In breve
- Persona offesa (art. 90 c.p.p.): in ogni stato e grado può presentare memorie e indicare elementi di prova; riceve dal primo contatto le informazioni sui suoi diritti (art. 90-bis); può nominare un difensore e chiedere il patrocinio a spese dello Stato (art. 101); è avvisata della richiesta di archiviazione e può opporsi entro 20 giorni (30 per i reati violenti); nei procedimenti per reati violenti è informata di scarcerazioni ed evasioni.
- Parte civile (artt. 74-82): il danneggiato dal reato, con procura speciale a un avvocato, chiede nel processo penale restituzioni e risarcimento contro imputato e responsabile civile; termine a pena di decadenza: udienza preliminare o, in mancanza, udienza predibattimentale.
- Esito: con la condanna, liquidazione del danno o condanna generica con provvisionale immediatamente esecutiva; spese a carico dell'imputato; con l'assoluzione, possibile condanna della parte civile alle spese.
- Alternativa: causa civile autonoma, con prescrizione allungata a quella del reato.
I diritti della persona offesa nelle indagini
«La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova».
Dal primo contatto con la polizia o il pubblico ministero la vittima riceve, in una lingua comprensibile, l'elenco dei suoi diritti (art. 90-bis): come presentare denuncia o querela e l'obbligo del querelante di dichiarare un domicilio (anche PEC); la facoltà di chiedere le iscrizioni nel registro delle notizie di reato (art. 335); la facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione; la consulenza legale e il patrocinio a spese dello Stato; l'interprete; le misure di protezione; il risarcimento; la remissione di querela e la regola per cui la mancata comparizione ingiustificata del querelante come testimone vale remissione tacita; l'accesso alla giustizia riparativa. La persona offesa può nominare un difensore (art. 101), non obbligatorio ma utile: il difensore riceve gli avvisi, può esaminare gli atti nei casi previsti, presentare memorie con richieste di indagini, svolgere investigazioni difensive. La persona offesa che ha chiesto di essere informata riceve l'avviso della richiesta di archiviazione e può proporre opposizione entro venti giorni, indicando a pena di inammissibilità l'oggetto delle indagini ulteriori e le prove (artt. 408 e 410); per i delitti commessi con violenza alla persona e per il furto in abitazione l'avviso è sempre dovuto e il termine è di trenta giorni. Riceve l'avviso di conclusione delle indagini solo nei procedimenti per maltrattamenti e atti persecutori, e in ogni caso l'avviso dell'udienza preliminare e della citazione a giudizio, per potersi costituire parte civile. Nei procedimenti per delitti con violenza alla persona ha diritto, a richiesta, di essere informata della scarcerazione e dell'evasione dell'imputato o del condannato (art. 90-ter) e di essere sentita sulle richieste di revoca o sostituzione delle misure cautelari (art. 299). La condizione di particolare vulnerabilità (età, infermità, tipo di reato, dipendenza dall'autore: art. 90-quater) dà diritto a modalità protette di audizione e all'incidente probatorio. Se la vittima è morta, i diritti spettano ai prossimi congiunti e al convivente stabile (art. 90, comma 3). Gli enti e le associazioni con finalità di tutela degli interessi lesi, compresi i centri antiviolenza, possono esercitare gli stessi diritti (art. 91).
La costituzione di parte civile
«L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile».
- Chi. Il danneggiato: coincide di solito con la persona offesa, ma può essere diverso (gli eredi della vittima di omicidio, il proprietario del bene, la società). Contro l'imputato e, se citato, il responsabile civile (il datore di lavoro, l'assicurazione RC auto, il proprietario del veicolo).
- Come. Con una dichiarazione depositata in cancelleria o presentata in udienza, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, con le generalità, l'imputato contro cui si agisce, le ragioni della domanda (art. 78). L'assistenza dell'avvocato è obbligatoria.
- Quando. Per l'udienza preliminare, «prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti», o, se manca, nell'udienza predibattimentale (art. 554-bis) o prima degli adempimenti di apertura del dibattimento (art. 484), a pena di decadenza (art. 79). La costituzione ha effetto in ogni stato e grado (art. 76).
- Che cosa fa. Presenta liste di testimoni e consulenti (se si costituisce nei termini dell'art. 468), esamina i testi, produce documenti, presenta le conclusioni scritte con la quantificazione del danno, impugna la sentenza ai soli effetti civili (art. 576).
- Revoca. Possibile in ogni momento, anche implicitamente promuovendo la causa civile o non presentando le conclusioni (art. 82); la revoca non preclude l'azione in sede civile.
Che cosa si ottiene con la sentenza
Con la condanna il giudice decide sulla domanda della parte civile e, se può, liquida il danno (art. 538); se le prove non consentono la liquidazione pronuncia condanna generica e rimette le parti al giudice civile per la quantificazione, ma su richiesta condanna l'imputato a una provvisionale «nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova» (art. 539), che è immediatamente esecutiva (art. 540): è il risultato tipico, e consente di pignorare subito. Per l'omicidio del coniuge, del partner o dell'ex, i figli minorenni o non autosufficienti costituiti parte civile ottengono anche d'ufficio una provvisionale non inferiore al 50% del danno presumibile (comma 2-bis). L'imputato e il responsabile civile sono condannati in solido alle spese della parte civile (art. 541); con l'assoluzione, la parte civile può essere condannata a rifondere le spese dell'imputato, e ai danni se ha agito con colpa grave (comma 2). Il danno risarcibile è quello patrimoniale e non patrimoniale (art. 185 c.p.), compreso il danno morale, che nei reati è sempre risarcibile. Con il patteggiamento il giudice non decide sulla domanda civile e la parte civile ottiene solo le spese; nel giudizio abbreviato la parte civile partecipa e ottiene la condanna. Se il reato si prescrive in appello dopo una condanna in primo grado, il giudice dell'impugnazione decide comunque sugli effetti civili (art. 578).
Processo penale o causa civile?
| Parte civile nel processo penale | Causa civile autonoma | |
|---|---|---|
| Prove | Raccolte dal pubblico ministero; standard «oltre ogni ragionevole dubbio» | A carico del danneggiato; standard del «più probabile che non» |
| Costi | Contributo unificato ridotto; spese a carico dell'imputato se condannato; patrocinio a spese dello Stato anche senza limiti di reddito per alcuni reati | Contributo unificato per valore; spese secondo soccombenza |
| Tempi | Quelli del processo penale; provvisionale subito esecutiva | Anni; possibile sospensione se pende il penale in alcuni casi |
| Esito | Dipende dalla condanna; con assoluzione o prescrizione in primo grado, niente risarcimento (salvo art. 578 in appello) | Autonomo: la sentenza penale di assoluzione «perché il fatto non sussiste» o «non lo ha commesso» fa stato, le altre no |
| Prescrizione | Il termine più lungo del reato (art. 2947, terzo comma, c.c.) | Idem; 5 anni dal fatto (2 per i sinistri stradali) se non è reato |
La scelta si fa con il difensore dopo aver letto gli atti. In molti casi la strategia migliore è costituirsi parte civile per la provvisionale e le spese, e coltivare la causa civile per la quantificazione definitiva; nei sinistri stradali e nella responsabilità medica, invece, l'azione civile diretta contro l'assicurazione è spesso più rapida ed efficace del processo penale. In tutti i casi la giustizia riparativa offre alla vittima un percorso volontario di dialogo con l'autore, che non sostituisce il risarcimento.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra persona offesa e parte civile?
La persona offesa è il titolare del bene protetto dalla norma violata (la vittima): ha diritti di informazione e partecipazione durante le indagini e nel processo, senza bisogno di avvocato. La parte civile è chi, avendo subito un danno dal reato (la vittima o un altro danneggiato, per esempio gli eredi), esercita nel processo penale l'azione per il risarcimento: serve l'avvocato, si entra entro un termine e si diventa parte con diritto di prova, di conclusioni e di impugnazione ai fini civili.
Entro quando bisogna costituirsi parte civile?
Nell'udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti sulla costituzione delle parti; quando manca l'udienza preliminare, nell'udienza predibattimentale o comunque prima degli adempimenti di apertura del dibattimento (art. 79 c.p.p.). Il termine è a pena di decadenza: dopo, resta solo la causa civile. Chi si costituisce dopo il termine per le liste testimoniali non può presentare la propria lista.
Conviene costituirsi parte civile o fare causa civile?
La parte civile è più economica e rapida: sfrutta le prove raccolte dal pubblico ministero, ottiene una condanna esecutiva con la sentenza penale (spesso una provvisionale immediatamente esecutiva) e le spese a carico dell'imputato. Ma il risarcimento dipende dall'esito penale (assoluzione o prescrizione lasciano di regola il danneggiato a mani vuote, salvo la decisione sugli effetti civili in appello), i tempi sono quelli del processo penale e con il patteggiamento la parte civile non ottiene la condanna ai danni. La causa civile è autonoma, con onere della prova più leggero, ma costa di più e dura anni.
Il difensore della vittima è gratuito?
Il patrocinio a spese dello Stato spetta con reddito familiare fino a 13.659,64 euro; per le vittime di maltrattamenti, stalking, violenza sessuale, mutilazioni genitali, tentato omicidio e femminicidio, e per i minori vittime di tratta, sfruttamento e abusi sessuali, spetta senza limiti di reddito (art. 76, comma 4-ter, DPR 115/2002). L'avvocato deve informare la persona offesa di questa possibilità.
Fonti normative
- Art. 90 c.p.p. — Diritti e facoltà della persona offesa dal reato
- Art. 90-bis c.p.p. — Informazioni alla persona offesa
- Art. 74 c.p.p. — Legittimazione all'azione civile
- Art. 79 c.p.p. — Termine per la costituzione di parte civile
- Art. 539 c.p.p. — Condanna generica ai danni e provvisionale
- Art. 541 c.p.p. — Condanna alle spese relative all'azione civile
- Art. 185 c.p. — Restituzioni e risarcimento del danno
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- Arresto e misure cautelariIl divieto di avvicinamento alla persona offesaContenuto della misura (luoghi, distanza minima di 1.000 metri, persona offesa, congiunti e conviventi, divieto di comunicazione, lavoro e casa), braccialetto elettronico e conseguenze del rifiuto o dell'infattibilità, allontanamento dalla casa familiare e assegno per i conviventi (282-bis), reati per cui si applica anche sotto i limiti di pena, allontanamento d'urgenza della polizia e del PM con convalida in 48+48 ore (384-bis), comunicazioni alla vittima e alla questura, durata, revoca e sostituzione con avviso alla persona offesa, violazione (387-bis: pena, arresto, custodia), rapporti con ammonimento, ordini di protezione civili e sospensione condizionale.
- Risarcimento del dannoIncidente stradale: come ottenere il risarcimentoCAI, risarcimento diretto, termini di 30/60/90 giorni, concorso di colpa, danni all'auto e alla persona, trasportati, causa davanti al giudice di pace.