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Lavoro e previdenza

Pubblico impiego

Procedimento disciplinare, mobilità, precariato, mansioni superiori, scuola, forze armate, giurisdizione.

  1. Il procedimento disciplinare nel pubblico impiegoFonti (artt. 55-55-octies D.Lgs. 165/2001, norme imperative; art. 2106 c.c.; CCNL di comparto per infrazioni e sanzioni; codice di comportamento DPR 62/2013 e codici di amministrazione; nullità delle procedure aggravate ex art. 55-bis, c. 9-bis), competenze (responsabile della struttura per il rimprovero verbale; ufficio per i procedimenti disciplinari per il resto; scuola), la sequenza (segnalazione entro 10 giorni; contestazione scritta entro 30 giorni dalla segnalazione o dalla piena conoscenza, via PEC o consegna a mano; convocazione con preavviso di almeno 20 giorni; audizione con procuratore o sindacalista, memorie, un solo rinvio per grave impedimento con proroga corrispondente; accesso agli atti istruttori; acquisizione di documenti da altre amministrazioni senza sospensione; conclusione con archiviazione o sanzione entro 120 giorni dalla contestazione; comunicazione all'Ispettorato per la funzione pubblica), i termini (perentori solo contestazione e conclusione, art. 55-bis, c. 9-ter; le altre violazioni contano solo se ledono irrimediabilmente la difesa), sanzioni (rimprovero verbale e scritto, multa fino a 4 ore, sospensione fino a 10 giorni, sospensione fino a 6 mesi, licenziamento con o senza preavviso; proporzionalità e recidiva), licenziamento disciplinare ex art. 55-quater (falsa attestazione della presenza, assenze ingiustificate oltre 3 giorni in un biennio o 7 in dieci anni, rifiuto del trasferimento, falsità all'assunzione, condotte aggressive reiterate, condanna con interdizione perpetua, violazioni gravi dei codici, scarso rendimento; procedura accelerata per la flagranza: sospensione cautelare in 48 ore, contestazione contestuale, preavviso 15 giorni, conclusione in 30 giorni; responsabilità del dirigente che omette), rapporti con il penale (art. 55-ter: prosecuzione, sospensione facoltativa nei casi complessi, riapertura dopo la sentenza, sospensione cautelare), trasferimento e cessazione del rapporto (art. 55-bis, c. 8-9), conciliazione non obbligatoria dei CCNL entro 30 giorni (art. 55, c. 3), responsabilità per condotte pregiudizievoli e mancato esercizio dell'azione (55-sexies), impugnazione davanti al giudice del lavoro (art. 63) con i termini della L. 604/1966 per il licenziamento (60 e 180 giorni), tutele in caso di licenziamento illegittimo (art. 63, c. 2: reintegrazione e 24 mensilità max), sospensione cautelare e restitutio.