In breve
- Termine: sessanta giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dell'atto (art. 29 c.p.a.); centoventi per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; un anno per il silenzio.
- Forma: ricorso notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato, poi depositato entro trenta giorni al TAR competente, con avvocato e per via telematica.
- Motivi: violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza; i vizi formali non annullano l'atto vincolato dal contenuto comunque dovuto (art. 21-octies l. 241/1990).
- Sospensiva: collegiale in camera di consiglio (art. 55) o monocratica urgente (art. 56); costi: contributo unificato di 650 euro (300, 1.800, 2.000-6.000 nei riti speciali).
Quando si va al TAR
Il tribunale amministrativo regionale giudica sulle controversie in cui il cittadino o l'impresa lamentano la lesione di un interesse legittimo da parte di un atto della pubblica amministrazione, e nelle materie di giurisdizione esclusiva (art. 133 c.p.a.: tra le altre appalti, urbanistica ed edilizia, servizi pubblici, accesso agli atti, concessioni) anche sui diritti soggettivi. Dinieghi di permessi e autorizzazioni, esclusioni da gare e concorsi, ordinanze di demolizione, revoche di contributi, provvedimenti disciplinari dei non contrattualizzati, DASPO, dinieghi di cittadinanza sono materia del TAR; le sanzioni amministrative pecuniarie, i rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato, i permessi di soggiorno per motivi familiari e la protezione internazionale vanno invece al giudice ordinario. La pagina su TAR o giudice ordinario aiuta a orientarsi; sbagliare giudice non fa perdere la causa (translatio iudicii), ma fa perdere tempo.
Il termine: sessanta giorni
«L'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni».
Il termine decorre dalla notificazione o comunicazione individuale dell'atto oppure dalla sua piena conoscenza, che per la giurisprudenza richiede la percezione dell'esistenza dell'atto e della sua lesività, non necessariamente di tutti i motivi; per gli atti generali (bandi, piani regolatori, graduatorie) dalla scadenza della pubblicazione. Il termine è di decadenza ma si sospende dal 1° al 31 agosto. È di centoventi giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, alternativo al TAR; di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento per il ricorso contro il silenzio; di centoventi giorni per la domanda di risarcimento del danno da provvedimento illegittimo (art. 30). Negli appalti i termini sono dimezzati a trenta giorni.
La procedura
- Il ricorso. Contiene l'indicazione dell'atto impugnato, i fatti, i motivi specifici di illegittimità con le norme violate, le domande (annullamento, eventuale risarcimento, sospensiva) e i documenti. I motivi non dedotti nel ricorso non si possono aggiungere dopo, salvo i motivi aggiunti contro atti sopravvenuti o contro vizi conosciuti solo con i documenti depositati dall'amministrazione (art. 43).
- La notifica. Entro i sessanta giorni il ricorso va notificato, a pena di decadenza, all'amministrazione che ha emesso l'atto (per le amministrazioni statali presso l'Avvocatura dello Stato) e ad almeno uno dei controinteressati individuati nell'atto, cioè le persone che dall'atto traggono vantaggio (il vincitore della gara, il titolare del permesso impugnato dal vicino); dimenticare il controinteressato rende il ricorso inammissibile (art. 41). La notifica è telematica via PEC.
- Il deposito. Entro trenta giorni dal perfezionamento dell'ultima notifica il ricorso va depositato nel processo amministrativo telematico (PAT) con la prova delle notifiche, il contributo unificato e i documenti (art. 45). Il deposito tardivo è irricevibile.
- La sospensiva. Con il ricorso o con atto separato si può chiedere la sospensione dell'atto: il collegio decide in camera di consiglio, nella prima utile dopo venti giorni dalla notifica e dieci dal deposito (art. 55), valutando il pregiudizio grave e irreparabile e la non manifesta infondatezza; nei casi di estrema urgenza il presidente provvede con decreto monocratico anche in ventiquattro ore (art. 56). La domanda cautelare è improcedibile se non si presenta l'istanza di fissazione dell'udienza di merito. La pagina sulla sospensiva approfondisce.
- L'udienza e la sentenza. L'udienza di merito è fissata su istanza di parte, spesso a distanza di mesi o anni; le parti depositano documenti, memorie e repliche entro termini a ritroso (40, 30 e 20 giorni liberi prima). Il TAR può decidere anche in forma semplificata già in sede cautelare (art. 60). La sentenza annulla l'atto, in tutto o in parte, respinge il ricorso o lo dichiara inammissibile; se l'amministrazione non si adegua, si apre il giudizio di ottemperanza.
I motivi: i tre vizi
L'atto amministrativo si annulla per violazione di legge (contrasto con una norma, anche di procedimento: mancata comunicazione di avvio, difetto di motivazione, mancato preavviso di rigetto), incompetenza (atto adottato da un organo diverso da quello previsto) ed eccesso di potere, il vizio della funzione che si riconosce dalle sue figure sintomatiche: travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, sviamento. Dopo la riforma del 2005 l'art. 21-octies della legge 241/1990 impedisce di annullare per vizi di forma o di procedimento gli atti vincolati il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso, e la mancata comunicazione di avvio non annulla se l'amministrazione dimostra che l'esito non sarebbe cambiato: il ricorso deve quindi puntare alla sostanza. La pagina sui vizi dell'atto amministrativo li descrive uno per uno.
Costi e tempi
Il contributo unificato è di 650 euro nel caso ordinario e per il ricorso straordinario, 300 euro per i ricorsi in materia di accesso, silenzio, cittadinanza, soggiorno e ottemperanza, 1.800 euro per il rito abbreviato, da 2.000 a 6.000 euro per gli appalti secondo il valore, e per il pubblico impiego segue gli scaglioni civili (art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 115/2002); gli importi aumentano della metà se l'avvocato non indica PEC e fax o manca il codice fiscale. Il compenso dell'avvocato segue i parametri forensi; chi ha reddito sotto la soglia ha diritto al gratuito patrocinio. I tempi: la sospensiva in poche settimane, la decisione di merito da alcuni mesi a due-tre anni secondo la sede, e l'appello al Consiglio di Stato aggiunge altri uno-due anni. La pagina sui tempi del TAR riporta i dati per sede.
Prima e invece del ricorso
Molti atti si possono correggere senza processo: le osservazioni al preavviso di rigetto (dieci giorni), l'istanza di autotutela, l'accesso agli atti per capire le ragioni reali del provvedimento. L'istanza di autotutela però non sospende il termine dei sessanta giorni: il ricorso va notificato comunque, salvo che l'amministrazione provveda prima. Per gli atti che non hanno bisogno di una sospensiva rapida, il ricorso straordinario è più economico (nessun avvocato obbligatorio, 650 euro) ma più lento e alternativo al TAR.
Domande frequenti
Da quando decorrono i sessanta giorni?
Dalla notifica o comunicazione individuale dell'atto, oppure dalla sua piena conoscenza; per gli atti che non richiedono notifica individuale (bandi, piani, graduatorie pubblicate) dalla scadenza del termine di pubblicazione. Il termine è di decadenza, si computa a giorni e si sospende nel periodo feriale (1-31 agosto). Chi risiede all'estero ha trenta o novanta giorni in più per la notifica.
Posso fare ricorso al TAR senza avvocato?
No, salvo casi marginali: davanti al TAR è obbligatoria la difesa tecnica di un avvocato, che deve essere abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori per il Consiglio di Stato. Il ricorso si notifica e si deposita per via telematica (PAT).
Quanto costa un ricorso al TAR?
Il contributo unificato è di 650 euro nel caso ordinario; 300 euro per accesso agli atti, silenzio, cittadinanza e soggiorno, ottemperanza; 1.800 euro per il rito abbreviato; 2.000, 4.000 o 6.000 euro per gli appalti secondo il valore; per il pubblico impiego si applicano gli scaglioni civili. A questo si aggiungono il compenso dell'avvocato secondo i parametri forensi e, se si perde, le spese di controparte, spesso compensate.
Il ricorso sospende l'atto?
No. L'atto resta efficace finché il TAR non lo annulla o non lo sospende. La sospensiva va chiesta con la domanda cautelare, decisa dal collegio in camera di consiglio dopo almeno venti giorni dalla notifica, o in casi di estrema urgenza dal presidente con decreto monocratico in pochi giorni; serve dimostrare un pregiudizio grave e irreparabile e un ricorso non manifestamente infondato.
Fonti normative
- Art. 29 d.lgs. 104/2010 (c.p.a.) — Azione di annullamento: sessanta giorni
- Art. 41 c.p.a. — Notificazione del ricorso
- Art. 45 c.p.a. — Deposito del ricorso (trenta giorni)
- Artt. 55-56 c.p.a. — Misure cautelari collegiali e monocratiche
- Art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 115/2002 — Contributo unificato nel processo amministrativo
- Art. 21-octies l. 241/1990 — Annullabilità del provvedimento
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- TAR e Consiglio di StatoLa sospensiva al TAR: cautelare collegiale, monocratica, ante causamPresupposti (periculum e fumus), tipi di misure (sospensione, ordine di fare, ingiunzione di pagamento), collegiale in camera di consiglio (20+10 giorni), monocratica per estrema urgenza, ante causam, cauzione, motivazione, udienza di merito ravvicinata e sentenza in forma semplificata, revoca e riproposizione, appello al Consiglio di Stato in 30 giorni, spese, riti abbreviati (appalti).
- TAR e Consiglio di StatoIl silenzio della pubblica amministrazione: il ricorso contro l'inerziaTermini del procedimento, silenzio-inadempimento, diffida facoltativa, ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. entro un anno, commissario ad acta, silenzio-assenso e rigetto, indennizzo e risarcimento.
- TAR e Consiglio di StatoL'accesso agli atti amministrativi e l'accesso civicoAccesso documentale (interesse, motivazione, 30 giorni, limiti, controinteressati, ricorso al TAR o al difensore civico), accesso civico semplice e generalizzato (senza motivazione, riesame, ricorso), costi.