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GuidaLavoro e previdenza · Dimissioni, TFR e fine del rapporto

La NASpI: requisiti, durata, calcolo, decadenza

L'indennità di disoccupazione spetta a chi perde il lavoro senza volerlo e ha almeno tredici settimane di contributi negli ultimi quattro anni: si calcola sulla retribuzione media, si riduce del tre per cento al mese dal sesto mese e dura la metà delle settimane lavorate. La domanda ha un termine di decadenza di sessantotto giorni, e si perde tutto lavorando senza dirlo, saltando gli appuntamenti del centro per l'impiego o rifiutando un'offerta congrua.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Requisiti (art. 3 D.Lgs. 22/2015): disoccupazione involontaria (o dimissioni per giusta causa, conciliazione ex art. 7 L. 604, maternità), 13 settimane di contributi nei 4 anni; dal 2025, 13 settimane dopo eventuali dimissioni nei 12 mesi precedenti.
  • Importo (art. 4): 75% della retribuzione media fino a 1.456,72 euro, +25% oltre; massimo 1.584,70 (2026); -3% al mese dal sesto mese (ottavo over 55).
  • Durata (art. 5): metà delle settimane contribuite negli ultimi 4 anni, max 24 mesi; domanda entro 68 giorni (art. 6).
  • Obblighi: patto di servizio e GOL; assenze alle convocazioni: ¼ mensilità, 1 mensilità, poi decadenza; rifiuto di offerta congrua = decadenza (art. 21 D.Lgs. 150/2015).
  • Lavoro durante la NASpI: comunicare entro 30 giorni; sotto soglia ridotta dell'80% del reddito, sopra soglia decadenza salvo contratti ≤ 6 mesi (artt. 9-11); anticipazione per mettersi in proprio (art. 8).

Le regole

Art. 3, comma 1, lett. a), b) e c-bis), D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 — Requisiti

«La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione […]; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; […] c-bis) con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all'articolo 55 del testo unico […] in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità […]. Tale requisito si applica a condizione che l'evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione».

VoceRegolaNorma
Cessazioni coperteLicenziamento di ogni tipo (anche per giusta causa e disciplinare), scadenza del termine, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nella conciliazione ex art. 7 L. 604, dimissioni in maternità/paternità, rifiuto del trasferimento oltre 50 km (prassi INPS, ma per Cass. 10559/2026 serve la prova dell'illegittimità del trasferimento)Art. 3 c. 1-2
Cessazioni escluseDimissioni volontarie, risoluzione consensuale ordinaria, licenziamento con reintegra, dipendenti pubblici a tempo indeterminatoArtt. 2-3
Contributi13 settimane nei 4 anni; dal 2025, 13 settimane dopo dimissioni volontarie avvenute nei 12 mesi precedentiArt. 3 c. 1 lett. b e c-bis
Importo75% della retribuzione media mensile fino a 1.456,72 euro; oltre, +25% della parte eccedente; massimo 1.584,70 euro (2026)Art. 4 c. 1-2
Décalage-3% al mese dal primo giorno del sesto mese; dall'ottavo per chi ha 55 anniArt. 4 c. 3
DurataMetà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni (escluse quelle già usate), massimo 24 mesiArt. 5
DomandaTelematica all'INPS entro 68 giorni dalla cessazione; decorre dall'8° giorno o dal giorno dopo la domanda tardivaArt. 6
ObblighiDID, patto di servizio, GOL; sanzioni a scalare fino alla decadenza; offerta congrua rifiutata = decadenzaArt. 7; art. 21 D.Lgs. 150/2015
Lavoro subordinatoReddito sopra soglia: decadenza, salvo contratto ≤ 6 mesi (sospensione); sotto soglia: -80% del reddito, comunicazione in 30 giorniArt. 9
Lavoro autonomoComunicazione entro un mese, -80% del reddito previsto, autodichiarazione entro il 31 marzoArt. 10
AnticipazioneIntero residuo in unica soluzione per attività autonoma, impresa o cooperativa; domanda in 30 giorni; niente figurativiArt. 8
DecadenzaPerdita dello stato di disoccupazione, lavoro non comunicato, pensione, assegno di invalidità (salvo opzione)Art. 11

La NASpI è un'assicurazione, non un sussidio: la misura e la durata dipendono da quanto si è versato negli ultimi quattro anni, e le settimane usate per un'indennità non si riutilizzano per la successiva. Il requisito della perdita «involontaria» è il punto delicato: il licenziamento vale sempre, anche disciplinare o per giusta causa (in quel caso l'indennità decorre dal trentottesimo giorno), mentre le dimissioni valgono solo se per giusta causa o nel periodo protetto di maternità, e la risoluzione consensuale solo se raggiunta nella conciliazione obbligatoria davanti all'Ispettorato per i licenziamenti economici. La regola delle tredici settimane dopo le dimissioni, in vigore per gli eventi dal 2025, colpisce chi lascia un posto e ne perde subito un altro: il periodo tra le dimissioni e il licenziamento deve contenere almeno tredici settimane di contributi. Sul lato pratico, il termine di 68 giorni è di decadenza e non si sospende ad agosto; la domanda si presenta online o tramite patronato e vale come dichiarazione di disponibilità al lavoro.

Come si gestisce

  1. Subito dopo la cessazione: domanda telematica entro 68 giorni, meglio entro 8 per non perdere giorni di indennità; verifica dell'estratto contributivo per contare le settimane; per le dimissioni per giusta causa, allegare la documentazione (diffide, denunce, prove del mancato pagamento) richiesta dall'INPS.
  2. Con il centro per l'impiego: patto di servizio personalizzato, adesione al programma GOL, presenza alle convocazioni e ai corsi, comunicazione tempestiva dei giustificati motivi; valutazione delle offerte «congrue» prima di rifiutarle.
  3. Se si lavora: comunicare all'INPS entro 30 giorni (subordinato) o un mese (autonomo) il reddito previsto; con contratti brevi fino a 6 mesi la NASpI si sospende e riprende; tenere traccia del reddito per il ricalcolo o l'autodichiarazione entro il 31 marzo.
  4. Se ci si mette in proprio: valutare l'anticipazione in unica soluzione (art. 8) entro 30 giorni dall'avvio, sapendo che non dà contributi figurativi e va restituita se si torna dipendenti prima della fine del periodo.
  5. Se l'INPS respinge o revoca: ricorso amministrativo al comitato provinciale entro 90 giorni, poi ricorso al giudice del lavoro; per gli indebiti, verifica della buona fede e rateizzazione.

La NASpI si intreccia con le scelte fatte al momento della cessazione: chi firma una conciliazione con incentivo all'esodo non la perde se la risoluzione avviene nella sede protetta dell'Ispettorato per i licenziamenti economici, la perde se la risoluzione consensuale è «pura»; chi impugna il licenziamento e ottiene la reintegra restituisce l'indennità, detratta dal risarcimento; chi è licenziato per assenza ingiustificata oltre i limiti del contratto collettivo, dal 2025, è considerato dimissionario e non ha la NASpI. Per il datore insolvente che non ha pagato TFR e ultime mensilità c'è il Fondo di garanzia; per i contributi non versati, che non impediscono la NASpI per il principio di automaticità, la guida sui contributi omessi.

Domande frequenti

Guadagnavo 1.800 euro lordi al mese e ho lavorato tre anni: quanto prendo e per quanto?

Circa 1.178 euro al mese lordi per i primi cinque mesi, poi in calo del 3% al mese, per 18 mesi. Il calcolo: la retribuzione media mensile (imponibile degli ultimi quattro anni diviso le settimane, per 4,33) è sopra la soglia 2026 di 1.456,72 euro, quindi l'indennità è il 75% di 1.456,72 (1.092,54) più il 25% della differenza tra 1.800 e 1.456,72 (85,82), cioè 1.178,36 euro, sotto il massimo di 1.584,70 (art. 4 D.Lgs. 22/2015; importi della circolare INPS per il 2026). Dal primo giorno del sesto mese l'importo si riduce del 3% ogni mese (dall'ottavo se ha almeno 55 anni). La durata è la metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni: tre anni sono 156 settimane, quindi 78 settimane, circa 18 mesi (art. 5); il massimo assoluto è 24 mesi. Sull'indennità si pagano l'IRPEF ma non i contributi, e l'INPS accredita i contributi figurativi per la pensione.

Mi sono dimesso a gennaio, ho lavorato due mesi da un altro datore e sono stato licenziato: ho la NASpI?

Solo se nel nuovo rapporto ha maturato almeno 13 settimane di contribuzione. Dal 1° gennaio 2025 chi si dimette volontariamente (o risolve consensualmente) da un tempo indeterminato e viene poi licenziato entro dodici mesi deve far valere 13 settimane di contributi successive alle dimissioni (art. 3, c. 1, lett. c-bis), regola introdotta per fermare le dimissioni «concordate» seguite da assunzioni brevi. Con due mesi di lavoro non ci arriva: dovrà attendere il raggiungimento delle 13 settimane in un rapporto successivo. La regola non si applica se le dimissioni erano per giusta causa (stipendi non pagati, molestie, demansionamento, trasferimento ingiustificato), che però va provata dal lavoratore: la Cassazione ha escluso che bastino le diffide dell'avvocato o la sola distanza del trasferimento (Cass. 8564/2026 e 10559/2026) o se erano dimissioni nel periodo protetto di maternità o paternità convalidate dall'Ispettorato, che danno diritto alla NASpI come un licenziamento.

Ho trovato un lavoretto part time da 600 euro al mese: perdo la NASpI?

No, se il reddito annuo resta sotto la soglia di esenzione fiscale per i dipendenti e se comunica all'INPS entro 30 giorni dall'inizio il reddito annuo previsto, e a condizione che il nuovo datore sia diverso da quello precedente e non collegato (art. 9, c. 2): la NASpI continua ridotta dell'80% del reddito previsto. Se il reddito supera la soglia, decade, a meno che il contratto duri al massimo sei mesi: in quel caso l'indennità è sospesa d'ufficio e riprende alla fine del rapporto, e i contributi versati contano per una futura NASpI (art. 9, c. 1). Per un'attività autonoma o una partita IVA valgono regole analoghe (art. 10): comunicazione entro un mese, riduzione dell'80% del reddito previsto, ricalcolo con la dichiarazione dei redditi o autodichiarazione all'INPS entro il 31 marzo dell'anno dopo, pena la restituzione dell'intera indennità dall'inizio dell'attività. La mancata comunicazione, in entrambi i casi, produce la decadenza (art. 11) e il recupero dell'indebito.

Il centro per l'impiego mi ha convocato e non sono andato: che cosa rischio?

Con la domanda di NASpI si rende automaticamente la dichiarazione di disponibilità al lavoro e si è tenuti a stipulare il patto di servizio personalizzato e a partecipare alle iniziative di politica attiva, oggi nel programma GOL. Le sanzioni sono nell'art. 21, c. 7, D.Lgs. 150/2015: per la mancata presentazione senza giustificato motivo a una convocazione, decurtazione di un quarto di mensilità la prima volta, di una mensilità la seconda e decadenza dall'indennità e dallo stato di disoccupazione la terza; per la mancata partecipazione a corsi, tirocini o iniziative di orientamento, una mensilità e poi decadenza; per il rifiuto di un'offerta di lavoro congrua, decadenza immediata. Dopo la decadenza non ci si può iscrivere di nuovo prima di due mesi. Il giustificato motivo (malattia documentata, gravidanza, assistenza a familiari, colloqui di lavoro) va comunicato subito al centro per l'impiego; contro le sanzioni c'è il ricorso amministrativo e poi il giudice del lavoro.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • LicenziamentoLicenziamento e NASpI: chi ne ha dirittoChi ha diritto (art. 2 D.Lgs. 22/2015: lavoratori dipendenti, esclusi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato e gli operai agricoli salvo le cooperative; apprendisti, soci di cooperativa, artisti, a termine alla scadenza; art. 3 c. 1: perdita involontaria dell'occupazione, stato di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti; il requisito delle 30 giornate di lavoro è abolito dal 2022; c. 1 lett. c-bis, dal 2025: chi si è dimesso da un tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti deve avere almeno 13 settimane di contributi dopo quelle dimissioni; c. 2: NASpI anche per dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale nella conciliazione obbligatoria del licenziamento economico ex art. 7 L. 604/1966; dimissioni durante la maternità e nel primo anno del bambino con convalida, art. 55 D.Lgs. 151/2001; licenziamento per giusta causa e disciplinare: sì, perché la perdita è comunque involontaria; licenziamento per superamento del comporto: sì; risoluzione consensuale ordinaria: no, salvo rifiuto del trasferimento oltre 50 km per prassi INPS, con la prova dell'illegittimità del trasferimento richiesta da Cass. 10559/2026; scadenza del contratto a termine: sì; fine dell'apprendistato: sì), l'importo (art. 4: retribuzione imponibile degli ultimi 4 anni divisa per le settimane e moltiplicata per 4,33; 75% se la retribuzione mensile non supera la soglia rivalutata, per il 2026 1.456,72 euro; oltre, 75% della soglia più il 25% della differenza; massimo mensile 2026 1.584,70 euro, circ. INPS 4/2026; riduzione del 3% al mese dal sesto mese, dall'ottavo per chi ha 55 anni alla domanda; nessuna trattenuta contributiva ma tassazione IRPEF; contribuzione figurativa; assegno unico compatibile), la durata (art. 5: metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, esclusi i periodi già usati per altre NASpI; massimo 24 mesi), la domanda (art. 6: telematica all'INPS, tramite patronato o SPID, entro 68 giorni dalla cessazione a pena di decadenza; decorrenza dall'ottavo giorno dopo la cessazione o dal giorno dopo la domanda se tardiva; con il preavviso non lavorato, dalla fine del periodo di preavviso indennizzato; con la conciliazione ex art. 7, dalla data della risoluzione; DID e patto di servizio con il centro per l'impiego; art. 7: condizionalità, partecipazione ai percorsi di attivazione, decadenza per rifiuto di offerte congrue), compatibilità (art. 9: nuovo lavoro subordinato con reddito sopra la soglia esente = decadenza, salvo durata fino a 6 mesi con sospensione; art. 10: lavoro autonomo con reddito basso, comunicazione entro un mese e riduzione dell'80% del reddito; art. 8: anticipo in unica soluzione per avviare un'attività autonoma, con obbligo di restituzione se si torna dipendenti entro la durata teorica; pensione = decadenza), NASpI e impugnazione del licenziamento (l'impugnazione non impedisce la NASpI; se il giudice reintegra, le retribuzioni riconosciute assorbono l'indennità, che l'INPS recupera; se il licenziamento è nullo o annullato con indennità, la NASpI resta; conciliazione con offerta ex art. 6 D.Lgs. 23/2015: NASpI spettante; ticket di licenziamento a carico del datore per ogni licenziamento, anche nelle dimissioni per giusta causa), errori frequenti (domanda oltre i 68 giorni, dimissioni date sotto pressione invece di farsi licenziare, risoluzione consensuale fuori dalla conciliazione, mancata comunicazione del nuovo lavoro, lavoro nero durante la NASpI con decadenza e sanzioni).
  • Dimissioni, TFR e fine del rapportoLe dimissioni per giusta causaI casi riconosciuti, la procedura telematica, niente preavviso e indennità a carico del datore, la NASpI, la prova, i rischi se la giusta causa non regge.
  • Dimissioni, TFR e fine del rapportoLe dimissioni telematiche: come si danno e come si revocanoObbligo della procedura telematica a pena di inefficacia, chi può trasmettere (lavoratore con SPID/CIE, patronati, sindacati, consulenti del lavoro, Ispettorato, enti bilaterali, commissioni di certificazione), revoca entro 7 giorni, esclusioni (lavoro domestico, sedi protette, PA, periodo di prova secondo la prassi), genitori: convalida all'Ispettorato fino ai 3 anni del bambino, preavviso (CCNL) e indennità sostitutiva, dimissioni per giusta causa senza preavviso e con NASpI, risoluzione consensuale, assenza ingiustificata oltre 15 giorni (comma 7-bis), sanzioni per il datore che altera i moduli, TFR e ultima busta paga.
  • Dimissioni, TFR e fine del rapportoLa risoluzione consensuale del rapporto di lavoroChe cos'è (art. 1372 c.c.: scioglimento del contratto per mutuo consenso; nessun preavviso dovuto salvo patto; data concordata; contenuti tipici: buonuscita, rinuncia alle impugnazioni, riservatezza, restituzione dei beni, non concorrenza), la forma (art. 26 D.Lgs. 151/2015: dimissioni e risoluzione consensuale solo con il modulo telematico del Ministero del lavoro, inviato al datore e all'Ispettorato, a pena di inefficacia; revoca entro 7 giorni dalla trasmissione con la stessa modalità; trasmissione anche tramite patronati, sindacati, consulenti del lavoro, Ispettorato, enti bilaterali, commissioni di certificazione; sanzione da 5.000 a 30.000 euro al datore che altera i moduli; esclusi il lavoro domestico e i pubblici dipendenti; c. 7: la procedura non si applica se la risoluzione è firmata nelle sedi protette dell'art. 2113 c. 4 c.c., cioè sindacale, Ispettorato, giudiziale, commissioni di certificazione, dove l'accordo è definitivo e le rinunce non sono impugnabili; fuori da quelle sedi le rinunce a diritti inderogabili sono impugnabili entro 6 mesi, art. 2113 c. 1-2), i genitori (art. 55 c. 4 D.Lgs. 151/2001: la risoluzione consensuale e le dimissioni della lavoratrice in gravidanza e dei genitori nei primi 3 anni di vita del bambino, o di accoglienza dell'adottato, devono essere convalidate dal servizio ispettivo, pena l'inefficacia; il modulo telematico non basta; c. 1: chi si dimette nel periodo del divieto di licenziamento ha le indennità del licenziamento e non deve il preavviso; la NASpI spetta in questi casi), la NASpI (art. 3 D.Lgs. 22/2015: la risoluzione consensuale non è perdita involontaria: niente NASpI, salvo la risoluzione raggiunta nella procedura di conciliazione obbligatoria per i licenziamenti economici ex art. 7 L. 604/1966, c. 7, che equipara l'uscita al licenziamento, e per prassi INPS la risoluzione dopo il rifiuto di un trasferimento a sede distante oltre 50 km o 80 minuti, con la prova dell'illegittimità richiesta dalla Cassazione nel 2026; dal 2025 le dimissioni o la risoluzione da un tempo indeterminato richiedono 13 settimane di contributi successivi per la NASpI da un licenziamento nei 12 mesi seguenti; l'alternativa per conservare la NASpI è il licenziamento seguito da conciliazione con incentivo, o l'offerta ex art. 6 D.Lgs. 23/2015 per gli assunti a tutele crescenti), i soldi (TFR e ratei dovuti sempre; preavviso non dovuto salvo accordo; incentivo all'esodo: somma una tantum in dipendenza della cessazione tassata con tassazione separata come il TFR, art. 17 c. 1 lett. a TUIR, esente da contributi; l'importo si negozia sul rischio di causa, sull'anzianità e sui mesi di ricollocazione; nell'offerta ex art. 6 D.Lgs. 23/2015 la somma è esente da IRPEF; il ticket di licenziamento, contributo NASpI del 41% del massimale per ogni 12 mesi di anzianità negli ultimi 3 anni, art. 2 c. 31 L. 92/2012, è dovuto dal datore per le interruzioni che darebbero diritto alla NASpI, quindi non per la risoluzione consensuale pura ma sì per quella nella conciliazione ex art. 7), come si negozia (verbale in sede protetta con rinuncia a ogni pretesa e con l'elenco delle somme; clausole di riservatezza e di non denigrazione; lettera di referenze; outplacement ex art. 7 c. 7 L. 604; patto di non concorrenza a parte con corrispettivo; data di cessazione e ferie residue; assistenza sindacale o legale, art. 7 c. 5; per i dirigenti, i contratti collettivi), gli errori (firmare fuori dalle sedi protette con rinunce impugnabili; accettare la risoluzione consensuale credendo di avere la NASpI; non usare i 7 giorni di ripensamento; per i genitori, saltare la convalida; per il datore, pressioni o dimissioni in bianco, con la sanzione e la nullità).
  • LicenziamentoLa conciliazione dopo il licenziamento: l'offerta dell'art. 6 e le sedi protetteL'offerta di conciliazione (art. 6 D.Lgs. 23/2015: per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015, il datore può offrire, entro i 60 giorni dell'impugnazione stragiudiziale, in una delle sedi dell'art. 2113 c. 4 c.c. o davanti alle commissioni di certificazione dell'art. 76 D.Lgs. 276/2003, un importo esente da IRPEF e da contributi pari a una mensilità della retribuzione utile al TFR per ogni anno di servizio, minimo 3 e massimo 27 mensilità, con assegno circolare; l'accettazione estingue il rapporto alla data del licenziamento e comporta la rinuncia all'impugnazione anche se già proposta; le ulteriori somme pattuite per altre pendenze sono tassate normalmente; non per i dipendenti pubblici; comunicazione al centro per l'impiego; per gli assunti prima del 2015 vale solo la conciliazione ordinaria con incentivo tassato), le sedi protette (art. 2113 c.c.: le rinunce e transazioni su diritti inderogabili sono invalide e impugnabili entro 6 mesi dalla cessazione o dalla rinuncia, salvo quelle in sede giudiziale, davanti alla commissione di conciliazione presso l'Ispettorato ex artt. 410-411 c.p.c., in sede sindacale ex art. 412-ter, davanti agli arbitri ex art. 412-quater; per prassi anche davanti alle commissioni di certificazione; il verbale è esecutivo con decreto del giudice; la conciliazione sindacale richiede l'assistenza effettiva di un rappresentante del sindacato cui il lavoratore aderisce o dà mandato), la conciliazione obbligatoria del licenziamento economico (art. 7 L. 604/1966: nelle aziende con più di 15 dipendenti il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per gli assunti prima del 7 marzo 2015, va preceduto dalla comunicazione all'Ispettorato con i motivi e le misure di ricollocazione; convocazione entro 7 giorni davanti alla commissione, assistenza di sindacato, avvocato o consulente, chiusura entro 20 giorni; esame di soluzioni alternative; se fallisce, licenziamento con effetto dal giorno della comunicazione iniziale; la risoluzione consensuale raggiunta in questa sede dà diritto alla NASpI; il comportamento delle parti è valutato dal giudice; non per il comporto), i contenuti dell'accordo (incentivo all'esodo, con tassazione separata come il TFR e senza contributi; preavviso o indennità sostitutiva; TFR e competenze di fine rapporto; rinuncia all'impugnazione e a ogni pretesa, cosiddetta transazione tombale, con elenco delle voci; patto di non concorrenza o di riservatezza; lettera di referenze; outplacement; data di cessazione e decorrenza della NASpI; spese legali; clausola di riservatezza; eventuale trasformazione del licenziamento in risoluzione consensuale, che però fa perdere la NASpI salvo l'art. 7), quando conviene (calcolo del valore atteso della causa: tutele applicabili, probabilità di illegittimità, tempi e costi, rischio del datore; l'offerta dell'art. 6 vale netto quanto una somma lorda maggiore del 30-40%; conviene al lavoratore quando il licenziamento è probabilmente legittimo o le tutele sono solo indennitarie; non conviene con nullità o reintegra probabili; conviene al datore per chiudere in 60 giorni senza processo), errori (firmare rinunce fuori dalle sedi protette, che si impugnano entro 6 mesi; accettare l'assegno senza verificare TFR e voci accessorie; dimissioni al posto del licenziamento; sedi sindacali fittizie senza assistenza reale; mancata verifica delle 60 giornate; conciliazione senza verbale esecutivo).
  • LicenziamentoIl licenziamento per giusta causaDefinizione e casi tipici, differenza con il giustificato motivo soggettivo, contestazione e 5 giorni, impugnazione in 60+180 giorni, reintegra o indennità, NASpI.
  • LicenziamentoImpugnare il licenziamento: sessanta giorni, poi centottantaI due termini di decadenza, la forma dell'impugnazione, gli altri atti soggetti agli stessi termini, il processo, l'onere della prova, i costi e i tempi.
  • Dimissioni, TFR e fine del rapportoIl Fondo di garanzia INPS: TFR e ultime mensilità se il datore non pagaChe cosa paga (art. 2 L. 297/1982: il Fondo di garanzia per il TFR presso l'INPS si sostituisce al datore insolvente nel pagamento del TFR ex art. 2120 c.c. e dei crediti accessori, al netto di quanto già corrisposto, compreso il TFR maturato presso il Fondo di tesoreria per la parte a carico del datore e la rivalutazione; D.Lgs. 80/1992 artt. 1-2: i crediti di lavoro diversi dal TFR relativi agli ultimi tre mesi del rapporto compresi nei dodici mesi precedenti l'apertura della procedura, l'inizio dell'esecuzione o la cessazione durante l'esercizio provvisorio; retribuzioni, ratei di tredicesima e ferie, indennità di preavviso secondo la giurisprudenza, non il risarcimento; tetto di tre volte il massimale mensile CIGS netto, per il 2026 1.340,56 euro netti al mese, cioè circa 4.021 euro, circ. INPS 4/2026; non cumulabile con la CIGS dei dodici mesi e con l'indennità di mobilità dei tre mesi successivi), quando (datore soggetto a procedura concorsuale, liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria: domanda dopo 15 giorni dal deposito dello stato passivo esecutivo con il credito ammesso, o dopo la sentenza sulle opposizioni, o dopo l'omologa del concordato; per le domande tardive, dopo il decreto di ammissione; datore non assoggettabile alle procedure, piccolo imprenditore, professionista, ditta cancellata, o assoggettabile ma non fallito: dopo un'esecuzione forzata rimasta in tutto o in parte infruttuosa, cioè decreto ingiuntivo o sentenza, precetto, pignoramento con verbale negativo o insufficiente, anche presso terzi; datore estero con procedura in altro Stato UE se il lavoratore lavorava abitualmente in Italia; imprese cessate senza liquidazione: prova dell'insolvenza con il pignoramento; società di persone: esecuzione anche contro i soci illimitatamente responsabili secondo l'INPS; il lavoratore in nero deve prima far accertare il rapporto), come (domanda telematica all'INPS tramite patronato o SPID con i documenti: per le procedure, copia dello stato passivo con il credito ammesso o del decreto, dichiarazione del curatore sui pagamenti, modello SR52 o SR54 con i dati; per l'esecuzione, titolo esecutivo, precetto, verbale di pignoramento negativo, dichiarazione del terzo, visure; prospetto di calcolo del TFR e delle retribuzioni; pagamento entro 60 giorni dalla domanda con accredito sul conto; interessi e rivalutazione dalla domanda per le mensilità e dalla data di ammissione per il TFR secondo la giurisprudenza; il Fondo è surrogato nel privilegio degli artt. 2751-bis e 2776 c.c.; tassazione separata del TFR), la prescrizione (TFR: 5 anni ex art. 2948 n. 5 c.c. dalla cessazione, con l'ammissione al passivo che interrompe e il termine che decorre di nuovo dalla data in cui il diritto verso il Fondo è esercitabile; mensilità: un anno dalla data in cui il credito verso il Fondo è esigibile, art. 2 c. 5 D.Lgs. 80/1992; le domande tardive perdono il diritto), i casi pratici (azienda che chiude e non risponde: decreto ingiuntivo, pignoramento, poi Fondo; azienda in liquidazione giudiziale: insinuazione al passivo con privilegio e Fondo; lavoratore che ha continuato durante l'esercizio provvisorio; dipendente di studio professionale o di ditta individuale non fallibile), il contenzioso (ricorso amministrativo e causa contro l'INPS con il rito del lavoro entro un anno dalla reiezione o dal silenzio; motivi tipici: contestazione della non fallibilità, del periodo dei tre mesi, del tetto, dei documenti).
  • Pensioni, INPS e INAILContributi non versati dal datore: prescrizione, denuncia, rendita vitaliziaCome funziona l'obbligo (il datore trattiene la quota del lavoratore, circa un terzo del totale, e versa tutto all'INPS con l'UniEmens; il lavoratore vede la posizione nell'estratto conto contributivo online; contributi omessi = non versati ma denunciati, contributi evasi = rapporto o retribuzione occultati), la prescrizione (art. 3 c. 9-10 L. 335/1995: 5 anni per i contributi IVS e per tutte le altre contribuzioni dal 1° gennaio 1996; 10 anni se il lavoratore o i superstiti denunciano l'omissione all'INPS prima che i 5 anni siano decorsi; decorrenza dalla scadenza del versamento mensile; interruzione con gli atti dell'INPS e con la denuncia, non con la richiesta del lavoratore al datore; i contributi prescritti non possono più essere versati né accreditati, nemmeno volontariamente), l'automaticità (art. 2116 c.c.: le prestazioni sono dovute anche se i contributi non sono stati versati, entro il limite della prescrizione; art. 27 R.D.L. 636/1939; il lavoratore non subisce il danno finché i contributi sono recuperabili; se sono prescritti, il datore risponde del danno), la denuncia (segnalazione all'INPS con l'estratto conto e le buste paga, anche tramite patronato o sindacato, che apre l'accertamento e raddoppia la prescrizione; richiesta di intervento all'Ispettorato del lavoro; diffida al datore per interrompere la prescrizione del credito di lavoro; verifica delle differenze retributive, perché i contributi seguono la retribuzione dovuta e non quella pagata: minimale contrattuale, art. 1 D.L. 338/1989), i contributi prescritti (art. 13 L. 1338/1962: il datore può chiedere all'INPS la costituzione di una rendita vitalizia reversibile pari alla quota di pensione persa, pagando la riserva matematica, con documenti di data certa su esistenza, durata e retribuzione; il lavoratore può sostituirsi al datore, con diritto di regresso e risarcimento, provando l'esistenza del rapporto con prova scritta e la durata e la retribuzione con ogni mezzo, Corte cost. 568/1989; costo elevato; in alternativa il risarcimento del danno pensionistico ex art. 2116 c. 2, che si prescrive in 10 anni dal momento in cui il danno si verifica, cioè dal pensionamento o dal diniego, con condanna del datore a costituire la rendita o a pagare l'equivalente; l'azione contro il datore fallito nel passivo), sanzioni per il datore (art. 116 c. 8 L. 388/2000: sanzione civile per omissione al tasso ufficiale + 5,5 punti annui fino al 40% dei contributi, senza maggiorazione se paga spontaneamente entro 120 giorni; per evasione 30% annuo fino al 60%, ridotta se denunciata spontaneamente prima di accertamenti e pagata entro 30 giorni; DURC negativo e blocco degli appalti pubblici; art. 2 c. 1-bis D.L. 463/1983: omesso versamento delle ritenute previdenziali trattenute al lavoratore oltre 10.000 euro l'anno = reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 euro, fino a 10.000 euro sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo; non punibile chi versa entro 3 mesi dalla contestazione; falso in UniEmens e truffa ai danni dell'INPS), cosa non copre il Fondo di garanzia (paga TFR e ultime tre mensilità, non i contributi; i contributi omessi dal datore insolvente si insinuano al passivo dall'INPS), i tempi e gli errori (controllare l'estratto conto ogni anno; non aspettare la pensione: dopo 5 anni senza denuncia i contributi sono persi; conservare buste paga, contratti, CU, estratti; il lavoro nero e il part-time fittizio; contributi versati su retribuzione inferiore al dovuto; collaboratori e partite IVA con gestione separata: obbligo a carico del committente per i co.co.co.).