versione della riforma Fornero (L. 92/2012), per gli assunti da quella data il contratto a tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015), che si applica anche a chi era a termine o apprendista ed è stato stabilizzato dopo. Le organizzazioni di tendenza (partiti, sindacati, enti religiosi e culturali senza scopo di lucro) e i dirigenti hanno regole proprie. Il regime va individuato subito, perché incide sulla strategia dell'impugnazione e sulla convenienza di una conciliazione.

Il licenziamento nullo: reintegra piena ovunque

Il licenziamento discriminatorio (per sesso, etnia, religione, età, disabilità, orientamento sessuale, convinzioni, attività sindacale), intimato in concomitanza con il matrimonio, in violazione dei divieti a tutela della maternità e paternità, per motivo illecito determinante (la ritorsione per aver fatto valere un diritto) o negli altri casi di nullità previsti dalla legge, e quello intimato oralmente, è nullo «quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro» (art. 18, comma 1; art. 2 D.Lgs. 23/2015): il giudice ordina la reintegrazione e condanna al risarcimento di tutte le retribuzioni dal licenziamento alla reintegra, dedotto quanto guadagnato altrove, con un minimo di cinque mensilità, e al versamento dei contributi. Il lavoratore può rinunciare alla reintegra chiedendo l'indennità sostitutiva di quindici mensilità entro trenta giorni. Lo stesso regime vale per il licenziamento della lavoratrice madre dall'inizio della gravidanza al compimento di un anno del bambino, e per quello del lavoratore che ha chiesto il congedo di paternità.

Oltre quindici dipendenti: art. 18 e tutele crescenti a confronto

Vizio accertato dal giudiceAssunti prima del 7/3/2015 (art. 18 Statuto)Assunti dal 7/3/2015 (D.Lgs. 23/2015)
Licenziamento disciplinare: il fatto contestato non sussisteReintegra + indennità fino a 12 mensilità + contributi (comma 4)Reintegra + indennità fino a 12 mensilità + contributi (art. 3, comma 2)
Licenziamento disciplinare: il fatto è punito dal CCNL con una sanzione conservativaReintegra attenuata (comma 4)Reintegra attenuata (Corte cost. 129/2024)
Licenziamento disciplinare: fatto sussistente ma sproporzionatoIndennità 12-24 mensilità (comma 5)Indennità 6-36 mensilità (art. 3, comma 1, dopo Corte cost. 194/2018 e D.L. 87/2018)
Motivo oggettivo: il fatto economico-organizzativo non sussisteReintegra attenuata, obbligatoria (comma 7; Corte cost. 59/2021 e 125/2022)Reintegra attenuata (Corte cost. 128/2024)
Motivo oggettivo: violazione del repêchage o dei criteri di sceltaIndennità 12-24 mensilità (comma 7)Indennità 6-36 mensilità
Inidoneità fisica o psichica non provata; licenziamento prima del superamento del comportoReintegra attenuata (comma 7)Reintegra piena per il difetto di giustificazione fondato sulla disabilità (art. 2, comma 4); nullità per il comporto (art. 2110 c.c.)
Solo vizi di forma o procedura (motivazione mancante, art. 7 Statuto, procedura ITL)Indennità 6-12 mensilità (comma 6)Indennità 2-12 mensilità (art. 4, dopo Corte cost. 150/2020)
Licenziamento collettivo: violazione di procedura o criteri di sceltaIndennità 12-24 mensilitàIndennità 6-36 mensilità (art. 10)

La reintegra attenuata dell'art. 18, comma 4, e dell'art. 3, comma 2, comporta il ritorno al lavoro, il pagamento delle retribuzioni perse fino a un massimo di dodici mensilità (dedotto quanto percepito o percepibile altrove) e i contributi; anche qui il lavoratore può optare per le quindici mensilità. L'indennità dell'art. 18, comma 5, va da dodici a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, graduata su anzianità, dimensioni, comportamento delle parti; quella del Jobs Act, dopo che la Corte costituzionale ha cancellato il calcolo automatico di due mensilità per anno (sentenza 194/2018), va da sei a trentasei mensilità, fissate dal giudice con gli stessi criteri. Le pronunce della Consulta hanno progressivamente ridotto la distanza tra i due regimi: la reintegra per il motivo oggettivo insussistente, prima esclusa dal Jobs Act, è stata imposta dalla sentenza 128/2024; la reintegra per il fatto punito con sanzione conservativa dalla 129/2024; nell'art. 18 la sentenza 59/2021 ha reso obbligatoria (non più discrezionale) la reintegra per il motivo oggettivo insussistente e la 125/2022 ha eliminato il requisito della «manifesta» insussistenza.

Fino a quindici dipendenti

Per gli assunti prima del 2015 vale la tutela obbligatoria dell'art. 8 L. 604/1966: il datore che ha licenziato senza giusta causa o giustificato motivo deve riassumere entro tre giorni o pagare un'indennità tra 2,5 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, elevabile fino a 10 mensilità per anzianità superiore a dieci anni e fino a 14 per anzianità superiore a venti anni. Per gli assunti dal 7 marzo 2015 vale il Jobs Act con le indennità dimezzate (art. 9): il vecchio tetto di sei mensilità è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale (sentenza 118/2025), perché il numero di dipendenti non misura da solo la capacità economica del datore; il giudice determina quindi l'indennità entro i limiti dimezzati (3-18 mensilità per il difetto di giustificazione, 1-6 per i vizi formali) senza il limite massimo di sei. La reintegra nelle piccole imprese resta riservata ai licenziamenti nulli.

Che cosa si ottiene in più

  1. Retribuzioni e contributi nei casi di reintegra; nei casi di indennità il rapporto si considera risolto dal licenziamento e non maturano né retribuzioni né contributi.
  2. TFR, ferie e preavviso: spettano in ogni caso; il preavviso (o l'indennità sostitutiva) manca solo nella giusta causa.
  3. NASpI: spetta dal licenziamento; in caso di reintegra va restituita per il periodo coperto dalle retribuzioni.
  4. Spese legali: a carico del datore soccombente, secondo i parametri forensi.
  5. Offerta di conciliazione (art. 6 D.Lgs. 23/2015): il datore può offrire, entro i sessanta giorni per l'impugnazione e in sede protetta, un assegno circolare pari a una mensilità per anno di servizio, da 3 a 27 mensilità (dimezzate nelle piccole imprese), esente da IRPEF e contributi; l'accettazione chiude ogni contestazione.

Domande frequenti

Come faccio a sapere quale regime si applica a me?

Contare i dipendenti del datore (più di 15 nell'unità produttiva o nel comune, o più di 60 in totale; 5 in agricoltura) e guardare la data di assunzione a tempo indeterminato: prima del 7 marzo 2015 vale l'art. 18 dello Statuto, da quella data il D.Lgs. 23/2015 (tutele crescenti). Chi è stato assunto a termine prima e convertito dopo rientra nel Jobs Act. Sotto le soglie si applica la tutela obbligatoria della legge 604/1966 o, per gli assunti dal 2015, il Jobs Act con indennità dimezzata.

Posso rifiutare la reintegra e prendere i soldi?

Sì: chi ottiene la reintegrazione può chiedere, entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza o dall'invito a riprendere servizio, un'indennità sostitutiva pari a quindici mensilità, che chiude il rapporto (art. 18, comma 3; art. 2, comma 3, D.Lgs. 23/2015). Si somma al risarcimento per il periodo dal licenziamento alla sentenza.

Quanto vale un'indennità di 6-36 mensilità in concreto?

Dopo la sentenza 194/2018 il giudice non applica più l'automatismo di due mensilità per anno: parte dall'anzianità e considera il numero dei dipendenti, le dimensioni dell'impresa, il comportamento e le condizioni delle parti. La mensilità è l'ultima retribuzione utile per il TFR, comprensiva di ratei e voci fisse. L'indennità non è soggetta a contributi ma è tassata come reddito, con tassazione separata.

Conviene accettare l'offerta di conciliazione?

L'offerta dell'art. 6 D.Lgs. 23/2015 (una mensilità per anno di servizio, da 3 a 27, dimezzata nelle piccole imprese) è esente da tasse e contributi e va fatta in sede protetta entro i sessanta giorni dell'impugnazione, con assegno circolare. Conviene quando le chance di reintegra sono basse e l'anzianità è alta; con pochi anni di servizio l'importo minimo è di 3 mensilità nette, da confrontare con le 6 lorde minime che si otterrebbero vincendo.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • LicenziamentoImpugnare il licenziamento: sessanta giorni, poi centottantaI due termini di decadenza, la forma dell'impugnazione, gli altri atti soggetti agli stessi termini, il processo, l'onere della prova, i costi e i tempi.
  • LicenziamentoIl licenziamento per giusta causaDefinizione e casi tipici, differenza con il giustificato motivo soggettivo, contestazione e 5 giorni, impugnazione in 60+180 giorni, reintegra o indennità, NASpI.
  • LicenziamentoIl licenziamento disciplinare: contestazione, difese, terminiCodice disciplinare, contestazione (forma, specificità, immediatezza, immutabilità), i cinque giorni, difese scritte e audizione con il sindacato, sospensione cautelare, proporzionalità e sanzioni conservative, giusta causa e giustificato motivo soggettivo, preavviso, impugnazione 60+180 giorni, tutele per data di assunzione e dimensione (art. 18, Jobs Act, piccole imprese).
  • LicenziamentoIl licenziamento economico (giustificato motivo oggettivo)Ragioni organizzative vere, nesso con il posto soppresso, repêchage, criteri di scelta, procedura ITL sopra i 15, preavviso, tutele dopo Corte cost. 128/2024, impugnazione, offerta conciliativa.
  • LicenziamentoLicenziamento durante la malattia e superamento del comportoArt. 2110 c.c. e conservazione del posto, comporto secco e per sommatoria nei CCNL, calcolo e giorni utili, che cosa non conta (infortunio sul lavoro, malattia professionale, gravidanza, ricoveri per patologie gravi secondo il CCNL), aspettativa non retribuita a richiesta, licenziamento per giusta causa e per cessazione dell'attività anche in malattia, sospensione del preavviso, superamento del comporto: recesso senza obbligo di repêchage ma tempestivo, nullità del licenziamento intimato prima (Cass. Sez. un. 12568/2018), lavoratori disabili e accomodamenti ragionevoli (art. 3, c. 3-bis, D.Lgs. 216/2003), malattia dovuta al datore, controlli e visite fiscali, impugnazione.
  • Mobbing, sicurezza e discriminazioniIl mobbing: come si prova e che cosa si ottieneDefinizione e requisiti (pluralità, durata, intento, danno, nesso), mobbing verticale, orizzontale, ascendente, straining e stress lavoro-correlato, differenze con il conflitto e con il legittimo esercizio del potere direttivo, fonti: art. 2087 c.c. (responsabilità contrattuale del datore), 2043-2059, art. 15 Statuto, molestie (D.Lgs. 198/2006), Convenzione ILO 190; prova: diario, email, ordini di servizio, testimoni, certificati medici e perizia; danni risarcibili (biologico, morale, esistenziale, professionale, patrimoniale); dimissioni per giusta causa e NASpI; INAIL e malattia professionale; penale (maltrattamenti, violenza privata, stalking, lesioni); prescrizione; procedura: contestazione scritta, sindacato, tentativo di conciliazione, ricorso al giudice del lavoro; consigli.
  • Dimissioni, TFR e fine del rapportoIl TFR: calcolo, tempi di pagamento, anticipo, tuteleCalcolo (annua / 13,5) e rivalutazione, tempi, anticipo del 70%, fondo pensione e Fondo tesoreria, tassazione separata, Fondo di garanzia INPS, prescrizione, decreto ingiuntivo.
  • Contratto, mansioni e stipendioLo stipendio non pagato: come recuperarloDiffida e Ispettorato, decreto ingiuntivo con le buste paga, pignoramento, prescrizione 5 anni, Fondo di garanzia INPS (TFR e ultime 3 mensilità), dimissioni per giusta causa, lavoro nero.
  • Costi e gratuito patrocinioQuanto costa un avvocato: i parametri in cifreAccordo scritto e preventivo obbligatorio, i parametri per fase e scaglione, esempi per le cause più comuni, spese forfettarie, CPA, IVA e spese vive.