Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

ProceduraFamiglia e minori · Separazione e divorzio

La separazione giudiziale

Quando i coniugi non trovano un accordo, la separazione la decide il tribunale: un processo con regole precise su documenti, udienze e provvedimenti provvisori, che dal 2023 può contenere già la domanda di divorzio. L'addebito, spesso richiesto per rancore, ha conseguenze limitate e va valutato con freddezza.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Quando: se manca l'accordo per una separazione consensuale o una negoziazione assistita, ciascun coniuge può chiedere al tribunale la separazione per l'intollerabilità della convivenza (art. 151 c.c.).
  • Come: ricorso con avvocato al tribunale del luogo di residenza abituale dei figli minori (altrimenti del convenuto), con le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, i documenti su immobili, veicoli e quote, gli estratti conto triennali e, con figli, il piano genitoriale (art. 473-bis.12 c.p.c.).
  • Prima udienza: comparizione personale, tentativo di conciliazione, poi ordinanza con i provvedimenti provvisori su figli, assegni e casa, subito esecutiva (artt. 473-bis.21-22).
  • Addebito: solo se chiesto e provato; fa perdere mantenimento e diritti successori al coniuge responsabile.
  • Divorzio: può essere chiesto nello stesso ricorso e deciso dopo 12 mesi dall'udienza (art. 473-bis.49).

I presupposti e il tribunale

Art. 151 c.c. — Separazione giudiziale

«La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio».

L'intollerabilità è valutata in modo soggettivo: basta che uno dei coniugi non intenda più proseguire la convivenza, e il tribunale non rifiuta la separazione perché l'altro vorrebbe restare sposato. La domanda si propone con ricorso firmato dall'avvocato (l'assistenza tecnica è obbligatoria) al tribunale del luogo di residenza abituale del minore se ci sono figli minori; senza figli minori, al tribunale del luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto; se questi è irreperibile o all'estero, a quello dell'attore (art. 473-bis.47). Dal 28 febbraio 2023 tutti i procedimenti di famiglia seguono il rito unico della riforma Cartabia (artt. 473-bis e seguenti c.p.c.), che ha sostituito la vecchia udienza presidenziale.

Il ricorso e i documenti

Il ricorso indica le parti e i figli, l'oggetto delle domande (separazione, addebito, affidamento, assegni, casa), i fatti e le prove, e deve segnalare gli altri procedimenti pendenti tra le parti. Se ci sono domande economiche o figli minori, vanno allegati a pena di decadenza (art. 473-bis.12, terzo comma): le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; la documentazione sulla titolarità di immobili, beni mobili registrati e quote sociali; gli estratti conto bancari e finanziari degli ultimi tre anni. Con figli minori si allega il piano genitoriale, che descrive impegni e attività quotidiane dei figli (scuola, percorso educativo, attività extrascolastiche, frequentazioni, vacanze). Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione e assegna al convenuto il termine per costituirsi con la comparsa di risposta, che deve contenere le stesse indicazioni e gli stessi documenti (art. 473-bis.16). Prima dell'udienza c'è uno scambio di memorie a termini fissi: fino a venti giorni prima l'attore replica e può modificare le domande, fino a dieci giorni prima il convenuto, fino a cinque giorni prima l'attore per la sola prova contraria (art. 473-bis.17). In caso di pregiudizio imminente e irreparabile il presidente può adottare provvedimenti indifferibili con decreto, anche prima dell'udienza, fissando entro quindici giorni l'udienza di conferma (art. 473-bis.15).

L'udienza e i provvedimenti provvisori

Art. 473-bis.22, primo comma, c.p.c. — Provvedimenti del giudice

«Se la conciliazione non riesce, il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli. Quando pone a carico delle parti l'obbligo di versare un contributo economico il giudice determina la data di decorrenza del provvedimento, con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda».

All'udienza i coniugi devono comparire personalmente, salvo gravi motivi: chi non compare senza giustificazione ne subisce le conseguenze nella valutazione delle prove e nelle spese (art. 473-bis.21). Il giudice li sente, insieme o separatamente, con i difensori, e tenta la conciliazione, anche con una proposta motivata; se le parti si conciliano, o trasformano la causa in consensuale, il procedimento si chiude. Altrimenti pronuncia l'ordinanza provvisoria su affidamento e collocamento dei figli, assegni di mantenimento, assegnazione della casa: è titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca, resta efficace anche se il processo si estingue, ed è modificabile per fatti sopravvenuti (art. 473-bis.23) e reclamabile in corte d'appello. Nella stessa ordinanza il giudice decide sulle prove e fissa il calendario, con l'udienza istruttoria entro novanta giorni; se la causa è già matura, fa precisare le conclusioni e la decide. La sentenza sullo status (la separazione) può essere pronunciata subito con sentenza non definitiva, appellabile immediatamente, mentre il processo prosegue per addebito e questioni economiche.

L'addebito: quando conviene chiederlo

L'addebito è la dichiarazione che la separazione è dovuta al comportamento di un coniuge contrario ai doveri del matrimonio (fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione, coabitazione). Chi lo chiede deve provare la violazione e il nesso causale con la crisi: l'infedeltà iniziata quando la convivenza era già intollerabile non giustifica l'addebito, e la prova (testimoni, messaggi, indagini) è spesso costosa e sgradevole. Le conseguenze sono due: il coniuge con addebito perde il diritto all'assegno di mantenimento, conservando solo gli alimenti in caso di bisogno (art. 156, primo e terzo comma), e perde i diritti successori verso l'altro coniuge, salvo un assegno vitalizio se già riceveva gli alimenti (art. 548). L'addebito non incide sull'affidamento, sul mantenimento dei figli né sull'assegnazione della casa, e non dà di per sé diritto a un risarcimento, che richiede la prova di un danno ulteriore. È quindi utile soprattutto quando l'altro coniuge chiederebbe un mantenimento consistente.

Che cosa decide la sentenza

  1. Figli: affidamento condiviso di regola, collocamento e calendario, decisioni importanti, mantenimento con assegno periodico e spese straordinarie, secondo il piano genitoriale e le esigenze dei figli.
  2. Casa familiare: assegnata al genitore con cui i figli vivono prevalentemente, a prescindere dalla proprietà.
  3. Coniuge: assegno di mantenimento a favore di chi non ha adeguati redditi propri e non ha l'addebito, in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato (art. 156), con garanzie e pagamento diretto del terzo in caso di inadempimento (artt. 473-bis.36 e 37).
  4. Spese: di regola compensate in tutto o in parte; a carico del soccombente se ha resistito senza ragione o ha chiesto l'addebito senza prova.

Le condizioni della sentenza sono modificabili in ogni tempo per giustificati motivi sopravvenuti (art. 156, ultimo comma), con un nuovo procedimento nelle stesse forme.

Il divorzio nello stesso processo

La riforma Cartabia consente di proporre nel ricorso di separazione anche la domanda di divorzio e quelle connesse (assegno divorzile, cognome): le domande sono procedibili «decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale» (art. 473-bis.49). Il termine è di dodici mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi nella separazione giudiziale, sei nella consensuale (art. 3 L. 898/1970). La sentenza contiene capi autonomi per le diverse domande e fissa la decorrenza dei diversi assegni: il mantenimento della separazione cessa e, se ne ricorrono i presupposti, subentra l'assegno divorzile, che ha regole più restrittive. Se invece i coniugi trovano l'accordo dopo la prima udienza, possono chiedere al giudice di prenderne atto con la trasformazione in consensuale, con lo stesso vantaggio del cumulo (domanda congiunta, art. 473-bis.51).

Domande frequenti

Serve un motivo per chiedere la separazione?

No: basta che si siano verificati «fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza», anche indipendentemente dalla volontà dei coniugi (art. 151 c.c.). Non occorre provare colpe; l'intollerabilità può essere anche solo di uno dei due. Le colpe rilevano soltanto se si chiede l'addebito.

Che cosa comporta l'addebito?

Il coniuge a cui è addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento (conserva solo gli alimenti, se in stato di bisogno) e i diritti successori verso l'altro coniuge. Non incide sull'affidamento dei figli né sul loro mantenimento, né sull'assegnazione della casa. Va provato un comportamento contrario ai doveri del matrimonio (infedeltà, violenza, abbandono) che sia stato causa della crisi, non una conseguenza di una crisi già in atto.

Quanto dura e quanto costa?

La prima udienza si tiene di regola entro pochi mesi dal deposito e in quella sede il giudice adotta i provvedimenti provvisori su figli, mantenimento e casa, che valgono subito. La sentenza arriva dopo l'istruttoria, spesso in uno-due anni, e può essere emessa prima sulla sola separazione. I costi comprendono il contributo unificato di 98 euro, il proprio avvocato (nella separazione giudiziale ciascuno ha il suo) e, se si perde, una parte delle spese dell'altro.

Posso chiedere subito anche il divorzio?

Sì: dal 2023 nel ricorso di separazione si può proporre anche la domanda di divorzio, che il tribunale decide una volta passati dodici mesi dall'udienza di comparizione e passata in giudicato la sentenza di separazione (art. 473-bis.49 c.p.c.). Si evita così un secondo processo.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Separazione e divorzioLa separazione consensuale: procedura, tempi, costiRicorso congiunto, note scritte al posto dell'udienza, contenuti dell'accordo, negoziazione assistita e Comune, cumulo con il divorzio, tempi e costi.
  • Separazione e divorzioIl divorzio congiunto: quando, come, con quali effettiTermini di sei e dodici mesi, ricorso congiunto, negoziazione e Comune, cumulo con la separazione, assegno divorzile, effetti su cognome, eredità, reversibilità, TFR.
  • Separazione e divorzioSepararsi e divorziare con la negoziazione assistitaConvenzione e accordo, un avvocato per parte, nullaosta (senza figli) o autorizzazione (con figli) del procuratore, trasmissione al Comune entro 10 giorni, effetti di sentenza, patti immobiliari con effetti obbligatori, una tantum nel divorzio, decorrenza dei sei mesi per il divorzio, accordo davanti all'ufficiale di stato civile (art. 12): limiti e conferma dopo 30 giorni, costi.
  • Separazione e divorzioL'assegno di mantenimento al coniuge separatoPresupposti (redditi non adeguati, niente addebito), tenore di vita, calcolo e prova dei redditi, differenza con assegno divorzile e alimenti, garanzie, revisione, fisco.
  • Figli, affidamento e mantenimentoL'assegno di mantenimento per i figli: come si calcolaI criteri dell'art. 337-ter, il mantenimento diretto, le tabelle dei tribunali, spese straordinarie, ISTAT, indagini sui redditi, maggiorenni, modifica, mancato pagamento.
  • Figli, affidamento e mantenimentoL'affidamento condiviso dei figliBigenitorialità, collocamento e residenza, calendario e tempi, decisioni importanti e ordinarie, piano genitoriale, affido esclusivo, ascolto del minore, CTU, violazioni.
  • Separazione e divorzioL'assegnazione della casa coniugaleCriterio dell'interesse dei figli, casa di proprietà dell'altro coniuge, dei suoceri o in affitto, senza figli, effetti sul mantenimento, revoca (figli autonomi, nuova convivenza, nuove nozze, trasferimento), trascrizione e vendita a terzi, mutuo, spese e condominio, IMU, cambio di residenza da comunicare in 30 giorni, coppie non sposate.
  • Separazione e divorzioQuanto costa separarsi e divorziareLe quattro strade e i loro costi: accordo davanti all'ufficiale di stato civile (art. 12 DL 132/2014: avvocato facoltativo, no figli minori o non autosufficienti, no trasferimenti patrimoniali, conferma dopo 30 giorni, diritto fisso), negoziazione assistita (art. 6: almeno un avvocato per parte, nulla osta o autorizzazione del PM), separazione consensuale e divorzio congiunto in tribunale (art. 473-bis.51: 43 euro di contributo, udienza sostituibile con note scritte, un solo avvocato per entrambi con +20% sui parametri), separazione e divorzio giudiziali (98 euro, due avvocati, udienze, eventuale CTU); spese vive (contributo unificato, 27 euro di anticipazione, notifiche), esenzione fiscale di tutti gli atti (art. 19 L. 74/1987, Corte cost. 154/1999), esenzione dal contributo per le cause sul mantenimento dei figli (art. 10 DPR 115/2002), parcella e preventivo obbligatorio, gratuito patrocinio con reddito personale (art. 76, comma 4), tempi (divorzio dopo 6 o 12 mesi) e costi nascosti (trasferimenti immobiliari, perizie, mediazione familiare).
  • Separazione e divorzioL'ex non paga il mantenimento: i rimedi civili e penaliIl titolo esecutivo (sentenza, ordinanza provvisoria, accordo negoziato o davanti al sindaco), costituzione in mora, pagamento diretto del terzo (datore di lavoro, INPS, inquilino) dopo 30 giorni, esecuzione forzata (precetto, pignoramento dello stipendio per crediti alimentari oltre il quinto, conto, immobili, auto), garanzie e ipoteca giudiziale (art. 473-bis.36), sanzioni del giudice (ammonimento, astreinte, 75-5.000 euro, risarcimento), reato dell'art. 570-bis c.p. (querela, pena, casi), figli maggiorenni, mancata assunzione degli ascendenti, modifica dell'assegno, prescrizione delle rate (5 anni), spese straordinarie.