Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

GuidaLavoro e previdenza · Licenziamento

Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo

Quando il lavoratore viola i suoi obblighi in modo grave ma non così grave da impedire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, il datore può licenziarlo dando il preavviso: è il giustificato motivo soggettivo, che si distingue dalla giusta causa per l'intensità dell'inadempimento e per il preavviso, non per la sostanza. Prima serve però il procedimento disciplinare: contestazione tempestiva e specifica, difesa del lavoratore, provvedimento proporzionato. L'esito della causa dipende poi dalla tutela applicabile, che cambia se il fatto contestato non esiste, se il contratto collettivo per quel fatto prevede una sanzione conservativa, o se semplicemente la condotta non era abbastanza grave. Questa pagina spiega i presupposti, la procedura, la proporzionalità e le conseguenze.

Verificato il 22 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Nozione (art. 3 L. 604/1966): notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, con preavviso; la giusta causa (2119 c.c.) è più grave e senza preavviso.
  • Procedura (art. 7 St. lav.): codice disciplinare affisso, contestazione scritta specifica e tempestiva, 5 giorni per le difese, provvedimento motivato.
  • Proporzionalità: conta la gravità concreta e ciò che il CCNL prevede per quel fatto.
  • Tutele art. 18: reintegrazione se il fatto è insussistente o punibile con sanzione conservativa; altrimenti 12-24 mensilità; vizi formali 6-12.
  • Tutele D.Lgs. 23/2015: indennità 2 mensilità per anno, da 6 a 36; reintegrazione solo per insussistenza del fatto materiale. Termini: 60 giorni + 180.

Che cosa è il giustificato motivo soggettivo

Art. 3 L. 604/1966

«Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.»

La norma contiene due figure: il giustificato motivo soggettivo, cioè il notevole inadempimento del lavoratore, e quello oggettivo, legato all'organizzazione. Il primo si distingue dalla giusta causa dell'art. 2119 c.c. solo per intensità: la giusta causa è il fatto che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto e giustifica il licenziamento in tronco; il giustificato motivo soggettivo è un inadempimento grave ma compatibile con il periodo di preavviso, che va concesso o compensato con l'indennità sostitutiva. La qualificazione data dal datore non vincola il giudice, che può riqualificare il licenziamento in giustificato motivo se ritiene che la gravità non raggiunga la soglia della giusta causa, con la conseguenza del diritto al preavviso. L'inadempimento deve essere imputabile al lavoratore, quindi colposo o doloso, e notevole, valutato in concreto in base alle mansioni, al grado di affidamento, all'anzianità, ai precedenti disciplinari, al danno o al pericolo causati e al contesto. Sono ipotesi ricorrenti le assenze ingiustificate ripetute, i ritardi sistematici, l'insubordinazione verso i superiori, la violazione delle procedure di sicurezza, la negligenza che provoca danni, l'uso improprio di strumenti e credenziali aziendali, la concorrenza sleale, lo scarso rendimento quando è addebitabile a colpa e non a inidoneità, che appartiene invece all'area oggettiva. Il licenziamento va intimato per iscritto con i motivi (art. 2 L. 604/1966), a pena di inefficacia.

La procedura disciplinare e la proporzionalità

PassaggioRegolaVizio tipico
Codice disciplinareAffissione in luogo accessibile o pubblicazione; non necessaria per le violazioni di norme di legge o del minimo eticoMancata affissione per infrazioni tipizzate dal CCNL
ContestazioneScritta, specifica, immediata rispetto alla conoscenza dei fatti, immutabileContestazione generica, tardiva o mutata nel provvedimento finale
DifeseAlmeno cinque giorni; diritto di essere sentito con assistenza sindacaleProvvedimento adottato prima del termine o senza audizione richiesta
ProvvedimentoScritto e motivato, coerente con i fatti contestati, tempestivo rispetto alle difeseMotivi nuovi, ritardo ingiustificato
ProporzionalitàCoerenza con la gravità e con la graduazione del CCNL; recidiva solo se contestata e non estintaLicenziamento per fatti che il CCNL punisce con sanzione conservativa
PreavvisoDovuto secondo il CCNL o sostituito dall'indennitàLicenziamento in tronco per un fatto da giustificato motivo

La proporzionalità è il terreno su cui si decidono la maggior parte delle cause. Il giudice confronta il fatto con la scala delle sanzioni del contratto collettivo: se il CCNL prevede per quella condotta una sanzione conservativa, il licenziamento è sproporzionato, e per i lavoratori in regime di art. 18 questa è una delle due strade che portano ancora alla reintegrazione. Conta anche la recidiva, ma solo se è stata contestata e se i precedenti non sono estinti per il decorso del tempo previsto dal contratto, di regola due anni. Quando il licenziamento è intimato per più fatti, resta legittimo se anche uno solo di essi è provato e sufficientemente grave.

Che cosa succede se il licenziamento è illegittimo

Il regime dipende dalla data di assunzione. Per i lavoratori assunti fino al 6 marzo 2015 in aziende che superano i limiti dimensionali dell'art. 18 dello Statuto, il giudice annulla il licenziamento e ordina la reintegrazione, con indennità fino a dodici mensilità, quando accerta l'insussistenza del fatto contestato oppure che il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa in base al contratto collettivo o ai codici disciplinari applicabili; nelle altre ipotesi in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa dichiara risolto il rapporto e condanna a un'indennità risarcitoria onnicomprensiva tra dodici e ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità, alle dimensioni dell'attività e al comportamento delle parti; per i soli vizi di procedura o di motivazione l'indennità va da sei a dodici mensilità. Per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 vale il contratto a tutele crescenti: se non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto alla data del licenziamento e condanna a un'indennità non soggetta a contribuzione pari a due mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità; dopo le pronunce della Corte costituzionale che hanno eliminato l'automatismo fondato sulla sola anzianità, il giudice determina l'importo valutando anche numero di dipendenti, dimensioni dell'attività, comportamento e condizioni delle parti. La reintegrazione resta possibile solo nell'ipotesi del comma 2, cioè quando sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione sulla sproporzione. Nelle piccole imprese le indennità sono ridotte nei limiti previsti. In tutti i regimi il licenziamento discriminatorio, ritorsivo o altrimenti nullo comporta la reintegrazione e il risarcimento pieno.

Che cosa fare

  1. Da lavoratore, alla contestazione: rispondere per iscritto entro il termine, chiedere l'audizione con l'assistenza sindacale, raccogliere prove e testimoni; non firmare dichiarazioni preconfezionate.
  2. Dopo il licenziamento: impugnare per iscritto entro sessanta giorni e depositare il ricorso entro centottanta; valutare l'offerta conciliativa, che chiude la lite con un importo esente.
  3. Individuare il vizio: tardività o genericità della contestazione, insussistenza del fatto, previsione di sanzione conservativa nel CCNL, sproporzione, motivo ritorsivo, difetto di forma.
  4. Da datore: contestare subito e in modo specifico, rispettare i cinque giorni, verificare la scala sanzionatoria del contratto collettivo, motivare il provvedimento e concedere il preavviso quando la gravità non è massima.
  5. In giudizio: domande gradate (reintegrazione, indennità, vizi formali) e calcolo delle mensilità secondo il regime applicabile.

Il licenziamento disciplinare si vince o si perde sulla contestazione e sulla scala del contratto collettivo, più che sul fatto in sé. Il gradino più grave è nella pagina sul licenziamento per giusta causa, quello organizzativo nella pagina sul giustificato motivo oggettivo; i termini e le forme nella pagina sull'impugnazione del licenziamento; la via che evita la causa nella pagina sulla conciliazione e offerta conciliativa.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra giusta causa e giustificato motivo soggettivo?
La gravità. La giusta causa è il fatto che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto e permette il licenziamento in tronco, senza preavviso (art. 2119 c.c.); il giustificato motivo soggettivo è un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali che consente il licenziamento con preavviso (art. 3 L. 604/1966). In entrambi i casi serve il procedimento disciplinare dell'art. 7 dello Statuto.
Il contratto collettivo prevede per quel fatto solo una multa: possono licenziarmi?
No, e questo è uno dei pochi casi in cui si ottiene ancora la reintegrazione: se il fatto contestato rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa secondo il contratto collettivo o il codice disciplinare, il licenziamento è illegittimo e per i lavoratori in regime di art. 18 il giudice annulla e ordina la reintegrazione. Per gli assunti dal 2015 la reintegrazione richiede invece la dimostrazione dell'insussistenza del fatto materiale.
Quanto posso ottenere se il licenziamento è illegittimo?
Dipende dalla data di assunzione e dalle dimensioni dell'azienda. Con l'art. 18: reintegrazione con indennità fino a dodici mensilità se il fatto è insussistente o punibile con sanzione conservativa, altrimenti indennità da dodici a ventiquattro mensilità; per i vizi solo procedurali, da sei a dodici. Con il D.Lgs. 23/2015: indennità pari a due mensilità per anno di servizio, comunque tra sei e trentasei, che il giudice determina valutando anzianità e altri criteri dopo le pronunce della Corte costituzionale, e reintegrazione solo se è dimostrata l'insussistenza del fatto materiale.
Entro quando devo impugnare?
Entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, e poi entro centottanta giorni dall'impugnazione va depositato il ricorso in tribunale o comunicata la richiesta di conciliazione o arbitrato; se il tentativo non riesce, il ricorso va depositato nei sessanta giorni successivi al rifiuto o al mancato accordo. Sono termini di decadenza.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme