In breve
- Nozione (art. 3 L. 604/1966): notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, con preavviso; la giusta causa (2119 c.c.) è più grave e senza preavviso.
- Procedura (art. 7 St. lav.): codice disciplinare affisso, contestazione scritta specifica e tempestiva, 5 giorni per le difese, provvedimento motivato.
- Proporzionalità: conta la gravità concreta e ciò che il CCNL prevede per quel fatto.
- Tutele art. 18: reintegrazione se il fatto è insussistente o punibile con sanzione conservativa; altrimenti 12-24 mensilità; vizi formali 6-12.
- Tutele D.Lgs. 23/2015: indennità 2 mensilità per anno, da 6 a 36; reintegrazione solo per insussistenza del fatto materiale. Termini: 60 giorni + 180.
Che cosa è il giustificato motivo soggettivo
«Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.»
La norma contiene due figure: il giustificato motivo soggettivo, cioè il notevole inadempimento del lavoratore, e quello oggettivo, legato all'organizzazione. Il primo si distingue dalla giusta causa dell'art. 2119 c.c. solo per intensità: la giusta causa è il fatto che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto e giustifica il licenziamento in tronco; il giustificato motivo soggettivo è un inadempimento grave ma compatibile con il periodo di preavviso, che va concesso o compensato con l'indennità sostitutiva. La qualificazione data dal datore non vincola il giudice, che può riqualificare il licenziamento in giustificato motivo se ritiene che la gravità non raggiunga la soglia della giusta causa, con la conseguenza del diritto al preavviso. L'inadempimento deve essere imputabile al lavoratore, quindi colposo o doloso, e notevole, valutato in concreto in base alle mansioni, al grado di affidamento, all'anzianità, ai precedenti disciplinari, al danno o al pericolo causati e al contesto. Sono ipotesi ricorrenti le assenze ingiustificate ripetute, i ritardi sistematici, l'insubordinazione verso i superiori, la violazione delle procedure di sicurezza, la negligenza che provoca danni, l'uso improprio di strumenti e credenziali aziendali, la concorrenza sleale, lo scarso rendimento quando è addebitabile a colpa e non a inidoneità, che appartiene invece all'area oggettiva. Il licenziamento va intimato per iscritto con i motivi (art. 2 L. 604/1966), a pena di inefficacia.
La procedura disciplinare e la proporzionalità
| Passaggio | Regola | Vizio tipico |
|---|---|---|
| Codice disciplinare | Affissione in luogo accessibile o pubblicazione; non necessaria per le violazioni di norme di legge o del minimo etico | Mancata affissione per infrazioni tipizzate dal CCNL |
| Contestazione | Scritta, specifica, immediata rispetto alla conoscenza dei fatti, immutabile | Contestazione generica, tardiva o mutata nel provvedimento finale |
| Difese | Almeno cinque giorni; diritto di essere sentito con assistenza sindacale | Provvedimento adottato prima del termine o senza audizione richiesta |
| Provvedimento | Scritto e motivato, coerente con i fatti contestati, tempestivo rispetto alle difese | Motivi nuovi, ritardo ingiustificato |
| Proporzionalità | Coerenza con la gravità e con la graduazione del CCNL; recidiva solo se contestata e non estinta | Licenziamento per fatti che il CCNL punisce con sanzione conservativa |
| Preavviso | Dovuto secondo il CCNL o sostituito dall'indennità | Licenziamento in tronco per un fatto da giustificato motivo |
La proporzionalità è il terreno su cui si decidono la maggior parte delle cause. Il giudice confronta il fatto con la scala delle sanzioni del contratto collettivo: se il CCNL prevede per quella condotta una sanzione conservativa, il licenziamento è sproporzionato, e per i lavoratori in regime di art. 18 questa è una delle due strade che portano ancora alla reintegrazione. Conta anche la recidiva, ma solo se è stata contestata e se i precedenti non sono estinti per il decorso del tempo previsto dal contratto, di regola due anni. Quando il licenziamento è intimato per più fatti, resta legittimo se anche uno solo di essi è provato e sufficientemente grave.
Che cosa succede se il licenziamento è illegittimo
Il regime dipende dalla data di assunzione. Per i lavoratori assunti fino al 6 marzo 2015 in aziende che superano i limiti dimensionali dell'art. 18 dello Statuto, il giudice annulla il licenziamento e ordina la reintegrazione, con indennità fino a dodici mensilità, quando accerta l'insussistenza del fatto contestato oppure che il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa in base al contratto collettivo o ai codici disciplinari applicabili; nelle altre ipotesi in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa dichiara risolto il rapporto e condanna a un'indennità risarcitoria onnicomprensiva tra dodici e ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità, alle dimensioni dell'attività e al comportamento delle parti; per i soli vizi di procedura o di motivazione l'indennità va da sei a dodici mensilità. Per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 vale il contratto a tutele crescenti: se non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto alla data del licenziamento e condanna a un'indennità non soggetta a contribuzione pari a due mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità; dopo le pronunce della Corte costituzionale che hanno eliminato l'automatismo fondato sulla sola anzianità, il giudice determina l'importo valutando anche numero di dipendenti, dimensioni dell'attività, comportamento e condizioni delle parti. La reintegrazione resta possibile solo nell'ipotesi del comma 2, cioè quando sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione sulla sproporzione. Nelle piccole imprese le indennità sono ridotte nei limiti previsti. In tutti i regimi il licenziamento discriminatorio, ritorsivo o altrimenti nullo comporta la reintegrazione e il risarcimento pieno.
Che cosa fare
- Da lavoratore, alla contestazione: rispondere per iscritto entro il termine, chiedere l'audizione con l'assistenza sindacale, raccogliere prove e testimoni; non firmare dichiarazioni preconfezionate.
- Dopo il licenziamento: impugnare per iscritto entro sessanta giorni e depositare il ricorso entro centottanta; valutare l'offerta conciliativa, che chiude la lite con un importo esente.
- Individuare il vizio: tardività o genericità della contestazione, insussistenza del fatto, previsione di sanzione conservativa nel CCNL, sproporzione, motivo ritorsivo, difetto di forma.
- Da datore: contestare subito e in modo specifico, rispettare i cinque giorni, verificare la scala sanzionatoria del contratto collettivo, motivare il provvedimento e concedere il preavviso quando la gravità non è massima.
- In giudizio: domande gradate (reintegrazione, indennità, vizi formali) e calcolo delle mensilità secondo il regime applicabile.
Il licenziamento disciplinare si vince o si perde sulla contestazione e sulla scala del contratto collettivo, più che sul fatto in sé. Il gradino più grave è nella pagina sul licenziamento per giusta causa, quello organizzativo nella pagina sul giustificato motivo oggettivo; i termini e le forme nella pagina sull'impugnazione del licenziamento; la via che evita la causa nella pagina sulla conciliazione e offerta conciliativa.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra giusta causa e giustificato motivo soggettivo?
Il contratto collettivo prevede per quel fatto solo una multa: possono licenziarmi?
Quanto posso ottenere se il licenziamento è illegittimo?
Entro quando devo impugnare?
Fonti normative
- Art. 3 L. 604/1966 — Giustificato motivo
- Art. 2119 c.c. — Recesso per giusta causa
- Art. 7 L. 300/1970 — Sanzioni disciplinari
- Art. 18 L. 300/1970 — Tutela in caso di licenziamento illegittimo
- Art. 3 D.Lgs. 23/2015 — Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- LicenziamentoIl licenziamento per giusta causaDefinizione e casi tipici, differenza con il giustificato motivo soggettivo, contestazione e 5 giorni, impugnazione in 60+180 giorni, reintegra o indennità, NASpI.
- LicenziamentoIl licenziamento economico (giustificato motivo oggettivo)Ragioni organizzative vere, nesso con il posto soppresso, repêchage, criteri di scelta, procedura ITL sopra i 15, preavviso, tutele dopo Corte cost. 128/2024, impugnazione, offerta conciliativa.
- LicenziamentoImpugnare il licenziamento: sessanta giorni, poi centottantaI due termini di decadenza, la forma dell'impugnazione, gli altri atti soggetti agli stessi termini, il processo, l'onere della prova, i costi e i tempi.
- LicenziamentoLa conciliazione dopo il licenziamento: l'offerta dell'art. 6 e le sedi protetteL'offerta di conciliazione (art. 6 D.Lgs. 23/2015): una mensilità per anno da 3 a 27, esente da tasse, assegno circolare in sede protetta entro 60 giorni; sedi, NASpI.
- LicenziamentoAssenza ingiustificata e dimissioni «per fatti concludenti»Licenziamento disciplinare con l'art. 7 St. lav. oppure, dopo 15 giorni di assenza, risoluzione senza NASpI (art. 26 c. 7-bis D.Lgs. 151/2015): Ispettorato e difese.
- Pubblico impiegoIl rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione: le differenze con il privatoD.Lgs. 165/2001: giudice del lavoro (63), concorsi al TAR, reintegrazione con massimo 24 mensilità, licenziamento tipizzato (55-quater), niente conversione dei precari.