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ProceduraDiritto amministrativo · TAR e Consiglio di Stato

La sospensiva al TAR: cautelare collegiale, monocratica, ante causam

Il ricorso al TAR non sospende l'atto impugnato: un'esclusione da una gara, una revoca di licenza o un ordine di demolizione producono effetti finché il giudice non li ferma. La sospensiva serve a questo, con tre strumenti a velocità crescente e regole precise su prova del danno, tempi e cauzioni.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Presupposti: pregiudizio grave e irreparabile nel tempo necessario alla decisione (periculum in mora) e fondatezza probabile del ricorso a un sommario esame (fumus boni iuris): art. 55 c.p.a.
  • Tre velocità: misura collegiale in camera di consiglio, dopo 20 giorni dalla notifica e 10 dal deposito; decreto monocratico del presidente in caso di estrema gravità e urgenza, efficace fino alla camera di consiglio (art. 56); misura ante causam prima ancora del ricorso, per eccezionale urgenza, con obbligo di notificare il ricorso entro 15 giorni (art. 61).
  • Contenuto: sospensione dell'atto, ordini di fare, ammissione con riserva, ingiunzione a pagare; possibile cauzione.
  • Alternativa frequente: fissazione ravvicinata dell'udienza di merito o sentenza in forma semplificata già in camera di consiglio (art. 60).
  • Appello al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza (60 dalla pubblicazione): art. 62.

I presupposti

Art. 55, commi 1 e 9, c.p.a. — Misure cautelari collegiali

«Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il collegio si pronuncia con ordinanza emessa in camera di consiglio. […] L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato e indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso».

Il pregiudizio va allegato e documentato in modo concreto: la perdita definitiva di un'occasione (una gara che si aggiudica, un concorso che si conclude, un anno scolastico), la chiusura di un'attività, la demolizione di un edificio, la lesione di diritti fondamentali (salute, istruzione, libertà d'impresa quando è in gioco la sopravvivenza). Il danno puramente patrimoniale e risarcibile per equivalente di regola non è irreparabile. Il fumus è la prognosi favorevole sull'esito: il collegio deve indicare, in motivazione, i profili che rendono probabile l'accoglimento. I due requisiti si bilanciano tra loro e con l'interesse pubblico e quello dei controinteressati: più il danno è grave, meno serve un fumus evidente. Le misure sono atipiche: la sospensione dell'efficacia dell'atto è la più comune, ma il giudice può ordinare alla PA di riesaminare la pratica, ammettere con riserva il ricorrente a una gara o a un concorso, consentire la prosecuzione di un'attività, ingiungere un pagamento provvisorio. Se dalla decisione derivano effetti irreversibili, il collegio può subordinare la concessione o il diniego a una cauzione, anche con fideiussione, salvo che siano in gioco diritti fondamentali (comma 2).

La misura collegiale: tempi e udienza

  1. Domanda. Si propone nel ricorso di merito o con ricorso separato notificato alle altre parti (comma 3), ed è improcedibile finché non è depositata l'istanza di fissazione dell'udienza di merito (comma 4). Il contributo unificato è quello del ricorso.
  2. Camera di consiglio. Il collegio decide «nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso» (comma 5); memorie e documenti fino a due giorni liberi prima; i difensori sono sentiti se lo chiedono, con trattazione orale e sintetica (comma 7). La data di perfezionamento della notifica postale si prova anche con la tracciatura online (comma 6).
  3. Decisione. Ordinanza motivata su periculum e fumus, con la pronuncia sulle spese della fase (art. 57). Se accoglie, fissa la data di discussione del merito (comma 11); il collegio può anche, su istanza, disporre l'istruttoria e l'integrazione del contraddittorio (comma 12), e non può concedere misure se dubita della propria competenza (comma 13).
  4. La terza via. Se ritiene che le esigenze del ricorrente possano essere soddisfatte da una decisione rapida, il TAR, invece di pronunciare sulla sospensiva, fissa con ordinanza l'udienza di merito a breve (comma 10); oppure, se sono passati venti giorni dall'ultima notifica e il contraddittorio è completo, definisce subito il giudizio con sentenza in forma semplificata (art. 60), salvo che una parte dichiari di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o giurisdizione. È un esito frequente: chi chiede la sospensiva deve essere pronto a discutere il merito.

Il decreto monocratico e la tutela ante causam

Quando il pregiudizio è così imminente da non consentire nemmeno di attendere la camera di consiglio (la gara che si aggiudica domani, lo sgombero fissato per la settimana prossima), il ricorrente chiede al presidente del TAR o della sezione, con la domanda cautelare o con ricorso separato notificato, un decreto provvisorio (art. 56): il presidente verifica che la notifica sia perfezionata almeno verso la PA e un controinteressato, può sentire le parti senza formalità e decide con decreto motivato, non impugnabile, efficace fino alla camera di consiglio, che deve essere indicata nel decreto; se il collegio non provvede in quella sede, il decreto perde efficacia. Anche qui è possibile la cauzione. Nei casi di eccezionale gravità e urgenza che non consentono neppure la notifica del ricorso, l'art. 61 ammette un'istanza ante causam al presidente del TAR competente, notificata alle altre parti: il provvedimento di accoglimento va notificato entro il termine fissato (massimo cinque giorni), perde effetto se entro quindici giorni non viene notificato il ricorso con la domanda cautelare e depositato nei cinque successivi, e comunque decade dopo sessanta giorni; il rigetto non è impugnabile ma la domanda può essere riproposta in corso di causa. È lo strumento per bloccare, per esempio, un'esecuzione materiale imminente.

Revoca, riproposizione, appello

La domanda respinta può essere riproposta, e la misura concessa revocata o modificata, se mutano le circostanze o emergono fatti anteriori conosciuti dopo, con la prova del momento della conoscenza (art. 58). Contro l'ordinanza cautelare, di accoglimento o di rigetto, è ammesso appello al Consiglio di Stato entro trenta giorni dalla notificazione o sessanta dalla pubblicazione, deciso in camera di consiglio con le stesse regole del primo grado (art. 62); il Consiglio di Stato può a sua volta, invece di decidere, rimettere al TAR la fissazione sollecita dell'udienza di merito. Nel giudizio di appello sulla sentenza, la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata si chiede al giudice dell'impugnazione con l'istanza dell'art. 98. Le ordinanze cautelari vanno eseguite dall'amministrazione: in caso di inerzia il ricorrente chiede al TAR le misure per l'attuazione, compresa la nomina di un commissario ad acta (art. 59).

Le materie a rito accelerato

Nelle materie dell'art. 119 (appalti, provvedimenti delle autorità indipendenti, espropriazioni, privatizzazioni, elezioni e altre) i termini processuali sono dimezzati, e il TAR, se in sede cautelare ravvisa fumus e periculum, fissa il merito alla prima udienza dopo trenta giorni dal deposito dell'ordinanza, potendo concedere nel frattempo le misure necessarie (art. 119, comma 3). Nel rito degli appalti (art. 120) la domanda cautelare si intreccia con lo stand still contrattuale e con la sospensione automatica della stipula dopo la notifica del ricorso con istanza cautelare, e il giudice tiene conto delle esigenze di celerità dell'affidamento nel bilanciare gli interessi. In tutte le materie, la sospensiva chiesta senza un pregiudizio serio e documentato viene respinta con condanna alle spese della fase: la domanda va calibrata sul danno reale e sulle prove che lo dimostrano.

Domande frequenti

Quanto tempo ci vuole per avere la sospensiva?

Il collegio decide nella prima camera di consiglio dopo che sono passati venti giorni dall'ultima notifica del ricorso e dieci dal deposito: in pratica tre-sei settimane. Se il danno non può aspettare, si chiede al presidente un decreto monocratico, che arriva in pochi giorni e vale fino alla camera di consiglio; nei casi di eccezionale urgenza si può chiedere un decreto anche prima di notificare il ricorso (ante causam).

Che cosa devo dimostrare?

Due cose: il pregiudizio grave e irreparabile che subirebbe nel tempo necessario alla decisione di merito (periculum), con documenti concreti, e la ragionevole probabilità che il ricorso sia fondato (fumus). L'ordinanza deve motivare su entrambi. Il danno solo economico e risarcibile di regola non basta, salvo che metta a rischio la sopravvivenza dell'impresa o diritti fondamentali.

Il TAR può fare più che sospendere?

Sì: le misure sono atipiche, quelle «più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione», compreso l'ordine alla PA di riesaminare, di ammettere con riserva a una gara o a un concorso, e l'ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria. Può anche condizionare la misura a una cauzione quando gli effetti sono irreversibili.

Se la sospensiva è respinta posso fare qualcosa?

Appello al Consiglio di Stato entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza (sessanta dalla pubblicazione), deciso in camera di consiglio; oppure riproposizione al TAR se cambiano le circostanze o emergono fatti nuovi. Spesso il TAR, invece di concedere o negare, fissa a breve l'udienza di merito: è una forma di tutela accelerata.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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