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GuidaLavoro e previdenza · Licenziamento

Assenza ingiustificata e dimissioni «per fatti concludenti»

Fino al 2024 il lavoratore che spariva dal posto veniva licenziato per giusta causa e, paradossalmente, aveva la NASpI; dal 2025 il datore può invece considerare il rapporto risolto per volontà del lavoratore quando l'assenza ingiustificata supera i quindici giorni, o il termine del contratto collettivo, comunicandolo all'Ispettorato: niente indennità di disoccupazione per il lavoratore e niente ticket per l'azienda. La scelta tra le due strade è del datore, e il lavoratore può difendersi solo provando l'impossibilità di avvisare.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Via disciplinare: contestazione ex art. 7 St. lav., 5 giorni per le giustificazioni, licenziamento per giusta causa secondo il CCNL; il lavoratore ha la NASpI, il datore paga il ticket.
  • Via del 7-bis (dal 12/1/2025): assenza oltre il termine del CCNL o 15 giorni → comunicazione all'Ispettorato → rapporto risolto per volontà del lavoratore: niente modulo, niente revoca, niente NASpI, niente ticket.
  • Salvezza: se il lavoratore prova l'impossibilità di comunicare per forza maggiore o per fatto del datore, o se l'Ispettorato accerta che la comunicazione non è vera.
  • Indennità di mancato preavviso trattenibile secondo il contratto; impugnazione davanti al giudice del lavoro.
  • La scelta tra le due vie è del datore; il lavoratore che vuole lasciare deve dimettersi nelle forme.

La norma del 2025

Art. 26, comma 7-bis, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (inserito dall'art. 19 L. 13 dicembre 2024, n. 203)

«In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza».

Licenziamento disciplinareRisoluzione ex art. 26 c. 7-bis
PresuppostoAssenza ingiustificata oltre i giorni del CCNL (spesso 3-5 consecutivi)Assenza ingiustificata oltre il termine del CCNL o 15 giorni
ProceduraContestazione scritta, 5 giorni per le giustificazioni, eventuale audizione, lettera di licenziamento (art. 7 L. 300/1970)Comunicazione all'Ispettorato con il modello INL dopo il decorso; UniLav con causale propria; nessun modulo di dimissioni
Chi decideIl datore, con la sanzione proporzionataIl datore sceglie di avvalersene; l'effetto non è automatico
ControlloGiudice del lavoro su impugnazione (60 + 180 giorni)Ispettorato sulla veridicità; giudice su ricorso del lavoratore
NASpISì (perdita involontaria)No, salvo prova dell'impossibilità o accertamento negativo dell'Ispettorato (INPS circ. 154/2025)
Ticket di licenziamentoNo (INPS mess. 639/2025)
PreavvisoNon dovuto dal datore se giusta causaIndennità di mancato preavviso addebitabile al lavoratore secondo il CCNL
Rischi per il datoreVizi procedurali e sproporzione: reintegra o indennitàAssenza in realtà giustificata: risoluzione inefficace, rapporto in vita, retribuzioni

La norma nasce per un caso concreto: il lavoratore che vuole lasciare senza dare il preavviso e senza perdere la NASpI smetteva di presentarsi, costringendo il datore a licenziarlo per giusta causa, con il paradosso dell'indennità di disoccupazione e del ticket a carico dell'azienda. Ora l'assenza prolungata vale come dimissione. Il Ministero del lavoro (circ. 6/2025) e l'Ispettorato (note 9740/2024 e 579/2025) hanno precisato che la comunicazione si fa dopo il decorso del termine, con il modello INL, che l'Ispettorato può convocare il lavoratore e che, se accerta l'assenza di veridicità, la risoluzione non opera; l'INPS (circ. 154/2025) ha confermato l'esclusione della NASpI e del ticket. Restano aperti alcuni nodi: il rapporto tra il termine del CCNL per il licenziamento disciplinare e quello per la risoluzione, il momento esatto della cessazione (dopo la comunicazione o dopo la verifica dell'Ispettorato, che ha 30 giorni), la sorte del preavviso, e la tutela del lavoratore che contesta in giudizio; la giurisprudenza di merito sta iniziando a pronunciarsi. Le guide sul licenziamento disciplinare e sulle dimissioni telematiche descrivono le due procedure che la norma mette a confronto.

Che cosa fare, da una parte e dall'altra

  1. Datore, primi giorni: verificare certificati di malattia telematici, richieste di permesso e comunicazioni; contattare il lavoratore per iscritto; contestare in via disciplinare l'assenza secondo il CCNL se si vuole la via del licenziamento.
  2. Datore, dopo il termine: se si sceglie il 7-bis, comunicazione all'Ispettorato con il modello INL indicando i giorni e le ricerche fatte; comunicazione al lavoratore; UniLav; liquidazione delle competenze con l'eventuale trattenuta del preavviso; nessun ticket.
  3. Lavoratore assente per causa giustificata: comunicare subito il motivo con prove (certificato, ricovero, forza maggiore); rispondere alle convocazioni dell'Ispettorato; contestare la risoluzione per iscritto; impugnare davanti al giudice del lavoro rispettando i termini del licenziamento; chiedere la NASpI documentando l'impossibilità.
  4. Lavoratore che vuole lasciare: dimissioni telematiche con preavviso, esonero concordato, risoluzione consensuale, o dimissioni per giusta causa provata; mai l'abbandono.
  5. Entrambi: verificare il CCNL (termine per la risoluzione, giorni per il licenziamento disciplinare, regole sul preavviso) e conservare ogni comunicazione.

Due situazioni meritano cautela. Il lavoratore in malattia che non trasmette il certificato o non lo comunica: l'assenza è ingiustificata sul piano formale, ma la malattia reale è una giustificazione che l'Ispettorato e il giudice riconoscono, e il datore che usa il 7-bis in questi casi rischia; conviene la contestazione disciplinare per la mancata comunicazione, con sanzione conservativa. E il conflitto in corso (demansionamento, trasferimento, mancato pagamento): l'assenza come «autotutela» del lavoratore è pericolosa, perché la giurisprudenza la ammette solo in casi gravi e proporzionati; meglio la diffida e le dimissioni per giusta causa, che danno la NASpI. Per gli effetti sulla NASpI in generale, la guida sulla NASpI; per il comporto e la malattia, quella sul licenziamento in malattia.

Domande frequenti

Un mio dipendente non si presenta da tre settimane e non risponde: posso considerarlo dimesso?

Sì, se l'assenza è ingiustificata e ha superato il termine previsto dal contratto collettivo applicato o, se il CCNL non ne prevede uno, quindici giorni: ai sensi dell'art. 26, c. 7-bis, D.Lgs. 151/2015 (in vigore dal 12 gennaio 2025) comunica l'assenza alla sede territoriale dell'Ispettorato del lavoro con il modello predisposto dall'INL, indicando i giorni, e il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore, senza modulo telematico di dimissioni e senza il periodo di revoca; l'Ispettorato può verificare la veridicità della comunicazione, anche convocando il lavoratore. Poi comunica la cessazione con l'UniLav e liquida le competenze, trattenendo l'indennità di mancato preavviso se il contratto lo consente. In questo caso il lavoratore non ha la NASpI e lei non paga il ticket di licenziamento (INPS, circ. 154/2025). L'alternativa resta il licenziamento disciplinare per giusta causa con la procedura dell'art. 7 St. lav.: più garantista ma con il ticket e con la NASpI per il lavoratore. Prima di scegliere, verifichi che non risultino certificati di malattia telematici, richieste di permesso o comunicazioni non lette: se l'assenza era giustificata o il lavoratore prova di non aver potuto comunicare per forza maggiore, la risoluzione non opera e lei si ritrova con un licenziamento illegittimo.

Sono stato ricoverato d'urgenza e non ho potuto avvisare: il datore mi ha «dimesso» dopo 16 giorni. Che cosa faccio?

La norma fa salva la sua posizione: la risoluzione per volontà del lavoratore non si applica «se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza» (art. 26, c. 7-bis, ultimo periodo). Raccolga la documentazione del ricovero e di ogni tentativo di contatto (suo o di familiari) e la invii subito al datore e all'Ispettorato del lavoro, che deve verificare la veridicità della comunicazione dell'azienda; se l'Ispettorato accerta che l'assenza era giustificata o incolpevole, la risoluzione non produce effetto e il rapporto continua, con il diritto alla retribuzione o all'indennità di malattia. Se il datore insiste, impugni la cessazione davanti al giudice del lavoro come licenziamento illegittimo, rispettando per prudenza i termini dell'impugnazione (60 giorni per la contestazione scritta e 180 per il ricorso), e chieda intanto la NASpI: l'INPS la riconosce quando l'Ispettorato accerta che la comunicazione non era veritiera o quando è provata l'impossibilità.

Voglio andarmene subito senza fare il preavviso: se smetto di presentarmi, mi «dimettono» e non pago nulla?

No, è la strada peggiore. Dopo quindici giorni (o il termine del CCNL) il datore può comunicare l'assenza all'Ispettorato e il rapporto si risolve per sua volontà: niente NASpI, e l'indennità sostitutiva del preavviso che lei non ha dato viene trattenuta dalle competenze finali secondo il contratto, esattamente come nelle dimissioni senza preavviso; in più, nei quindici giorni, il datore può contestarle l'assenza in via disciplinare e licenziarla per giusta causa, con un precedente che pesa. Se vuole lasciare, presenti le dimissioni telematiche con il preavviso previsto o concordi con il datore l'esonero dal preavviso, oppure una risoluzione consensuale; se ha una giusta causa (stipendi non pagati, molestie, demansionamento) le dimissioni per giusta causa non richiedono preavviso e danno la NASpI, ma vanno provate. Ricordi anche che dal 2025 chi si dimette da un tempo indeterminato deve maturare 13 settimane di contributi nel nuovo lavoro prima di avere la NASpI da un successivo licenziamento.

Il CCNL dice che dopo 4 giorni di assenza ingiustificata scatta il licenziamento: vale il 7-bis o la sanzione disciplinare?

Entrambi, a scelta del datore. Il termine del contratto collettivo per il licenziamento disciplinare (nel terziario, per esempio, l'assenza ingiustificata oltre 4 giorni consecutivi) resta la base per la sanzione: il datore contesta per iscritto, attende le giustificazioni entro 5 giorni (art. 7 L. 300/1970) e licenzia per giusta causa, con il ticket e con la NASpI per il lavoratore. Il nuovo art. 26, c. 7-bis, si applica invece quando l'assenza supera «il termine previsto dal contratto collettivo» o, in mancanza, quindici giorni di calendario: se il CCNL prevede un proprio termine per la risoluzione per fatti concludenti, vale quello; se prevede solo i giorni per il licenziamento disciplinare, se quel termine valga anche per la risoluzione è questione discussa, e per prudenza molti datori attendono i quindici giorni mentre i contratti si stanno adeguando. In pratica il datore che vuole chiudere in fretta e senza ticket aspetta i quindici giorni e comunica all'Ispettorato; quello che vuole un titolo più solido contesta subito in via disciplinare. Le due strade non si sommano: scelta l'una, l'altra è preclusa.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • LicenziamentoIl licenziamento disciplinare: contestazione, difese, terminiCodice disciplinare, contestazione (forma, specificità, immediatezza, immutabilità), i cinque giorni, difese scritte e audizione con il sindacato, sospensione cautelare, proporzionalità e sanzioni conservative, giusta causa e giustificato motivo soggettivo, preavviso, impugnazione 60+180 giorni, tutele per data di assunzione e dimensione (art. 18, Jobs Act, piccole imprese).
  • LicenziamentoIl licenziamento per giusta causaDefinizione e casi tipici, differenza con il giustificato motivo soggettivo, contestazione e 5 giorni, impugnazione in 60+180 giorni, reintegra o indennità, NASpI.
  • Dimissioni, TFR e fine del rapportoLe dimissioni telematiche: come si danno e come si revocanoObbligo della procedura telematica a pena di inefficacia, chi può trasmettere (lavoratore con SPID/CIE, patronati, sindacati, consulenti del lavoro, Ispettorato, enti bilaterali, commissioni di certificazione), revoca entro 7 giorni, esclusioni (lavoro domestico, sedi protette, PA, periodo di prova secondo la prassi), genitori: convalida all'Ispettorato fino ai 3 anni del bambino, preavviso (CCNL) e indennità sostitutiva, dimissioni per giusta causa senza preavviso e con NASpI, risoluzione consensuale, assenza ingiustificata oltre 15 giorni (comma 7-bis), sanzioni per il datore che altera i moduli, TFR e ultima busta paga.
  • Dimissioni, TFR e fine del rapportoLa NASpI: requisiti, durata, calcolo, decadenzaChi ha diritto (art. 2 D.Lgs. 22/2015: dipendenti privati, apprendisti, soci lavoratori di cooperativa, dipendenti pubblici a termine, operai agricoli delle cooperative di trasformazione dal 2022; esclusi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato e gli altri operai agricoli, che hanno la disoccupazione agricola; art. 3 c. 1: perdita involontaria del lavoro e stato di disoccupazione, 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti; il requisito delle 30 giornate nei 12 mesi è abolito dal 2022; lett. c-bis, eventi dal 1° gennaio 2025: chi nei 12 mesi precedenti si è dimesso volontariamente, o ha risolto consensualmente, da un tempo indeterminato deve avere 13 settimane di contributi dopo quelle dimissioni, salvo giusta causa e dimissioni in maternità; c. 2: NASpI anche per dimissioni per giusta causa e per la risoluzione consensuale nella conciliazione ex art. 7 L. 604/1966; per prassi INPS anche per la risoluzione consensuale dopo il rifiuto del trasferimento oltre 50 km o 80 minuti, ma Cass. 10559/2026 esige la prova che il trasferimento fosse illegittimo, la distanza da sola non basta; Cass. 8564/2026: la giusta causa delle dimissioni va provata dal lavoratore, le circolari INPS non cambiano la legge; per le dimissioni nel periodo protetto di maternità e paternità; non per dimissioni volontarie, risoluzione consensuale fuori dalle sedi protette, licenziamento seguito da reintegra), quanto spetta (art. 4: retribuzione imponibile degli ultimi 4 anni divisa per le settimane e moltiplicata per 4,33; 75% se la retribuzione media mensile è entro 1.456,72 euro nel 2026, oltre 75% della soglia più il 25% della differenza; massimo 1.584,70 euro al mese nel 2026, rivalutati ogni anno; riduzione del 3% ogni mese dal primo giorno del sesto mese, dall'ottavo per chi ha 55 anni; tassata come reddito da lavoro, senza contributi; art. 12: contributi figurativi fino a 1,4 volte il massimale), durata e decorrenza (art. 5: settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, escluse quelle già usate per altre indennità, massimo 24 mesi; art. 6: domanda telematica all'INPS entro 68 giorni dalla cessazione, a pena di decadenza; decorre dall'ottavo giorno dopo la cessazione o dal giorno dopo la domanda tardiva; con il preavviso non lavorato, dall'ottavo giorno dopo la fine del preavviso indennizzato; con licenziamento per giusta causa, dal 38° giorno e con i 68 giorni contati dal 30° giorno, circ. INPS 94/2015), gli obblighi (art. 7 e D.Lgs. 150/2015: DID automatica con la domanda, patto di servizio personalizzato con il centro per l'impiego, programma GOL; art. 21 c. 7: mancata presentazione senza giustificato motivo agli appuntamenti: un quarto di mensilità la prima volta, una mensilità la seconda, decadenza la terza; mancata partecipazione a corsi e tirocini: una mensilità poi decadenza; rifiuto di un'offerta di lavoro congrua: decadenza; nuova registrazione solo dopo 2 mesi), lavorare durante la NASpI (art. 9: nuovo contratto subordinato con reddito annuo sopra la soglia di esenzione fiscale: decadenza, salvo durata fino a 6 mesi con sospensione d'ufficio; sotto la soglia: NASpI ridotta dell'80% del reddito, con comunicazione all'INPS entro 30 giorni e datore diverso dal precedente; art. 10: lavoro autonomo o impresa con reddito entro la soglia delle detrazioni: comunicazione entro un mese, riduzione dell'80% del reddito previsto, autodichiarazione entro il 31 marzo pena restituzione; lavoro intermittente e occasionale secondo le regole INPS), l'anticipazione (art. 8: liquidazione in unica soluzione dell'importo residuo per avviare un'attività autonoma, un'impresa individuale o sottoscrivere una quota di cooperativa di lavoro, domanda entro 30 giorni dall'inizio dell'attività a pena di decadenza, senza contributi figurativi né ANF; restituzione se si instaura un lavoro subordinato prima della scadenza del periodo), la decadenza (art. 11: perdita dello stato di disoccupazione, lavoro subordinato o autonomo senza le comunicazioni, requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, assegno ordinario di invalidità salvo opzione; indebito e recupero; espatrio e cambio di residenza), la fine (nuova NASpI con nuovi contributi; ISCRO e altri sostegni; contestazioni all'INPS con ricorso amministrativo al comitato provinciale in 90 giorni e poi giudice del lavoro).
  • LicenziamentoLicenziamento e NASpI: chi ne ha dirittoChi ha diritto (art. 2 D.Lgs. 22/2015: lavoratori dipendenti, esclusi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato e gli operai agricoli salvo le cooperative; apprendisti, soci di cooperativa, artisti, a termine alla scadenza; art. 3 c. 1: perdita involontaria dell'occupazione, stato di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti; il requisito delle 30 giornate di lavoro è abolito dal 2022; c. 1 lett. c-bis, dal 2025: chi si è dimesso da un tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti deve avere almeno 13 settimane di contributi dopo quelle dimissioni; c. 2: NASpI anche per dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale nella conciliazione obbligatoria del licenziamento economico ex art. 7 L. 604/1966; dimissioni durante la maternità e nel primo anno del bambino con convalida, art. 55 D.Lgs. 151/2001; licenziamento per giusta causa e disciplinare: sì, perché la perdita è comunque involontaria; licenziamento per superamento del comporto: sì; risoluzione consensuale ordinaria: no, salvo rifiuto del trasferimento oltre 50 km per prassi INPS, con la prova dell'illegittimità del trasferimento richiesta da Cass. 10559/2026; scadenza del contratto a termine: sì; fine dell'apprendistato: sì), l'importo (art. 4: retribuzione imponibile degli ultimi 4 anni divisa per le settimane e moltiplicata per 4,33; 75% se la retribuzione mensile non supera la soglia rivalutata, per il 2026 1.456,72 euro; oltre, 75% della soglia più il 25% della differenza; massimo mensile 2026 1.584,70 euro, circ. INPS 4/2026; riduzione del 3% al mese dal sesto mese, dall'ottavo per chi ha 55 anni alla domanda; nessuna trattenuta contributiva ma tassazione IRPEF; contribuzione figurativa; assegno unico compatibile), la durata (art. 5: metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, esclusi i periodi già usati per altre NASpI; massimo 24 mesi), la domanda (art. 6: telematica all'INPS, tramite patronato o SPID, entro 68 giorni dalla cessazione a pena di decadenza; decorrenza dall'ottavo giorno dopo la cessazione o dal giorno dopo la domanda se tardiva; con il preavviso non lavorato, dalla fine del periodo di preavviso indennizzato; con la conciliazione ex art. 7, dalla data della risoluzione; DID e patto di servizio con il centro per l'impiego; art. 7: condizionalità, partecipazione ai percorsi di attivazione, decadenza per rifiuto di offerte congrue), compatibilità (art. 9: nuovo lavoro subordinato con reddito sopra la soglia esente = decadenza, salvo durata fino a 6 mesi con sospensione; art. 10: lavoro autonomo con reddito basso, comunicazione entro un mese e riduzione dell'80% del reddito; art. 8: anticipo in unica soluzione per avviare un'attività autonoma, con obbligo di restituzione se si torna dipendenti entro la durata teorica; pensione = decadenza), NASpI e impugnazione del licenziamento (l'impugnazione non impedisce la NASpI; se il giudice reintegra, le retribuzioni riconosciute assorbono l'indennità, che l'INPS recupera; se il licenziamento è nullo o annullato con indennità, la NASpI resta; conciliazione con offerta ex art. 6 D.Lgs. 23/2015: NASpI spettante; ticket di licenziamento a carico del datore per ogni licenziamento, anche nelle dimissioni per giusta causa), errori frequenti (domanda oltre i 68 giorni, dimissioni date sotto pressione invece di farsi licenziare, risoluzione consensuale fuori dalla conciliazione, mancata comunicazione del nuovo lavoro, lavoro nero durante la NASpI con decadenza e sanzioni).
  • LicenziamentoImpugnare il licenziamento: sessanta giorni, poi centottantaI due termini di decadenza, la forma dell'impugnazione, gli altri atti soggetti agli stessi termini, il processo, l'onere della prova, i costi e i tempi.
  • LicenziamentoLicenziamento durante la malattia e superamento del comportoArt. 2110 c.c. e conservazione del posto, comporto secco e per sommatoria nei CCNL, calcolo e giorni utili, che cosa non conta (infortunio sul lavoro, malattia professionale, gravidanza, ricoveri per patologie gravi secondo il CCNL), aspettativa non retribuita a richiesta, licenziamento per giusta causa e per cessazione dell'attività anche in malattia, sospensione del preavviso, superamento del comporto: recesso senza obbligo di repêchage ma tempestivo, nullità del licenziamento intimato prima (Cass. Sez. un. 12568/2018), lavoratori disabili e accomodamenti ragionevoli (art. 3, c. 3-bis, D.Lgs. 216/2003), malattia dovuta al datore, controlli e visite fiscali, impugnazione.
  • Dimissioni, TFR e fine del rapportoIl preavviso: durata, indennità sostitutiva, esoneroFonte e funzione (art. 2118 c.c.: termini e modi dei contratti collettivi, usi, equità), durata tipica per livello e anzianità nei CCNL (differenziata tra dimissioni e licenziamento), decorrenza (dalla ricezione della comunicazione; molti CCNL dal 1° o 16 del mese), preavviso lavorato (rapporto che prosegue con tutti gli obblighi, ferie non imposte, cambio di datore), indennità sostitutiva (art. 2118 c. 2: retribuzione del periodo, natura risarcitoria ma imponibile, computata nel TFR), efficacia obbligatoria e non reale (Cass. 17334/2004, 11094/2007), rinuncia del datore alle dimissioni con preavviso senza indennità (Cass. 27394/2021, 6782/2024), esonero concordato, dimissioni senza preavviso e trattenuta (art. 2118 c. 2) anche dal TFR, giusta causa (art. 2119: nessun preavviso; indennità al lavoratore che si dimette per giusta causa), malattia e infortunio che sospendono il preavviso (art. 2110; Cass. 10852/2016), ferie e permessi, maternità e primi tre anni (art. 55 D.Lgs. 151/2001: niente preavviso), periodo di prova (art. 2096), dirigenti e CCNL, dimissioni telematiche e revoca in 7 giorni, contributi e NASpI (decorrenza dopo il preavviso pagato), che cosa fare.
  • Dimissioni, TFR e fine del rapportoLa risoluzione consensuale del rapporto di lavoroChe cos'è (art. 1372 c.c.: scioglimento del contratto per mutuo consenso; nessun preavviso dovuto salvo patto; data concordata; contenuti tipici: buonuscita, rinuncia alle impugnazioni, riservatezza, restituzione dei beni, non concorrenza), la forma (art. 26 D.Lgs. 151/2015: dimissioni e risoluzione consensuale solo con il modulo telematico del Ministero del lavoro, inviato al datore e all'Ispettorato, a pena di inefficacia; revoca entro 7 giorni dalla trasmissione con la stessa modalità; trasmissione anche tramite patronati, sindacati, consulenti del lavoro, Ispettorato, enti bilaterali, commissioni di certificazione; sanzione da 5.000 a 30.000 euro al datore che altera i moduli; esclusi il lavoro domestico e i pubblici dipendenti; c. 7: la procedura non si applica se la risoluzione è firmata nelle sedi protette dell'art. 2113 c. 4 c.c., cioè sindacale, Ispettorato, giudiziale, commissioni di certificazione, dove l'accordo è definitivo e le rinunce non sono impugnabili; fuori da quelle sedi le rinunce a diritti inderogabili sono impugnabili entro 6 mesi, art. 2113 c. 1-2), i genitori (art. 55 c. 4 D.Lgs. 151/2001: la risoluzione consensuale e le dimissioni della lavoratrice in gravidanza e dei genitori nei primi 3 anni di vita del bambino, o di accoglienza dell'adottato, devono essere convalidate dal servizio ispettivo, pena l'inefficacia; il modulo telematico non basta; c. 1: chi si dimette nel periodo del divieto di licenziamento ha le indennità del licenziamento e non deve il preavviso; la NASpI spetta in questi casi), la NASpI (art. 3 D.Lgs. 22/2015: la risoluzione consensuale non è perdita involontaria: niente NASpI, salvo la risoluzione raggiunta nella procedura di conciliazione obbligatoria per i licenziamenti economici ex art. 7 L. 604/1966, c. 7, che equipara l'uscita al licenziamento, e per prassi INPS la risoluzione dopo il rifiuto di un trasferimento a sede distante oltre 50 km o 80 minuti, con la prova dell'illegittimità richiesta dalla Cassazione nel 2026; dal 2025 le dimissioni o la risoluzione da un tempo indeterminato richiedono 13 settimane di contributi successivi per la NASpI da un licenziamento nei 12 mesi seguenti; l'alternativa per conservare la NASpI è il licenziamento seguito da conciliazione con incentivo, o l'offerta ex art. 6 D.Lgs. 23/2015 per gli assunti a tutele crescenti), i soldi (TFR e ratei dovuti sempre; preavviso non dovuto salvo accordo; incentivo all'esodo: somma una tantum in dipendenza della cessazione tassata con tassazione separata come il TFR, art. 17 c. 1 lett. a TUIR, esente da contributi; l'importo si negozia sul rischio di causa, sull'anzianità e sui mesi di ricollocazione; nell'offerta ex art. 6 D.Lgs. 23/2015 la somma è esente da IRPEF; il ticket di licenziamento, contributo NASpI del 41% del massimale per ogni 12 mesi di anzianità negli ultimi 3 anni, art. 2 c. 31 L. 92/2012, è dovuto dal datore per le interruzioni che darebbero diritto alla NASpI, quindi non per la risoluzione consensuale pura ma sì per quella nella conciliazione ex art. 7), come si negozia (verbale in sede protetta con rinuncia a ogni pretesa e con l'elenco delle somme; clausole di riservatezza e di non denigrazione; lettera di referenze; outplacement ex art. 7 c. 7 L. 604; patto di non concorrenza a parte con corrispettivo; data di cessazione e ferie residue; assistenza sindacale o legale, art. 7 c. 5; per i dirigenti, i contratti collettivi), gli errori (firmare fuori dalle sedi protette con rinunce impugnabili; accettare la risoluzione consensuale credendo di avere la NASpI; non usare i 7 giorni di ripensamento; per i genitori, saltare la convalida; per il datore, pressioni o dimissioni in bianco, con la sanzione e la nullità).
  • Dimissioni, TFR e fine del rapportoLe dimissioni per giusta causaI casi riconosciuti, la procedura telematica, niente preavviso e indennità a carico del datore, la NASpI, la prova, i rischi se la giusta causa non regge.
  • LicenziamentoLe tutele contro il licenziamento illegittimo: reintegra o indennitàI tre regimi (art. 18 per gli assunti prima del 7 marzo 2015, tutele crescenti per gli assunti dopo, piccole imprese), licenziamento nullo, fatto insussistente e sanzione conservativa, difetto di giustificazione, vizi di forma e procedura, motivo oggettivo, soglie dimensionali, indennità sostitutiva di 15 mensilità, offerta conciliativa esente, sentenze della Consulta 194/2018, 150/2020, 59/2021, 125/2022, 128/2024, 129/2024, 118/2025.