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IstitutoLavoro e previdenza · Pubblico impiego

Gli incarichi dirigenziali e lo spoils system

Nella pubblica amministrazione il dirigente ha due rapporti: quello di lavoro, stabile, e l'incarico su un determinato ufficio, a tempo. La legge fissa criteri per conferire gli incarichi, una durata minima e massima, limiti agli incarichi a esterni e regole rigorose per la revoca, che è possibile solo per responsabilità dirigenziale accertata in contraddittorio. Lo spoils system, cioè la decadenza degli incarichi al cambio di governo, è ammesso solo per i vertici. Questa pagina spiega il conferimento, la durata, la revoca, i limiti fissati dalla Corte costituzionale e il giudice competente.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Conferimento secondo criteri, con avviso pubblico dei posti disponibili.
  • Durata da tre a cinque anni, legata agli obiettivi.
  • Esterni entro il 10% (prima fascia) e l'8% (seconda fascia).
  • Revoca solo per responsabilità dirigenziale, con contestazione e contraddittorio.
  • Spoils system solo per i vertici; giudice del lavoro per le liti.

Conferimento e durata

Art. 19, c. 1, D.Lgs. 165/2001 (estratto)

«Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute [...]. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.»

L'amministrazione pubblica sul proprio sito i posti disponibili e i criteri di scelta, e valuta le disponibilità dei dirigenti interessati (c. 1-bis). L'atto di conferimento fissa oggetto, obiettivi e durata, da tre a cinque anni (c. 2). Gli incarichi a persone esterne ai ruoli, di particolare e comprovata qualificazione, sono ammessi con motivazione esplicita entro il 10 per cento della dotazione della prima fascia e l'8 per cento della seconda (c. 6). Al conferimento e al passaggio a incarichi diversi non si applica la tutela delle mansioni dell'art. 2103 c.c. (c. 1), ma le scelte dell'amministrazione devono rispettare i criteri di legge.

Revoca, responsabilità dirigenziale e spoils system

EventoConseguenzaFonte
Obiettivi mancati o direttive non osservateMancato rinnovo; nei casi gravi revoca o recesso, previa contestazioneArt. 21, c. 1
Omessa vigilanza sugli standard del personaleRetribuzione di risultato ridotta fino all'80%Art. 21, c. 1-bis
Nuovo Governo, incarichi di verticeCessazione dopo 90 giorni dalla fiduciaArt. 19, c. 8
Nuovo Governo, altri incarichiNessuna cessazione automaticaCorte cost. 103/2007

La Corte costituzionale ha limitato lo spoils system ai soli incarichi apicali: la cessazione automatica degli altri incarichi, e la decadenza automatica dei direttori generali delle aziende sanitarie all'inizio della legislatura regionale, violano il buon andamento e l'imparzialità, perché la revoca deve seguire una valutazione dei risultati in un procedimento con garanzie (Corte cost. 103/2007 e 104/2007). Le controversie sul conferimento e sulla revoca degli incarichi e sulla responsabilità dirigenziale spettano al giudice del lavoro (art. 63, c. 1; si veda la pagina sul rito del lavoro). Sul licenziamento si veda la pagina sul licenziamento del dirigente, sulla responsabilità verso l'erario quella sulla responsabilità erariale.

  1. Conservare l'atto di conferimento, gli obiettivi e le valutazioni.
  2. Rispondere alla contestazione con memorie e richiesta di audizione.
  3. Verificare se l'incarico è di vertice o no, e i limiti per gli esterni.
  4. Impugnare revoca o mancato rinnovo davanti al giudice del lavoro.
  5. Chiedere il risarcimento del danno per la perdita dell'incarico.

Domande frequenti

Quanto dura un incarico dirigenziale?
L'atto di conferimento indica l'oggetto, gli obiettivi e la durata, che deve essere correlata agli obiettivi e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque (art. 19, c. 2, D.Lgs. 165/2001). Per gli incarichi conferiti a esterni la durata massima è di tre anni per i vertici e i dirigenti generali e di cinque per gli altri (c. 6).
L'amministrazione può revocarmi l'incarico prima della scadenza?
Solo nei casi e nei modi dell'art. 21 (art. 19, c. 1-ter): il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato dal sistema di valutazione o l'inosservanza delle direttive, previa contestazione e nel rispetto del contraddittorio, comportano il mancato rinnovo e, nei casi gravi, la revoca dell'incarico con la messa a disposizione o il recesso dal rapporto secondo il contratto collettivo (art. 21, c. 1).
Con il cambio di governo decadono tutti i dirigenti?
No: cessano automaticamente, novanta giorni dopo il voto di fiducia al nuovo Governo, solo gli incarichi di vertice, come i segretari generali dei ministeri e i capi dei dipartimenti (art. 19, c. 8). La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la cessazione automatica degli altri incarichi dirigenziali: per interromperli servono una valutazione dei risultati e un procedimento con garanzie (Corte cost. 103/2007).
A quale giudice mi rivolgo contro la revoca?
Al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro: le controversie sul conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e sulla responsabilità dirigenziale del personale contrattualizzato gli sono espressamente devolute (art. 63, c. 1, D.Lgs. 165/2001).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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