In breve
- Il dovere: ogni procedimento a istanza di parte o d'ufficio deve concludersi con un provvedimento espresso entro il termine di legge o di regolamento (30 giorni di regola; fino a 90 o 180).
- Il rimedio: ricorso al TAR contro il silenzio (artt. 31 e 117 c.p.a.), anche senza diffida, finché dura l'inerzia e comunque entro un anno dalla scadenza; sentenza in forma semplificata, ordine di provvedere in 30 giorni, commissario ad acta.
- Eccezioni: nei casi previsti il silenzio vale come assenso (art. 20) o come rigetto (per esempio l'accesso agli atti dopo 30 giorni), e allora si impugna il provvedimento tacito nei termini ordinari.
- Il ritardo si paga: indennizzo forfettario per le attività d'impresa (30 euro al giorno, fino a 2.000) e risarcimento del danno da ritardo (art. 2-bis l. 241/1990, art. 30 c.p.a.).
Il dovere di concludere il procedimento
«Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. […] Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni».
Il termine ordinario è di trenta giorni; con regolamento le amministrazioni fissano termini fino a novanta giorni e, per i procedimenti complessi, fino a centottanta, con l'eccezione dei procedimenti di cittadinanza e di immigrazione, che hanno termini propri (due anni per la naturalizzazione, prorogabili a tre; novanta giorni per il permesso di soggiorno dal 2026). I termini decorrono dall'istanza e si sospendono una sola volta, per non più di trenta giorni, per la richiesta di integrazioni; il preavviso di rigetto li interrompe e li fa ripartire. Ogni amministrazione deve pubblicare i termini dei propri procedimenti e i tempi effettivi. Quando il termine scade senza un provvedimento, e la legge non attribuisce al silenzio un significato, si ha il silenzio-inadempimento: un'inerzia illegittima che il cittadino può far accertare dal giudice. Il dirigente responsabile del ritardo ne risponde anche sul piano disciplinare e della valutazione (art. 2, comma 9), e chi ha interesse può chiedere al titolare del potere sostitutivo, indicato sul sito dell'ente, di concludere il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originario (comma 9-ter).
Silenzio-assenso e silenzio-rigetto
In alcuni casi il silenzio non è inadempimento ma decisione. Il silenzio-assenso (art. 20 l. 241/1990) vale per i procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, quando la legge non prevede una diversa disciplina: decorso il termine senza diniego o senza la convocazione di una conferenza di servizi, l'istanza si intende accolta; sono esclusi i procedimenti in materia di patrimonio culturale e paesaggistico, ambiente, difesa, sicurezza, immigrazione, asilo e cittadinanza, salute, e quelli per cui la legge qualifica il silenzio come rigetto. Il silenzio-rigetto è previsto da norme specifiche: per esempio l'accesso ai documenti dopo trenta giorni (art. 25 l. 241/1990), il ricorso gerarchico dopo novanta giorni, la sanatoria edilizia dopo sessanta giorni. Nei casi di assenso il cittadino può chiedere all'amministrazione l'attestazione del decorso dei termini (art. 20, comma 2-bis); nei casi di rigetto deve impugnare il diniego tacito entro sessanta giorni al TAR. La pagina su SCIA e silenzio-assenso spiega quando la formazione tacita del titolo è affidabile e quando l'amministrazione può ancora intervenire in autotutela.
Il ricorso contro il silenzio
«Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere. L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti. Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione».
- Termine. Il ricorso si propone finché dura l'inerzia e comunque entro un anno dalla scadenza del termine del procedimento; scaduto l'anno si può ripresentare l'istanza e far decorrere un nuovo termine. La diffida non è necessaria (art. 117, comma 1), ma è consigliabile.
- Forma e rito. Ricorso notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato, deposito al TAR, contributo unificato di 300 euro; rito camerale e decisione con sentenza in forma semplificata, in tempi di regola di alcuni mesi. Se nel corso del giudizio l'amministrazione provvede, il ricorso diventa improcedibile (ma le spese possono essere poste a suo carico) e il nuovo atto, se sfavorevole, si impugna con motivi aggiunti.
- Sentenza. Se accoglie, il giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, e nomina, se occorre, un commissario ad acta che adotta il provvedimento in sua vece se l'inerzia continua; conosce anche delle questioni sull'esatta adozione dell'atto e sugli atti del commissario. Sulla fondatezza della pretesa il giudice si pronuncia solo per le attività vincolate o quando non restano margini di discrezionalità né istruttoria: in quei casi ordina direttamente di accogliere l'istanza.
Indennizzo e risarcimento
Il ritardo produce conseguenze economiche a due livelli. L'indennizzo forfettario dell'art. 28 d.l. 69/2013 (30 euro per ogni giorno di ritardo, fino a 2.000 euro) spetta, a oggi, solo per i procedimenti relativi all'avvio e all'esercizio di attività d'impresa, dopo l'attivazione del potere sostitutivo, ed è ottenibile con lo stesso ricorso contro il silenzio. Il risarcimento del danno da ritardo (art. 2-bis l. 241/1990, art. 30, comma 4, c.p.a.) spetta a chiunque provi un danno ingiusto causato dall'inosservanza dolosa o colposa del termine, indipendentemente dalla spettanza del bene richiesto, con domanda al TAR entro centoventi giorni dalla scadenza di un anno dalla scadenza del termine; può essere proposta insieme all'azione contro il silenzio, che il giudice tratta con il rito camerale, riservando al rito ordinario la domanda risarcitoria. La pagina sul danno da ritardo approfondisce prova e quantificazione.
I casi tipici
Le istanze che restano senza risposta sono soprattutto le autorizzazioni e i titoli edilizi, i permessi di soggiorno e i nulla osta (per i quali il ricorso contro il silenzio è oggi lo strumento principale, con contributo di 300 euro), le domande di cittadinanza ferme oltre i due o tre anni, i contributi pubblici, le istanze di accesso agli atti (dove però il silenzio vale come rigetto e va impugnato in trenta giorni con il rito dell'art. 116), le domande di autotutela (rispetto alle quali non c'è obbligo di provvedere, salvo i casi di autotutela obbligatoria in materia tributaria). Quando l'obbligo di provvedere è chiaro e l'attività è vincolata, il ricorso contro il silenzio è tra i rimedi più rapidi ed efficaci dell'intera giustizia amministrativa.
Domande frequenti
Quanto tempo ha l'amministrazione per rispondere?
Trenta giorni, se una norma o un regolamento dell'ente non prevede un termine diverso; i regolamenti possono fissare termini fino a novanta giorni e, per i procedimenti complessi, fino a centottanta (con eccezioni per cittadinanza e immigrazione). Il termine decorre dalla presentazione dell'istanza completa e si sospende una sola volta per la richiesta di integrazioni.
Devo prima mandare una diffida?
No, il ricorso contro il silenzio si può proporre anche senza diffida (art. 117 c.p.a.). La diffida resta utile: spesso sblocca la pratica, documenta l'inerzia e, per il risarcimento, prova che l'amministrazione era stata sollecitata.
Il TAR può decidere al posto dell'amministrazione?
Può accertare l'obbligo di provvedere e ordinare di farlo entro un termine (di norma trenta giorni), nominando un commissario ad acta che decida se l'amministrazione resta inerte. Può pronunciare anche sulla fondatezza della pretesa, cioè dire che l'istanza va accolta, solo quando l'attività è vincolata o non restano margini di discrezionalità e istruttoria.
Quanto costa?
Il contributo unificato è ridotto a 300 euro, il rito è camerale e la sentenza è in forma semplificata, con tempi di alcuni mesi. Il compenso dell'avvocato segue i parametri del rito camerale; se il ricorso è accolto, l'amministrazione è di regola condannata alle spese.
Fonti normative
- Art. 2 l. 241/1990 — Conclusione del procedimento
- Art. 31 c.p.a. — Azione avverso il silenzio
- Art. 117 c.p.a. — Ricorsi avverso il silenzio
- Art. 20 l. 241/1990 — Silenzio assenso
- Art. 2-bis l. 241/1990 — Conseguenze per il ritardo
- Art. 28 d.l. 69/2013 — Indennizzo da ritardo
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- TAR e Consiglio di StatoIl ricorso al TAR: termini, procedura, costiSessanta giorni dalla conoscenza, notifica e deposito, i tre vizi, sospensiva collegiale e monocratica, contributo unificato, motivi aggiunti, udienza, appello.