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IstitutoLavoro e previdenza · Pubblico impiego

Il licenziamento del dipendente pubblico

Anche il dipendente pubblico può essere licenziato: per giusta causa o giustificato motivo come nel privato, e in più nei casi elencati dalla legge, come la falsa attestazione della presenza, le assenze ingiustificate, le condanne penali più gravi o lo scarso rendimento. Le differenze con il privato sono due: la procedura disciplinare ha tempi e forme fissati per legge, e se il giudice annulla il licenziamento il lavoratore torna sempre al suo posto. Questa pagina spiega i casi, la procedura accelerata per chi viene sorpreso a falsare le presenze e come ci si difende.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Casi: giusta causa, giustificato motivo e le ipotesi elencate dall'art. 55-quater.
  • Falsa attestazione della presenza: sospensione entro 48 ore e procedimento chiuso in 30 giorni.
  • Non è automatico: il giudice valuta sempre la proporzionalità.
  • Tutela: se il licenziamento è annullato, reintegra e fino a 24 mensilità.
  • Eccedenze: niente licenziamento economico, ma disponibilità fino a 24 mesi.

I casi di licenziamento

Restano valide la giusta causa e il giustificato motivo come nel lavoro privato, e le ipotesi previste dai contratti collettivi; la legge aggiunge un elenco di casi in cui «si applica comunque» il licenziamento (art. 55-quater, c. 1, D.Lgs. 165/2001).

LetteraCasoPreavviso
a)Falsa attestazione della presenza o assenza giustificata con un certificato medico falsoNo
b)Assenze ingiustificate per più di tre giorni in un biennio o più di sette in dieci anni; mancata ripresa del servizio nel termine fissatoSì
c)Rifiuto ingiustificato del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizioSì
d)Falsità documentali o dichiarative per l'assunzione o le progressioni di carrieraNo
e)Reiterate condotte aggressive, moleste, minacciose o ingiuriose sul lavoroNo
f)Condanna definitiva che comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o l'estinzione del rapportoNo
f-bis) - f-quinquies)Gravi violazioni del codice di comportamento, sospensioni per oltre un anno nel biennio, insufficiente rendimento con valutazione negativa per tre anniSì

L'elenco non crea un automatismo: secondo la lettura della Cassazione, richiamata dalla Corte costituzionale, impedisce ai contratti collettivi di limitare il potere di licenziare ma lascia al giudice il controllo sulla proporzionalità della sanzione nel caso concreto (Corte cost. 123/2020). Sulle assenze si veda anche la pagina sul licenziamento per assenza ingiustificata.

La falsa attestazione della presenza

Art. 55-quater, c. 1-bis, D.Lgs. 165/2001

«Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.»

Se il fatto è accertato in flagranza o con strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi, il dipendente è sospeso subito senza stipendio, salvo l'assegno alimentare, con provvedimento adottato entro 48 ore; nello stesso atto l'addebito è contestato per iscritto e il dipendente è convocato con almeno quindici giorni di preavviso, con un solo rinvio di massimo cinque giorni per grave impedimento, e il procedimento si chiude entro trenta giorni (c. 3-bis e 3-ter). Entro venti giorni l'amministrazione denuncia il fatto al pubblico ministero e lo segnala alla procura della Corte dei conti (c. 3-quater; le ulteriori regole su quel giudizio sono state dichiarate illegittime da Corte cost. 61/2020). Il fatto è anche reato, punito con la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 400 a 1.600 euro, anche per il medico che firma il certificato falso, e il dipendente deve restituire le retribuzioni dei periodi non lavorati (art. 55-quinquies).

La procedura e la tutela

Negli altri casi si segue il procedimento ordinario davanti all'ufficio per i procedimenti disciplinari: contestazione scritta entro trenta giorni dalla segnalazione o dalla piena conoscenza dei fatti, audizione con almeno venti giorni di preavviso, conclusione entro centoventi giorni dalla contestazione; sono perentori solo il termine per contestare e quello per concludere (art. 55-bis; si veda la pagina sul procedimento disciplinare). Il licenziamento si impugna davanti al giudice del lavoro con i termini generali (si veda l'impugnazione del licenziamento).

Art. 63, c. 2, D.Lgs. 165/2001

«Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria [...] e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative.»

L'amministrazione versa anche i contributi per lo stesso periodo; se il licenziamento è annullato perché sproporzionato, il giudice può applicare una sanzione minore (c. 2-bis). A differenza del privato non esiste il licenziamento per motivi economici: il personale in eccedenza che non può essere ricollocato viene messo in disponibilità, con un'indennità pari all'80% dello stipendio per un massimo di ventiquattro mesi, al termine dei quali il rapporto si risolve (artt. 33-34).

  1. Leggere la contestazione e verificare la data rispetto alla conoscenza dei fatti.
  2. Chiedere l'accesso agli atti istruttori del procedimento.
  3. Presentarsi all'audizione con un avvocato o un sindacalista, o depositare memorie.
  4. Impugnare il licenziamento entro 60 giorni e depositare il ricorso nei 180 successivi.
  5. Chiedere la reintegra e, in subordine, la riduzione della sanzione.

Domande frequenti

Se il giudice annulla il licenziamento, il dipendente pubblico torna al lavoro?
Sì, sempre: il giudice che annulla o dichiara nullo il licenziamento condanna l'amministrazione a reintegrare il lavoratore e a pagargli un'indennità pari alle retribuzioni dal licenziamento alla reintegra, fino a un massimo di 24 mensilità e dedotto quanto guadagnato nel frattempo, oltre ai contributi (art. 63, c. 2, D.Lgs. 165/2001). Se il licenziamento era sproporzionato, il giudice può sostituirlo con una sanzione minore (c. 2-bis).
Un dipendente sorpreso a timbrare per un collega viene licenziato subito?
Viene sospeso subito: la falsa attestazione della presenza accertata in flagranza o con sistemi di registrazione comporta la sospensione cautelare senza stipendio, salvo l'assegno alimentare, entro 48 ore, con la contestazione dell'addebito nello stesso atto; l'audizione avviene con almeno 15 giorni di preavviso e il procedimento si chiude entro 30 giorni (art. 55-quater, c. 3-bis e 3-ter). Risponde anche chi agevola la condotta (c. 1-bis), e il fatto è anche reato punito con la reclusione da uno a cinque anni (art. 55-quinquies).
Nei casi previsti dalla legge il licenziamento è automatico?
No. La Corte costituzionale ha dato atto che, secondo la Cassazione, l'elenco dell'art. 55-quater impedisce ai contratti collettivi di limitare il potere di licenziare, ma non esclude il controllo del giudice sulla proporzionalità della sanzione nel caso concreto (Corte cost. 123/2020). Conta quindi la gravità effettiva del fatto, anche sotto il profilo dell'intenzione.
Entro quando si impugna il licenziamento nel pubblico impiego?
Si seguono i termini generali: impugnazione anche stragiudiziale entro 60 giorni dalla comunicazione e deposito del ricorso al giudice del lavoro nei 180 giorni successivi. Nella causa si possono far valere anche i vizi del procedimento disciplinare, tenendo conto che la legge considera perentori solo il termine per contestare l'addebito e quello per concludere il procedimento (art. 55-bis, c. 9-ter).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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