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GuidaDiritto civile · Risarcimento del danno

Il danno biologico: come si calcola (tabelle di Milano e di Roma, tabella unica nazionale)

Il risarcimento di una lesione alla salute non si calcola a occhio: si parte dai punti di invalidità accertati dal medico legale, si applica una tabella che tiene conto dell'età e si aggiungono la sofferenza morale e la personalizzazione. Quale tabella si usa dipende dal tipo di lesione e dalla causa del danno: la pagina spiega le regole in vigore nel 2026.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Che cos'è: «la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito» (artt. 138 e 139 cod. ass.).
  • Lesioni lievi (1-9%) da circolazione stradale e responsabilità sanitaria: valori di legge, nel 2026 primo punto 988,45 euro e 57,64 euro al giorno di inabilità assoluta; personalizzazione fino al 20%.
  • Lesioni gravi (10-100%) negli stessi settori: tabella unica nazionale del DPR 12/2025, per i sinistri dal 5 marzo 2025; personalizzazione fino al 30%.
  • Tutti gli altri illeciti: tabelle del Tribunale di Milano (parametro nazionale per la Cassazione) o di Roma.
  • Si aggiungono il danno morale, dove non già compreso, e il danno patrimoniale (spese, perdita di reddito).

Che cosa si risarcisce

Il danno alla salute è un danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), risarcibile in ogni caso di lesione del diritto costituzionale alla salute, e la Cassazione a Sezioni Unite ne ha fissato i confini nel 2008 (sentenze 26972-26975): il danno non patrimoniale è una categoria unitaria, che va liquidata nel suo insieme senza duplicazioni ma tenendo conto di tutte le conseguenze, quelle dinamico-relazionali (ciò che il danneggiato non può più fare o fa peggio) e quelle di sofferenza interiore (il danno morale). La misura del danno biologico è la percentuale di invalidità permanente accertata dal medico legale in base ai barèmes (tabelle medico-legali delle menomazioni), più i giorni di invalidità temporanea, totale o parziale, tra il fatto e la stabilizzazione dei postumi. Il valore economico del punto cresce più che proporzionalmente con la percentuale (un 50% vale molto più di cinque volte un 10%) e decresce con l'età, perché la menomazione peserà per meno anni. A questo si aggiunge il danno patrimoniale: spese mediche e di assistenza, anche future, e perdita o riduzione della capacità di guadagno, che si prova con i redditi.

Lesioni lievi da incidente stradale e da responsabilità sanitaria

Art. 139, comma 1, D.Lgs. 209/2005 (valori aggiornati dal decreto 20 luglio 2026)

«a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità […]. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a [988,45] euro; b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di [57,64] euro per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno».

Per le micropermanenti (fino al 9%) causate dalla circolazione di veicoli e natanti, e per la responsabilità sanitaria che rinvia alle stesse tabelle (art. 7, comma 4, L. 24/2017), i valori sono fissati dalla legge e aggiornati ogni anno con decreto del Ministero delle imprese in base all'indice ISTAT: da aprile 2026 il primo punto vale 988,45 euro e ogni giorno di inabilità assoluta 57,64 euro (erano 963,40 e 56,18 nel 2025). Il valore del punto sale con i coefficienti del comma 6 (dall'1,0 del primo punto al 2,3 del nono, moltiplicati per il numero dei punti) e scende dello 0,5% per ogni anno di età oltre il decimo. Il giudice può aumentare fino al 20% quando la menomazione incide in modo rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali documentati o ha causato una sofferenza di particolare intensità (comma 3), e l'importo così determinato è esaustivo del danno non patrimoniale da lesione fisica. Un limite importante: le lesioni lievi «che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo» (come le cicatrici) non danno luogo a danno biologico permanente (comma 2); è la regola che ha ridimensionato i risarcimenti per il colpo di frusta senza riscontri.

Lesioni gravi: la tabella unica nazionale

Per le macropermanenti (dal 10 al 100%) negli stessi settori, dopo diciotto anni di attesa dalla legge che la prevedeva, il DPR 13 gennaio 2025, n. 12 ha adottato la tabella unica nazionale del valore del punto prevista dall'art. 138, comma 1, lettera b): si applica ai sinistri verificatisi dopo la sua entrata in vigore, il 5 marzo 2025 (art. 5 del decreto), ed è aggiornata annualmente all'ISTAT (l'ultimo aggiornamento con il decreto 10 dicembre 2025). La tabella è costruita sui criteri dell'art. 138, comma 2: valore del punto crescente con l'invalidità e decrescente con l'età sulla base delle tavole di mortalità ISTAT, quota per il danno morale aggiunta «in via percentuale e progressiva per punto», danno temporaneo in proporzione ai giorni. Il danno morale sulla temporanea è compreso tra il 30 e il 60% del valore base (art. 3 del decreto). Il giudice può aumentare l'importo fino al 30% con equo e motivato apprezzamento quando la menomazione incide in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali documentati (art. 138, comma 3), e la somma è esaustiva del danno da lesione fisica (comma 4). Per i sinistri anteriori al 5 marzo 2025 i tribunali continuano ad applicare le tabelle di Milano.

Tutti gli altri casi: le tabelle di Milano e di Roma

Fuori dalla circolazione stradale e dalla responsabilità sanitaria (cadute, infortuni non coperti dall'INAIL, aggressioni, responsabilità del custode, danni da animali) non esiste una tabella di legge. La Cassazione ha indicato nelle tabelle dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano il parametro di riferimento nazionale per garantire uniformità (sentenza 12408/2011), e il giudice che se ne discosta deve motivare. Le tabelle milanesi, aggiornate periodicamente (l'ultima edizione è del 2024), liquidano con un unico valore del punto il danno biologico e la sofferenza morale «media» collegata alla lesione, con una tabella separata per la sofferenza e con una forbice di personalizzazione, e prevedono un valore giornaliero per l'invalidità temporanea. Le tabelle del Tribunale di Roma seguono un sistema a punti diverso, con il danno morale liquidato a parte in percentuale del biologico; sono usate nel distretto capitolino e sono state indicate dalla Cassazione come modello per altri danni, in particolare per la perdita del rapporto parentale. In pratica il consulente del giudice fissa i punti, il giudice applica la tabella del proprio ufficio (di regola Milano), e la difesa documenta le circostanze che giustificano la personalizzazione in aumento: attività sportive o artistiche impedite, incidenza sul lavoro, conseguenze sulla vita di relazione, sofferenze particolari.

CasoLesioni 1-9%Lesioni 10-100%Personalizzazione
Incidente stradale (RC auto, natanti)Art. 139: valori di legge (2026: 988,45 il primo punto; 57,64/giorno)Tabella unica nazionale DPR 12/2025 (sinistri dal 5 marzo 2025)Fino al 20% / 30%
Responsabilità medica (struttura e sanitario)Art. 139 (art. 7, c. 4, L. 24/2017)Tabella unica nazionaleFino al 20% / 30%
Altri illeciti (cadute, aggressioni, custodia, animali)Tabelle di Milano (parametro nazionale) o di RomaSecondo la tabella, con prova delle circostanze

Come si prova e come si chiede

  1. Documentazione sanitaria completa dal pronto soccorso alla guarigione clinica: referti, esami strumentali, certificati di malattia, fatture di visite, farmaci e fisioterapia.
  2. Perizia medico-legale di parte alla stabilizzazione dei postumi: fissa la percentuale di invalidità permanente, i giorni di temporanea totale e parziale, la necessità di cure future.
  3. Richiesta scritta al responsabile e alla sua assicurazione: per la RC auto con i contenuti dell'art. 148 cod. ass. e i termini di offerta di 90 giorni per le lesioni (60 per i soli danni a cose, 30 con il modulo di constatazione firmato da entrambi); per la responsabilità sanitaria l'accertamento tecnico preventivo o la mediazione sono condizione di procedibilità (art. 8 L. 24/2017).
  4. Trattativa o causa: fino a 25.000 euro per i danni da circolazione è competente il giudice di pace; in causa il consulente d'ufficio rifà la valutazione e il giudice applica la tabella e la personalizzazione.
  5. Prescrizione: due anni per i danni da circolazione, cinque per gli altri illeciti, dieci per la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria; se il fatto è reato, il termine più lungo del reato.

Domande frequenti

Quanto vale un punto di invalidità?

Dipende dai punti totali e dall'età. Per le lesioni lievi da incidente stradale o da responsabilità sanitaria, il primo punto vale 988,45 euro (valore aggiornato da aprile 2026) e cresce più che proporzionalmente fino al nono, riducendosi dello 0,5% per ogni anno di età oltre i dieci; per le lesioni dal 10% in su si applica la tabella unica nazionale del DPR 12/2025. Negli altri illeciti (cadute, aggressioni, infortuni) i tribunali usano le tabelle di Milano, che per un 10% di invalidità a quarant'anni indicano importi dell'ordine di alcune decine di migliaia di euro, o quelle di Roma.

Il colpo di frusta si paga?

Solo se il danno permanente è accertato clinicamente con esami strumentali o, per lesioni come le cicatrici, a vista (art. 139, comma 2): il colpo di frusta senza riscontro strumentale non dà danno biologico permanente. Resta risarcibile il danno temporaneo (57,64 euro per ogni giorno di inabilità assoluta nel 2026, in proporzione per quella parziale) e le spese mediche.

Il danno morale è compreso?

Il danno morale (la sofferenza interiore) è una componente del danno non patrimoniale distinta dal danno biologico. Nelle tabelle di Milano è già inglobato nel valore del punto; nella tabella unica nazionale è aggiunto come incremento percentuale progressivo; nelle tabelle di Roma è liquidato a parte. Sopra queste voci il giudice può personalizzare fino al 30% (lesioni gravi) o al 20% (lesioni lievi) se sono provate conseguenze specifiche e non ordinarie.

Serve una perizia?

Sì: il danno biologico è «suscettibile di accertamento medico-legale». Una relazione di un medico legale di parte, con la documentazione sanitaria, serve per trattare con l'assicurazione; in causa il giudice nomina un consulente tecnico d'ufficio. Le spese della perizia sono un danno patrimoniale risarcibile.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Risarcimento del dannoIncidente stradale: come ottenere il risarcimentoCAI, risarcimento diretto, termini di 30/60/90 giorni, concorso di colpa, danni all'auto e alla persona, trasportati, causa davanti al giudice di pace.
  • Risarcimento del dannoMalasanità: la responsabilità medica dopo la legge Gelli-BiancoIl doppio binario dell'art. 7 (struttura contrattuale, sanitario extracontrattuale), che cosa deve provare il paziente (contratto, danno, nesso) e che cosa la struttura, linee guida e buone pratiche (art. 5), consenso informato, cartella clinica, consulenza tecnica preventiva obbligatoria o mediazione (art. 8), azione diretta contro l'assicuratore (art. 12), tabelle del danno (art. 7, c. 4), prescrizione 10/5 anni, rivalsa solo per dolo o colpa grave (art. 9), responsabilità penale (art. 590-sexies), costi e strategia.
  • ContrattiLa prescrizione: tutti i termini in una tabellaRegola generale, decorrenza, tabella dei termini per categoria (contratti, canoni e interessi, lavoro, professionisti, bollette, danni, vizi, tributi, sanzioni, successioni, diritti reali, titoli di credito), prescrizioni presuntive, sospensione, interruzione, giudicato, decadenza.
  • Il processo civileLa mediazione obbligatoria: materie, procedura, costiMaterie obbligatorie (art. 5), esclusioni (decreti ingiuntivi, sfratti, cautelari, consulenza preventiva), mediazione demandata dal giudice, come si avvia e dove, primo incontro (20-40 giorni), assistenza degli avvocati, durata di 6 mesi, effetti su prescrizione e decadenza, riservatezza, proposta del mediatore e conseguenze sulle spese, accordo titolo esecutivo (con avvocati) o omologato, mancata partecipazione (argomenti di prova, doppio del contributo unificato), costi (DM 150/2023), riduzione di un quinto, patrocinio gratuito, crediti d'imposta, esenzioni fiscali.
  • Reati contro la personaLe lesioni personali (art. 582 c.p.)Lievi (6 mesi-3 anni, a querela), gravi (3-7 anni) e gravissime (6-12 anni), le aggravanti dell'art. 585, il risarcimento.