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GuidaFamiglia e minori · Separazione e divorzio

L'ex non paga il mantenimento: i rimedi civili e penali

La sentenza, il decreto o l'accordo che fissano l'assegno sono già titoli esecutivi: non serve una nuova causa. Dopo trenta giorni di mora si può chiedere al datore di lavoro dell'obbligato di pagare direttamente, oppure pignorare stipendio e conto senza il limite del quinto, chiedere ipoteca e garanzie, e denunciare, perché non pagare il mantenimento è reato.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Il titolo c'è già: sentenza, ordinanza provvisoria (art. 473-bis.22), accordo di negoziazione assistita o davanti al sindaco sono titoli esecutivi e per l'ipoteca.
  • Pagamento diretto del terzo (art. 473-bis.37): dopo la messa in mora e 30 giorni di inadempimento, notifica al datore di lavoro, all'INPS o all'inquilino dell'obbligato, che paga dal mese successivo.
  • Esecuzione forzata: precetto e pignoramento di stipendio (per crediti alimentari oltre il quinto, nella misura fissata dal presidente del tribunale), conto, immobili, veicoli; garanzie e ipoteca giudiziale (art. 473-bis.36).
  • Sanzioni del giudice (art. 473-bis.39): ammonimento, somma per ogni violazione o giorno di ritardo, sanzione da 75 a 5.000 euro, risarcimento; modifica dei provvedimenti.
  • Reato (art. 570-bis c.p.): reclusione fino a 1 anno o multa; querela o d'ufficio per i minori.

Prima di tutto: il titolo e la mora

L'assegno di mantenimento per i figli o per il coniuge è stabilito da un provvedimento del giudice (l'ordinanza provvisoria della prima udienza, la sentenza di separazione o di divorzio, il decreto di modifica) o da un accordo (negoziazione assistita, accordo davanti al sindaco, verbale omologato): tutti sono titoli esecutivi e titoli per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, e l'ordinanza provvisoria conserva efficacia anche se il processo si estingue (art. 473-bis.22). Il primo atto è la costituzione in mora: una lettera raccomandata o PEC, anche dell'avvocato, che contesta l'inadempimento, quantifica gli arretrati e intima il pagamento, con la prova della data. Serve per il pagamento diretto, interrompe la prescrizione delle singole rate (cinque anni, art. 2948, n. 2, c.c.) e documenta il dolo per l'eventuale querela. Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive) non quantificate nel titolo non si possono pignorare direttamente: per quelle serve il decreto ingiuntivo con le ricevute, salvo che il titolo le determini in modo preciso o rinvii a un protocollo.

Il pagamento diretto del datore di lavoro

Art. 473-bis.37 c.p.c. — Pagamento diretto del terzo

«Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente. Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute».

È lo strumento più rapido ed economico: non richiede il giudice né il pignoramento. Il terzo è di regola il datore di lavoro, ma può essere l'INPS per la pensione, l'inquilino per i canoni, il cliente per i compensi periodici di un professionista. Si notifica tramite ufficiale giudiziario o PEC (dove ammessa) il provvedimento con la richiesta, e si comunica al debitore; dal mese successivo il terzo versa l'assegno corrente al creditore e, se non lo fa, risponde in proprio con l'esecuzione diretta. Se lo stipendio è già pignorato da altri creditori, il giudice dell'esecuzione ripartisce tenendo conto della natura alimentare dell'assegno. Per gli arretrati il pagamento diretto non basta: servono precetto e pignoramento. Per i figli il codice civile prevede anche l'ordine del presidente del tribunale di versare una quota dei redditi dell'obbligato direttamente all'altro genitore (art. 316-bis, terzo comma), utile quando l'assegno non è ancora stato fissato.

Pignoramento, garanzie, ipoteca

  1. Precetto con il conteggio degli arretrati e degli interessi, poi, dopo dieci giorni, il pignoramento. Lo stipendio per i crediti alimentari è pignorabile «nella misura autorizzata dal presidente del tribunale» (art. 545, terzo comma), anche oltre il quinto, tenuto conto delle esigenze del debitore; il conto, l'auto, la casa seguono le regole ordinarie. L'assegno di mantenimento dovuto al debitore da altri è a sua volta pignorabile solo per crediti alimentari.
  2. Garanzie (art. 473-bis.36): il giudice può imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se c'è pericolo che si sottragga all'adempimento; il provvedimento è titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale sugli immobili dell'obbligato, che si iscrive subito e senza autorizzazione.
  3. Sequestro dei beni dell'obbligato, chiesto al giudice della separazione o del divorzio in caso di inadempimento, per garantire gli assegni futuri.
  4. Sanzioni (art. 473-bis.39): in caso di gravi inadempienze, anche economiche, il giudice può ammonire il genitore, fissare una somma dovuta per ogni violazione o giorno di ritardo (astreinte, art. 614-bis), condannarlo a una sanzione da 75 a 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende e al risarcimento dei danni all'altro genitore o al figlio, e può modificare d'ufficio i provvedimenti (per esempio l'affidamento o il collocamento). Si chiede al giudice del procedimento in corso o, se non ne pende uno, con ricorso nelle forme dell'art. 473-bis.12.

La denuncia penale

Art. 570-bis c.p. — Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio

«Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli».

Il mancato pagamento dell'assegno stabilito dal giudice è reato: la pena è quella dell'art. 570 (reclusione fino a un anno o multa), e la pagina dedicata ne spiega gli elementi. Basta l'inadempimento volontario, anche parziale o in ritardo, senza che il beneficiario debba provare lo stato di bisogno; l'obbligato si difende solo provando l'impossibilità assoluta e incolpevole di pagare (non la semplice riduzione del reddito, che va fatta valere chiedendo la modifica dell'assegno). La norma si applica anche ai genitori non sposati per gli obblighi verso i figli, e resta l'art. 570, secondo comma, n. 2, per chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori o al coniuge. La denuncia si presenta ai carabinieri o in procura con il provvedimento, la prova dei mancati pagamenti (estratti conto) e la messa in mora; il procedimento penale spesso porta al pagamento degli arretrati come condizione per la sospensione condizionale o la messa alla prova, e la vittima può costituirsi parte civile. La strada civile e quella penale sono cumulabili.

Se l'obbligato non può davvero pagare

La perdita del lavoro, una malattia o una nuova famiglia non sospendono l'assegno: finché il provvedimento non è modificato, l'obbligo resta e gli arretrati si accumulano. Chi non riesce a pagare deve chiedere subito la modifica delle condizioni con ricorso al tribunale (o con la negoziazione assistita se l'altro genitore è d'accordo), documentando il peggioramento; la riduzione decorre di regola dalla domanda, non da prima. Nel frattempo pagare quello che si può, documentandolo, riduce il rischio penale. Se i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli ascendenti (i nonni) sono tenuti a fornire loro i mezzi per mantenere i figli (art. 316-bis, primo comma), con un'azione che si propone contro di loro in via sussidiaria. Per il figlio maggiorenne l'assegno è versato di regola direttamente a lui, che è il creditore legittimato ad agire.

Domande frequenti

Devo fare una nuova causa per farmi pagare?

No. La sentenza di separazione o divorzio, l'ordinanza provvisoria del giudice, l'accordo di negoziazione assistita e quello davanti al sindaco sono titoli esecutivi: basta notificare il precetto e procedere al pignoramento, oppure notificare direttamente al datore di lavoro il provvedimento con la richiesta di pagamento diretto. Solo per l'assegno mai fissato da un giudice o da un accordo occorre il ricorso.

Il datore di lavoro può trattenere l'assegno dallo stipendio?

Sì, e senza pignoramento: dopo la costituzione in mora e un inadempimento di almeno trenta giorni, il creditore notifica al datore di lavoro (o all'INPS, o a chi paga canoni o compensi all'obbligato) il provvedimento o l'accordo con la richiesta di versargli direttamente le somme, avvisando il debitore; il terzo è obbligato dal mese successivo e, se non paga, il creditore può agire in esecuzione direttamente contro di lui (art. 473-bis.37 c.p.c.).

Non pagare il mantenimento è reato?

Sì: chi si sottrae all'obbligo di pagare l'assegno dovuto in caso di separazione, divorzio o nullità del matrimonio, o viola gli obblighi economici verso i figli nell'affidamento condiviso, risponde dell'art. 570-bis c.p. con la reclusione fino a un anno o la multa (per i figli minori si procede d'ufficio secondo la giurisprudenza prevalente, altrimenti a querela). Non serve che il beneficiario sia in stato di bisogno; conta l'inadempimento volontario, non l'impossibilità assoluta e provata.

Le rate arretrate si prescrivono?

Sì, in cinque anni ciascuna (art. 2948, n. 2, c.c.), dalla scadenza; una lettera di messa in mora o l'atto di precetto interrompono il termine. Gli arretrati si recuperano con gli interessi legali e, per il pignoramento dello stipendio, senza il limite del quinto, nella misura autorizzata dal presidente del tribunale.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Figli, affidamento e mantenimentoL'assegno di mantenimento per i figli: come si calcolaI criteri dell'art. 337-ter, il mantenimento diretto, le tabelle dei tribunali, spese straordinarie, ISTAT, indagini sui redditi, maggiorenni, modifica, mancato pagamento.
  • Separazione e divorzioL'assegno di mantenimento al coniuge separatoPresupposti (redditi non adeguati, niente addebito), tenore di vita, calcolo e prova dei redditi, differenza con assegno divorzile e alimenti, garanzie, revisione, fisco.
  • Separazione e divorzioL'assegno divorzile: quando spetta e come si calcolaPresupposti e funzione assistenziale-compensativa, i criteri dell'art. 5, l'onere della prova, l'una tantum, nuove nozze e convivenza, revisione, TFR e reversibilità, fisco.
  • Figli, affidamento e mantenimentoIl mantenimento del figlio maggiorenne: fino a quandoFondamento (artt. 315-bis, 316-bis, 337-septies c.c.), nessun limite di età fisso, indipendenza economica e principio di autoresponsabilità (Cass. 17183/2020), onere della prova, versamento diretto al figlio o al genitore convivente, casi di revoca (lavoro stabile, rifiuto ingiustificato, fuoricorso cronico, età avanzata), lavoro precario e reddito minimo, figli con handicap grave (regole dei minori), assegnazione della casa, come si chiede la revoca o la modifica, arretrati e spese straordinarie, obbligo verso i nonni.
  • Famiglia e violenza domesticaIl mancato pagamento dell'assegno di mantenimento è reato? (art. 570-bis c.p.)La norma (570-bis, introdotta nel 2018 in sostituzione dell'art. 12-sexies L. 898/1970 e dell'art. 3 L. 54/2006), condotte punite (ogni tipologia di assegno nel divorzio e nella nullità; obblighi economici nella separazione e nell'affidamento condiviso), pena dell'art. 570, coniuge e genitori non sposati, inadempimento parziale e ritardo, dolo e impossibilità assoluta, procedibilità, competenza e prescrizione, rapporti con l'art. 570 c. 2 n. 2 (mezzi di sussistenza), denuncia e prove, parte civile, esiti tipici (pagamento degli arretrati, sospensione condizionale subordinata, messa alla prova), difese, modifica dell'assegno.
  • Debiti, crediti e pignoramentiIl pignoramento dello stipendio e della pensione: i limitiUn quinto dello stipendio, minimo impignorabile della pensione, somme sul conto (triplo dell'assegno sociale), cumulo, limiti del fisco (1/10, 1/7, 1/5), TFR, procedura presso terzi, difese.
  • Debiti, crediti e pignoramentiIl pignoramento del conto correntePresupposti (titolo esecutivo, precetto, 10 giorni), notifica alla banca e al debitore, blocco nei limiti del credito aumentato (art. 546), somme impignorabili: stipendio e pensione già accreditati oltre il triplo dell'assegno sociale, accrediti successivi nei limiti del quinto e del minimo pensionistico, conto cointestato, dichiarazione della banca in 10 giorni, iscrizione a ruolo e avviso, udienza e ordinanza di assegnazione, pignoramento dell'Agente della riscossione (72-bis, 60 giorni, 1/10-1/7-1/5), opposizioni (615, 617), inefficacia parziale rilevabile d'ufficio, conversione (495), rateizzazione, sovraindebitamento.
  • ContrattiLa prescrizione: tutti i termini in una tabellaRegola generale, decorrenza, tabella dei termini per categoria (contratti, canoni e interessi, lavoro, professionisti, bollette, danni, vizi, tributi, sanzioni, successioni, diritti reali, titoli di credito), prescrizioni presuntive, sospensione, interruzione, giudicato, decadenza.