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GuidaLavoro e previdenza · Mobbing, sicurezza e discriminazioni

Il mobbing: come si prova e che cosa si ottiene

Il mobbing non è una parola nel codice ma una realtà riconosciuta dai giudici: una serie di comportamenti ostili, ripetuti nel tempo, con lo scopo di emarginare o espellere il lavoratore. Chi lo subisce può ottenere il risarcimento del danno, dimettersi per giusta causa conservando la NASpI e, nei casi gravi, far intervenire il giudice penale. Ma la prova è difficile e va costruita giorno per giorno.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Definizione (giurisprudenza): condotte ostili e sistematiche, protratte nel tempo, del datore o dei colleghi, unite da un intento persecutorio, che ledono la dignità e la salute del lavoratore.
  • Base giuridica: l'obbligo del datore di tutelare «l'integrità fisica e la personalità morale» dei lavoratori (art. 2087 c.c.): responsabilità contrattuale, prescrizione 10 anni, il datore risponde anche dei colleghi.
  • Prova a carico del lavoratore: episodi, date, documenti, testimoni, certificati; l'intento si ricava dal quadro d'insieme. Senza intento persecutorio resta lo straining o la violazione dell'art. 2087.
  • Risultati: risarcimento (danno biologico, morale, professionale), ordine di cessazione, dimissioni per giusta causa con NASpI, INAIL se malattia professionale, tutela penale nei casi gravi.

Che cos'è (e che cosa non è)

Art. 2087 c.c. — Tutela delle condizioni di lavoro

«L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».

Il mobbing, nella definizione consolidata della Cassazione, è una condotta del datore o del superiore (mobbing verticale), dei colleghi (orizzontale) o dei sottoposti (ascendente), «protratta nel tempo e diretta a danneggiare il lavoratore», che si manifesta con una pluralità di atti (demansionamento, isolamento, sottrazione di strumenti, critiche continue e immotivate, sanzioni pretestuose, trasferimenti punitivi, controlli ossessivi, esclusione dalle comunicazioni, umiliazioni), collegati da un intento persecutorio unitario (emarginare, indurre alle dimissioni) e produttivi di un danno alla salute o alla personalità. Gli atti presi singolarmente possono essere anche leciti (un trasferimento, una valutazione negativa): è la sequenza e lo scopo che li rende illeciti. Non è mobbing il conflitto interpersonale simmetrico, il clima teso in un reparto sotto pressione, l'esercizio legittimo anche se severo del potere direttivo e disciplinare, il singolo episodio, la mera antipatia. Quando manca l'intento persecutorio ma una condotta anche isolata produce una situazione di stress permanente (il demansionamento lasciato durare anni, l'inattività forzata, la privazione della postazione), la giurisprudenza riconosce lo straining, risarcibile come violazione dell'art. 2087; lo stesso vale per l'ambiente di lavoro stressogeno che il datore tollera. Le molestie, comprese quelle sessuali, hanno una disciplina propria nel codice delle pari opportunità (art. 26 D.Lgs. 198/2006), con inversione parziale dell'onere della prova e nullità degli atti ritorsivi; la Convenzione ILO 190 sulla violenza e le molestie nel lavoro, ratificata dall'Italia nel 2021, rafforza il quadro.

Come si prova

  1. Diario degli eventi: data, ora, luogo, che cosa è successo, chi era presente, come si è reagito; tenuto contemporaneamente ai fatti, è la spina dorsale del ricorso e orienta i testimoni.
  2. Documenti: email e messaggi (anche in chat aziendali), ordini di servizio, organigrammi, valutazioni, contestazioni disciplinari e loro esito, richieste di ferie negate, buste paga (per i mancati incrementi), comunicazioni con il medico competente e con il RLS. Le registrazioni delle conversazioni a cui si partecipa sono utilizzabili.
  3. Testimoni: colleghi ed ex colleghi, clienti, fornitori; la difficoltà di trovare colleghi disposti a testimoniare è nota ai giudici, e i colleghi non più in servizio sono spesso decisivi.
  4. Prova del danno: certificati del medico curante e dello specialista (psichiatra, psicologo) con la diagnosi (disturbo dell'adattamento, ansia, depressione reattiva), la cronologia delle cure, l'eventuale ricovero; una perizia medico-legale di parte che quantifichi il danno biologico e affermi il nesso con l'ambiente di lavoro. In causa il giudice nomina un consulente.
  5. Contestazione scritta al datore (e per conoscenza al RLS o al sindacato) dei comportamenti subiti, con richiesta di farli cessare: obbliga il datore a intervenire ai sensi dell'art. 2087, e la sua inerzia diventa essa stessa prova.

L'onere della prova è del lavoratore per i fatti, il danno e il nesso; il datore deve provare di aver adottato tutte le misure necessarie (art. 2087 come responsabilità contrattuale, art. 1218). Se il giudice non ritiene provato l'intento persecutorio, può comunque riconoscere il risarcimento per le singole condotte illecite provate (demansionamento, trasferimento illegittimo, sanzioni annullate) e per la violazione dell'obbligo di sicurezza.

Che cosa si ottiene

RimedioContenutoNote
Risarcimento del danno non patrimonialeDanno biologico (percentuale di invalidità con le tabelle), morale, esistenziale, alla professionalità e all'immagineSenza duplicazioni; prova medico-legale
Risarcimento del danno patrimonialeRetribuzioni e progressioni perse, spese mediche, perdita di chanceDa documentare
Ordine di cessazione e ripristinoReintegrazione nelle mansioni, rimozione dall'isolamento, annullamento di sanzioni e trasferimenti ritorsivi (art. 15 Statuto per gli atti discriminatori e ritorsivi)Anche in via d'urgenza (art. 700 c.p.c.)
Dimissioni per giusta causaSenza preavviso, con indennità sostitutiva e NASpI (art. 2119)Rischio se la giusta causa non è riconosciuta
INAILMalattia professionale non tabellata: indennizzo del danno biologico se si prova l'origine lavorativaRiconoscimento difficile per il mobbing in senso stretto, più frequente per lo stress da costrittività organizzativa
Tutela penaleDenuncia per maltrattamenti (572, in contesti para-familiari), violenza privata (610), lesioni colpose (590), atti persecutori (612-bis), molestie (660)Casi gravi; parte civile per il risarcimento

La responsabilità del datore è contrattuale (art. 2087) e si prescrive in dieci anni; il datore risponde anche del mobbing dei colleghi che non ha impedito, e i colleghi rispondono in proprio per fatto illecito (cinque anni). Nel pubblico impiego la responsabilità è della amministrazione, con eventuale rivalsa sul dirigente. Il licenziamento che chiude una vicenda di mobbing è di regola ritorsivo e quindi nullo, con reintegra piena, se il lavoratore prova che il motivo illecito è stato determinante.

Che cosa fare, in ordine

  1. Curarsi e far certificare: la salute viene prima della causa, e i certificati sono anche prova.
  2. Documentare con il diario e conservare i documenti fuori dai sistemi aziendali (senza sottrarre dati riservati, che esporrebbe a contestazioni).
  3. Contestare per iscritto al datore e coinvolgere il medico competente, il RLS, il sindacato o lo sportello mobbing dove esiste; chiedere, se serve, un trasferimento o il cambio di responsabile.
  4. Consultare un avvocato giuslavorista prima di dimettersi: valutare la solidità della prova, i danni ottenibili, la strategia (causa in servizio, dimissioni per giusta causa, conciliazione con incentivo all'esodo). Il tentativo di conciliazione in sede sindacale o all'Ispettorato è facoltativo ma utile.
  5. Ricorso al giudice del lavoro con il rito speciale, senza contributo unificato per chi ha reddito familiare sotto i 41.000 euro circa; possibile il ricorso d'urgenza per far cessare condotte in atto.

Domande frequenti

Che cosa devo provare per ottenere il risarcimento?

Quattro cose: una pluralità di comportamenti ostili (non un episodio isolato), la loro ripetizione nel tempo, l'intento persecutorio unitario che li collega (l'obiettivo di emarginare o espellere) e il danno alla salute o alla dignità con il nesso causale. La prova dell'intento è la più difficile: si ricava dal quadro d'insieme (condotte prive di giustificazione organizzativa, coincidenza con eventi come una malattia o una rivendicazione). Se manca l'intento ma c'è una condotta stressogena anche isolata e permanente (un demansionamento, l'isolamento), si può ottenere il risarcimento per straining o per violazione dell'art. 2087.

Posso registrare le conversazioni con il capo?

La registrazione di una conversazione a cui si partecipa non è reato e, secondo la giurisprudenza, è utilizzabile come prova nel processo del lavoro quando serve a tutelare un proprio diritto, anche senza consenso dell'altro; non lo è la registrazione di conversazioni tra terzi a cui non si partecipa. Email, chat e ordini di servizio ricevuti sono sempre utilizzabili.

Conviene dimettermi?

Solo dopo aver costruito la prova e aver contestato per iscritto i comportamenti: le dimissioni per giusta causa danno diritto all'indennità di preavviso e alla NASpI, ma se il giudice non riconosce la giusta causa si perdono. In alternativa si resta in servizio chiedendo il risarcimento e la cessazione delle condotte, con l'eventuale trasferimento; la malattia certificata per il mobbing non conta nel comporto se dipende dal datore.

Il mobbing è reato?

Non esiste un reato di mobbing, ma le condotte possono integrare i maltrattamenti (art. 572 c.p.) nelle piccole realtà a carattere para-familiare, la violenza privata, le lesioni colpose (per la malattia causata), gli atti persecutori, le molestie, l'ingiuria e la diffamazione, l'abuso d'ufficio non più. La denuncia è utile nei casi gravi; per il resto la sede è il giudice del lavoro.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Contratto, mansioni e stipendioIl demansionamento: quando è illegittimo e che cosa si ottieneLa regola dell'art. 2103 c.c. dopo il D.Lgs. 81/2015 (mansioni dello stesso livello e categoria legale, non più «equivalenza»), i tre casi di assegnazione a mansioni inferiori (modifica degli assetti organizzativi, ipotesi del contratto collettivo, accordo individuale in sede protetta con assistenza), limiti (un solo livello, stessa categoria legale, forma scritta a pena di nullità, conservazione di livello e retribuzione salvo indennità legate alle modalità, obbligo formativo), mansioni superiori (diritto alla retribuzione e promozione dopo 6 mesi salvo sostituzione), demansionamento di fatto (svuotamento, inattività forzata, mansioni marginali), nullità dei patti contrari, rimedi (diffida, ricorso ex art. 414 c.p.c. per la reintegrazione nelle mansioni e il risarcimento, misure urgenti ex art. 700), danni risarcibili (professionale, biologico, esistenziale e all'immagine: prova anche per presunzioni, Cass. SU 6572/2006), quantificazione (percentuale della retribuzione per la durata), dimissioni per giusta causa con NASpI, rapporto con il mobbing e con il licenziamento per rifiuto delle mansioni, prescrizione.
  • Dimissioni, TFR e fine del rapportoLe dimissioni per giusta causaI casi riconosciuti, la procedura telematica, niente preavviso e indennità a carico del datore, la NASpI, la prova, i rischi se la giusta causa non regge.
  • LicenziamentoLicenziamento durante la malattia e superamento del comportoArt. 2110 c.c. e conservazione del posto, comporto secco e per sommatoria nei CCNL, calcolo e giorni utili, che cosa non conta (infortunio sul lavoro, malattia professionale, gravidanza, ricoveri per patologie gravi secondo il CCNL), aspettativa non retribuita a richiesta, licenziamento per giusta causa e per cessazione dell'attività anche in malattia, sospensione del preavviso, superamento del comporto: recesso senza obbligo di repêchage ma tempestivo, nullità del licenziamento intimato prima (Cass. Sez. un. 12568/2018), lavoratori disabili e accomodamenti ragionevoli (art. 3, c. 3-bis, D.Lgs. 216/2003), malattia dovuta al datore, controlli e visite fiscali, impugnazione.
  • Mobbing, sicurezza e discriminazioniL'infortunio sul lavoro: INAIL, responsabilità del datore, risarcimentoDefinizione (art. 2 DPR 1124/1965: causa violenta, occasione di lavoro, inabilità oltre 3 giorni; infortunio in itinere e con mezzo privato necessitato, bicicletta), lavoratori coperti (dipendenti, in nero per automaticità, collaboratori, soci, familiari, tirocinanti, colf), che cosa fare (soccorso, avviso immediato al datore art. 52, certificato medico telematico, denuncia del datore entro 2 giorni art. 53, denuncia all'INAIL in proprio, raccolta prove), prestazioni INAIL (giorno dell'infortunio e carenza a carico del datore art. 73, indennità temporanea 60% dal 4° giorno e 75% dal 91° art. 68, indennizzo del danno biologico in capitale dal 6% e in rendita dal 16% con quota patrimoniale, art. 13 D.Lgs. 38/2000, rendita ai superstiti, cure, protesi, riabilitazione), prescrizione 3 anni (art. 112), aggravamento entro 10 anni, opposizione e ricorso contro l'INAIL, responsabilità del datore (art. 2087 c.c., esonero e sue eccezioni art. 10, accertamento incidentale del reato, Corte cost. 102/1981 e 118/1986), reati (art. 590 e 589 c.p., procedibilità d'ufficio), danno differenziale e complementare (biologico per la parte eccedente, morale per intero, patrimoniale), regresso INAIL (art. 11), concorso di colpa del lavoratore, prescrizione decennale dell'azione contrattuale, malattia professionale.
  • LicenziamentoLe tutele contro il licenziamento illegittimo: reintegra o indennitàI tre regimi (art. 18 per gli assunti prima del 7 marzo 2015, tutele crescenti per gli assunti dopo, piccole imprese), licenziamento nullo, fatto insussistente e sanzione conservativa, difetto di giustificazione, vizi di forma e procedura, motivo oggettivo, soglie dimensionali, indennità sostitutiva di 15 mensilità, offerta conciliativa esente, sentenze della Consulta 194/2018, 150/2020, 59/2021, 125/2022, 128/2024, 129/2024, 118/2025.
  • Risarcimento del dannoIl danno biologico: come si calcola (tabelle di Milano e di Roma, tabella unica nazionale)Definizione legale, temporanea e permanente, lesioni lievi (1-9 punti) con i valori 2026, lesioni gravi (10-100) e tabella unica nazionale dal 5 marzo 2025, tabelle di Milano e di Roma per gli altri illeciti, danno morale e personalizzazione (20-30%), danno patrimoniale, prova medico-legale, prescrizione.
  • Famiglia e violenza domesticaI maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)Abitualità e vessazioni, chi è vittima (conviventi, ex, figli che assistono), pena 3-7 anni e aggravanti, d'ufficio, arresto e cautelari, Codice rosso, prova, differenza con stalking e liti.
  • Reati contro la personaLo stalking: gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.)Condotte reiterate e tre eventi alternativi, pena 1-6 anni e 6 mesi, querela in 6 mesi, ammonimento, divieto di avvicinamento, arresto obbligatorio, Codice rosso.