In breve
- Regola: «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli» (art. 337-sexies c.c.): va al genitore con cui i figli minori o maggiorenni non autosufficienti vivono prevalentemente, chiunque sia il proprietario.
- Senza figli (o con figli autonomi) non c'è assegnazione: valgono proprietà, comproprietà e contratto di affitto.
- Effetti economici: il giudice ne tiene conto nel fissare gli assegni, considerando il titolo di proprietà.
- Revoca: se l'assegnatario non abita più stabilmente nella casa, convive more uxorio o si risposa, o quando i figli diventano autonomi.
- Trascrizione: il provvedimento è trascrivibile e opponibile ai terzi; senza trascrizione è opponibile all'acquirente per nove anni (art. 1599 c.c.).
A chi spetta e perché
«Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643».
La casa familiare è l'immobile in cui la famiglia ha stabilito il centro della propria vita, con i mobili e gli arredi. L'assegnazione serve a conservare ai figli l'ambiente domestico in cui sono cresciuti: per questo spetta al genitore collocatario, quello con cui i figli abitano prevalentemente nell'affidamento condiviso, e prescinde dalla proprietà. La casa può essere dell'altro coniuge, in comproprietà, in affitto (il contratto prosegue con l'assegnatario, art. 6 L. 392/1978) o dei suoceri: nel comodato concesso per le esigenze della famiglia, l'assegnazione è opponibile al comodante, che può riavere l'immobile solo per un bisogno urgente e imprevisto. Lo stesso criterio vale nel divorzio, dove la legge aggiunge che il giudice valuta le condizioni economiche dei coniugi e favorisce il più debole (art. 6, comma 6, L. 898/1970), ma sempre in presenza di figli: la giurisprudenza costante esclude che la casa possa essere assegnata al coniuge economicamente debole senza figli, perché sarebbe un'attribuzione patrimoniale non prevista dalla legge. Per le coppie non sposate con figli la regola è identica.
Effetti sul mantenimento e sulle spese
L'assegnazione ha un valore economico e il giudice «ne tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà»: chi vive gratuitamente nella casa dell'altro riceve un assegno più basso, e il proprietario che deve cercarsi un'altra abitazione vede ridotto quanto deve versare. Le spese seguono la logica del godimento: utenze, spese condominiali ordinarie e piccola manutenzione gravano sull'assegnatario; le spese straordinarie e le imposte sulla proprietà restano al proprietario, salvo accordi. Il mutuo resta a carico di chi lo ha stipulato; se è cointestato, i coniugi continuano a rispondere entrambi verso la banca e regolano tra loro le quote nell'accordo, spesso imputandone una parte a mantenimento. Ai fini IMU, la casa familiare assegnata al genitore affidatario «a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso» è considerata abitazione principale (art. 1, comma 741, lett. c, n. 4, L. 160/2019): il soggetto passivo è l'assegnatario, che non paga se la casa non è di categoria A/1, A/8 o A/9, e il proprietario non paga più.
Quando si perde
- Figli autonomi. L'assegnazione dura finché c'è un figlio minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente che vive nella casa: quando l'ultimo figlio raggiunge l'indipendenza o si trasferisce stabilmente, il presupposto viene meno e il proprietario può chiedere la revoca.
- Abbandono della casa. Se l'assegnatario non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa, il diritto viene meno.
- Nuova convivenza o nuove nozze. La norma prevede la perdita del diritto, ma la Corte costituzionale (sentenza 308/2008) ha stabilito che la revoca non è automatica: il giudice deve verificare che rispondi all'interesse dei figli, che restano il criterio prioritario. In pratica il nuovo compagno che si trasferisce nella casa non fa perdere di per sé l'assegnazione se i figli vi abitano ancora.
- Procedura. La revoca si chiede con il procedimento di modifica delle condizioni, o con la negoziazione assistita se c'è accordo; il provvedimento di revoca è trascrivibile come quello di assegnazione.
Trascrizione, vendita e terzi
Il provvedimento di assegnazione può essere trascritto nei registri immobiliari (art. 2643 c.c.) ed è allora opponibile a chiunque acquisti la casa, senza limiti di tempo, finché dura l'assegnazione. Anche senza trascrizione, per la giurisprudenza l'assegnazione è opponibile all'acquirente nei limiti dell'art. 1599 c.c., cioè per nove anni dalla data del provvedimento, come una locazione non trascritta. Il proprietario può quindi vendere, ma l'acquirente compra un immobile occupato dall'assegnatario e dai figli. Nel pignoramento della casa da parte dei creditori del proprietario, l'assegnazione trascritta prima del pignoramento è opponibile alla procedura. Chi compra da un coniuge separato fa bene a verificare nei registri l'esistenza di un'assegnazione trascritta.
L'obbligo di comunicare il cambio di residenza
In presenza di figli minori «ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio» (art. 337-sexies, secondo comma): chi non lo fa risponde del danno che l'altro genitore o i figli subiscono per la difficoltà di reperirlo. Il trasferimento del genitore collocatario con i figli in un'altra città non è libero: incide sul diritto di visita dell'altro e sull'assegnazione della casa, e va concordato o autorizzato dal giudice, che valuta l'interesse dei figli.
Domande frequenti
La casa è mia (o dei miei genitori): posso perderla?
La proprietà resta sua, ma il godimento viene assegnato al genitore con cui i figli vivono prevalentemente, anche se non è proprietario. Se la casa è dei suoceri in comodato per le esigenze della famiglia, l'assegnazione è opponibile anche a loro finché dura la destinazione familiare, salvo un bisogno urgente e imprevisto del comodante. Il giudice tiene conto dell'assegnazione nel fissare il mantenimento: chi resta nella casa dell'altro riceve un assegno più basso.
Senza figli chi tiene la casa?
Senza figli minori o maggiorenni non autosufficienti la casa non viene assegnata: resta a chi ne è proprietario o a entrambi se è in comproprietà (e allora si divide, si vende o uno paga l'indennità all'altro), e se è in affitto il contratto prosegue con il coniuge indicato nell'accordo o nella sentenza. La debolezza economica di un coniuge si tutela con l'assegno, non con la casa.
Quando si perde l'assegnazione?
Quando i figli diventano economicamente autosufficienti o vanno a vivere altrove, quando l'assegnatario non abita più stabilmente nella casa, quando convive more uxorio o si risposa (in questi ultimi casi non automaticamente: la Corte costituzionale, con la sentenza 308/2008, ha imposto una valutazione dell'interesse dei figli). La revoca si chiede al tribunale con il procedimento di modifica.
Chi paga mutuo, condominio e IMU?
Il mutuo resta a carico di chi lo ha contratto, salvo diverso accordo; le spese ordinarie di condominio e le utenze gravano sull'assegnatario, quelle straordinarie sul proprietario. Ai fini IMU la casa assegnata al genitore affidatario è considerata abitazione principale di quest'ultimo, che diventa soggetto passivo: se non è di lusso è esente, e il proprietario non paga.
Fonti normative
- Art. 337-sexies c.c. — Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza
- Art. 6, comma 6, L. 898/1970 — Abitazione nella casa familiare dopo il divorzio
- Art. 1599 c.c. — Trasferimento a titolo particolare della cosa locata
- Art. 1, comma 741, L. 160/2019 — Definizione di abitazione principale ai fini IMU
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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