In breve
- Sul posto: modulo CAI (ex CID) compilato e firmato, foto, dati dei veicoli e dei testimoni, forze dell'ordine se ci sono feriti o disaccordo.
- Richiesta: raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC alla propria compagnia (risarcimento diretto) o a quella del responsabile, con i contenuti dell'art. 148 (luogo e giorni per l'ispezione del veicolo, codice fiscale, descrizione, certificati medici).
- Termini della compagnia: 30 giorni (CAI a doppia firma), 60 (altri danni a cose), 90 (danni alla persona); pagamento entro 15 giorni dall'accettazione.
- Se non basta: negoziazione assistita obbligatoria, poi causa davanti al giudice di pace fino a 25.000 euro; prescrizione di due anni.
La responsabilità: l'art. 2054 e la presunzione di pari colpa
«Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli».
Il conducente risponde dei danni causati dalla circolazione salvo che provi di aver fatto tutto il possibile per evitarli; il proprietario risponde in solido con lui, e per questo la responsabilità civile auto è assicurata per legge. Nello scontro tra veicoli vale la presunzione di pari responsabilità: se nessuno dei due riesce a provare la colpa esclusiva dell'altro, il danno si divide a metà. La presunzione è sussidiaria, cioè si applica solo quando la dinamica non si ricostruisce; per superarla servono il modulo CAI firmato da entrambi, il rapporto della polizia o dei carabinieri, le fotografie, i testimoni, le immagini delle telecamere, e nei casi dubbi una ricostruzione tecnica. Anche il conducente che aveva la precedenza deve dimostrare di aver tenuto una condotta prudente; il concorso di colpa del danneggiato (art. 1227 c.c.), per esempio per la mancata cintura, riduce il risarcimento.
Sul posto: il modulo CAI e le prove
Il modulo di constatazione amichevole (CAI, l'ex CID) va compilato in tutte le sue parti: dati dei veicoli e delle compagnie, dinamica con le caselle barrate, schizzo, danni visibili, testimoni, e va firmato da entrambi i conducenti, perché la doppia firma riduce a trenta giorni i tempi della compagnia e vale come prova della dinamica, salvo prova contraria. Se l'altro conducente rifiuta di firmare, si compila la propria parte e si annotano targa, generalità e compagnia. Le foto dei veicoli, dei luoghi, della segnaletica e delle tracce vanno scattate subito. In caso di feriti, o se manca l'accordo, conviene chiamare le forze dell'ordine, il cui rapporto fa fede; il conducente che si allontana senza fermarsi commette il reato di fuga. Per le lesioni, il referto del pronto soccorso nelle ore successive è indispensabile: il danno alla persona documentato a distanza di giorni è quasi sempre contestato.
A chi chiedere: risarcimento diretto e ordinario
La procedura di risarcimento diretto (art. 149 cod. ass.) si applica agli incidenti tra due veicoli a motore identificati e assicurati in Italia: il danneggiato chiede il risarcimento alla propria compagnia, che liquida per conto di quella del responsabile. Copre i danni al veicolo, alle cose trasportate del proprietario o del conducente e le lesioni del conducente non responsabile entro il limite delle lesioni lievi (art. 139: fino a nove punti di invalidità). Non si applica agli incidenti con più di due veicoli, con veicoli esteri, con pedoni e ciclisti, e ai danni del terzo trasportato, che segue una via propria (art. 141: il trasportato chiede alla compagnia del veicolo su cui viaggiava, indipendentemente dalla responsabilità). In tutti gli altri casi vale la procedura ordinaria (art. 148), con la richiesta alla compagnia del responsabile.
La richiesta deve seguire i contenuti dell'art. 148: raccomandata con ricevuta di ritorno (o PEC), con l'indicazione degli aventi diritto, del luogo e dei giorni (almeno cinque non festivi) in cui il veicolo è disponibile per l'ispezione del perito, il codice fiscale, la descrizione delle circostanze, e per le lesioni l'età, l'attività, il reddito, i certificati medici e l'attestazione dell'avvenuta guarigione o dell'esito permanente. Una richiesta incompleta non fa decorrere i termini: la compagnia deve chiedere le integrazioni entro trenta giorni, ma nel frattempo il tempo passa. Il veicolo non va riparato prima dell'ispezione o della scadenza del termine, altrimenti la compagnia valuta solo sulla base della fattura.
I termini della compagnia e l'offerta
Dalla ricezione della richiesta completa la compagnia ha sessanta giorni per i danni alle cose, ridotti a trenta se il CAI è firmato da entrambi i conducenti, e novanta giorni per le lesioni e il decesso, per formulare un'offerta congrua e motivata o comunicare perché non la formula. Se il danneggiato accetta, il pagamento arriva entro quindici giorni con quietanza liberatoria; se non accetta o non risponde, la compagnia versa comunque la somma offerta entro quindici giorni, e l'importo si imputa alla liquidazione definitiva: accettare l'acconto non preclude di chiedere il resto in giudizio. Il ritardo o il silenzio della compagnia si segnalano all'IVASS, che può sanzionarla, e aprono la strada all'azione. Nella fase stragiudiziale il danneggiato può farsi assistere da un avvocato o da uno studio di infortunistica; le spese di assistenza sono risarcibili se la richiesta era necessaria, ma la giurisprudenza le riconosce con cautela.
Che cosa si risarcisce
Il danno al veicolo comprende il costo della riparazione (o il valore commerciale se la riparazione è antieconomica: il risarcimento non può superare il valore del mezzo, salvo il rimborso delle spese di demolizione e di reimmatricolazione), il fermo tecnico se provato, la svalutazione commerciale nei casi di danni rilevanti, le spese di soccorso e di custodia. Il danno alla persona si liquida con le tabelle di legge per le lesioni lievi (art. 139 cod. ass., aggiornate ogni anno) e con quelle del tribunale di Milano o con la tabella unica nazionale per le lesioni gravi (art. 138), e comprende l'invalidità temporanea, quella permanente, il danno morale, le spese mediche, il mancato guadagno e, per i familiari della vittima deceduta, il danno da perdita del rapporto parentale. Le lesioni lievi sono risarcibili solo se accertate clinicamente in modo strumentale o visivo: il «colpo di frusta» senza riscontri oggettivi non dà diritto al danno biologico permanente. La pagina sul danno biologico spiega come si calcola.
Se l'offerta non arriva o non basta: negoziazione e causa
Prima di fare causa è obbligatorio il tentativo di negoziazione assistita dagli avvocati (art. 3 d.l. 132/2014); resta fermo che l'azione è proponibile solo dopo la scadenza dei termini dell'art. 145 (sessanta o novanta giorni dalla richiesta inviata con raccomandata). La causa si propone davanti al giudice di pace se il valore non supera 25.000 euro (art. 7 c.p.c.), altrimenti davanti al tribunale, nel foro del luogo dell'incidente o della compagnia. Nel risarcimento diretto l'azione si propone contro la propria compagnia; negli altri casi contro il responsabile e la sua compagnia. Il giudice nomina di regola un consulente medico-legale per le lesioni e, nei casi controversi, un consulente per la dinamica; i tempi vanno da uno a due anni in primo grado. Se il responsabile è sconosciuto, non assicurato o la sua compagnia è in liquidazione, interviene il Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Prescrizione
Il diritto al risarcimento del danno da circolazione si prescrive in due anni dal fatto (art. 2947, secondo comma, c.c.), a differenza dei cinque anni ordinari. Se il fatto costituisce reato (lesioni stradali, omicidio stradale) e per il reato è prevista una prescrizione più lunga, vale quella. Ogni richiesta scritta alla compagnia con raccomandata o PEC interrompe la prescrizione e la fa ripartire; conviene rinnovarla se la trattativa si prolunga.
Domande frequenti
A quale assicurazione devo chiedere il risarcimento?
Se l'incidente è avvenuto tra due veicoli a motore identificati e assicurati, si applica il risarcimento diretto: la richiesta si manda alla propria compagnia, per conoscenza a quella dell'altro veicolo, e la propria compagnia liquida per conto dell'altra. Negli altri casi (più di due veicoli, veicolo estero, pedone o ciclista, danno al terzo trasportato oltre certi limiti) la richiesta va alla compagnia del responsabile; il trasportato si rivolge alla compagnia del veicolo su cui viaggiava.
Quanto tempo ha l'assicurazione per pagare?
Dalla ricezione della richiesta completa: trenta giorni per i danni alle cose se il modulo CAI è firmato da entrambi i conducenti, sessanta giorni negli altri casi di danni a cose, novanta giorni per i danni alla persona. Entro questi termini deve formulare un'offerta congrua e motivata o spiegare perché non la fa; se il danneggiato accetta, paga entro quindici giorni. Se non risponde, si può agire in giudizio e segnalare all'IVASS.
Se anche io ho colpa, ho diritto al risarcimento?
Sì, in proporzione. Nello scontro tra veicoli la legge presume che i conducenti abbiano concorso in parti uguali, fino a prova contraria: chi dimostra la responsabilità esclusiva dell'altro ottiene il risarcimento integrale, altrimenti il danno viene ripartito secondo le rispettive colpe. La prova sta nel modulo CAI, nel rapporto delle forze dell'ordine, nelle foto e nei testimoni.
Entro quanto tempo devo agire?
Il diritto al risarcimento del danno da circolazione si prescrive in due anni dal fatto (cinque per gli altri illeciti), salvo che il fatto sia reato con prescrizione più lunga. La raccomandata o la PEC con la richiesta interrompe la prescrizione, che ricomincia a decorrere da capo.
Fonti normative
- Art. 2054 c.c. — Circolazione di veicoli
- Art. 145 d.lgs. 209/2005 — Proponibilità dell'azione di risarcimento
- Art. 148 d.lgs. 209/2005 — Procedura di risarcimento
- Art. 149 d.lgs. 209/2005 — Procedura di risarcimento diretto
- Art. 2947 c.c. — Prescrizione del diritto al risarcimento
- Art. 7 c.p.c. — Competenza del giudice di pace
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Risarcimento del dannoIl danno biologico: come si calcola (tabelle di Milano e di Roma, tabella unica nazionale)Definizione legale, temporanea e permanente, lesioni lievi (1-9 punti) con i valori 2026, lesioni gravi (10-100) e tabella unica nazionale dal 5 marzo 2025, tabelle di Milano e di Roma per gli altri illeciti, danno morale e personalizzazione (20-30%), danno patrimoniale, prova medico-legale, prescrizione.