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ReatoDiritto penale · Famiglia e violenza domestica

Il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento è reato? (art. 570-bis c.p.)

Chi non versa l'assegno stabilito dal giudice per il coniuge o per i figli commette un reato, punito con la reclusione fino a un anno o con la multa, anche se paga in parte o in ritardo e anche se il beneficiario non è in stato di bisogno. Si difende solo chi prova di non aver potuto pagare per cause indipendenti dalla sua volontà: la riduzione del reddito va fatta valere chiedendo la modifica dell'assegno, non smettendo di pagare.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Il reato (art. 570-bis c.p.): il coniuge che si sottrae all'obbligo di pagare «ogni tipologia di assegno» dovuto nel divorzio o nella nullità del matrimonio, o viola gli obblighi economici della separazione e dell'affidamento condiviso dei figli; esteso ai genitori non sposati per gli obblighi verso i figli (Corte cost. 189/2019).
  • Pena: quella dell'art. 570: reclusione fino a 1 anno o multa da 103 a 1.032 euro.
  • Basta l'inadempimento volontario, anche parziale o in ritardo; non serve lo stato di bisogno; si difende solo chi prova l'impossibilità assoluta e incolpevole.
  • Procedibilità: a querela per l'assegno al coniuge; per gli obblighi verso i figli minori la giurisprudenza prevalente procede d'ufficio (art. 570, ultimo comma).
  • Insieme al penale: pignoramento, pagamento diretto del datore di lavoro, sanzioni del giudice civile.
Norma
Art. 570-bis c.p. (D.Lgs. 21/2018), con le pene dell'art. 570
Pena
Reclusione fino a 1 anno o multa da 103 a 1.032 euro
Procedibilità
Querela (3 mesi) per gli assegni al coniuge; d'ufficio per gli obblighi verso i figli minori secondo l'orientamento prevalente
Arresto
Non consentito
Giudizio
Tribunale monocratico con citazione diretta; riti: patteggiamento, messa alla prova, tenuità
Prescrizione
6 anni (7 anni e 6 mesi con interruzioni); reato permanente finché dura l'inadempimento

La norma e le condotte punite

Art. 570-bis c.p. — Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio

«Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli».

L'art. 570-bis, introdotto nel 2018 nel codice penale, ha riunito due norme preesistenti: l'art. 12-sexies della legge sul divorzio, che puniva il mancato pagamento dell'assegno divorzile, e l'art. 3 della legge sull'affidamento condiviso (54/2006), che estendeva la pena agli obblighi economici della separazione e verso i figli. Le condotte sono due: sottrarsi all'obbligo di pagare «ogni tipologia di assegno» dovuto dopo il divorzio o la nullità (assegno divorzile, contributo per i figli, spese straordinarie stabilite), e violare gli obblighi economici fissati nella separazione e nell'affidamento condiviso (assegno di mantenimento al coniuge, assegno per i figli, spese straordinarie, altre obbligazioni economiche del provvedimento). Il presupposto è un provvedimento del giudice (o un accordo omologato, di negoziazione assistita o davanti al sindaco, che ne tiene luogo) che fissa l'obbligo: senza titolo non c'è 570-bis, ma può esserci l'art. 570, comma 2, n. 2, se si fanno mancare i mezzi di sussistenza. La Corte costituzionale (sentenza 189/2019) ha chiarito che la norma si applica anche ai genitori non coniugati per gli obblighi economici verso i figli fissati dal giudice, perché una lettura diversa sarebbe discriminatoria. Il reato è permanente: si consuma con il primo inadempimento e prosegue finché dura, con effetti sulla prescrizione e sulla competenza (il luogo dove l'assegno doveva essere pagato, di regola la residenza del beneficiario).

Elemento soggettivo e impossibilità

Il dolo è generico: la coscienza e volontà di non pagare sapendo dell'obbligo. Non occorre che il beneficiario si trovi in stato di bisogno né che siano mancati i mezzi di sussistenza: la tutela penale riguarda l'ottemperanza al provvedimento, e l'inadempimento parziale (pagare meno), quello in ritardo reiterato o quello limitato alle spese straordinarie integrano il reato secondo la giurisprudenza costante. L'unica esimente è l'impossibilità assoluta di adempiere, per cause non imputabili all'obbligato, che questi deve allegare e provare (perdita involontaria del lavoro senza altre risorse, malattia invalidante, detenzione): non bastano la riduzione del reddito, le spese della nuova famiglia, i debiti, la convinzione che l'assegno sia ingiusto o che l'altro genitore lo spenda male. Chi non riesce a pagare deve chiedere la modifica del provvedimento al giudice civile e, nel frattempo, versare quanto può, documentando tutto: i giudici penali valutano la buona fede di chi ha pagato parzialmente e ha attivato la procedura di modifica, e con severità chi ha semplicemente smesso.

Procedibilità, denuncia, esiti

  1. Querela o d'ufficio: per gli assegni al coniuge serve la querela della persona offesa entro tre mesi da ogni inadempimento (reato permanente); per gli obblighi verso i figli minori l'orientamento prevalente applica la procedibilità d'ufficio dell'art. 570, ultimo comma. Nel dubbio, il beneficiario presenta comunque querela.
  2. Prove: il provvedimento o l'accordo con la misura dell'assegno, gli estratti conto che documentano i mancati pagamenti, la lettera di messa in mora, eventuali comunicazioni dell'obbligato, la prova dei suoi redditi e del suo tenore di vita (social, auto, viaggi) per escludere l'impossibilità.
  3. Il processo: citazione diretta davanti al tribunale monocratico; la persona offesa (il coniuge, o il genitore per i figli minori; il figlio maggiorenne in proprio) può costituirsi parte civile per gli arretrati e il danno; l'imputato può accedere alla messa alla prova (pena massima entro i quattro anni), che estingue il reato ma richiede di regola il pagamento, al patteggiamento, alla tenuità nei casi marginali; la sospensione condizionale viene spesso subordinata al pagamento degli arretrati (art. 165 c.p.).
  4. Con l'esecuzione civile: il procedimento penale si affianca ai rimedi civili, che restano i più efficaci per incassare: pagamento diretto del datore di lavoro, pignoramento, garanzie, sanzioni del giudice della famiglia.

Il rapporto con l'art. 570

L'art. 570 punisce chi, abbandonando la casa o con condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza (primo comma: reclusione fino a un anno o multa da 103 a 1.032 euro, a querela) e, con le pene congiunte, chi malversa i beni del figlio o del coniuge o «fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge» (secondo comma, procedibile d'ufficio per i minori). Le due figure possono concorrere: chi non paga l'assegno e con ciò priva i figli minori dei mezzi di sussistenza risponde di entrambe; chi non paga l'assegno a un coniuge autosufficiente risponde solo del 570-bis. La pagina sull'art. 570 tratta la figura generale, che copre anche i genitori non separati e le situazioni senza provvedimento del giudice.

Domande frequenti

Ho pagato meno o in ritardo per qualche mese: è reato?

Sì, secondo la giurisprudenza costante: il reato è integrato anche dall'inadempimento parziale o dal ritardo reiterato, perché la norma punisce chi «si sottrae all'obbligo di corresponsione» dell'assegno stabilito, senza richiedere né lo stato di bisogno del beneficiario né un inadempimento totale. Rilevano però l'entità e la sistematicità: un ritardo isolato e sanato può non integrare il dolo o essere di particolare tenuità.

Ho perso il lavoro e non posso pagare: rispondo lo stesso?

La responsabilità è esclusa solo dall'impossibilità assoluta e incolpevole di adempiere, che l'imputato deve allegare e provare (non basta la difficoltà o la riduzione del reddito, e non conta l'aver formato una nuova famiglia). Chi non riesce a pagare deve chiedere subito al tribunale la modifica dell'assegno e nel frattempo versare quanto può, documentandolo: è la sola condotta che regge in giudizio.

Vale anche per i genitori non sposati?

La norma parla di «coniuge», ma la Corte costituzionale (sentenza 189/2019) ha chiarito, con un'interpretazione conforme, che l'art. 570-bis si applica anche all'inadempimento degli obblighi economici verso i figli nati fuori dal matrimonio, stabiliti dal giudice ai sensi delle norme sull'affidamento condiviso. Per i figli minori si procede in ogni caso anche con l'art. 570, comma 2, n. 2 (mezzi di sussistenza).

Che cosa succede se poi pago tutto?

Il pagamento tardivo non estingue il reato, ma incide molto: consente la sospensione condizionale (spesso subordinata proprio al pagamento), la messa alla prova con esito estintivo, la particolare tenuità nei casi minori, e attenua la pena. In pratica molti procedimenti si chiudono con il saldo degli arretrati concordato con la persona offesa.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Separazione e divorzioL'ex non paga il mantenimento: i rimedi civili e penaliIl titolo esecutivo (sentenza, ordinanza provvisoria, accordo negoziato o davanti al sindaco), costituzione in mora, pagamento diretto del terzo (datore di lavoro, INPS, inquilino) dopo 30 giorni, esecuzione forzata (precetto, pignoramento dello stipendio per crediti alimentari oltre il quinto, conto, immobili, auto), garanzie e ipoteca giudiziale (art. 473-bis.36), sanzioni del giudice (ammonimento, astreinte, 75-5.000 euro, risarcimento), reato dell'art. 570-bis c.p. (querela, pena, casi), figli maggiorenni, mancata assunzione degli ascendenti, modifica dell'assegno, prescrizione delle rate (5 anni), spese straordinarie.
  • Famiglia e violenza domesticaLa violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.)Le tre condotte (primo comma: abbandono del domicilio domestico o condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie con sottrazione agli obblighi di assistenza morale e materiale, a querela; secondo comma n. 1: malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore, del pupillo o del coniuge, d'ufficio; n. 2: far mancare i mezzi di sussistenza a discendenti minori o inabili, ascendenti, coniuge non separato per sua colpa, d'ufficio verso i minori), che cosa sono i mezzi di sussistenza (vitto, alloggio, vestiario, cure, istruzione di base: minimo vitale, non il tenore di vita), stato di bisogno del beneficiario e capacità dell'obbligato (impossibilità assoluta e incolpevole esclude il dolo; disoccupazione volontaria no), rapporto con l'art. 570-bis (assegni fissati dal giudice in separazione e divorzio) e con il mantenimento civile, genitori non sposati e figli maggiorenni inabili, pene (reclusione fino a 1 anno o multa da 103 a 1.032 euro; congiunte nei casi del secondo comma), clausola di sussidiarietà, reato permanente e prescrizione, competenza e riti (citazione diretta, tenuità, messa alla prova, patteggiamento), querela e remissione, prova (redditi, tenore di vita, messaggi, testimoni), rimedi civili paralleli (assegno, pagamento diretto, sequestro, alimenti), difese.
  • Figli, affidamento e mantenimentoL'assegno di mantenimento per i figli: come si calcolaI criteri dell'art. 337-ter, il mantenimento diretto, le tabelle dei tribunali, spese straordinarie, ISTAT, indagini sui redditi, maggiorenni, modifica, mancato pagamento.
  • Separazione e divorzioL'assegno di mantenimento al coniuge separatoPresupposti (redditi non adeguati, niente addebito), tenore di vita, calcolo e prova dei redditi, differenza con assegno divorzile e alimenti, garanzie, revisione, fisco.
  • Separazione e divorzioL'assegno divorzile: quando spetta e come si calcolaPresupposti e funzione assistenziale-compensativa, i criteri dell'art. 5, l'onere della prova, l'una tantum, nuove nozze e convivenza, revisione, TFR e reversibilità, fisco.
  • Figli, affidamento e mantenimentoIl mantenimento del figlio maggiorenne: fino a quandoFondamento (artt. 315-bis, 316-bis, 337-septies c.c.), nessun limite di età fisso, indipendenza economica e principio di autoresponsabilità (Cass. 17183/2020), onere della prova, versamento diretto al figlio o al genitore convivente, casi di revoca (lavoro stabile, rifiuto ingiustificato, fuoricorso cronico, età avanzata), lavoro precario e reddito minimo, figli con handicap grave (regole dei minori), assegnazione della casa, come si chiede la revoca o la modifica, arretrati e spese straordinarie, obbligo verso i nonni.
  • Il procedimento penaleLa querela: come si presenta, termini, remissioneChi, quando (3, 6 o 12 mesi), dove e come, differenza con la denuncia, remissione e sue conseguenze, i reati a querela dopo la riforma Cartabia.
  • Il procedimento penaleLa messa alla prova: estinguere il reato con il lavoro di pubblica utilitàReati fino a 4 anni e art. 550 c. 2, richiesta e termini, programma UEPE e lavoro di pubblica utilità, durata, esito positivo che estingue il reato, revoca, una sola volta.
  • Il procedimento penaleLa sospensione condizionale della penaLimiti di pena (2 anni, 3 per i minori, 2 anni e 6 mesi per infra-21 e over-70), prognosi, esclusioni, seconda concessione, obblighi, effetti sul lavoro e sul casellario, revoca, estinzione dopo 5 anni; le sentenze della Consulta del 2026.