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GuidaLavoro e previdenza · Licenziamento

Licenziamento e NASpI: chi ne ha diritto

Chi viene licenziato ha diritto alla NASpI qualunque sia il motivo del licenziamento, anche disciplinare, purché abbia tredici settimane di contributi negli ultimi quattro anni. Non l'ha chi si dimette, salvo la giusta causa, la maternità e la risoluzione concordata davanti all'Ispettorato. La domanda va fatta entro sessantotto giorni, l'importo è tre quarti della retribuzione fino a un tetto e cala dal sesto mese, la durata è la metà delle settimane lavorate; impugnare il licenziamento non fa perdere l'indennità, che si restituisce solo se si viene reintegrati.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Spetta per ogni licenziamento (anche giusta causa e disciplinare) e a fine contratto, con 13 settimane di contributi nei 4 anni (art. 3 D.Lgs. 22/2015).
  • Non per le dimissioni, salvo giusta causa, maternità, conciliazione ex art. 7 L. 604/1966; dal 2025 dopo dimissioni recenti servono 13 settimane nuove.
  • Importo 2026: 75% della retribuzione fino a 1.456,72 €, +25% oltre, max 1.584,70 €; −3% al mese dal 6° mese (8° per gli over 55).
  • Durata: metà delle settimane contribuite negli ultimi 4 anni (max 24 mesi); domanda entro 68 giorni; decorre dall'8° giorno.
  • Impugnare il licenziamento non fa perdere la NASpI; nuovo lavoro fino a 6 mesi = sospensione.

Chi ha diritto e chi no

Art. 3, commi 1 e 2, D.Lgs. 22/2015 — Requisiti

«La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; […] c-bis) con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale […]. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604».

Come finisce il rapportoNASpINote
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, collettivo, comporto, fine appaltoDecorre dalla fine del preavviso, lavorato o indennizzato
Licenziamento disciplinare o per giusta causaLa perdita è involontaria a prescindere dal motivo; ticket dovuto dal datore
Scadenza del contratto a termine, fine apprendistatoCon 13 settimane nei 4 anni
Dimissioni per giusta causaStipendi non pagati, mobbing, demansionamento, molestie, mancato versamento dei contributi: dichiarazione di responsabilità all'INPS e prova; conviene la diffida scritta prima
Dimissioni in maternità/paternità (gravidanza, fino a 1 anno del bambino, o 1 anno dall'ingresso del minore adottato) convalidate dall'IspettoratoArt. 55 D.Lgs. 151/2001
Risoluzione consensuale nella conciliazione obbligatoria ex art. 7 L. 604/1966 (licenziamento economico, oltre 15 dipendenti)Verbale davanti all'Ispettorato; in prassi anche per rifiuto del trasferimento oltre 50 km
Dimissioni volontarie, risoluzione consensuale ordinariaNoE dal 2025 servono 13 settimane nuove dopo le dimissioni da un tempo indeterminato per la NASpI su un licenziamento successivo (c. 1 lett. c-bis)
Dimissioni «per fatti concludenti» (assenza ingiustificata, L. 203/2024)NoTrattate come dimissioni volontarie, salvo prova della forza maggiore o del fatto del datore
Dipendenti pubblici a tempo indeterminato, operai agricoli (salvo cooperative)NoRegimi propri (art. 2)

Il principio è la involontarietà: l'INPS non giudica il licenziamento, che può essere anche pienamente legittimo, ma solo che il lavoratore non abbia scelto di andarsene. Per questo la trattativa di uscita va costruita bene: un licenziamento con conciliazione e incentivo all'esodo lascia la NASpI, le dimissioni con buonuscita la fanno perdere, e la risoluzione consensuale la salva solo se avviene nella conciliazione davanti all'Ispettorato del licenziamento economico. Le dimissioni per giusta causa vanno documentate (diffida, prove dell'inadempimento), perché l'INPS chiede la dichiarazione e può contestare; le dimissioni valgono solo se telematiche. Il requisito contributivo è minimo (13 settimane in quattro anni), il requisito delle 30 giornate lavorate è stato abolito dal 2022, e per gli eventi dal 2025 vale la regola anti-abuso delle 13 settimane dopo dimissioni recenti.

Importo, durata, domanda e compatibilità

  1. Importo (art. 4): retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni ÷ settimane di contribuzione × 4,33; 75% fino a 1.456,72 euro mensili (2026), più il 25% della parte eccedente; massimo 1.584,70 euro al mese; riduzione del 3% al mese dal sesto mese (dall'ottavo per gli over 55); tassata IRPEF, senza contributi a carico, con contribuzione figurativa; compatibile con l'assegno unico.
  2. Durata (art. 5): metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, senza contare quelle già usate per precedenti indennità; massimo 24 mesi.
  3. Domanda (art. 6): telematica all'INPS, anche tramite patronato, entro 68 giorni dalla cessazione, a pena di decadenza; decorrenza dall'ottavo giorno dopo la cessazione (o dopo la fine del preavviso indennizzato) o dal giorno dopo la domanda se tardiva; la domanda vale come dichiarazione di immediata disponibilità; patto di servizio con il centro per l'impiego e condizionalità (art. 7).
  4. Nuovo lavoro (artt. 9-10): subordinato fino a sei mesi, sospensione; oltre, decadenza salvo reddito entro la soglia esente con comunicazione; autonomo con reddito basso, comunicazione entro un mese e riduzione dell'80% del reddito previsto; anticipo in unica soluzione per l'autoimpiego (art. 8), da restituire se si torna dipendenti nel periodo teorico.
  5. Licenziamento impugnato: la NASpI si percepisce durante la causa; con la reintegra le retribuzioni riconosciute dal giudice assorbono l'indennità, che l'INPS recupera (di regola dal datore o dal lavoratore secondo i casi); con la sola indennità risarcitoria o la conciliazione, la NASpI resta acquisita; l'offerta conciliativa dell'art. 6 D.Lgs. 23/2015 non incide sulla NASpI.

Gli errori più costosi sono la domanda tardiva (dopo 68 giorni non spetta nulla), le dimissioni accettate sotto pressione al posto del licenziamento, la risoluzione consensuale «privata», il lavoro non comunicato durante l'indennità e il lavoro nero, che comporta decadenza, restituzione e sanzioni. Chi è vicino alla pensione valuta che la NASpI non è cumulabile con la pensione e che i periodi indennizzati sono coperti da contribuzione figurativa; chi sta trattando l'uscita chiede che l'accordo passi da un verbale di conciliazione dopo il licenziamento, con la data di cessazione chiara, perché da lì decorrono i 68 giorni e gli otto giorni di carenza. I requisiti generali e le cause di decadenza sono nella guida alla NASpI.

Domande frequenti

Sono stato licenziato per giusta causa: ho diritto alla NASpI?

Sì. La NASpI spetta a chi ha perduto involontariamente l'occupazione (art. 3 D.Lgs. 22/2015), e il licenziamento, anche per giusta causa o per motivi disciplinari, è una perdita involontaria: il motivo del recesso non conta ai fini dell'indennità, e l'INPS non valuta se la sanzione era giusta. Servono almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti e lo stato di disoccupazione con la dichiarazione di immediata disponibilità. La domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione, e l'indennità decorre dall'ottavo giorno (con la giusta causa non c'è preavviso). Il datore paga comunque il contributo di licenziamento (ticket). Impugnare il licenziamento non fa perdere la NASpI: se poi il giudice ordina la reintegra, le retribuzioni riconosciute assorbono l'indennità percepita, che viene recuperata.

Il datore mi propone di dimettermi per «non rovinarmi il curriculum»: che cosa perdo?

La NASpI. Le dimissioni volontarie non danno diritto all'indennità, e dal 2025 chi si dimette da un tempo indeterminato deve maturare almeno tredici settimane di contributi dopo le dimissioni per riacquistarla in un successivo licenziamento (art. 3, c. 1, lett. c-bis). La NASpI spetta invece con le dimissioni per giusta causa (stipendi non pagati, mobbing, demansionamento, molestie), con la risoluzione consensuale raggiunta nella conciliazione obbligatoria davanti all'Ispettorato per il licenziamento economico nelle aziende con più di 15 dipendenti (art. 7 L. 604/1966), con le dimissioni convalidate durante la gravidanza e fino all'anno del bambino (art. 55 D.Lgs. 151/2001) e, per prassi INPS, con la risoluzione consensuale per rifiuto del trasferimento oltre 50 km (ma la Cassazione esige la prova che il trasferimento fosse illegittimo: la sola distanza non basta, Cass. 10559/2026; e la giusta causa delle dimissioni va provata dal lavoratore, Cass. 8564/2026). Un licenziamento seguito da una conciliazione con incentivo all'esodo lascia la NASpI; le dimissioni no. Chi vuole andarsene d'accordo con il datore deve quindi far passare l'uscita da un licenziamento o dalla conciliazione ex art. 7, non da dimissioni.

Quanto prendo e per quanto tempo?

L'importo si calcola sulla retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33: se la retribuzione mensile così ottenuta non supera 1.456,72 euro (soglia 2026, circolare INPS n. 4/2026), la NASpI è il 75%; oltre, si aggiunge il 25% della parte eccedente, fino al massimo di 1.584,70 euro al mese. Dal primo giorno del sesto mese l'importo scende del 3% ogni mese (dall'ottavo mese per chi ha 55 anni alla domanda). La durata è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, escluse quelle già usate per altre indennità: con quattro anni pieni, 24 mesi. L'indennità è tassata IRPEF e dà contribuzione figurativa per la pensione; si può chiedere in unica soluzione anticipata per avviare un'attività autonoma (art. 8).

Ho trovato un lavoro a tempo determinato di tre mesi: perdo la NASpI?

No: se il nuovo rapporto subordinato dura fino a sei mesi, la NASpI è sospesa d'ufficio per la durata del contratto e riprende alla fine, senza nuova domanda; se il rapporto dura di più, o se il reddito annuo è entro la soglia esente da imposta, valgono regole diverse (decadenza nel primo caso, conservazione con comunicazione nel secondo) (art. 9). Il lavoro autonomo o occasionale con reddito basso è compatibile, ma va comunicato all'INPS entro un mese dall'inizio con la dichiarazione del reddito presunto, e l'indennità si riduce dell'80% del reddito (art. 10). Lavorare in nero durante la NASpI comporta la decadenza, la restituzione e le sanzioni, oltre ai rischi del datore. Il pensionamento e il rifiuto ingiustificato delle offerte congrue del centro per l'impiego fanno decadere dall'indennità (art. 7).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Dimissioni, TFR e fine del rapportoLa NASpI: requisiti, durata, calcolo, decadenzaChi ha diritto (art. 2 D.Lgs. 22/2015: dipendenti privati, apprendisti, soci lavoratori di cooperativa, dipendenti pubblici a termine, operai agricoli delle cooperative di trasformazione dal 2022; esclusi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato e gli altri operai agricoli, che hanno la disoccupazione agricola; art. 3 c. 1: perdita involontaria del lavoro e stato di disoccupazione, 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti; il requisito delle 30 giornate nei 12 mesi è abolito dal 2022; lett. c-bis, eventi dal 1° gennaio 2025: chi nei 12 mesi precedenti si è dimesso volontariamente, o ha risolto consensualmente, da un tempo indeterminato deve avere 13 settimane di contributi dopo quelle dimissioni, salvo giusta causa e dimissioni in maternità; c. 2: NASpI anche per dimissioni per giusta causa e per la risoluzione consensuale nella conciliazione ex art. 7 L. 604/1966; per prassi INPS anche per la risoluzione consensuale dopo il rifiuto del trasferimento oltre 50 km o 80 minuti, ma Cass. 10559/2026 esige la prova che il trasferimento fosse illegittimo, la distanza da sola non basta; Cass. 8564/2026: la giusta causa delle dimissioni va provata dal lavoratore, le circolari INPS non cambiano la legge; per le dimissioni nel periodo protetto di maternità e paternità; non per dimissioni volontarie, risoluzione consensuale fuori dalle sedi protette, licenziamento seguito da reintegra), quanto spetta (art. 4: retribuzione imponibile degli ultimi 4 anni divisa per le settimane e moltiplicata per 4,33; 75% se la retribuzione media mensile è entro 1.456,72 euro nel 2026, oltre 75% della soglia più il 25% della differenza; massimo 1.584,70 euro al mese nel 2026, rivalutati ogni anno; riduzione del 3% ogni mese dal primo giorno del sesto mese, dall'ottavo per chi ha 55 anni; tassata come reddito da lavoro, senza contributi; art. 12: contributi figurativi fino a 1,4 volte il massimale), durata e decorrenza (art. 5: settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, escluse quelle già usate per altre indennità, massimo 24 mesi; art. 6: domanda telematica all'INPS entro 68 giorni dalla cessazione, a pena di decadenza; decorre dall'ottavo giorno dopo la cessazione o dal giorno dopo la domanda tardiva; con il preavviso non lavorato, dall'ottavo giorno dopo la fine del preavviso indennizzato; con licenziamento per giusta causa, dal 38° giorno e con i 68 giorni contati dal 30° giorno, circ. INPS 94/2015), gli obblighi (art. 7 e D.Lgs. 150/2015: DID automatica con la domanda, patto di servizio personalizzato con il centro per l'impiego, programma GOL; art. 21 c. 7: mancata presentazione senza giustificato motivo agli appuntamenti: un quarto di mensilità la prima volta, una mensilità la seconda, decadenza la terza; mancata partecipazione a corsi e tirocini: una mensilità poi decadenza; rifiuto di un'offerta di lavoro congrua: decadenza; nuova registrazione solo dopo 2 mesi), lavorare durante la NASpI (art. 9: nuovo contratto subordinato con reddito annuo sopra la soglia di esenzione fiscale: decadenza, salvo durata fino a 6 mesi con sospensione d'ufficio; sotto la soglia: NASpI ridotta dell'80% del reddito, con comunicazione all'INPS entro 30 giorni e datore diverso dal precedente; art. 10: lavoro autonomo o impresa con reddito entro la soglia delle detrazioni: comunicazione entro un mese, riduzione dell'80% del reddito previsto, autodichiarazione entro il 31 marzo pena restituzione; lavoro intermittente e occasionale secondo le regole INPS), l'anticipazione (art. 8: liquidazione in unica soluzione dell'importo residuo per avviare un'attività autonoma, un'impresa individuale o sottoscrivere una quota di cooperativa di lavoro, domanda entro 30 giorni dall'inizio dell'attività a pena di decadenza, senza contributi figurativi né ANF; restituzione se si instaura un lavoro subordinato prima della scadenza del periodo), la decadenza (art. 11: perdita dello stato di disoccupazione, lavoro subordinato o autonomo senza le comunicazioni, requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, assegno ordinario di invalidità salvo opzione; indebito e recupero; espatrio e cambio di residenza), la fine (nuova NASpI con nuovi contributi; ISCRO e altri sostegni; contestazioni all'INPS con ricorso amministrativo al comitato provinciale in 90 giorni e poi giudice del lavoro).
  • LicenziamentoImpugnare il licenziamento: sessanta giorni, poi centottantaI due termini di decadenza, la forma dell'impugnazione, gli altri atti soggetti agli stessi termini, il processo, l'onere della prova, i costi e i tempi.
  • Dimissioni, TFR e fine del rapportoLe dimissioni per giusta causaI casi riconosciuti, la procedura telematica, niente preavviso e indennità a carico del datore, la NASpI, la prova, i rischi se la giusta causa non regge.
  • Dimissioni, TFR e fine del rapportoLe dimissioni telematiche: come si danno e come si revocanoObbligo della procedura telematica a pena di inefficacia, chi può trasmettere (lavoratore con SPID/CIE, patronati, sindacati, consulenti del lavoro, Ispettorato, enti bilaterali, commissioni di certificazione), revoca entro 7 giorni, esclusioni (lavoro domestico, sedi protette, PA, periodo di prova secondo la prassi), genitori: convalida all'Ispettorato fino ai 3 anni del bambino, preavviso (CCNL) e indennità sostitutiva, dimissioni per giusta causa senza preavviso e con NASpI, risoluzione consensuale, assenza ingiustificata oltre 15 giorni (comma 7-bis), sanzioni per il datore che altera i moduli, TFR e ultima busta paga.
  • Dimissioni, TFR e fine del rapportoLa risoluzione consensuale del rapporto di lavoroChe cos'è (art. 1372 c.c.: scioglimento del contratto per mutuo consenso; nessun preavviso dovuto salvo patto; data concordata; contenuti tipici: buonuscita, rinuncia alle impugnazioni, riservatezza, restituzione dei beni, non concorrenza), la forma (art. 26 D.Lgs. 151/2015: dimissioni e risoluzione consensuale solo con il modulo telematico del Ministero del lavoro, inviato al datore e all'Ispettorato, a pena di inefficacia; revoca entro 7 giorni dalla trasmissione con la stessa modalità; trasmissione anche tramite patronati, sindacati, consulenti del lavoro, Ispettorato, enti bilaterali, commissioni di certificazione; sanzione da 5.000 a 30.000 euro al datore che altera i moduli; esclusi il lavoro domestico e i pubblici dipendenti; c. 7: la procedura non si applica se la risoluzione è firmata nelle sedi protette dell'art. 2113 c. 4 c.c., cioè sindacale, Ispettorato, giudiziale, commissioni di certificazione, dove l'accordo è definitivo e le rinunce non sono impugnabili; fuori da quelle sedi le rinunce a diritti inderogabili sono impugnabili entro 6 mesi, art. 2113 c. 1-2), i genitori (art. 55 c. 4 D.Lgs. 151/2001: la risoluzione consensuale e le dimissioni della lavoratrice in gravidanza e dei genitori nei primi 3 anni di vita del bambino, o di accoglienza dell'adottato, devono essere convalidate dal servizio ispettivo, pena l'inefficacia; il modulo telematico non basta; c. 1: chi si dimette nel periodo del divieto di licenziamento ha le indennità del licenziamento e non deve il preavviso; la NASpI spetta in questi casi), la NASpI (art. 3 D.Lgs. 22/2015: la risoluzione consensuale non è perdita involontaria: niente NASpI, salvo la risoluzione raggiunta nella procedura di conciliazione obbligatoria per i licenziamenti economici ex art. 7 L. 604/1966, c. 7, che equipara l'uscita al licenziamento, e per prassi INPS la risoluzione dopo il rifiuto di un trasferimento a sede distante oltre 50 km o 80 minuti, con la prova dell'illegittimità richiesta dalla Cassazione nel 2026; dal 2025 le dimissioni o la risoluzione da un tempo indeterminato richiedono 13 settimane di contributi successivi per la NASpI da un licenziamento nei 12 mesi seguenti; l'alternativa per conservare la NASpI è il licenziamento seguito da conciliazione con incentivo, o l'offerta ex art. 6 D.Lgs. 23/2015 per gli assunti a tutele crescenti), i soldi (TFR e ratei dovuti sempre; preavviso non dovuto salvo accordo; incentivo all'esodo: somma una tantum in dipendenza della cessazione tassata con tassazione separata come il TFR, art. 17 c. 1 lett. a TUIR, esente da contributi; l'importo si negozia sul rischio di causa, sull'anzianità e sui mesi di ricollocazione; nell'offerta ex art. 6 D.Lgs. 23/2015 la somma è esente da IRPEF; il ticket di licenziamento, contributo NASpI del 41% del massimale per ogni 12 mesi di anzianità negli ultimi 3 anni, art. 2 c. 31 L. 92/2012, è dovuto dal datore per le interruzioni che darebbero diritto alla NASpI, quindi non per la risoluzione consensuale pura ma sì per quella nella conciliazione ex art. 7), come si negozia (verbale in sede protetta con rinuncia a ogni pretesa e con l'elenco delle somme; clausole di riservatezza e di non denigrazione; lettera di referenze; outplacement ex art. 7 c. 7 L. 604; patto di non concorrenza a parte con corrispettivo; data di cessazione e ferie residue; assistenza sindacale o legale, art. 7 c. 5; per i dirigenti, i contratti collettivi), gli errori (firmare fuori dalle sedi protette con rinunce impugnabili; accettare la risoluzione consensuale credendo di avere la NASpI; non usare i 7 giorni di ripensamento; per i genitori, saltare la convalida; per il datore, pressioni o dimissioni in bianco, con la sanzione e la nullità).
  • LicenziamentoLa conciliazione dopo il licenziamento: l'offerta dell'art. 6 e le sedi protetteL'offerta di conciliazione (art. 6 D.Lgs. 23/2015: per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015, il datore può offrire, entro i 60 giorni dell'impugnazione stragiudiziale, in una delle sedi dell'art. 2113 c. 4 c.c. o davanti alle commissioni di certificazione dell'art. 76 D.Lgs. 276/2003, un importo esente da IRPEF e da contributi pari a una mensilità della retribuzione utile al TFR per ogni anno di servizio, minimo 3 e massimo 27 mensilità, con assegno circolare; l'accettazione estingue il rapporto alla data del licenziamento e comporta la rinuncia all'impugnazione anche se già proposta; le ulteriori somme pattuite per altre pendenze sono tassate normalmente; non per i dipendenti pubblici; comunicazione al centro per l'impiego; per gli assunti prima del 2015 vale solo la conciliazione ordinaria con incentivo tassato), le sedi protette (art. 2113 c.c.: le rinunce e transazioni su diritti inderogabili sono invalide e impugnabili entro 6 mesi dalla cessazione o dalla rinuncia, salvo quelle in sede giudiziale, davanti alla commissione di conciliazione presso l'Ispettorato ex artt. 410-411 c.p.c., in sede sindacale ex art. 412-ter, davanti agli arbitri ex art. 412-quater; per prassi anche davanti alle commissioni di certificazione; il verbale è esecutivo con decreto del giudice; la conciliazione sindacale richiede l'assistenza effettiva di un rappresentante del sindacato cui il lavoratore aderisce o dà mandato), la conciliazione obbligatoria del licenziamento economico (art. 7 L. 604/1966: nelle aziende con più di 15 dipendenti il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per gli assunti prima del 7 marzo 2015, va preceduto dalla comunicazione all'Ispettorato con i motivi e le misure di ricollocazione; convocazione entro 7 giorni davanti alla commissione, assistenza di sindacato, avvocato o consulente, chiusura entro 20 giorni; esame di soluzioni alternative; se fallisce, licenziamento con effetto dal giorno della comunicazione iniziale; la risoluzione consensuale raggiunta in questa sede dà diritto alla NASpI; il comportamento delle parti è valutato dal giudice; non per il comporto), i contenuti dell'accordo (incentivo all'esodo, con tassazione separata come il TFR e senza contributi; preavviso o indennità sostitutiva; TFR e competenze di fine rapporto; rinuncia all'impugnazione e a ogni pretesa, cosiddetta transazione tombale, con elenco delle voci; patto di non concorrenza o di riservatezza; lettera di referenze; outplacement; data di cessazione e decorrenza della NASpI; spese legali; clausola di riservatezza; eventuale trasformazione del licenziamento in risoluzione consensuale, che però fa perdere la NASpI salvo l'art. 7), quando conviene (calcolo del valore atteso della causa: tutele applicabili, probabilità di illegittimità, tempi e costi, rischio del datore; l'offerta dell'art. 6 vale netto quanto una somma lorda maggiore del 30-40%; conviene al lavoratore quando il licenziamento è probabilmente legittimo o le tutele sono solo indennitarie; non conviene con nullità o reintegra probabili; conviene al datore per chiudere in 60 giorni senza processo), errori (firmare rinunce fuori dalle sedi protette, che si impugnano entro 6 mesi; accettare l'assegno senza verificare TFR e voci accessorie; dimissioni al posto del licenziamento; sedi sindacali fittizie senza assistenza reale; mancata verifica delle 60 giornate; conciliazione senza verbale esecutivo).
  • LicenziamentoIl licenziamento per giusta causaDefinizione e casi tipici, differenza con il giustificato motivo soggettivo, contestazione e 5 giorni, impugnazione in 60+180 giorni, reintegra o indennità, NASpI.
  • LicenziamentoIl licenziamento economico (giustificato motivo oggettivo)Ragioni organizzative vere, nesso con il posto soppresso, repêchage, criteri di scelta, procedura ITL sopra i 15, preavviso, tutele dopo Corte cost. 128/2024, impugnazione, offerta conciliativa.
  • LicenziamentoIl licenziamento collettivoQuando si applica (art. 24 L. 223/1991: imprese, e datori non imprenditori, con più di 15 dipendenti compresi i dirigenti; almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni nella stessa unità produttiva o in più unità della stessa provincia, in conseguenza di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, o di cessazione dell'attività; anche i licenziamenti riconducibili alla stessa riduzione nello stesso periodo; dirigenti inclusi con procedura dedicata, c. 1-quinquies; esclusi fine lavoro nell'edilizia, stagionali, contratti a termine; art. 4 c. 1: anche l'impresa in CIGS che non può reimpiegare; liquidazione giudiziale con l'art. 189 c. 6 CCII; divieto durante la fruizione della cassa integrazione ex D.L. 146/2021; sotto le soglie: licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo plurimo), la procedura (art. 4 c. 2-3: comunicazione scritta preventiva alle RSA o RSU e alle associazioni di categoria, o alle associazioni più rappresentative, con i motivi dell'eccedenza, i motivi tecnici, organizzativi e produttivi che impediscono rimedi, numero, collocazione e profili del personale eccedente e di quello occupato, tempi, misure sociali, metodo di calcolo delle attribuzioni ulteriori; copia all'ufficio del lavoro; c. 5-6: esame congiunto su richiesta entro 7 giorni, da esaurire entro 45 giorni, con la ricerca di soluzioni alternative come contratti di solidarietà e riqualificazione, e comunicazione dell'esito; c. 7: senza accordo, convocazione dell'ufficio del lavoro per altri 30 giorni; c. 8: termini dimezzati sotto i 10 lavoratori; c. 9: dopo l'accordo o l'esaurimento, licenziamenti scritti con preavviso e, entro 7 giorni, elenco dei licenziati con residenza, qualifica, livello, età, carico di famiglia e le modalità di applicazione dei criteri, inviato agli uffici e ai sindacati; c. 12: comunicazioni inefficaci senza forma scritta e procedura, vizi della comunicazione iniziale sanabili nell'accordo sindacale; c. 11: accordi con riassorbimento e mansioni diverse in deroga all'art. 2103), i criteri di scelta (art. 5 c. 1: in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, secondo i criteri dei contratti collettivi o, in mancanza, carichi di famiglia, anzianità ed esigenze tecnico-produttive in concorso tra loro; platea di comparazione di regola l'intera azienda, non il solo reparto, salvo giustificazione; c. 2: quota di manodopera femminile non superiore a quella occupata; accordi con criterio unico della pensionabilità o della volontarietà, ammessi se oggettivi e generali; disabili e tutele speciali), le sanzioni (art. 5 c. 3 e art. 10 D.Lgs. 23/2015: forma orale = reintegra piena ex art. 18 c. 1 o art. 2 D.Lgs. 23; violazione della procedura = indennità tra 12 e 24 mensilità ex art. 18 c. 7 e c. 5 per gli assunti prima del 7 marzo 2015, indennità tra 6 e 36 mensilità ex art. 3 c. 1 D.Lgs. 23 per gli assunti dopo; violazione dei criteri di scelta = reintegra attenuata con indennità fino a 12 mensilità ex art. 18 c. 4 per i vecchi assunti, solo indennità 6-36 per i nuovi; impugnazione ex art. 6 L. 604: 60 giorni più 180; il vizio di procedura si fa valere anche dal singolo, con la comunicazione finale come documento chiave), i diritti economici (preavviso o indennità sostitutiva, TFR, NASpI con il ticket di licenziamento a carico dell'impresa, incentivi all'esodo negli accordi con esenzione fiscale parziale, ricollocazione, contratti di espansione e isopensione nelle grandi imprese; l'accordo sindacale non vincola il singolo che non aderisce, ma fissa i criteri).
  • Contratto, mansioni e stipendioIl lavoro nero: diritti del lavoratore e rischi del datoreChe cos'è il lavoro nero (mancata comunicazione preventiva di assunzione, differenza con il lavoro grigio: part-time falso, fuori busta, straordinari non pagati), diritti del lavoratore (art. 2126 c.c.: retribuzione da CCNL, differenze, TFR, ferie, tredicesima, contributi INPS con prescrizione quinquennale e rendita vitalizia, tutela INAIL automatica per l'infortunio, licenziamento orale inefficace con reintegrazione, NASpI), come si prova il rapporto (testimoni, chat, bonifici, badge, foto, ispezione), la denuncia all'Ispettorato e la causa di lavoro, prescrizione dei crediti (5 anni dalla fine del rapporto), rischi per il datore (maxi-sanzione art. 3 DL 12/2002 +30% L. 145/2018: 1.950-11.700, 3.900-23.400, 7.800-46.800 euro; +20% per stranieri, minori, percettori di ADI; raddoppio della maggiorazione se recidivo; diffida ex art. 13 D.Lgs. 124/2004 con assunzione per almeno 3 mesi; sospensione dell'attività art. 14 D.Lgs. 81/2008; contributi evasi e sanzioni civili; reati per stranieri senza permesso art. 22 c. 12 TU immigrazione e caporalato 603-bis), esclusione del lavoro domestico dalla maxi-sanzione, lavoro nero e sussidi (ADI).