In breve
- Accesso documentale (l. 241/1990): per chi ha un interesse diretto, concreto e attuale; istanza motivata all'ufficio che detiene il documento; risposta in 30 giorni, il silenzio è rigetto; limiti per segreti, riservatezza, ordine pubblico; i controinteressati sono avvisati.
- Accesso civico (d.lgs. 33/2013): semplice, per i documenti che l'ente doveva pubblicare; generalizzato (FOIA), per qualunque dato o documento, senza motivazione, salvo i limiti dell'art. 5-bis; riesame e ricorso.
- Rimedi: ricorso al TAR entro 30 giorni con rito speciale (art. 116 c.p.a., 300 euro, anche senza avvocato) oppure difensore civico o Commissione per l'accesso; per l'accesso civico riesame al responsabile della trasparenza in 20 giorni.
- Costi: l'esame è gratuito; le copie al costo di riproduzione; per il civico rilascio gratuito salvo il costo dei supporti.
L'accesso documentale: chi, che cosa, come
La legge 241/1990 riconosce il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi a «tutti i soggetti privati […] che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento» (art. 22). È l'accesso di chi ha un problema specifico: il partecipante a un concorso o a una gara, il destinatario di un provvedimento, il vicino della pratica edilizia, il contribuente rispetto agli atti del proprio accertamento, il cittadino rispetto al fascicolo che lo riguarda. Non è ammesso per un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione (per quello c'è l'accesso civico) e non riguarda le informazioni non contenute in documenti. La richiesta deve essere motivata e rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente (art. 25), anche per PEC, indicando i documenti o gli elementi che consentano di individuarli; se l'amministrazione individua controinteressati (persone i cui dati sono nei documenti), deve avvisarli e questi hanno dieci giorni per opporsi (d.P.R. 184/2006). L'accesso può essere informale (a voce, allo sportello) quando non ci sono controinteressati, e diventa formale negli altri casi.
I limiti
L'art. 24 esclude dall'accesso i documenti coperti da segreto di Stato e dalle altre esclusioni di legge, gli atti dei procedimenti tributari e di quelli normativi e di pianificazione generale, e consente ai regolamenti di sottrarre i documenti la cui conoscenza pregiudicherebbe la sicurezza, le relazioni internazionali, la politica monetaria, l'ordine pubblico, le indagini, la riservatezza di terzi (dati personali, salute, vita sessuale, segreti commerciali). La regola di chiusura è però favorevole all'accesso: deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti «la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici», e per i dati sensibili e giudiziari «nei limiti in cui sia strettamente indispensabile» (art. 24, comma 7). L'amministrazione può differire l'accesso quando l'esibizione immediata ostacolerebbe l'azione amministrativa (per esempio durante una gara) e deve sempre motivare il rifiuto, il differimento e la limitazione.
Se non rispondono o dicono no
«Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione».
Il silenzio per trenta giorni vale come rigetto: da quel momento, come dal diniego espresso, decorrono trenta giorni per il ricorso al TAR con il rito speciale dell'art. 116 c.p.a., camerale e rapido, con contributo unificato di 300 euro, nel quale le parti possono stare in giudizio personalmente in primo grado; il TAR, se accoglie, ordina l'esibizione dei documenti entro un termine, e la sentenza è eseguibile con l'ottemperanza. In alternativa, nello stesso termine, ci si può rivolgere al difensore civico (per gli atti di comuni, province e regioni) o alla Commissione per l'accesso presso la Presidenza del Consiglio (per gli atti dello Stato): se ritengono illegittimo il diniego lo comunicano all'amministrazione, che ha trenta giorni per confermare con provvedimento motivato, altrimenti l'accesso è consentito; il termine per il TAR decorre dall'esito. Se l'accesso è chiesto per difendersi in un giudizio già pendente, il giudice di quel processo può ordinare l'esibizione (art. 116, comma 2, c.p.a.).
L'accesso civico: semplice e generalizzato
Il d.lgs. 33/2013 aggiunge due strumenti che non richiedono alcun interesse. L'accesso civico semplice (art. 5, comma 1) consente a chiunque di chiedere i documenti, i dati e le informazioni che l'amministrazione avrebbe dovuto pubblicare nella sezione «Amministrazione trasparente» e non ha pubblicato. L'accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, il FOIA italiano) consente a chiunque di accedere a dati e documenti ulteriori, «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo», senza motivazione, con istanza anche telematica a uno degli uffici indicati; l'amministrazione risponde entro trenta giorni, avvisa i controinteressati (che hanno dieci giorni per opporsi, con sospensione del termine) e può rifiutare solo per i limiti dell'art. 5-bis: sicurezza, difesa, relazioni internazionali, politica economica, indagini, attività ispettive, e i pregiudizi concreti alla protezione dei dati personali, alla libertà e segretezza della corrispondenza, agli interessi economici e commerciali, con l'onere di motivare il pregiudizio e di consentire l'accesso parziale. Contro il diniego o il silenzio si chiede il riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide in venti giorni (sentito il Garante privacy se il rifiuto riguarda dati personali), e poi si ricorre al TAR con il rito dell'art. 116; per gli enti locali è possibile anche il ricorso al difensore civico. Le linee guida ANAC e le circolari della Funzione pubblica orientano i casi dubbi. Nella pratica le due forme di accesso si possono cumulare nella stessa istanza, ed è utile indicarle entrambe: quello documentale è più forte quando c'è un interesse difensivo, quello civico quando l'interesse manca ma il documento non tocca dati riservati.
Casi frequenti
Gli elaborati del concorso propri e dei vincitori, con i verbali e i criteri; gli atti di gara, con le regole speciali del codice degli appalti sull'accesso in piattaforma e sui segreti tecnici; i titoli edilizi del vicino; i verbali degli accertamenti da cui nasce una sanzione; le relazioni dei servizi sociali (con i limiti a tutela dei minori); le cartelle cliniche (che seguono anche il regolamento privacy); i tabulati e gli atti dei procedimenti disciplinari; i documenti di una pratica di cittadinanza o di permesso di soggiorno. Per i propri dati personali trattati da un ente esiste inoltre il diritto di accesso dell'art. 15 del GDPR, con tempi di un mese e un rimedio davanti al Garante: la pagina sui diritti GDPR lo descrive.
Domande frequenti
Devo spiegare perché voglio i documenti?
Per l'accesso documentale della legge 241 sì: la richiesta va motivata con un interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento (per esempio difendere un diritto, controllare una pratica che riguarda il proprio immobile). Per l'accesso civico generalizzato del d.lgs. 33/2013 no: chiunque può chiedere dati e documenti senza motivazione, e l'amministrazione può negare solo per i limiti tassativi dell'art. 5-bis.
Entro quando devono rispondere?
Trenta giorni in entrambi i casi. Nell'accesso documentale il silenzio vale come rigetto, e da lì decorrono i trenta giorni per il ricorso al TAR o per rivolgersi al difensore civico o alla Commissione per l'accesso. Nell'accesso civico il termine è sospeso fino a dieci giorni se ci sono controinteressati da avvisare, e contro il diniego o il silenzio si può chiedere il riesame al responsabile della trasparenza, che decide in venti giorni, e poi ricorrere al TAR.
Posso vedere la pratica edilizia del vicino?
Sì: il proprietario confinante ha un interesse qualificato a conoscere i titoli edilizi del vicino per verificarne la conformità e tutelare la propria proprietà, e la giurisprudenza lo ammette costantemente, con le cautele per i dati personali non necessari. L'accesso serve anche a far decorrere il termine per impugnare il permesso di costruire.
Quanto costa il ricorso al TAR?
Il contributo unificato è di 300 euro, il rito è camerale e rapido (art. 116 c.p.a.), e nelle cause di accesso si può stare in giudizio anche senza avvocato in primo grado, sia il ricorrente sia l'amministrazione. Il TAR, se accoglie, ordina l'esibizione dei documenti entro un termine.
Fonti normative
- Artt. 22-25 l. 241/1990 — Diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Art. 24 l. 241/1990 — Esclusione dal diritto di accesso
- Art. 5 d.lgs. 33/2013 — Accesso civico a dati e documenti
- Art. 5-bis d.lgs. 33/2013 — Esclusioni e limiti all'accesso civico
- Art. 116 c.p.a. — Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi
- D.P.R. 184/2006 — Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- TAR e Consiglio di StatoIl ricorso al TAR: termini, procedura, costiSessanta giorni dalla conoscenza, notifica e deposito, i tre vizi, sospensiva collegiale e monocratica, contributo unificato, motivi aggiunti, udienza, appello.
- TAR e Consiglio di StatoIl silenzio della pubblica amministrazione: il ricorso contro l'inerziaTermini del procedimento, silenzio-inadempimento, diffida facoltativa, ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. entro un anno, commissario ad acta, silenzio-assenso e rigetto, indennizzo e risarcimento.
- Privacy e GDPRI diritti GDPR: accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, portabilitàCome si presenta la richiesta e a chi (titolare, DPO), termine di un mese e proroga, gratuità e richieste eccessive, identità, i singoli diritti (accesso e copia, rettifica, cancellazione e limiti, limitazione, portabilità, opposizione e marketing, decisioni automatizzate), limiti dell'art. 2-undecies, reclamo al Garante (9 mesi) o ricorso al tribunale (rito del lavoro, 30 giorni per impugnare il Garante), risarcimento del danno, sanzioni.