In breve
- Quando: sei mesi dalla separazione consensuale, dodici dalla giudiziale (dall'udienza di comparizione), o dalla data dell'accordo di negoziazione o in Comune; oppure nello stesso ricorso della separazione, con decisione differita.
- Come: ricorso congiunto al tribunale (anche senza udienza), negoziazione assistita con due avvocati, accordo davanti al sindaco senza figli minori o non autosufficienti e senza trasferimenti patrimoniali.
- Contenuti: conferma o modifica delle condizioni su figli e casa, assegno divorzile (periodico o in unica soluzione) o rinuncia, cognome, patrimonio.
- Effetti: scioglimento del matrimonio, libertà di risposarsi, perdita dei diritti successori, quota di TFR e reversibilità per l'ex titolare di assegno.
Quando si può chiedere il divorzio
«[…] le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile».
Il divorzio in Italia presuppone, nella quasi totalità dei casi, una separazione che si sia protratta senza interruzioni per il tempo di legge: sei mesi dall'udienza di comparizione (o dalle note scritte che la sostituiscono) nella separazione consensuale, dodici mesi nella separazione giudiziale, anche se poi trasformata in consensuale; per le separazioni concluse con negoziazione assistita o in Comune il termine decorre dalla data dell'accordo. Sono i termini del cosiddetto divorzio breve introdotti dalla legge 55/2015 al posto dei tre anni. Il divorzio senza separazione è possibile solo nei casi tassativi dell'art. 3: condanne per reati gravi contro il coniuge o i figli, matrimonio non consumato, rettificazione di sesso, divorzio o nuovo matrimonio ottenuti all'estero dal coniuge straniero. Dal 2023, però, la domanda di divorzio può essere inserita già nel ricorso di separazione (art. 473-bis.49 c.p.c., anche nella forma congiunta secondo la Cassazione, sent. 28727/2023) e viene decisa, senza un nuovo processo, quando i termini sono decorsi e la separazione è passata in giudicato.
Il procedimento su domanda congiunta
Il divorzio congiunto segue lo stesso rito della separazione consensuale: ricorso al tribunale del luogo di residenza o domicilio di uno dei coniugi, sottoscritto dalle parti e dal difensore (anche unico), con i dati dei figli, le condizioni concordate, i redditi e i patrimoni dell'ultimo triennio e il piano genitoriale se ci sono minori (art. 473-bis.12). Al ricorso si allega la sentenza o l'accordo di separazione. I coniugi possono chiedere di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare; altrimenti compaiono davanti al giudice relatore, che li sente e rimette la causa al collegio, dopo il parere del pubblico ministero. La sentenza pronuncia lo scioglimento del matrimonio (civile) o la cessazione degli effetti civili (concordatario) e prende atto delle condizioni; se contrarie all'interesse dei figli, il giudice indica le modifiche e, in mancanza, rigetta. La sentenza è trasmessa allo stato civile per l'annotazione; i tempi complessivi vanno da uno a quattro mesi.
Le alternative sono le stesse della separazione: la negoziazione assistita con almeno un avvocato per parte, con nullaosta o autorizzazione del procuratore della Repubblica, e l'accordo davanti al sindaco, ammesso solo senza figli minori, incapaci o non autosufficienti e senza trasferimenti patrimoniali.
Che cosa si decide: figli, casa, assegno, patrimonio
Le condizioni della separazione non passano automaticamente nel divorzio: vanno confermate o riscritte. Per i figli valgono le stesse regole (affidamento condiviso, collocamento, calendario, mantenimento e spese straordinarie, assegnazione della casa). L'assegno divorzile ha presupposti propri: spetta al coniuge che «non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive», tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla famiglia e al patrimonio, dei redditi e della durata del matrimonio (art. 5, sesto comma), con la lettura assistenziale-compensativa delle Sezioni unite 18287/2018. Nel divorzio congiunto i coniugi possono concordarlo, escluderlo o sostituirlo con una somma in unica soluzione, che il tribunale omologa se equa e che preclude ogni successiva domanda economica. L'assegno periodico cessa con le nuove nozze del beneficiario e, secondo la giurisprudenza, con una stabile convivenza. Gli accordi patrimoniali (divisione dei beni, trasferimenti immobiliari, conti, debiti) godono dell'esenzione dall'imposta di registro (art. 19 l. 74/1987).
Gli effetti del divorzio
Con il passaggio in giudicato della sentenza (o con l'accordo autorizzato) il matrimonio è sciolto: ciascuno può risposarsi; la moglie perde il diritto di usare il cognome del marito, salvo che il tribunale la autorizzi a conservarlo per un interesse suo o dei figli (art. 5, secondo e terzo comma); cessano i diritti successori, che la separazione senza addebito aveva conservato; l'ex coniuge titolare di assegno periodico ha diritto a una quota del TFR dell'altro (il 40% dell'indennità riferita agli anni di matrimonio, art. 12-bis) e alla pensione di reversibilità, in tutto o in parte se c'è un nuovo coniuge (art. 9); l'assegno periodico è deducibile per chi lo paga e tassato per chi lo riceve, l'una tantum no. I provvedimenti sui figli e l'assegno sono modificabili per giustificati motivi sopravvenuti. Per i matrimoni concordatari il divorzio civile non tocca il vincolo religioso, per il quale serve la dichiarazione di nullità ecclesiastica.
Costi
Contributo unificato di 43 euro per il ricorso congiunto, nessuna imposta di registro sugli accordi, compenso dell'avvocato secondo i parametri forensi (diviso, se il difensore è unico), 16 euro di diritto fisso in Comune. Chi ha un reddito sotto la soglia ha diritto al gratuito patrocinio. Per un quadro completo, la pagina sui costi della separazione e del divorzio.
Domande frequenti
Quanto tempo dopo la separazione si può divorziare?
Sei mesi dall'udienza di comparizione nella separazione consensuale (o dalla data dell'accordo di negoziazione assistita o dell'atto in Comune) e dodici mesi nella separazione giudiziale, anche se poi trasformata in consensuale. I termini vanno computati per intero e la separazione non deve essersi interrotta con una riconciliazione.
Si può divorziare senza separazione?
Solo nei casi eccezionali dell'art. 3 n. 1 e 2 lett. a-g della legge sul divorzio (condanne gravi, matrimonio non consumato, cambio di sesso, divorzio ottenuto all'estero dal coniuge straniero). Per tutti gli altri serve la separazione, ma dal 2023 le due domande si possono proporre nello stesso ricorso e il divorzio viene pronunciato senza un nuovo procedimento appena maturano i sei o dodici mesi.
L'assegno di separazione diventa automaticamente assegno divorzile?
No. Sono assegni diversi, con presupposti diversi: quello di separazione conserva il tenore di vita, quello divorzile spetta solo al coniuge che non ha mezzi adeguati e non può procurarseli per ragioni oggettive, con funzione assistenziale e compensativa (Cass. Sez. un. 18287/2018). Nel divorzio congiunto i coniugi lo concordano, anche in unica soluzione; l'assegno cessa se chi lo riceve si risposa.
Che cosa cambia rispetto alla separazione?
Con il divorzio il matrimonio è sciolto: si può risposare, la moglie perde il cognome del marito (salvo autorizzazione), cessano i diritti successori, l'ex coniuge con assegno può avere una quota del TFR (40% per gli anni di matrimonio) e la pensione di reversibilità. I provvedimenti sui figli non cambiano natura.
Fonti normative
- Art. 3 l. 898/1970 — Casi di scioglimento del matrimonio
- Art. 5 l. 898/1970 — Sentenza di divorzio, assegno
- Art. 473-bis.51 c.p.c. — Procedimento su domanda congiunta
- Art. 473-bis.49 c.p.c. — Cumulo di separazione e divorzio
- Legge 55/2015 (divorzio breve)
- Art. 6 d.l. 132/2014 — Negoziazione assistita
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Separazione e divorzioLa separazione consensuale: procedura, tempi, costiRicorso congiunto, note scritte al posto dell'udienza, contenuti dell'accordo, negoziazione assistita e Comune, cumulo con il divorzio, tempi e costi.
- Separazione e divorzioL'assegno divorzile: quando spetta e come si calcolaPresupposti e funzione assistenziale-compensativa, i criteri dell'art. 5, l'onere della prova, l'una tantum, nuove nozze e convivenza, revisione, TFR e reversibilità, fisco.
- Separazione e divorzioSepararsi e divorziare con la negoziazione assistitaConvenzione e accordo, un avvocato per parte, nullaosta (senza figli) o autorizzazione (con figli) del procuratore, trasmissione al Comune entro 10 giorni, effetti di sentenza, patti immobiliari con effetti obbligatori, una tantum nel divorzio, decorrenza dei sei mesi per il divorzio, accordo davanti all'ufficiale di stato civile (art. 12): limiti e conferma dopo 30 giorni, costi.