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GuidaDiritto amministrativo · Edilizia e urbanistica

L'abuso edilizio: l'ordine di demolizione e le sanzioni

Chi costruisce senza titolo o in difformità riceve dal Comune un'ingiunzione a demolire entro novanta giorni; se non lo fa, l'opera e l'area passano gratuitamente al Comune, con una sanzione fino a 20.000 euro. Ma non tutti gli abusi finiscono così: per la parziale difformità e la SCIA mancante ci sono sanzioni pecuniarie, esistono tolleranze di legge e, se l'opera è conforme alle regole, la sanatoria.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Assenza di permesso, totale difformità, variazioni essenziali (art. 31 DPR 380/2001): ingiunzione a demolire; dopo 90 giorni acquisizione gratuita dell'opera e dell'area (fino a 10 volte la superficie abusiva) al Comune; sanzione da 2.000 a 20.000 euro (massima nelle zone vincolate e a rischio idrogeologico); demolizione a spese del responsabile.
  • Ristrutturazione senza titolo (art. 33): ripristino o, se impossibile, sanzione pari al doppio dell'aumento di valore.
  • Parziale difformità (art. 34): demolizione o, se pregiudica la parte conforme, sanzione pari al triplo del costo di produzione (residenziale) o del valore venale.
  • SCIA mancante (art. 37): sanzione pari al triplo dell'aumento di valore venale, minimo 1.032 euro; 516 euro per la SCIA tardiva in corso d'opera.
  • Tolleranze del 2% (fino al 6% per gli interventi entro il 24 maggio 2024); sanatoria con permesso in sanatoria (art. 36) o SCIA in sanatoria (art. 36-bis) e oblazione; reato per gli abusi maggiori (art. 44).

L'ingiunzione a demolire e l'acquisizione

Art. 31, commi 2-3, DPR 380/2001 (estratto)

«Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune».

Il procedimento inizia con l'accertamento della polizia locale o dell'ufficio tecnico (spesso dopo un esposto), a cui segue di regola l'ordine di sospensione dei lavori (art. 27) e poi l'ingiunzione, atto vincolato che il Comune deve adottare senza valutazioni di opportunità e senza limiti di tempo, motivato con la sola descrizione dell'abuso e delle norme violate; è notificata al proprietario e al responsabile e indica l'area che sarà acquisita, non superiore a dieci volte la superficie abusiva. Il termine di novanta giorni può essere prorogato fino a 240 solo per serie esigenze di salute dei residenti o gravi disagi socio-economici (comma 3). Decorso il termine, l'inottemperanza è accertata con un verbale notificato all'interessato, che è titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari (comma 4): la proprietà passa al Comune senza indennizzo. Contestualmente scatta la sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro, sempre nel massimo per gli abusi in zone vincolate e a rischio idrogeologico (comma 4-bis), che le Regioni possono aumentare e rendere reiterabile. L'opera acquisita è poi demolita con ordinanza a spese dei responsabili, salvo che il consiglio comunale dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici alla conservazione (comma 5). Per gli abusi realizzati sui suoli demaniali o su aree vincolate provvede l'autorità competente sul vincolo. Il proprietario che ha ottemperato spontaneamente evita acquisizione e sanzione.

Le altre sanzioni, per tipo di abuso

AbusoSanzione principaleAlternativa (se il ripristino è impossibile)
Nuova costruzione senza permesso, totale difformità, variazioni essenziali (art. 31)Demolizione entro 90 giorni; acquisizione gratuita; 2.000-20.000 euroConservazione solo per prevalenti interessi pubblici
Ristrutturazione edilizia senza permesso o in totale difformità (art. 33)Rimozione e ripristino nel termine fissato dall'ordinanzaSanzione pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile (516-5.164 euro in più sui beni vincolati)
Parziale difformità dal permesso o dalla SCIA «pesante» (art. 34)Rimozione o demolizione della parte difformeSe pregiudica la parte conforme: sanzione pari al triplo del costo di produzione (residenziale) o del valore venale (altri usi)
Interventi in assenza o difformità dalla SCIA (art. 37)Sanzione pari al triplo dell'aumento del valore venale, minimo 1.032 euroSui beni vincolati: ripristino e 516-10.329 euro; SCIA tardiva in corso d'opera: 516 euro
Scostamenti nelle tolleranze (art. 34-bis)Nessuna: non è violazione ediliziaAttestazione del tecnico negli atti
Mutamento di destinazione d'uso senza titoloSecondo il tipo di opere; senza opere, sanzione pecuniaria regionale o dell'art. 37Sanatoria se conforme

La «fiscalizzazione» (la sanzione pecuniaria al posto della demolizione) è possibile solo nei casi degli artt. 33, 34 e 37, e solo quando l'ufficio tecnico accerta con motivazione che il ripristino non è possibile senza pregiudizio della parte conforme o dell'immobile: non è una scelta del privato, e il pagamento non legittima l'opera, che resta abusiva ai fini della commerciabilità e delle future pratiche, salvo sanatoria.

Tolleranze e sanatoria

  1. Tolleranze costruttive (art. 34-bis): il mancato rispetto di altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta e altri parametri «non costituisce violazione edilizia» entro il 2% delle misure del titolo; per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 il limite sale al 3% (unità tra 300 e 500 mq), 4% (100-300 mq), 5% (sotto i 100 mq), 6% (sotto i 60 mq). Sono tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche di finitura di minima entità e la diversa collocazione di impianti e opere interne, se non violano la disciplina urbanistica; per gli interventi entro il 24 maggio 2024 anche il minore dimensionamento dell'edificio e la mancata realizzazione di elementi non strutturali. Il tecnico le attesta nella dichiarazione allegata agli atti di trasferimento.
  2. Permesso in sanatoria (art. 36): per gli interventi senza permesso o in totale difformità, fino alla scadenza dei termini per demolire e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni, il responsabile o il proprietario attuale ottengono il permesso in sanatoria se l'opera è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia sia al momento della realizzazione sia a quello della domanda (doppia conformità), pagando un'oblazione pari al doppio del contributo di costruzione; il Comune si pronuncia entro sessanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
  3. Sanatoria semplificata (art. 36-bis, Salva-casa): per le parziali difformità, le variazioni essenziali e gli interventi senza SCIA basta la conformità urbanistica al momento della domanda e quella edilizia al momento della realizzazione; il Comune può condizionare il rilascio a lavori di adeguamento (sicurezza, rimozione delle parti non sanabili); l'oblazione è il doppio del contributo di costruzione (+20% salvo doppia conformità) o, per gli interventi senza SCIA, il doppio dell'aumento del valore venale tra 1.032 e 10.328 euro (516-5.164 se conforme a entrambe le discipline); sugli immobili vincolati serve il parere di compatibilità paesaggistica entro 180 giorni, anche con creazione di volumi; il Comune decide entro 45 giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. L'epoca dell'abuso si prova con documenti o con la dichiarazione del tecnico sotto responsabilità penale. La pagina sulla sanatoria approfondisce.

Il reato e il ricorso

Gli abusi più gravi sono anche contravvenzioni (art. 44): ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle prescrizioni; arresto fino a due anni e ammenda da 5.164 a 51.645 euro per i lavori in assenza o totale difformità dal permesso o proseguiti nonostante l'ordine di sospensione; arresto fino a due anni e ammenda da 15.493 a 51.645 euro per la lottizzazione abusiva e per gli interventi in zone vincolate. Il reato si prescrive dall'ultimazione dei lavori, ma il giudice penale ordina la demolizione con la sentenza di condanna, eseguibile anche dopo (art. 31, comma 9); la pagina dedicata tratta il processo. Contro l'ingiunzione, l'accertamento di inottemperanza, l'acquisizione e le sanzioni si propone ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla notifica, con la domanda cautelare per bloccare la demolizione; i motivi tipici sono l'errata qualificazione dell'abuso (parziale invece che totale difformità), la data di realizzazione anteriore all'obbligo di titolo, il difetto di notifica, l'omessa indicazione dell'area da acquisire, la pendenza di una domanda di sanatoria che sospende l'ingiunzione. L'acquisizione non può essere disposta contro il proprietario estraneo che non era in condizione di demolire, e le sanzioni pecuniarie personali richiedono la responsabilità dell'abuso.

Domande frequenti

Ho ricevuto un'ordinanza di demolizione: quanto tempo ho?

Novanta giorni dalla notifica per demolire e ripristinare, prorogabili con atto motivato fino a 240 per serie esigenze di salute dei residenti o gravi situazioni di disagio socio-economico. Nello stesso termine si può presentare la domanda di sanatoria, se l'opera è conforme, che sospende gli effetti dell'ingiunzione fino alla decisione, e si può ricorrere al TAR entro sessanta giorni chiedendo la sospensiva. Scaduti i novanta giorni senza demolire, il bene e l'area sono acquisiti gratuitamente al Comune.

L'abuso è vecchio di trent'anni: è prescritto?

Il reato sì (la contravvenzione si prescrive in quattro o cinque anni dall'ultimazione), ma l'illecito amministrativo no: l'ordine di demolizione può essere emesso in ogni tempo, senza obbligo di motivare l'interesse pubblico, anche verso il nuovo proprietario estraneo all'abuso, perché la sanzione ha carattere reale e segue l'immobile. Il tempo trascorso rileva solo per la prova dell'epoca di realizzazione (che può rendere l'opera legittima se anteriore all'obbligo di titolo) e per la sanatoria.

Ho comprato una casa con un abuso che non conoscevo

L'ordine di demolizione è notificato anche al proprietario attuale, che può essere ingiunto a demolire ma non subisce le sanzioni pecuniarie personali dell'art. 31, comma 4-bis, se prova l'estraneità; l'acquisizione gratuita al Comune colpisce invece il bene. Il compratore può chiedere la sanatoria se l'opera è conforme, e ha azione contro il venditore per la garanzia e il risarcimento; il notaio verifica le dichiarazioni urbanistiche ma non l'effettiva conformità.

Un piccolo scostamento dal progetto è un abuso?

No se rientra nelle tolleranze: il 2% dei parametri (altezza, distacchi, cubatura, superficie) per tutti gli interventi, e per quelli realizzati entro il 24 maggio 2024 percentuali crescenti fino al 5-6% per le unità piccole (art. 34-bis, Salva-casa); sono tolleranze anche le irregolarità geometriche minime e la diversa collocazione di impianti e opere interne. Le tolleranze si attestano dal tecnico negli atti di compravendita.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

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