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ReatoDiritto penale · Famiglia e violenza domestica

I maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)

Non un singolo episodio ma un regime di vessazioni, fisiche o psicologiche, che rende la vita in famiglia una condizione di sofferenza. È il reato cardine della violenza domestica: d'ufficio, con arresto obbligatorio, misure cautelari immediate e la corsia del Codice rosso. Che cosa serve perché ci sia, quanto si rischia, come si prova e come ci si difende da un'accusa infondata.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Elementi: condotte abituali di vessazione fisica o psicologica contro un familiare, un convivente, un ex convivente con figli in comune, o una persona affidata; è persona offesa anche il minore che assiste.
  • Pena: reclusione da 3 a 7 anni; aumentata fino alla metà contro minori, donne in gravidanza, persone con disabilità o con armi; da un terzo alla metà per i fatti «in quanto donna» (l. 181/2025); da 4 a 9, da 7 a 15, da 12 a 24 anni se derivano lesioni gravi, gravissime o la morte.
  • Procedura: d'ufficio, arresto obbligatorio in flagranza anche differita, Codice rosso (ascolto in tre giorni), allontanamento dalla casa e divieto di avvicinamento con braccialetto, avviso di conclusione delle indagini anche alla vittima.
  • Prescrizione: 14 anni (termine raddoppiato), che cessa con la sentenza di primo grado.
Norma
Art. 572 del codice penale (modificato dalla l. 69/2019, dalla l. 168/2023 e dalla l. 181/2025)
Pena
Reclusione da 3 a 7 anni; aumento fino alla metà (secondo comma); aumento da un terzo alla metà (ultimo comma); lesioni gravi 4-9 anni, gravissime 7-15, morte 12-24
Procedibilità
D'ufficio
Competenza
Tribunale monocratico con udienza preliminare
Arresto in flagranza
Obbligatorio (art. 380, comma 2, lett. l-ter, c.p.p.), anche in flagranza differita entro 48 ore (art. 382-bis)
Misure cautelari
Allontanamento dalla casa familiare (282-bis), divieto di avvicinamento con braccialetto (282-ter), arresti domiciliari, custodia in carcere; violazione = reato (387-bis)
Prescrizione
14 anni (17 anni e 6 mesi con atti interruttivi)
Tenuità, messa alla prova, patteggiamento
Tenuità esclusa (art. 131-bis, terzo comma); messa alla prova non ammessa (pena massima 7 anni); patteggiamento ammesso con notifica della richiesta alla persona offesa; sospensione condizionale subordinata al percorso di recupero (art. 165)

Che cosa punisce la norma

Art. 572, primo e secondo comma, c.p. — Maltrattamenti contro familiari e conviventi

«Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente ovvero non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità […], ovvero se il fatto è commesso con armi».

Il reato è abituale: non punisce il singolo atto ma la reiterazione di condotte vessatorie, fisiche o psicologiche, che nel loro insieme impongono alla vittima uno stato di sofferenza e di sottomissione. Percosse, lesioni, minacce, insulti, umiliazioni, controllo ossessivo, isolamento dalla famiglia e dagli amici, privazione del denaro, distruzione di oggetti, violenze davanti ai figli: ciascuna condotta può essere un reato a sé (o non esserlo affatto), ma è la loro serialità a costruire il maltrattamento, e i singoli reati restano assorbiti salvo le lesioni gravi e gli altri fatti più gravi. Serve il dolo generico: la consapevolezza di sottoporre la vittima a un regime vessatorio, senza che occorra un programma criminoso. La giurisprudenza non richiede una durata minima né un numero di episodi, ma esclude le liti reciproche tra partner in posizione di parità e i conflitti occasionali, che restano nel campo dei singoli reati o dell'irrilevanza penale.

Le vittime sono le persone della famiglia, i conviventi (anche more uxorio, anche dello stesso sesso) e, dalla legge 168/2023, gli ex conviventi quando tra autore e vittima ci sono figli in comune; per gli ex partner senza figli la giurisprudenza applica il 572 se la relazione, pur cessata, conserva una consuetudine di vita comune, altrimenti lo stalking aggravato. Rientrano anche le persone sottoposte all'autorità o affidate per educazione, cura, vigilanza, professione: gli anziani in una casa di riposo, gli alunni, i pazienti, i dipendenti quando il rapporto ha carattere parafamiliare (il piccolo esercizio in cui il datore esercita un potere diretto e continuo). Il minore che assiste ai maltrattamenti è persona offesa dal reato (violenza assistita), con tutti i diritti che ne derivano.

Aggravanti e ipotesi più gravi

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di un minore, di una donna in gravidanza o di una persona con disabilità, o con armi. Dal dicembre 2025 la legge 181/2025 ha aggiunto l'aumento da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio in quanto donna, in relazione al rifiuto di instaurare o mantenere un rapporto affettivo, o come limitazione delle libertà della donna. Se dai maltrattamenti derivano una lesione grave, gravissima o la morte, la pena sale rispettivamente a quattro-nove, sette-quindici e dodici-ventiquattro anni (delitto aggravato dall'evento, non voluto). Se la morte è voluta, il fatto è omicidio o, dal 2025, femminicidio (art. 577-bis).

Il procedimento: Codice rosso, arresto, misure

Il reato è procedibile d'ufficio: basta una denuncia, anche di terzi, o un referto del pronto soccorso, e la vittima non può «ritirarla». Con la legge 69/2019 il pubblico ministero deve sentire la persona offesa entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, la polizia comunica le notizie senza ritardo, e la vittima riceve l'avviso di conclusione delle indagini e le comunicazioni sulle misure cautelari. L'arresto in flagranza è obbligatorio (art. 380, comma 2, lett. l-ter) e può essere eseguito anche in flagranza differita, sulla base di documentazione video o fotografica, entro quarantotto ore (art. 382-bis). Le misure cautelari tipiche sono l'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis, con l'ordine di pagare un assegno ai familiari), il divieto di avvicinamento con la distanza minima di cinquecento metri e il braccialetto elettronico (art. 282-ter), gli arresti domiciliari altrove e la custodia in carcere; la loro violazione è il reato dell'art. 387-bis, con arresto obbligatorio. In sede civile la vittima può chiedere gli ordini di protezione e, nella separazione, l'addebito e l'affidamento esclusivo dei figli.

Riti, benefici, prescrizione

La particolare tenuità è esclusa per legge; la messa alla prova non è ammessa (pena massima superiore a quattro anni e reato fuori dall'elenco dell'art. 550); il patteggiamento è possibile entro i cinque anni, ma la richiesta presentata fuori udienza va notificata alla persona offesa a pena di inammissibilità (art. 444, comma 1-quater), e il giudizio abbreviato resta la via più usata. La sospensione condizionale è sempre subordinata alla partecipazione, almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di un percorso di recupero presso enti specializzati (art. 165, quinto comma). La prescrizione è di quattordici anni (il termine di sette è raddoppiato dall'art. 157, sesto comma), prolungabile a diciassette e mezzo, e cessa con la sentenza di primo grado. La vittima ha diritto al gratuito patrocinio a prescindere dal reddito.

La prova

Il processo per maltrattamenti si regge di regola sulle dichiarazioni della persona offesa, che la giurisprudenza ritiene sufficienti se attendibili e coerenti, e sui riscontri: referti medici, fotografie, messaggi e registrazioni (lecite se effettuate da chi partecipa alla conversazione), testimonianze di parenti, vicini, insegnanti, servizi sociali, le precedenti denunce, le chiamate al 112. Per i minori l'ascolto avviene con modalità protette e spesso in incidente probatorio. Il diario degli episodi e la conservazione dei messaggi sono, per la vittima, la preparazione più utile; il numero 1522 e i centri antiviolenza aiutano a costruire il percorso.

Difendersi da un'accusa infondata

L'accusa di maltrattamenti compare talvolta nei conflitti di separazione, come leva per l'affidamento o la casa. La difesa lavora sull'abitualità (episodi isolati e reciproci non sono maltrattamenti), sulla qualificazione (liti tra pari, reazioni a provocazioni, conflittualità bilaterale documentata), sui riscontri mancanti o contraddittori, sulla cronologia (denuncia presentata subito dopo l'avvio della separazione o di una causa sui figli) e sui messaggi che smentiscono lo stato di soggezione. Le misure cautelari vanno rispettate alla lettera anche quando si ritiene l'accusa infondata: la violazione è un reato autonomo che rende tutto più grave. Chi è accusato non deve contattare la vittima né i testimoni, e deve nominare subito un difensore.

Domande frequenti

Quante volte deve accadere perché siano maltrattamenti?

La legge parla di «maltrattare», e la giurisprudenza richiede l'abitualità: una serie di condotte, anche di tipo diverso (percosse, insulti, umiliazioni, minacce, privazioni, controllo), ripetute nel tempo in modo da imporre alla vittima un regime di vita vessatorio. Non c'è un numero minimo, ma un episodio isolato, per quanto grave, è un altro reato (lesioni, minaccia, violenza privata), non maltrattamenti.

Anche la violenza solo psicologica è maltrattamento?

Sì. Umiliazioni sistematiche, isolamento, controllo economico, minacce, denigrazione continua integrano il reato se abituali e idonee a produrre sofferenza; anche i figli che assistono alle violenze sull'altro genitore sono persone offese (violenza assistita).

Si può ritirare la denuncia?

No: il reato è procedibile d'ufficio, quindi la denuncia non è una querela e non può essere rimessa; il procedimento prosegue anche se la vittima cambia idea o ritratta. Le dichiarazioni rese in fase di indagine possono essere usate nei limiti previsti dal codice.

Che cosa rischia chi è accusato?

Pena da tre a sette anni (fino a dieci e mezzo con le aggravanti), arresto obbligatorio in flagranza, allontanamento dalla casa familiare o custodia cautelare, divieto di avvicinamento, e in sede civile la separazione con addebito e la limitazione della responsabilità genitoriale. La sospensione condizionale è subordinata alla partecipazione a un percorso di recupero, il patteggiamento richiede la notifica della richiesta alla vittima, la tenuità del fatto è esclusa, la messa alla prova non è ammessa.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Reati contro la personaLo stalking: gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.)Condotte reiterate e tre eventi alternativi, pena 1-6 anni e 6 mesi, querela in 6 mesi, ammonimento, divieto di avvicinamento, arresto obbligatorio, Codice rosso.
  • Reati contro la personaLe lesioni personali (art. 582 c.p.)Lievi (6 mesi-3 anni, a querela), gravi (3-7 anni) e gravissime (6-12 anni), le aggravanti dell'art. 585, il risarcimento.
  • Separazione e divorzioLa separazione giudizialePresupposti (art. 151 c.c.), tribunale competente, contenuto del ricorso (redditi, patrimonio, estratti conto, piano genitoriale), costituzione del convenuto e memorie, udienza e conciliazione, ordinanza provvisoria esecutiva, istruttoria, addebito e sue conseguenze, mantenimento del coniuge e dei figli, casa, sentenza, cumulo con il divorzio, tempi e costi.