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ProceduraLavoro e previdenza · Licenziamento

Impugnare il licenziamento: sessanta giorni, poi centottanta

La tutela contro il licenziamento ha un cancello stretto: chi non lo contesta per iscritto entro sessanta giorni la perde per sempre, qualunque sia il vizio. Poi ci sono centottanta giorni per il ricorso o la conciliazione. Che cosa scrivere, a chi, come si prova, che cosa succede in tribunale e quanto costa.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Primo termine: sessanta giorni dalla ricezione del licenziamento scritto (o dei motivi) per impugnarlo con qualsiasi atto scritto, anche del sindacato (art. 6 l. 604/1966).
  • Secondo termine: centottanta giorni dall'impugnazione per depositare il ricorso al giudice del lavoro o chiedere conciliazione o arbitrato; dopo il rifiuto, sessanta giorni per il ricorso.
  • Stessi termini per contratto a termine, trasferimento, somministrazione, cessione, licenziamento collettivo e altri atti (art. 32 l. 183/2010).
  • In giudizio: il datore prova la giusta causa o il giustificato motivo; rito del lavoro con trattazione prioritaria; la NASpI intanto spetta.

Il doppio termine di decadenza

Art. 6 l. 604/1966 — Impugnazione (primo e secondo comma)

«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato […]. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».

Il primo termine è di decadenza: non si interrompe, non si sospende (nemmeno in agosto) e non ammette scuse. Decorre dalla ricezione della lettera di licenziamento, cioè dal giorno in cui è consegnata o, per la raccomandata, da quando è ritirata o si compie la giacenza; se il datore comunica i motivi in un momento successivo, dai motivi. L'impugnazione è a forma libera: una lettera del lavoratore, del sindacato o dell'avvocato che dichiari di impugnare il licenziamento, spedita con mezzo che provi la ricezione. Non deve contenere i motivi, ma è prudente indicarne almeno la sostanza (per esempio l'insussistenza del fatto, o la natura ritorsiva). Dall'impugnazione decorrono i centottanta giorni per il deposito del ricorso in tribunale o per la richiesta di conciliazione o arbitrato alla controparte; se questa rifiuta o l'accordo non si raggiunge, il ricorso va depositato entro sessanta giorni. Chi rispetta il primo termine e non il secondo perde ugualmente la tutela. Due correttivi vengono dalla Corte costituzionale: il deposito di un ricorso cautelare d'urgenza vale come atto che impedisce l'inefficacia dell'impugnazione (sentenza 212/2020), e il lavoratore che al momento della ricezione del licenziamento, o durante i sessanta giorni, è incapace di intendere o di volere non è tenuto all'impugnazione preventiva e può depositare il ricorso entro il termine complessivo di duecentoquaranta giorni dalla comunicazione (sentenza 111/2025).

Gli altri atti soggetti agli stessi termini

L'art. 32 della legge 183/2010 ha esteso il doppio termine a una serie di situazioni che il lavoratore spesso non pensa di dover contestare entro sessanta giorni: il licenziamento che presuppone questioni sulla qualificazione del rapporto o sulla legittimità del termine; la nullità del contratto a termine (impugnazione entro centoventi giorni dalla scadenza, poi centottanta per il ricorso); il trasferimento (sessanta giorni dalla comunicazione); la somministrazione irregolare; la cessione del contratto e il trasferimento d'azienda; il recesso dai contratti di collaborazione; il licenziamento collettivo. La pagina sui termini di decadenza nel lavoro li riassume in tabella. Per il licenziamento orale, non essendoci una comunicazione scritta, il termine non decorre, ma è prudente impugnare comunque per iscritto e subito.

La conciliazione prima del giudizio

Il tentativo di conciliazione presso l'Ispettorato territoriale del lavoro (artt. 410-411 c.p.c.) o in sede sindacale non è più obbligatorio dal 2010, ma resta utile: sospende il secondo termine e produce accordi inoppugnabili, cioè non revocabili dal lavoratore (art. 2113 c.c.). Per gli assunti dal 7 marzo 2015 il datore può proporre, entro sessanta giorni dal licenziamento, l'offerta conciliativa esente da tasse e contributi dell'art. 6 d.lgs. 23/2015. Un accordo va valutato confrontando la somma offerta con l'esito probabile della causa (reintegra o indennità, e in quale misura), con i tempi e con l'incertezza: la pagina sulle tutele aiuta a fare i conti.

Il processo

  1. Il ricorso. Si deposita al tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo in cui è sorto il rapporto o dove si trova l'azienda o la dipendenza (art. 413 c.p.c.), con l'assistenza obbligatoria di un avvocato. Dopo la riforma Cartabia il rito Fornero è abrogato: le cause di licenziamento seguono il rito ordinario del lavoro con trattazione prioritaria (artt. 441-bis ss. c.p.c.), e il giudice può decidere prima le domande sulla validità del licenziamento.
  2. L'onere della prova. È il datore a dover provare la giusta causa o il giustificato motivo (art. 5 l. 604/1966), il rispetto della procedura, l'impossibilità di ricollocare il lavoratore nel licenziamento economico. Il lavoratore prova il rapporto, il licenziamento, la tempestività dell'impugnazione e, se li allega, i motivi di nullità (discriminazione, ritorsione, maternità); per la discriminazione basta fornire elementi presuntivi.
  3. Le prove. Documenti (contestazione, giustificazioni, lettera di licenziamento, contratto collettivo, buste paga, organigrammi), testimoni (colleghi, che non sono obbligati a rifiutare), l'interrogatorio, eventuali registrazioni lecite. Il giudice decide con sentenza immediatamente esecutiva; l'appello va alla corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica o sei mesi dalla pubblicazione.
  4. Tempi. Da otto mesi a due anni per il primo grado, secondo il tribunale; nel frattempo il lavoratore percepisce la NASpI e può lavorare altrove, e ciò che guadagna viene detratto dal risarcimento in caso di reintegra.

Costi

Il contributo unificato per le cause di lavoro è ridotto alla metà e non è dovuto da chi ha un reddito familiare imponibile fino a tre volte la soglia del gratuito patrocinio (art. 9, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002); il compenso dell'avvocato segue i parametri forensi, e in molti casi viene concordato con una componente legata all'esito, nei limiti consentiti. Chi ha reddito sotto la soglia ha diritto al gratuito patrocinio. Il lavoratore che perde può essere condannato alle spese, ma nei giudizi di lavoro la compensazione è frequente quando la questione era controversa.

Domande frequenti

Da quando decorrono i sessanta giorni?

Dal giorno in cui si riceve la comunicazione scritta del licenziamento o, se i motivi sono comunicati dopo, da quando si ricevono i motivi. Per il licenziamento orale non c'è comunicazione scritta e la Cassazione ritiene che il termine non decorra; conviene comunque impugnare subito, perché il datore potrebbe sostenere che ci sono state dimissioni.

Che cosa devo scrivere nella lettera di impugnazione?

Basta un atto scritto da cui risulti la volontà di contestare il licenziamento: «impugno il licenziamento comunicatomi il … perché illegittimo». Può firmarla il lavoratore, il sindacato o l'avvocato, e va spedita in modo da provare la ricezione (raccomandata a.r. o PEC). Non serve indicare i motivi, che si preciseranno nel ricorso.

I centottanta giorni si possono sospendere?

Sì, chiedendo alla controparte un tentativo di conciliazione o arbitrato: se il datore rifiuta o l'accordo non si raggiunge, il ricorso va depositato entro sessanta giorni dal rifiuto. La sola trattativa informale, invece, non sospende nulla. La sospensione feriale di agosto non si applica alle cause di lavoro.

Quanto dura e quanto costa la causa?

Il primo grado dura in media da otto mesi a due anni, con trattazione prioritaria. Il contributo unificato è ridotto e non è dovuto da chi ha un reddito familiare fino a circa 41.000 euro (tre volte la soglia del gratuito patrocinio); le parcelle seguono i parametri forensi, e chi ha reddito sotto la soglia può chiedere il gratuito patrocinio. Se il lavoratore perde, la condanna alle spese è possibile ma spesso compensata.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • LicenziamentoIl licenziamento per giusta causaDefinizione e casi tipici, differenza con il giustificato motivo soggettivo, contestazione e 5 giorni, impugnazione in 60+180 giorni, reintegra o indennità, NASpI.
  • LicenziamentoIl licenziamento economico (giustificato motivo oggettivo)Ragioni organizzative vere, nesso con il posto soppresso, repêchage, criteri di scelta, procedura ITL sopra i 15, preavviso, tutele dopo Corte cost. 128/2024, impugnazione, offerta conciliativa.
  • LicenziamentoLe tutele contro il licenziamento illegittimo: reintegra o indennitàI tre regimi (art. 18 per gli assunti prima del 7 marzo 2015, tutele crescenti per gli assunti dopo, piccole imprese), licenziamento nullo, fatto insussistente e sanzione conservativa, difetto di giustificazione, vizi di forma e procedura, motivo oggettivo, soglie dimensionali, indennità sostitutiva di 15 mensilità, offerta conciliativa esente, sentenze della Consulta 194/2018, 150/2020, 59/2021, 125/2022, 128/2024, 129/2024, 118/2025.
  • Costi e gratuito patrocinioIl gratuito patrocinio nel processo civileSoglia di 13.659,64 euro di reddito familiare, domanda al Consiglio dell'ordine, ammissione in dieci giorni, avvocato dall'elenco, cosa copre, revoca e controlli, spese di soccombenza.