Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

GuidaLavoro e previdenza · Licenziamento

Licenziamento durante la malattia e superamento del comporto

Chi è in malattia non può essere licenziato per ragioni economiche o disciplinari finché non supera il periodo di comporto stabilito dal contratto collettivo; superato quel limite, il datore può recedere, ma deve farlo con regole precise, e per i lavoratori disabili deve prima considerare adattamenti ragionevoli. Il licenziamento intimato prima è nullo.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Regola: in malattia (e infortunio, gravidanza, puerperio) il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto e alla retribuzione o all'indennità per il periodo fissato dalla legge, dal CCNL o dall'equità; il datore può recedere «decorso il periodo stabilito», cioè dopo il comporto (art. 2110 c.c.).
  • Prima del comporto: licenziamento nullo (Cass. Sez. un. 12568/2018), salvo giusta causa e cessazione dell'attività.
  • Dopo il comporto: il datore può licenziare con preavviso, senza obbligo di ricollocare, ma tempestivamente; il lavoratore può chiedere l'aspettativa prima della scadenza.
  • Disabili: il comporto va applicato con accomodamenti ragionevoli, altrimenti il licenziamento è discriminatorio.
  • Non contano nel comporto: infortunio sul lavoro, malattia professionale, gravidanza, e le assenze escluse dal CCNL.

La regola dell'art. 2110

Art. 2110 c.c. — Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio

«In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianità di servizio».

La malattia sospende il rapporto senza scioglierlo: il lavoratore conserva il posto, l'anzianità matura, l'INPS paga l'indennità (integrata dal datore secondo il CCNL) e il datore non può licenziare per motivi economici o organizzativi. Il periodo di comporto è il tempo massimo di conservazione del posto, fissato quasi sempre dal contratto collettivo: comporto «secco» per un'unica malattia ininterrotta e comporto «per sommatoria» (o «frazionato») per la somma delle assenze in un arco temporale (l'anno solare, i 36 mesi precedenti), con durate crescenti in base all'anzianità e, in molti contratti, con esclusioni per i ricoveri, il day hospital, le terapie salvavita e le patologie oncologiche. Non si computano l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale (per i quali i CCNL prevedono comporti autonomi), la gravidanza e il congedo di maternità, e le assenze causate da un comportamento colpevole del datore (mancato rispetto dell'art. 2087, mobbing), secondo la giurisprudenza. Il lavoratore ha l'onere di comunicare tempestivamente l'assenza e di far trasmettere il certificato telematico dal medico; il datore può far eseguire le visite fiscali nelle fasce di reperibilità (10-12 e 17-19), e l'assenza ingiustificata alla visita comporta la perdita dell'indennità e rilievi disciplinari.

Prima del comporto: che cosa può fare il datore

Il licenziamento per superamento del comporto intimato prima che il periodo sia scaduto è nullo, non semplicemente inefficace fino alla scadenza: lo hanno stabilito le Sezioni Unite (sentenza 12568/2018), con la conseguenza della reintegrazione piena qualunque sia la dimensione dell'azienda (art. 18, comma 1, e art. 2 D.Lgs. 23/2015 per gli assunti dal 2015). Durante la malattia il datore può licenziare solo per giusta causa (art. 2119) e per cessazione totale dell'attività; i tribunali ammettono anche il licenziamento disciplinare per fatti gravi commessi durante la malattia (svolgere un'altra attività lavorativa incompatibile con la guarigione, simulare la malattia, farsi trovare altrove alla visita fiscale con giustificazioni false). Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato prima della malattia resta valido, ma il preavviso è sospeso dalla malattia sopravvenuta, fino alla scadenza del comporto. Il lavoratore che si avvicina al limite può chiedere, dove il CCNL lo prevede, un periodo di aspettativa non retribuita che sospende il conteggio: la richiesta va fatta prima della scadenza, e il datore deve comunicare a richiesta i giorni di comporto già consumati, secondo una parte della giurisprudenza in base ai doveri di correttezza.

Dopo il comporto: il licenziamento

  1. Presupposto è solo il superamento del periodo: il datore non deve provare un motivo oggettivo né tentare il ricollocamento (repêchage), perché il comporto è già il punto di equilibrio fissato dal contratto collettivo tra il diritto alla salute e l'interesse dell'impresa.
  2. Calcolo: vanno contati solo i giorni di malattia effettiva secondo il metodo del CCNL (calendario o giorni lavorativi, arco di riferimento mobile o fisso), escluse le assenze non computabili; l'errore di un giorno rende il licenziamento intimato prima della scadenza nullo. Il lavoratore ha diritto di conoscere il conteggio e di verificarlo con i certificati.
  3. Forma e tempi: lettera scritta con l'indicazione del motivo (superamento del comporto) e del preavviso, che decorre dalla comunicazione; nessuna procedura preventiva all'Ispettorato, perché non è un licenziamento economico. Il recesso deve essere tempestivo: un ritardo significativo dopo la scadenza, con la prosecuzione del rapporto al rientro, vale come rinuncia e rende il licenziamento illegittimo.
  4. Tutele: se il comporto non era superato, nullità e reintegra piena; se il licenziamento è tardivo o viziato, si applicano le tutele ordinarie (indennità o, per l'art. 18, reintegra attenuata nell'ipotesi del comma 7 di violazione dell'art. 2110). Impugnazione entro sessanta giorni.

Lavoratori disabili e patologie gravi

Art. 3, comma 3-bis, D.Lgs. 216/2003

«Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori».

Per il lavoratore con disabilità (nel senso ampio della nozione europea: una limitazione duratura che ostacola la partecipazione alla vita professionale, anche senza certificazione della legge 104) l'applicazione automatica del comporto ordinario può costituire una discriminazione indiretta, perché le assenze dovute alla disabilità espongono al licenziamento più degli altri lavoratori: la Corte di giustizia (causa C-335/11, HK Danmark) e la Cassazione richiedono che il datore, se conosce o può conoscere la condizione, verifichi le cause delle assenze e adotti accomodamenti ragionevoli, come lo scorporo delle assenze legate alla disabilità, un comporto più lungo o l'aspettativa, prima di licenziare; in mancanza il licenziamento è discriminatorio e nullo, con reintegra in ogni azienda. I contratti collettivi più recenti escludono espressamente dal comporto le assenze per terapie salvavita e i ricoveri per patologie gravi. Al lavoratore conviene comunicare per iscritto al datore la propria condizione e la natura delle assenze prima che il comporto si esaurisca, chiedendo gli accomodamenti; al datore conviene documentare la valutazione fatta. Chi rientra al lavoro con una ridotta capacità ha diritto alla verifica di idoneità del medico competente e, se inidoneo alla mansione, al tentativo di ricollocazione in mansioni compatibili prima del licenziamento per inidoneità, che segue regole diverse dal comporto.

Domande frequenti

Quanto dura il comporto?

Lo fissa il contratto collettivo, di regola in relazione all'anzianità: per esempio 180 giorni nell'anno solare per molti CCNL, fino a 365 o più per anzianità elevate, con formule diverse per il comporto «secco» (un'unica malattia continuativa) e «per sommatoria» (più assenze in un periodo di riferimento, spesso i 36 mesi precedenti). Se il CCNL non dice nulla, decide il giudice secondo equità. Le assenze per infortunio sul lavoro, malattia professionale, gravidanza e, secondo molti contratti, i ricoveri e le terapie per patologie gravi non si contano.

Il datore può licenziarmi mentre sono in malattia?

Non per ragioni economiche o organizzative né per superamento del comporto prima che sia scaduto: il licenziamento intimato durante il comporto è nullo (Cass. Sez. un. 12568/2018). Può invece licenziare per giusta causa (un fatto grave, compreso lavorare altrove durante la malattia o fingere) e per cessazione totale dell'attività; nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato prima della malattia, la malattia sopravvenuta sospende il preavviso.

Superato il comporto, il datore deve licenziarmi subito?

No, ma non può aspettare troppo: il recesso deve essere tempestivo rispetto al superamento, altrimenti si presume che il datore abbia rinunciato; d'altra parte, se licenzia il giorno dopo la scadenza senza un margine, rischia errori di conteggio. Il lavoratore può chiedere prima della scadenza un periodo di aspettativa non retribuita, se il CCNL lo prevede, che sospende il conteggio.

Ho una disabilità: il comporto vale anche per me?

Vale, ma applicare al lavoratore disabile lo stesso comporto degli altri, senza tener conto delle assenze dovute alla disabilità, può essere una discriminazione indiretta: per la Corte di giustizia e la Cassazione il datore deve verificare se le assenze dipendono dall'handicap e adottare accomodamenti ragionevoli (art. 3, comma 3-bis, D.Lgs. 216/2003), per esempio scorporando quelle assenze o prolungando il comporto. Il licenziamento discriminatorio è nullo con reintegra piena.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • LicenziamentoLe tutele contro il licenziamento illegittimo: reintegra o indennitàI tre regimi (art. 18 per gli assunti prima del 7 marzo 2015, tutele crescenti per gli assunti dopo, piccole imprese), licenziamento nullo, fatto insussistente e sanzione conservativa, difetto di giustificazione, vizi di forma e procedura, motivo oggettivo, soglie dimensionali, indennità sostitutiva di 15 mensilità, offerta conciliativa esente, sentenze della Consulta 194/2018, 150/2020, 59/2021, 125/2022, 128/2024, 129/2024, 118/2025.
  • LicenziamentoImpugnare il licenziamento: sessanta giorni, poi centottantaI due termini di decadenza, la forma dell'impugnazione, gli altri atti soggetti agli stessi termini, il processo, l'onere della prova, i costi e i tempi.
  • LicenziamentoIl licenziamento economico (giustificato motivo oggettivo)Ragioni organizzative vere, nesso con il posto soppresso, repêchage, criteri di scelta, procedura ITL sopra i 15, preavviso, tutele dopo Corte cost. 128/2024, impugnazione, offerta conciliativa.
  • LicenziamentoIl licenziamento disciplinare: contestazione, difese, terminiCodice disciplinare, contestazione (forma, specificità, immediatezza, immutabilità), i cinque giorni, difese scritte e audizione con il sindacato, sospensione cautelare, proporzionalità e sanzioni conservative, giusta causa e giustificato motivo soggettivo, preavviso, impugnazione 60+180 giorni, tutele per data di assunzione e dimensione (art. 18, Jobs Act, piccole imprese).
  • Mobbing, sicurezza e discriminazioniL'infortunio sul lavoro: INAIL, responsabilità del datore, risarcimentoDefinizione (art. 2 DPR 1124/1965: causa violenta, occasione di lavoro, inabilità oltre 3 giorni; infortunio in itinere e con mezzo privato necessitato, bicicletta), lavoratori coperti (dipendenti, in nero per automaticità, collaboratori, soci, familiari, tirocinanti, colf), che cosa fare (soccorso, avviso immediato al datore art. 52, certificato medico telematico, denuncia del datore entro 2 giorni art. 53, denuncia all'INAIL in proprio, raccolta prove), prestazioni INAIL (giorno dell'infortunio e carenza a carico del datore art. 73, indennità temporanea 60% dal 4° giorno e 75% dal 91° art. 68, indennizzo del danno biologico in capitale dal 6% e in rendita dal 16% con quota patrimoniale, art. 13 D.Lgs. 38/2000, rendita ai superstiti, cure, protesi, riabilitazione), prescrizione 3 anni (art. 112), aggravamento entro 10 anni, opposizione e ricorso contro l'INAIL, responsabilità del datore (art. 2087 c.c., esonero e sue eccezioni art. 10, accertamento incidentale del reato, Corte cost. 102/1981 e 118/1986), reati (art. 590 e 589 c.p., procedibilità d'ufficio), danno differenziale e complementare (biologico per la parte eccedente, morale per intero, patrimoniale), regresso INAIL (art. 11), concorso di colpa del lavoratore, prescrizione decennale dell'azione contrattuale, malattia professionale.
  • Mobbing, sicurezza e discriminazioniIl mobbing: come si prova e che cosa si ottieneDefinizione e requisiti (pluralità, durata, intento, danno, nesso), mobbing verticale, orizzontale, ascendente, straining e stress lavoro-correlato, differenze con il conflitto e con il legittimo esercizio del potere direttivo, fonti: art. 2087 c.c. (responsabilità contrattuale del datore), 2043-2059, art. 15 Statuto, molestie (D.Lgs. 198/2006), Convenzione ILO 190; prova: diario, email, ordini di servizio, testimoni, certificati medici e perizia; danni risarcibili (biologico, morale, esistenziale, professionale, patrimoniale); dimissioni per giusta causa e NASpI; INAIL e malattia professionale; penale (maltrattamenti, violenza privata, stalking, lesioni); prescrizione; procedura: contestazione scritta, sindacato, tentativo di conciliazione, ricorso al giudice del lavoro; consigli.
  • Dimissioni, TFR e fine del rapportoLe dimissioni per giusta causaI casi riconosciuti, la procedura telematica, niente preavviso e indennità a carico del datore, la NASpI, la prova, i rischi se la giusta causa non regge.