In breve
- Tre strade: ricorso congiunto al tribunale (con o senza udienza), negoziazione assistita con due avvocati, accordo davanti al sindaco (senza figli minori o non autosufficienti e senza trasferimenti patrimoniali).
- Contenuti: affidamento e collocamento dei figli, calendario, mantenimento, spese straordinarie, assegnazione della casa, assegno per il coniuge, eventuali trasferimenti immobiliari.
- Documenti: dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, estratti conto, proprietà, piano genitoriale se ci sono figli minori.
- Tempi e costi: uno-quattro mesi in tribunale, contributo unificato di 43 euro, compenso dell'avvocato secondo i parametri; possibile il cumulo con il divorzio.
La separazione per accordo dopo la riforma
«La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice».
L'accordo dei coniugi non basta da solo: deve essere controllato da un giudice (o, nelle procedure alternative, dal procuratore della Repubblica o dall'ufficiale dello stato civile), soprattutto a tutela dei figli. Dal 28 febbraio 2023 la riforma Cartabia ha unificato il procedimento per separazione, divorzio e figli nati fuori dal matrimonio nel rito delle persone, dei minorenni e delle famiglie (artt. 473-bis ss. c.p.c.), abrogando le vecchie norme di procedura del codice civile e della legge sul divorzio. La separazione consensuale è oggi il procedimento su domanda congiunta dell'art. 473-bis.51.
La strada del tribunale: il ricorso congiunto
- Il ricorso. Si deposita al tribunale del luogo di residenza o domicilio di uno dei coniugi, sottoscritto dalle parti e dal difensore (anche uno solo per entrambi). Contiene i dati delle parti e dei figli, le condizioni concordate su figli e rapporti economici, e le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio; vanno allegati le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione sugli immobili, i beni registrati e le quote sociali, gli estratti conto dell'ultimo triennio e, se ci sono figli minori, il piano genitoriale con scuola, attività, frequentazioni e vacanze (art. 473-bis.12). Nel ricorso i coniugi possono regolare anche i rapporti patrimoniali, compresi i trasferimenti di immobili, che la Cassazione ha ritenuto validi e trascrivibili se contenuti nel verbale o nella sentenza.
- L'udienza, o le note scritte. Il presidente fissa l'udienza davanti al giudice relatore e trasmette gli atti al pubblico ministero, che dà il parere entro tre giorni prima. Se nel ricorso i coniugi hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e allegando i documenti, non devono comparire. Altrimenti all'udienza il giudice li sente, prende atto della volontà di non riconciliarsi e rimette la causa in decisione; può chiedere chiarimenti e documenti.
- La sentenza. Il collegio decide con sentenza che omologa o prende atto degli accordi. Se le condizioni sono contrarie all'interesse dei figli, convoca le parti indicando le modifiche da adottare e, in mancanza, rigetta la domanda. La sentenza è comunicata all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione sull'atto di matrimonio; da quel momento la separazione produce i suoi effetti (scioglimento della comunione dei beni, art. 191 c.c., con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale davanti al presidente o dalla sentenza secondo la giurisprudenza).
Nello stesso ricorso i coniugi possono proporre già la domanda congiunta di divorzio (art. 473-bis.49): la Cassazione (sent. 28727/2023) ha ammesso il cumulo anche nel procedimento su domanda congiunta. La domanda di divorzio è decisa dopo che sono decorsi sei mesi dalla comparizione e la separazione è passata in giudicato, con una sentenza che contiene capi autonomi e fissa la decorrenza dei diversi contributi.
Le alternative: negoziazione assistita e Comune
La negoziazione assistita (art. 6 d.l. 132/2014) è un accordo raggiunto con l'assistenza di almeno un avvocato per parte, senza tribunale. Senza figli minori, maggiorenni incapaci o non autosufficienti, l'accordo è trasmesso al procuratore della Repubblica, che rilascia il nullaosta se non rileva irregolarità; con figli, il procuratore lo autorizza se risponde al loro interesse, altrimenti lo trasmette al presidente del tribunale. L'accordo autorizzato ha gli effetti dei provvedimenti giudiziali e va trasmesso al Comune entro dieci giorni. È la via più rapida e riservata, e può contenere anche i trasferimenti immobiliari, con le formalità per la trascrizione. La separazione davanti al sindaco (art. 12) è possibile solo senza figli minori, incapaci o non autosufficienti e senza patti di trasferimento patrimoniale (è ammesso l'assegno periodico): due dichiarazioni davanti all'ufficiale dello stato civile a distanza di almeno trenta giorni, con l'avvocato facoltativo e un diritto fisso di 16 euro.
Che cosa deve contenere l'accordo
Per i figli: l'affidamento (di regola condiviso), il genitore collocatario e la residenza, i tempi di permanenza con l'altro genitore (giorni feriali, fine settimana alternati, festività, vacanze), l'assegno di mantenimento con adeguamento ISTAT e la ripartizione delle spese straordinarie, il tutto in coerenza con il piano genitoriale; le regole per i figli maggiorenni non autosufficienti. Per la casa: l'assegnazione al genitore con cui vivono i figli, o la sorte dell'immobile (vendita, assegnazione, comodato). Per il coniuge: l'eventuale assegno di mantenimento, la sua durata e i criteri di revisione, oppure la rinuncia. Per il patrimonio: la divisione dei beni comuni, i debiti, l'auto, i conti, i trasferimenti immobiliari a titolo di mantenimento o di sistemazione, che godono dell'esenzione fiscale dell'art. 19 l. 74/1987. La pagina sull'assegno di mantenimento e quella sul mantenimento dei figli spiegano i criteri con cui il giudice valuta l'adeguatezza delle condizioni.
Tempi e costi
In tribunale i tempi vanno da uno a quattro mesi dal deposito; con le note scritte l'iter è spesso più rapido. Il contributo unificato è di 43 euro e non c'è imposta di registro sugli accordi (art. 19 l. 74/1987). Il compenso dell'avvocato si calcola sui parametri forensi per i procedimenti di separazione consensuale e, con un unico difensore, è diviso tra i coniugi; chi ha un reddito sotto la soglia può chiedere il gratuito patrocinio, che copre anche la negoziazione assistita. La pagina sui costi dà gli ordini di grandezza.
Dopo la separazione
La separazione non scioglie il matrimonio: i coniugi restano tali (niente nuove nozze, diritti successori conservati), ma cessano gli obblighi di fedeltà e coabitazione e si scioglie la comunione dei beni. Il divorzio si può chiedere dopo sei mesi dalla comparizione davanti al giudice (o dalla data dell'accordo di negoziazione o in Comune). Le condizioni si possono modificare se cambiano le circostanze, e la riconciliazione le fa cessare senza formalità, con dichiarazione o con un comportamento non equivoco.
Domande frequenti
Serve un avvocato per la separazione consensuale?
In tribunale sì: il ricorso è sottoscritto anche dalle parti ma va depositato da un difensore, e i coniugi possono farsi assistere da un unico avvocato. Nella negoziazione assistita servono almeno un avvocato per parte. Davanti al sindaco l'avvocato è facoltativo, ma la procedura è ammessa solo senza figli minori o non autosufficienti e senza trasferimenti patrimoniali.
Quanto tempo ci vuole?
In tribunale, dal deposito del ricorso alla sentenza di omologa passano di regola da uno a quattro mesi, secondo il carico dell'ufficio; se le parti chiedono di sostituire l'udienza con note scritte, non devono nemmeno comparire. La negoziazione assistita si chiude in poche settimane, più i tempi del nullaosta o dell'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In Comune servono due appuntamenti a distanza di almeno trenta giorni.
Si può chiedere subito anche il divorzio?
Sì: dal 2023 nel ricorso di separazione si può inserire anche la domanda di divorzio (art. 473-bis.49 c.p.c.), che sarà decisa dopo sei mesi dalla comparizione (dodici nella giudiziale) e dopo il passaggio in giudicato della separazione, senza un nuovo procedimento. La Cassazione ha ammesso il cumulo anche nella domanda congiunta.
Le condizioni si possono cambiare dopo?
Sì, con un ricorso di modifica al tribunale, con una nuova negoziazione assistita o in Comune, se sopravvengono giustificati motivi (perdita del lavoro, nuova convivenza, crescita dei figli). Le condizioni omologate restano valide fino alla modifica; i trasferimenti immobiliari contenuti nell'accordo, invece, sono definitivi.
Fonti normative
- Art. 158 c.c. — Separazione consensuale
- Art. 473-bis.51 c.p.c. — Procedimento su domanda congiunta
- Art. 473-bis.12 c.p.c. — Forma della domanda
- Art. 473-bis.49 c.p.c. — Cumulo di separazione e divorzio
- Art. 6 d.l. 132/2014 — Negoziazione assistita per separazione e divorzio
- Art. 12 d.l. 132/2014 — Separazione e divorzio davanti all'ufficiale dello stato civile
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Separazione e divorzioLa separazione giudizialePresupposti (art. 151 c.c.), tribunale competente, contenuto del ricorso (redditi, patrimonio, estratti conto, piano genitoriale), costituzione del convenuto e memorie, udienza e conciliazione, ordinanza provvisoria esecutiva, istruttoria, addebito e sue conseguenze, mantenimento del coniuge e dei figli, casa, sentenza, cumulo con il divorzio, tempi e costi.
- Separazione e divorzioIl divorzio congiunto: quando, come, con quali effettiTermini di sei e dodici mesi, ricorso congiunto, negoziazione e Comune, cumulo con la separazione, assegno divorzile, effetti su cognome, eredità, reversibilità, TFR.
- Separazione e divorzioSepararsi e divorziare con la negoziazione assistitaConvenzione e accordo, un avvocato per parte, nullaosta (senza figli) o autorizzazione (con figli) del procuratore, trasmissione al Comune entro 10 giorni, effetti di sentenza, patti immobiliari con effetti obbligatori, una tantum nel divorzio, decorrenza dei sei mesi per il divorzio, accordo davanti all'ufficiale di stato civile (art. 12): limiti e conferma dopo 30 giorni, costi.
- Separazione e divorzioL'assegno di mantenimento al coniuge separatoPresupposti (redditi non adeguati, niente addebito), tenore di vita, calcolo e prova dei redditi, differenza con assegno divorzile e alimenti, garanzie, revisione, fisco.
- Figli, affidamento e mantenimentoL'assegno di mantenimento per i figli: come si calcolaI criteri dell'art. 337-ter, il mantenimento diretto, le tabelle dei tribunali, spese straordinarie, ISTAT, indagini sui redditi, maggiorenni, modifica, mancato pagamento.
- Separazione e divorzioL'assegnazione della casa coniugaleCriterio dell'interesse dei figli, casa di proprietà dell'altro coniuge, dei suoceri o in affitto, senza figli, effetti sul mantenimento, revoca (figli autonomi, nuova convivenza, nuove nozze, trasferimento), trascrizione e vendita a terzi, mutuo, spese e condominio, IMU, cambio di residenza da comunicare in 30 giorni, coppie non sposate.