In breve
- Pena: reclusione da uno a sei anni e sei mesi, con aumenti per l'ex partner, l'uso di mezzi informatici, le vittime vulnerabili e, dal 2025, i fatti commessi «in quanto donna».
- Struttura: condotte reiterate di minaccia o molestia che causano ansia o paura grave e perdurante, timore per l'incolumità, o cambiamento delle abitudini di vita.
- Procedibilità: querela entro sei mesi, remissione solo processuale, irrevocabile nei casi più gravi; d'ufficio contro minori e disabili e nei casi connessi.
- Strumenti: ammonimento del questore, Codice rosso (ascolto entro tre giorni), divieto di avvicinamento con braccialetto, arresto obbligatorio in flagranza, gratuito patrocinio senza limiti di reddito.
- Norma
- Art. 612-bis del codice penale, introdotto dal d.l. 11/2009 e modificato dal Codice rosso (l. 69/2019), dalla l. 168/2023 e dalla legge sul femminicidio (l. 181/2025)
- Pena
- Reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi; aumentata (fino a un terzo) per il coniuge o l'ex partner e per l'uso di strumenti informatici; fino alla metà contro minori, donne in gravidanza, persone con disabilità, con armi o travisamento; da un terzo a due terzi per i fatti «in quanto donna»
- Procedibilità
- Querela entro 6 mesi; remissione solo processuale; irrevocabile con minacce reiterate gravi; d'ufficio contro minori e disabili e per connessione
- Competenza
- Tribunale monocratico con udienza preliminare
- Arresto in flagranza
- Obbligatorio (art. 380, comma 2, lett. l-ter, c.p.p.); possibile anche l'arresto in flagranza differita (art. 382-bis c.p.p.)
- Misure cautelari
- Divieto di avvicinamento (art. 282-ter c.p.p., distanza minima 500 metri, braccialetto elettronico), allontanamento dalla casa familiare, custodia; la violazione è reato (art. 387-bis c.p.)
- Prescrizione
- 6 anni e 6 mesi (8 anni, 1 mese e 15 giorni con atti interruttivi)
- Tenuità del fatto
- Esclusa per legge (art. 131-bis, terzo comma, n. 3)
Che cosa punisce la norma
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita».
Il reato ha due pilastri. Il primo è la reiterazione: servono più condotte di minaccia o di molestia, anche di tipo diverso (telefonate, messaggi, appostamenti, pedinamenti, presenze sotto casa, contatti attraverso terzi, regali non richiesti, pubblicazione di contenuti). La Cassazione ritiene che possano bastare anche due episodi, purché espressione di una condotta persecutoria. Il secondo pilastro è l'evento, in una delle tre forme alternative: un perdurante e grave stato di ansia o di paura; un fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o di una persona legata da relazione affettiva; l'alterazione delle abitudini di vita (cambiare strada, orari, numero di telefono, casa, lavoro, rinunciare a uscire). Lo stato d'ansia non richiede una diagnosi clinica: si prova con le dichiarazioni della vittima, i testimoni, i comportamenti adottati per difendersi, ma anche con eventuali certificati medici.
Il dolo è generico: basta la coscienza e volontà delle singole condotte e della loro serialità, non serve l'intenzione di provocare quegli effetti. Il reato è abituale: si consuma con l'ultima delle condotte, ed è da lì che decorrono la prescrizione e il termine per la querela.
Le aggravanti
La pena è aumentata (fino a un terzo) se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da chi è o è stato legato alla persona offesa da una relazione affettiva, oppure se è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (il cosiddetto cyberstalking: messaggi, social, profili falsi, localizzazione). È aumentata fino alla metà se la vittima è un minore, una donna in gravidanza o una persona con disabilità, o se il fatto è commesso con armi o da persona travisata. Dal dicembre 2025, con la legge sul femminicidio (l. 181/2025), la pena è aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio in quanto donna, in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo, o come limitazione delle sue libertà individuali. Si applica inoltre l'aumento previsto dall'art. 8 del d.l. 11/2009 per chi era già stato ammonito dal questore.
Querela: sei mesi, remissione solo in udienza
Il termine per la querela è di sei mesi, il doppio di quello ordinario, e decorre dall'ultima condotta. La remissione può essere soltanto processuale, cioè davanti al giudice, così che il ritiro non possa essere estorto in privato; la querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso con minacce reiterate gravi o nei modi dell'art. 339 c.p. Si procede d'ufficio se la vittima è un minore o una persona con disabilità, se il fatto è connesso a un altro delitto procedibile d'ufficio (per esempio lesioni gravi, violenza privata, maltrattamenti) e, per la norma sull'ammonimento, se lo stalking prosegue dopo l'ammonimento del questore.
Gli strumenti della vittima
L'ammonimento del questore
Finché non ha presentato querela, la persona offesa può esporre i fatti al questore e chiedere l'ammonimento dell'autore (art. 8 d.l. 11/2009). Il questore, assunte le informazioni necessarie, ammonisce oralmente il responsabile invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge, e può valutare il ritiro delle armi. Se le condotte proseguono, la pena è aumentata e il reato è procedibile d'ufficio. È lo strumento più rapido, con tempi di settimane, e spesso basta; non sostituisce la querela quando i fatti sono già gravi o c'è pericolo per l'incolumità.
Il Codice rosso
Con la querela per stalking scatta la corsia preferenziale della legge 69/2019: il pubblico ministero deve sentire la persona offesa entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, la polizia giudiziaria comunica senza ritardo le notizie di reato, e la vittima riceve l'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p., esteso al 612-bis) e le comunicazioni sulle misure cautelari e sulla scarcerazione. La vittima di stalking ha diritto al gratuito patrocinio a prescindere dal reddito (art. 76, comma 4-ter, d.P.R. 115/2002).
Le misure cautelari e l'arresto
Il giudice può disporre il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.), con una distanza minima di cinquecento metri dopo la legge 168/2023 e con il braccialetto elettronico, l'allontanamento dalla casa familiare, gli arresti domiciliari o la custodia in carcere. La violazione delle misure è un reato autonomo (art. 387-bis c.p.) e comporta l'arresto obbligatorio. L'arresto in flagranza è obbligatorio per lo stalking (art. 380, comma 2, lett. l-ter, c.p.p.) ed è possibile anche in flagranza differita, sulla base di documentazione video o fotografica, entro le quarantotto ore.
Riti, tenuità, prescrizione
Lo stalking non è tra i reati per i quali è ammessa la particolare tenuità del fatto: l'art. 131-bis lo esclude espressamente. Con una pena massima superiore a quattro anni non è possibile la messa alla prova (salvo che il fatto sia contestato in forma diversa), mentre restano possibili il patteggiamento (la cui richiesta, se non è presentata in udienza, va notificata alla persona offesa a pena di inammissibilità, art. 444, comma 1-quater, c.p.p.) e l'abbreviato. L'esclusione dalla sospensione condizionale non è automatica, ma la legge 69/2019 la subordina alla partecipazione a percorsi di recupero per i condannati per stalking e maltrattamenti (art. 165, quinto comma, c.p.). La prescrizione è di sei anni e sei mesi, pari al massimo edittale, prolungabile di un quarto, e decorre dall'ultima condotta.
Che cosa fare
- Documentare. Un diario degli episodi con date, orari, luoghi e testimoni; le chat esportate integralmente; le registrazioni delle chiamate; le foto degli appostamenti. Non rispondere e non incontrare l'autore «per chiarire».
- Scegliere lo strumento. Nei casi iniziali, l'ammonimento del questore; quando i fatti sono gravi o c'è timore per l'incolumità, la querela, che attiva il Codice rosso e le misure cautelari. I centri antiviolenza e il numero 1522 aiutano a orientarsi.
- Chiedere le misure. Il difensore può sollecitare il pubblico ministero a chiedere il divieto di avvicinamento, e in sede civile si possono chiedere gli ordini di protezione contro gli abusi familiari.
- Se si è accusati. La difesa passa dalla ricostruzione delle condotte (reiterazione, contesto, reciprocità dei contatti) e dalla prova dell'evento; le misure cautelari vanno rispettate alla lettera, perché la violazione è un reato autonomo che aggrava tutto.
Domande frequenti
Quante condotte servono perché sia stalking?
La norma richiede condotte «reiterate»: la Cassazione ritiene sufficienti anche due episodi, se idonei a produrre uno degli eventi previsti (ansia o paura perdurante e grave, fondato timore per l'incolumità, cambiamento delle abitudini di vita). Non conta il numero in sé ma la serialità e l'effetto sulla vittima.
Lo stalking dell'ex partner è più grave?
Sì. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da chi è o è stato legato alla vittima da una relazione affettiva, e anche se è commesso con strumenti informatici o telematici. È aumentata fino alla metà contro minori, donne in gravidanza e persone con disabilità, o con armi o travisamento; dal 2025, da un terzo a due terzi quando il fatto è un atto di controllo, possesso o dominio sulla donna o una reazione al suo rifiuto di una relazione.
Si può ritirare la querela per stalking?
La querela va presentata entro sei mesi e può essere rimessa solo davanti al giudice (remissione processuale). È irrevocabile se lo stalking è stato commesso con minacce reiterate gravi o nei modi dell'art. 339 c.p. Si procede d'ufficio, senza querela, se la vittima è un minore o una persona con disabilità, o se il fatto è connesso a un altro reato procedibile d'ufficio.
Che cos'è l'ammonimento del questore?
È una misura amministrativa che la vittima può chiedere finché non ha presentato querela: il questore, sentite le persone informate, ammonisce oralmente l'autore a tenere una condotta conforme alla legge. Se dopo l'ammonimento lo stalking continua, il reato diventa procedibile d'ufficio e la pena è aumentata. È lo strumento più rapido, ma non sostituisce la querela quando i fatti sono già gravi.
Fonti normative
- Art. 612-bis c.p. — Atti persecutori
- Art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 — Ammonimento del questore
- Art. 282-ter c.p.p. — Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
- Art. 380 c.p.p. — Arresto obbligatorio in flagranza (lett. l-ter)
- Art. 415-bis c.p.p. — Avviso di conclusione delle indagini (notifica anche alla persona offesa)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reati contro la personaLa minaccia (art. 612 c.p.)Semplice (multa, a querela) e grave (fino a un anno), i modi dell'art. 339, procedibilità, minacce via chat, differenze con stalking ed estorsione.
- Famiglia e violenza domesticaI maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)Abitualità e vessazioni, chi è vittima (conviventi, ex, figli che assistono), pena 3-7 anni e aggravanti, d'ufficio, arresto e cautelari, Codice rosso, prova, differenza con stalking e liti.