In breve
- Doppio binario (art. 7 L. 24/2017): la struttura risponde per contratto (art. 1218 c.c.) delle condotte dei sanitari di cui si avvale, anche non dipendenti; il sanitario risponde per fatto illecito (art. 2043), salvo contratto diretto con il paziente.
- Prova: il paziente prova contratto, danno e nesso causale; la struttura prova l'adempimento o la causa non imputabile. Le linee guida e le buone pratiche sono il parametro della diligenza.
- Prima della causa: consulenza tecnica preventiva obbligatoria (art. 696-bis c.p.c.) o mediazione (art. 8); poi rito semplificato entro 90 giorni.
- Chi paga: struttura, assicurazione (azione diretta, art. 12); rivalsa sul medico solo per dolo o colpa grave (art. 9).
- Danno liquidato con le tabelle degli artt. 138-139 cod. ass.; prescrizione 10 anni (struttura) e 5 (medico).
Chi risponde e a che titolo
«La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. […] L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente».
La legge Gelli-Bianco ha spostato il baricentro sulla struttura: l'ospedale pubblico, la casa di cura, la ASL, la struttura sociosanitaria rispondono a titolo contrattuale per l'operato di medici, infermieri e tecnici, compresi i liberi professionisti che vi operano in intramoenia o in convenzione e le prestazioni in telemedicina (comma 2). Il paziente ha quindi un debitore solvibile e assicurato, con la prescrizione decennale e il regime probatorio dell'inadempimento. Il singolo sanitario risponde verso il paziente solo per responsabilità extracontrattuale, con prescrizione quinquennale e onere della prova integrale sul danneggiato, salvo che abbia stipulato un contratto diretto (il dentista nel proprio studio, il chirurgo estetico privato, il medico di famiglia per il rapporto convenzionale secondo parte della giurisprudenza). Le norme dell'art. 7 sono imperative (comma 5). Il giudice, nel liquidare il danno, tiene conto della condotta del sanitario rispetto alle linee guida (comma 3) e usa le tabelle degli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni (comma 4).
Colpa, linee guida, prova
La diligenza del sanitario si misura sulle linee guida pubblicate nel Sistema nazionale per le linee guida dell'Istituto superiore di sanità, elaborate da società scientifiche accreditate, e in mancanza sulle buone pratiche clinico-assistenziali (art. 5), «salve le specificità del caso concreto»: seguire una linea guida inadeguata al paziente è colpa, come non seguirla senza ragione. Per le prestazioni che implicano problemi tecnici di speciale difficoltà il sanitario risponde solo per dolo o colpa grave (art. 2236 c.c.), regola che la giurisprudenza limita all'imperizia e non estende a negligenza e imprudenza. Sul piano probatorio, contro la struttura il paziente deve provare il rapporto di cura, il danno e il nesso di causalità tra la prestazione e il danno (secondo la regola del «più probabile che non»), mentre la struttura deve provare l'esatto adempimento o che l'inadempimento è dovuto a causa non imputabile; per la Cassazione (sentenze di San Martino del 2019) il nesso causale resta a carico del danneggiato, e l'incertezza sulla causa del danno lo lascia senza risarcimento. La cartella clinica incompleta o alterata si ritorce contro la struttura, che ha l'obbligo di tenerla e di consegnarne copia entro sette giorni dalla richiesta (art. 4, comma 2). Un capitolo autonomo è il consenso informato (L. 219/2017): l'intervento eseguito bene ma senza un'informazione adeguata dà diritto al risarcimento del danno da lesione dell'autodeterminazione, e del danno alla salute se il paziente prova che, informato, avrebbe rifiutato.
Prima della causa: la consulenza tecnica preventiva
«Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. È fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione […]. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile».
- Raccolta dei documenti: cartella clinica completa (diario, consensi, esami, referti operatori), documentazione successiva, spese; perizia medico-legale di parte con uno specialista della materia, che stima responsabilità, nesso e danno.
- Richiesta stragiudiziale alla struttura e alla sua assicurazione, che interrompe la prescrizione e apre spesso una trattativa; la struttura e l'assicuratore devono comunicare al sanitario, entro quarantacinque giorni, l'avvio delle trattative e l'eventuale giudizio (art. 13).
- Ricorso ex art. 696-bis c.p.c. al tribunale competente, con la partecipazione obbligatoria di tutte le parti, comprese le assicurazioni, che devono formulare un'offerta o motivare il rifiuto: il collegio di consulenti (medico legale e specialista) accerta responsabilità e danno e tenta la conciliazione, con il verbale che vale titolo esecutivo. In alternativa la mediazione, meno usata perché priva di accertamento tecnico.
- Causa: se la conciliazione fallisce o i sei mesi scadono, entro novanta giorni dal deposito della relazione si propone la domanda con il rito semplificato davanti allo stesso giudice, che acquisisce la relazione (comma 3). L'improcedibilità va eccepita o rilevata non oltre la prima udienza.
- Azione diretta contro l'assicuratore della struttura o del sanitario, nei limiti del massimale, con la struttura o il medico come litisconsorti necessari e senza opponibilità delle eccezioni contrattuali diverse da quelle previste dal decreto sui requisiti minimi (art. 12), operativa da quando è entrato in vigore il decreto sui requisiti minimi delle polizze (DM 232/2023, dal 16 marzo 2024).
Rivalsa, responsabilità penale, tempi
Il medico che ha causato il danno non è al riparo, ma è protetto: la struttura o l'assicurazione possono esercitare la rivalsa solo per dolo o colpa grave, entro un anno dal pagamento e con limiti di importo per i dipendenti pubblici (art. 9), e la sentenza contro la struttura non fa stato contro il medico rimasto estraneo al giudizio. Sul piano penale, l'art. 590-sexies c.p. esclude la punibilità per lesioni e omicidio colposi quando l'evento è dovuto a imperizia e sono state rispettate le linee guida o le buone pratiche adeguate al caso: per le Sezioni Unite (sentenza 8770/2018) la non punibilità copre solo la colpa lieve per imperizia nella fase esecutiva, non l'errore nella scelta delle linee guida né negligenza e imprudenza. La denuncia penale è uno strumento da valutare con cautela: consente il sequestro della cartella e l'autopsia, ma il processo penale è lungo e l'assoluzione per il regime di favore non pregiudica la causa civile. I tempi: la consulenza preventiva dura sei mesi, la causa semplificata uno o due anni; la prescrizione è di dieci anni verso la struttura e cinque verso il medico, dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile come conseguenza della condotta sanitaria (non dalla dimissione), con il termine più lungo del reato se il fatto è penalmente rilevante. Le spese di perizia, consulenza preventiva e giudizio sono a carico del soccombente; molti studi lavorano con anticipi ridotti a fronte di una percentuale sul risultato, lecita se pattuita per iscritto.
Domande frequenti
Contro chi devo fare causa: l'ospedale o il medico?
Di regola contro la struttura (ospedale, clinica, ASL), che risponde per contratto delle condotte di tutti i sanitari di cui si avvale, anche se scelti dal paziente o non dipendenti, con prescrizione di dieci anni e onere della prova più favorevole. Il medico risponde per fatto illecito (art. 2043 c.c.), con prescrizione di cinque anni e onere della prova a carico del paziente, salvo che abbia assunto un contratto diretto con il paziente (il libero professionista nel suo studio). Si può agire anche direttamente contro l'assicurazione della struttura, con la struttura come litisconsorte.
Che cosa devo provare?
Contro la struttura: il rapporto di cura, il danno e il nesso causale tra la prestazione e il danno, secondo il criterio del «più probabile che non»; spetta poi alla struttura provare di aver adempiuto correttamente o che l'inadempimento è dovuto a causa non imputabile. Il nesso causale resta però a carico del paziente: se la causa del danno rimane incerta, la domanda è respinta. Serve una perizia medico-legale di parte e la cartella clinica completa.
Bisogna fare la conciliazione prima della causa?
Sì: prima di agire è obbligatorio il ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696-bis c.p.c.) davanti al giudice competente, oppure in alternativa la mediazione. Nella consulenza preventiva un collegio di medici legali e specialisti accerta responsabilità e danno e tenta la conciliazione; se fallisce, entro novanta giorni dal deposito della relazione si introduce la causa con il rito semplificato e la relazione entra nel processo.
Quanto tempo ho?
Dieci anni verso la struttura (responsabilità contrattuale), cinque verso il medico (extracontrattuale), dal momento in cui il danno è percepibile come conseguenza della condotta sanitaria; l'azione diretta contro l'assicurazione ha gli stessi termini. Se il fatto è reato (lesioni o omicidio colposi) si applica il termine più lungo della prescrizione del reato. La richiesta scritta di risarcimento interrompe la prescrizione.
Fonti normative
- Art. 5 L. 24/2017 — Buone pratiche clinico-assistenziali e linee guida
- Art. 7 L. 24/2017 — Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria
- Art. 8 L. 24/2017 — Tentativo obbligatorio di conciliazione
- Art. 9 L. 24/2017 — Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa
- Art. 12 L. 24/2017 — Azione diretta del soggetto danneggiato
- Art. 590-sexies c.p. — Responsabilità colposa per morte o lesioni in ambito sanitario
- Art. 2236 c.c. — Responsabilità del prestatore d'opera
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Risarcimento del dannoIl danno biologico: come si calcola (tabelle di Milano e di Roma, tabella unica nazionale)Definizione legale, temporanea e permanente, lesioni lievi (1-9 punti) con i valori 2026, lesioni gravi (10-100) e tabella unica nazionale dal 5 marzo 2025, tabelle di Milano e di Roma per gli altri illeciti, danno morale e personalizzazione (20-30%), danno patrimoniale, prova medico-legale, prescrizione.
- ContrattiLa prescrizione: tutti i termini in una tabellaRegola generale, decorrenza, tabella dei termini per categoria (contratti, canoni e interessi, lavoro, professionisti, bollette, danni, vizi, tributi, sanzioni, successioni, diritti reali, titoli di credito), prescrizioni presuntive, sospensione, interruzione, giudicato, decadenza.
- Il processo civileLa mediazione obbligatoria: materie, procedura, costiMaterie obbligatorie (art. 5), esclusioni (decreti ingiuntivi, sfratti, cautelari, consulenza preventiva), mediazione demandata dal giudice, come si avvia e dove, primo incontro (20-40 giorni), assistenza degli avvocati, durata di 6 mesi, effetti su prescrizione e decadenza, riservatezza, proposta del mediatore e conseguenze sulle spese, accordo titolo esecutivo (con avvocati) o omologato, mancata partecipazione (argomenti di prova, doppio del contributo unificato), costi (DM 150/2023), riduzione di un quinto, patrocinio gratuito, crediti d'imposta, esenzioni fiscali.
- ContrattiInadempimento e risoluzione del contrattoResponsabilità del debitore, costituzione in mora, adempimento o risoluzione, gravità dell'inadempimento, diffida ad adempiere, clausola risolutiva espressa, termine essenziale, eccezione di inadempimento, effetti retroattivi, danni e penale, caparra, chi prova che cosa, prescrizione, mediazione.
- Il procedimento penaleLa vittima nel processo: persona offesa, parte civile, risarcimentoPersona offesa e danneggiato, diritti dal primo contatto (art. 90-bis), memorie e prove, avvisi (335, 408, 415-bis), opposizione all'archiviazione in 20 o 30 giorni, difensore e patrocinio anche senza limiti di reddito per alcuni reati, vulnerabilità e protezione, scarcerazioni, parte civile (chi, quando, come, contro chi), condanna generica e provvisionale, esecuzione, spese, revoca, patteggiamento e abbreviato, causa civile alternativa e prescrizione.
- TAR e Consiglio di StatoL'accesso agli atti amministrativi e l'accesso civicoAccesso documentale (interesse, motivazione, 30 giorni, limiti, controinteressati, ricorso al TAR o al difensore civico), accesso civico semplice e generalizzato (senza motivazione, riesame, ricorso), costi.
- Privacy e GDPRI diritti GDPR: accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, portabilitàCome si presenta la richiesta e a chi (titolare, DPO), termine di un mese e proroga, gratuità e richieste eccessive, identità, i singoli diritti (accesso e copia, rettifica, cancellazione e limiti, limitazione, portabilità, opposizione e marketing, decisioni automatizzate), limiti dell'art. 2-undecies, reclamo al Garante (9 mesi) o ricorso al tribunale (rito del lavoro, 30 giorni per impugnare il Garante), risarcimento del danno, sanzioni.