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ReatoDiritto penale · Reati contro la persona

La diffamazione (art. 595 c.p.)

Offendere la reputazione di una persona assente, parlando con almeno altre due. Il reato delle chat di gruppo, delle recensioni, dei post e delle lettere anonime: quando l'offesa è punibile, quando è critica legittima, quanto si rischia e come si ottiene il risarcimento.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Elementi: offesa alla reputazione, assenza della persona offesa, comunicazione con almeno due persone.
  • Pene: fino a un anno o multa (semplice); fino a due anni o multa (fatto determinato); da sei mesi a tre anni o multa non inferiore a 516 euro (stampa, social, «altro mezzo di pubblicità», atto pubblico).
  • Procedibilità: querela entro tre mesi; la remissione estingue il reato; conciliazione davanti al giudice di pace per l'ipotesi semplice.
  • Esimenti: diritto di cronaca e di critica (verità, interesse pubblico, continenza), diritto di difesa in giudizio (art. 598).
Norma
Art. 595 del codice penale; artt. 596-597 (prova liberatoria, querela); art. 598 (offese in giudizio); l. 47/1948 per la stampa
Pena
Primo comma: reclusione fino a 1 anno o multa fino a 1.032 euro. Secondo comma (fatto determinato): reclusione fino a 2 anni o multa fino a 2.065 euro. Terzo comma (stampa, mezzo di pubblicità, atto pubblico): reclusione da 6 mesi a 3 anni o multa non inferiore a 516 euro. Aumenti per le offese a corpi politici, amministrativi o giudiziari
Procedibilità
Querela della persona offesa entro 3 mesi (art. 597); i prossimi congiunti per le offese ai defunti
Competenza
Giudice di pace per le ipotesi del primo e secondo comma; tribunale monocratico per la diffamazione aggravata dal terzo comma
Arresto in flagranza
Non consentito
Prescrizione
6 anni (7 anni e 6 mesi con atti interruttivi)
Tenuità del fatto
Ammessa

Che cosa punisce la norma

Art. 595 c.p. — Diffamazione (testo vigente)

«Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire ventimila. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire cinquemila. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».

Tre elementi devono coesistere. L'offesa alla reputazione, cioè alla considerazione di cui una persona gode nella comunità: non basta un giudizio sgradevole, serve un'espressione oggettivamente lesiva, valutata nel contesto e secondo il linguaggio corrente. L'assenza della persona offesa: se è presente, o partecipa alla conversazione o alla chat, non c'è diffamazione (e l'ingiuria, dal 2016, è un illecito civile). La comunicazione con più persone: almeno due, anche in momenti diversi, anche per lettera o messaggio; è sufficiente che l'autore sappia che l'offesa raggiungerà più destinatari. La persona offesa deve essere identificabile, anche senza il nome, se il contesto la rende riconoscibile. Il dolo è generico: basta la coscienza del carattere offensivo delle parole e della loro diffusione, non serve l'intenzione di nuocere.

Si può diffamare anche una persona giuridica, un'associazione, un'impresa, la cui reputazione commerciale è tutelata allo stesso modo. È esclusa invece la diffamazione per le offese pronunciate negli scritti e nei discorsi davanti all'autorità giudiziaria, se riguardano l'oggetto della causa (art. 598 c.p.), salvo la responsabilità disciplinare e civile.

Le tre ipotesi e i social

La diffamazione semplice (primo comma) è punita con la reclusione fino a un anno o la multa ed è di competenza del giudice di pace, con pene pecuniarie e un procedimento orientato alla conciliazione. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato (secondo comma: «ha rubato in cassa», «ha tradito la moglie con X»), la pena sale fino a due anni. La terza ipotesi è la più frequente oggi: l'offesa recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, o in atto pubblico, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 516 euro, di competenza del tribunale. Per la Cassazione, con orientamento ormai stabile, la pubblicazione su Facebook, Instagram e sugli altri social network è un «altro mezzo di pubblicità», perché il contenuto è potenzialmente accessibile a un numero indeterminato di persone; lo stesso vale per i siti e i forum. Il messaggio in una chat di gruppo integra invece la diffamazione semplice o del secondo comma, perché i destinatari sono determinati.

Le pene detentive per la diffamazione a mezzo stampa hanno una storia recente: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 150 del 2021, ha dichiarato illegittimo l'art. 13 della legge sulla stampa (l. 47/1948), che prevedeva la reclusione obbligatoria da uno a sei anni per la diffamazione con attribuzione di un fatto determinato, e ha chiarito che il carcere per il giornalista è compatibile con la Costituzione solo in casi di eccezionale gravità, come le campagne di odio. Resta applicabile il terzo comma dell'art. 595, che prevede la reclusione in alternativa alla multa. Per i blog e i siti non registrati non si applica la legge sulla stampa (Cass. Sez. un. 31022/2015), ma il terzo comma dell'art. 595 sì.

Verità del fatto, cronaca, critica

La regola dell'art. 596 è controintuitiva: chi è accusato di diffamazione non è ammesso a provare la verità del fatto attribuito, salvo tre casi: la persona offesa è un pubblico ufficiale e il fatto riguarda le sue funzioni; per quel fatto è in corso o si apre un procedimento penale; il querelante chiede espressamente che il processo accerti la verità. Se in questi casi la verità è provata, l'autore non è punibile, salvo che i modi usati siano per sé stessi offensivi.

Il vero terreno della difesa è però l'esercizio di un diritto (art. 51 c.p.): il diritto di cronaca e il diritto di critica, garantiti dall'art. 21 della Costituzione, rendono non punibile l'offesa quando ricorrono i tre requisiti fissati dalla giurisprudenza a partire dalla sentenza «decalogo» della Cassazione (n. 5259 del 1984): la verità del fatto (anche putativa, se il giornalista ha verificato con diligenza le fonti), l'interesse pubblico alla notizia, la continenza, cioè la misura nella forma espressiva. Per la critica la verità riguarda i fatti da cui muove il giudizio, che può essere anche aspro, mentre non è mai coperto l'attacco gratuito alla persona, l'insulto, l'insinuazione senza base fattuale. La recensione negativa di un ristorante o di un professionista è critica legittima se descrive un'esperienza reale con toni proporzionati; diventa diffamazione se attribuisce fatti falsi o usa espressioni ingiuriose.

Querela, remissione, riti

Il reato è punibile a querela, da presentare entro tre mesi dalla conoscenza del fatto (art. 124 c.p.); per le offese alla memoria di un defunto possono querelare i prossimi congiunti. La remissione della querela, accettata dal querelato, estingue il reato prima della condanna definitiva ed è la conclusione più comune, spesso dopo la rimozione del contenuto, le scuse e il risarcimento. Davanti al giudice di pace il procedimento si apre con il tentativo di conciliazione; davanti al tribunale sono possibili il decreto penale, il patteggiamento e la messa alla prova. La diffamazione rientra tra i reati estinguibili con le condotte riparatorie dell'art. 162-ter c.p., e la particolare tenuità del fatto è applicabile in tutte le ipotesi. La prescrizione è di sei anni, prolungabili di un quarto.

Il risarcimento e la via civile

La persona offesa può costituirsi parte civile nel processo penale oppure agire direttamente davanti al giudice civile, anche senza querela: l'azione civile per il danno da diffamazione si prescrive in cinque anni e non richiede la prova del dolo, bastando la colpa. Il danno non patrimoniale si liquida in via equitativa, con i criteri orientativi elaborati dai tribunali, che considerano la notorietà dell'offeso, la diffusione del contenuto, la gravità e la persistenza online; è possibile chiedere anche la pubblicazione della sentenza e, per la stampa, la riparazione pecuniaria dell'art. 12 l. 47/1948. In via d'urgenza (art. 700 c.p.c.) si può ottenere l'ordine di rimozione del contenuto.

Che cosa fare

  1. Fissare la prova. Screenshot completi con data, indirizzo della pagina, nome del profilo e commenti; per i contenuti destinati a sparire, una copia certificata da un notaio o con strumenti di acquisizione forense. Annotare chi ha visto il contenuto.
  2. Chiedere la rimozione all'autore e alla piattaforma con la procedura di segnalazione, che dopo il regolamento europeo sui servizi digitali deve essere trattata in tempi rapidi; la richiesta non sostituisce la querela.
  3. Querelare entro tre mesi, o scegliere la via civile se l'obiettivo è il risarcimento e la rimozione. Per i profili anonimi la querela è l'unica strada per ottenere l'identificazione tramite la Procura.
  4. Se si è accusati. Verificare che l'offeso fosse davvero assente e che l'offesa abbia raggiunto più persone; ricostruire i fatti da cui muoveva la critica; valutare rimozione, scuse e risarcimento, che aprono alla remissione della querela e all'estinzione per condotte riparatorie.

Domande frequenti

Insultare qualcuno in faccia è diffamazione?

No. Se la persona offesa è presente, si tratta di ingiuria, che dal 2016 non è più reato ma un illecito civile punito con una sanzione pecuniaria e con il risarcimento davanti al giudice civile. La diffamazione richiede che la vittima sia assente e che l'offesa sia comunicata ad almeno due persone.

Un post su Facebook o un messaggio in un gruppo WhatsApp è diffamazione aggravata?

Per la Cassazione la pubblicazione su un social network integra l'aggravante del «mezzo di pubblicità» del terzo comma, perché raggiunge un numero indeterminato di persone: pena da sei mesi a tre anni o multa non inferiore a 516 euro. Il messaggio in un gruppo chiuso è invece diffamazione semplice o con attribuzione di fatto determinato, secondo il contenuto.

Dire una cosa vera può essere diffamazione?

In linea di principio sì: la prova della verità non è ammessa, salvo che l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato e ricorra uno dei casi dell'art. 596 (pubblico ufficiale, procedimento penale in corso, richiesta del querelante). La verità rileva però pienamente nell'esimente del diritto di cronaca e di critica: chi riferisce fatti veri, di interesse pubblico, con linguaggio continente, non è punibile.

Quanto vale il risarcimento per diffamazione?

Non esistono tabelle di legge. I tribunali usano criteri orientativi (per esempio quelli dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano) che tengono conto della notorietà dell'offeso, della diffusione, della gravità e della reiterazione: per un post sui social le liquidazioni vanno di solito da qualche migliaio a qualche decina di migliaia di euro, salvo casi di particolare gravità.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Reati contro la personaLa minaccia (art. 612 c.p.)Semplice (multa, a querela) e grave (fino a un anno), i modi dell'art. 339, procedibilità, minacce via chat, differenze con stalking ed estorsione.
  • Il procedimento penaleLa querela: come si presenta, termini, remissioneChi, quando (3, 6 o 12 mesi), dove e come, differenza con la denuncia, remissione e sue conseguenze, i reati a querela dopo la riforma Cartabia.