In breve
- Definizione: licenziamento per «ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa» (art. 3 l. 604/1966): soppressione del posto, riorganizzazione, chiusura, esternalizzazione, crisi.
- Il datore deve provare: la ragione effettiva, il nesso tra ragione e posto, l'impossibilità di ricollocare il lavoratore (repêchage), la correttezza della scelta tra più lavoratori fungibili.
- Procedura: nelle imprese sopra i 15 dipendenti, comunicazione all'Ispettorato e tentativo di conciliazione in 20 giorni (art. 7 l. 604); sempre forma scritta con i motivi e preavviso.
- Tutele: reintegra se il fatto è insussistente (art. 18, comma 7; Corte cost. 128/2024 per le tutele crescenti), altrimenti indennità (12-24 o 6-36 mensilità; ridotte nelle piccole imprese).
Che cos'è
«Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa».
Il giustificato motivo oggettivo è la ragione economica o organizzativa che non dipende dal comportamento del lavoratore: la soppressione del posto per riorganizzazione, la chiusura di un reparto o di una sede, l'esternalizzazione di un servizio, la riduzione dell'attività per crisi, l'introduzione di tecnologie che rendono superflua una mansione, e per la giurisprudenza anche la sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore alle mansioni (con l'obbligo di ricollocazione e di accomodamenti ragionevoli) o il rifiuto di un trasferimento legittimo. La Cassazione ha chiarito, da tempo, che non serve una crisi: è legittima anche la riorganizzazione volta a una gestione più economica o efficiente, purché la scelta sia effettiva e non un pretesto per liberarsi di una persona, e il licenziamento ne sia la conseguenza diretta (nesso di causalità): se le mansioni del licenziato sono in realtà affidate a un nuovo assunto, il motivo è pretestuoso.
Che cosa deve provare il datore
L'onere della prova è del datore (art. 5 l. 604/1966), su quattro punti. La ragione organizzativa reale, con i documenti aziendali (bilanci, organigrammi prima e dopo, contratti di appalto, delibere). Il nesso tra la ragione e il posto soppresso. L'impossibilità di repêchage, cioè di ricollocare il lavoratore in altre mansioni, anche inferiori (dopo il Jobs Act il demansionamento è consentito in questi casi), esistenti al momento del licenziamento e nel periodo immediatamente successivo: le assunzioni per mansioni compatibili nei mesi seguenti sono la prova più frequente dell'illegittimità. La scelta del lavoratore da licenziare, quando più dipendenti svolgono mansioni fungibili, secondo buona fede e correttezza, con i criteri della legge sui licenziamenti collettivi (anzianità, carichi di famiglia, esigenze tecniche) applicati per analogia. Non serve invece che il datore ricorra prima a strumenti alternativi come la cassa integrazione o il part-time, anche se la loro mancata considerazione può essere valutata.
La procedura
- Sopra i quindici dipendenti (assunti prima del 7 marzo 2015). Prima del licenziamento il datore deve inviare all'Ispettorato territoriale del lavoro, e per conoscenza al lavoratore, una comunicazione con i motivi e le eventuali misure di ricollocazione (art. 7 l. 604/1966, introdotto dalla riforma Fornero); l'Ispettorato convoca le parti entro sette giorni davanti alla commissione di conciliazione, che esamina anche soluzioni alternative; la procedura dura venti giorni, e se fallisce il datore può licenziare, con effetto dal giorno della comunicazione iniziale. Per gli assunti con le tutele crescenti (d.lgs. 23/2015, art. 3, comma 3) la procedura non si applica.
- La lettera. Il licenziamento deve essere scritto e contenere i motivi specifici (art. 2 l. 604/1966); è sempre con preavviso, lavorato o sostituito dall'indennità del contratto collettivo. Il licenziamento orale è inefficace, quello senza motivi è illegittimo.
- L'offerta conciliativa. Per gli assunti dal 7 marzo 2015 il datore può offrire, entro sessanta giorni, in sede protetta, un assegno esente da tasse e contributi da 3 a 27 mensilità (una per anno di servizio) in cambio della rinuncia all'impugnazione (art. 6 d.lgs. 23/2015); nella pratica la trattativa sul licenziamento economico si chiude spesso così, anche sopra il minimo di legge.
Le tutele se il licenziamento è illegittimo
Per gli assunti prima del 7 marzo 2015 nelle imprese sopra i quindici dipendenti (art. 18, settimo comma, St. lav.): reintegra con indennità fino a dodici mensilità se il fatto posto a base del licenziamento è manifestamente insussistente (dopo la Corte costituzionale 59/2021 e 125/2022, la reintegra è dovuta e non facoltativa, e senza il requisito della «manifesta» insussistenza); negli altri casi di mancanza di giustificato motivo (per esempio repêchage non provato) indennità da 12 a 24 mensilità; per i vizi della procedura dell'art. 7, indennità da 6 a 12 mensilità. Per gli assunti dal 7 marzo 2015 (tutele crescenti): la Corte costituzionale, con la sentenza 128/2024, ha esteso al licenziamento economico la reintegra prevista per quello disciplinare quando è dimostrata direttamente in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore (per esempio il posto non è stato soppresso), senza che rilevi la questione del ricollocamento; negli altri casi indennità da 6 a 36 mensilità determinata dal giudice (Corte cost. 194/2018). Nelle piccole imprese (fino a quindici dipendenti): riassunzione o indennità da 2,5 a 6 mensilità per i vecchi assunti (art. 8 l. 604); per i nuovi assunti, indennità dimezzata senza più il tetto di sei mensilità (Corte cost. 118/2025). Il licenziamento economico usato come pretesto per una ragione discriminatoria o ritorsiva è nullo, con reintegra piena.
Impugnazione, NASpI, trattativa
Il licenziamento va impugnato entro sessanta giorni con atto scritto e seguito entro centottanta dal ricorso o dalla richiesta di conciliazione (pagina sull'impugnazione). La NASpI spetta subito, con il ticket a carico del datore, e in caso di reintegra va restituita nei limiti del risarcimento. Nella trattativa contano la solidità del motivo, il repêchage, l'anzianità, le prospettive di reimpiego e la disponibilità del datore a un incentivo all'esodo oltre l'offerta conciliativa: un accordo in sede protetta (Ispettorato, sindacato) è inoppugnabile e chiude ogni pretesa. Quando i licenziamenti economici sono almeno cinque in centoventi giorni nelle imprese sopra i quindici dipendenti, si applica invece la procedura del licenziamento collettivo.
Domande frequenti
L'azienda deve essere in crisi per licenziare per motivo oggettivo?
No. La Cassazione ammette anche il licenziamento per una riorganizzazione diretta a migliorare l'efficienza o ridurre i costi, purché la scelta sia effettiva e non pretestuosa e il posto sia davvero soppresso o le mansioni redistribuite. Il giudice non sindaca l'opportunità della scelta imprenditoriale, ma ne verifica la realtà e il nesso con il licenziamento.
Che cos'è il repêchage?
L'obbligo del datore di provare che non esistono altre posizioni, anche inferiori, in cui il lavoratore potrebbe essere utilmente ricollocato. È la prova su cui si decidono molte cause: assunzioni nei mesi successivi per mansioni compatibili rendono il licenziamento illegittimo.
Spetta il preavviso?
Sì: il licenziamento per motivo oggettivo è sempre con preavviso, lavorato o pagato con l'indennità sostitutiva secondo il contratto collettivo; spetta la NASpI e il datore paga il ticket di licenziamento. Il TFR e le spettanze vanno liquidati con l'ultima busta paga.
Se il motivo è falso ho diritto alla reintegra?
Per gli assunti prima del 7 marzo 2015 nelle imprese sopra i 15 dipendenti, sì se il fatto è manifestamente insussistente (art. 18, comma 7). Per gli assunti con le tutele crescenti la Corte costituzionale (sent. 128/2024) ha esteso la reintegra ai casi in cui è dimostrata l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore; negli altri casi spetta l'indennità da 6 a 36 mensilità.
Fonti normative
- Art. 3 l. 604/1966 — Giustificato motivo
- Art. 7 l. 604/1966 — Procedura di conciliazione preventiva
- Art. 5 l. 604/1966 — Onere della prova
- Art. 18, comma 7, l. 300/1970 — Tutele per gli assunti prima del 7 marzo 2015
- Art. 3 d.lgs. 23/2015 — Tutele crescenti (dopo Corte cost. 128/2024)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- LicenziamentoIl licenziamento per giusta causaDefinizione e casi tipici, differenza con il giustificato motivo soggettivo, contestazione e 5 giorni, impugnazione in 60+180 giorni, reintegra o indennità, NASpI.
- LicenziamentoLe tutele contro il licenziamento illegittimo: reintegra o indennitàI tre regimi (art. 18 per gli assunti prima del 7 marzo 2015, tutele crescenti per gli assunti dopo, piccole imprese), licenziamento nullo, fatto insussistente e sanzione conservativa, difetto di giustificazione, vizi di forma e procedura, motivo oggettivo, soglie dimensionali, indennità sostitutiva di 15 mensilità, offerta conciliativa esente, sentenze della Consulta 194/2018, 150/2020, 59/2021, 125/2022, 128/2024, 129/2024, 118/2025.
- LicenziamentoImpugnare il licenziamento: sessanta giorni, poi centottantaI due termini di decadenza, la forma dell'impugnazione, gli altri atti soggetti agli stessi termini, il processo, l'onere della prova, i costi e i tempi.