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GuidaLavoro e previdenza · Licenziamento

Il licenziamento orale o «di fatto»

«Da domani non venire più» non è un licenziamento: la legge esige la forma scritta con i motivi, e senza il rapporto continua come se nulla fosse. Il lavoratore mandato via a voce deve mettersi subito per iscritto a disposizione e poi chiedere la reintegra e le retribuzioni perdute, senza il vincolo dei sessanta giorni. Il rischio è la controversia sulla prova: il datore dirà che il lavoratore si è dimesso o si è assentato, e la legge sulle dimissioni per fatti concludenti ha reso il punto più delicato.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Il licenziamento va comunicato per iscritto con i motivi; senza forma scritta è inefficace e il rapporto continua (art. 2 L. 604/1966).
  • Tutela: reintegra + retribuzioni dal licenziamento (min. 5 mensilità) + contributi, o 15 mensilità; per tutte le aziende (art. 18 c. 1 St. lav.; art. 2 D.Lgs. 23/2015).
  • Niente decadenza di 60 giorni (manca l'atto scritto): vale la prescrizione; ma agire subito.
  • Prova: il lavoratore prova l'estromissione; il datore prova le dimissioni; attenzione alle dimissioni per fatti concludenti (L. 203/2024).
  • Da fare il giorno stesso: messa a disposizione scritta; poi UNILAV, NASpI, ricorso.

Perché il licenziamento orale non esiste

Art. 2 L. 604/1966 — Forma del licenziamento

«Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti».

SituazioneConseguenza
Allontanamento a voce, per telefono, con il ritiro del badge o la cancellazione dai turniLicenziamento inefficace: rapporto mai interrotto, retribuzioni dovute, reintegra (art. 18 c. 1; art. 2 D.Lgs. 23/2015)
Messaggio WhatsApp o e-mail del datoreLa giurisprudenza tende a ritenere rispettata la forma scritta se il testo è riconducibile al datore e contiene la volontà di licenziare; i 60 giorni decorrono dalla ricezione
Lettera scritta senza motiviInefficace per l'art. 2 c. 2; nel regime dell'art. 18 riformato e del D.Lgs. 23/2015 il vizio di motivazione è trattato come vizio formale con indennità ridotta, ma la mancanza totale dei motivi resta contestabile come inefficacia
Licenziamento orale seguito da letteraVale la lettera: da essa decorrono i 60 giorni; le retribuzioni tra l'allontanamento e la lettera sono dovute
Lavoro domestico, periodo di provaLa L. 604 non si applica (art. 4 L. 108/1990 per i domestici; art. 10 L. 604/1966 per la prova): recesso libero con preavviso, forma scritta non richiesta a pena di inefficacia, salvo il contratto collettivo; restano i divieti di nullità (maternità, discriminazione)
Lavoratore in nero mandato via a vocePrima l'accertamento del rapporto (testimoni, messaggi, pagamenti), poi le stesse tutele; denuncia all'Ispettorato

La Cassazione qualifica il licenziamento orale come giuridicamente inesistente: non produce l'effetto estintivo, il rapporto prosegue e il datore che non fa lavorare è in mora, con l'obbligo di pagare le retribuzioni. Per questo il termine di 60 giorni dell'art. 6, che decorre dalla comunicazione «in forma scritta», non si applica, e resta solo la prescrizione. La tutela, in caso di causa, è quella dei licenziamenti nulli: reintegra e risarcimento non inferiore a cinque mensilità, per tutte le imprese e per i piccoli datori, per gli assunti a tutele crescenti (art. 2, c. 1, ultimo periodo, D.Lgs. 23/2015) e per i dirigenti. L'eccezione dei lavoratori domestici riguarda la forma, non la sostanza: il licenziamento verbale è valido ma va provato, e restano i divieti di nullità (maternità, discriminazione).

La prova e le mosse da fare subito

  1. Messa a disposizione: raccomandata o PEC, anche tramite sindacato o avvocato, nella quale il lavoratore dichiara di essere stato allontanato a voce in una certa data, contesta il licenziamento orale e si dichiara pronto a riprendere servizio; da ripetere se il datore tace. È la prova che non c'è stato abbandono del posto e fa maturare le retribuzioni.
  2. Documenti: chat e messaggi sui turni, testimoni (colleghi, clienti), comunicazione UNILAV di cessazione verificabile tramite patronato o sul portale INPS, ultime buste paga, badge; l'onere di provare l'estromissione è del lavoratore, quello delle dimissioni del datore.
  3. Dimissioni per fatti concludenti: la L. 203/2024 consente al datore di comunicare all'Ispettorato la risoluzione per assenza ingiustificata oltre 15 giorni (o il termine del CCNL); il lavoratore la contesta provando che l'assenza dipende dal fatto del datore, e la messa a disposizione scritta è esattamente quella prova (guida). Le dimissioni valide sono solo quelle telematiche.
  4. NASpI e reddito: la perdita involontaria del lavoro dà diritto alla NASpI anche se il licenziamento è contestato; il datore che non ha comunicato la cessazione la ostacola, e l'Ispettorato può intervenire; le somme percepite si scomputano dal risarcimento per lo stesso periodo.
  5. Ricorso: al giudice del lavoro con il rito del lavoro, anche con richiesta di provvedimento d'urgenza per la reintegra; oppure conciliazione, in cui l'insanabilità del vizio dà al lavoratore una posizione forte per un'uscita indennizzata.

Il licenziamento orale è frequente nelle piccole realtà, nella ristorazione, nei cantieri e nel lavoro in nero, dove il datore confida nell'assenza di documenti: l'errore tipico del lavoratore è restare a casa senza scrivere nulla, consegnando al datore la tesi dell'abbandono. Con la lettera di messa a disposizione, i messaggi conservati e un testimone, la causa è tra le più semplici del diritto del lavoro, e la tutela è la più forte; per le ipotesi in cui il licenziamento scritto c'è ma è vietato dalla legge, la guida sul licenziamento nullo, e per i termini di tutti gli altri casi la guida sui 60 giorni.

Domande frequenti

Il titolare mi ha detto a voce di non tornare più: sono licenziato?

Giuridicamente no. Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto con i motivi (art. 2 L. 604/1966), altrimenti è inefficace: il rapporto prosegue e il datore deve la retribuzione anche se non la fa lavorare. Il giorno stesso, o comunque subito, invii una raccomandata o una PEC (anche tramite sindacato o avvocato) in cui dichiara di essere stato allontanato verbalmente, contesta il licenziamento orale e si mette a disposizione per riprendere il lavoro: è la prova che non si è dimesso e non ha abbandonato il posto, e da quel momento le retribuzioni maturano per mora del datore. Poi controlli tramite patronato o sul sito INPS se il datore ha inviato la comunicazione di cessazione (UNILAV), che è un'ulteriore prova dell'estromissione, e chieda la NASpI.

Devo impugnare entro 60 giorni anche il licenziamento orale?

No. Il termine di decadenza di 60 giorni dell'art. 6 L. 604/1966 decorre dalla «comunicazione in forma scritta» del licenziamento o dei motivi; mancando l'atto scritto, la Cassazione esclude la decadenza e il lavoratore può far valere l'inefficacia nei termini di prescrizione, con il diritto alle retribuzioni fino alla reintegra. Attenzione però a due cose: se dopo il licenziamento orale arriva una lettera di licenziamento, da quella decorrono i 60 giorni; e l'attesa peggiora la posizione probatoria, perché il datore sosterrà l'abbandono del posto o le dimissioni. La regola pratica è agire subito con la messa a disposizione e, se il datore non risponde, con il ricorso.

Che cosa ottengo in causa?

La reintegra nel posto di lavoro e il risarcimento pari alle retribuzioni maturate dal giorno dell'allontanamento a quello dell'effettiva reintegra, dedotto quanto guadagnato altrove, con un minimo di cinque mensilità, oltre ai contributi; oppure, a sua scelta entro 30 giorni dalla sentenza, quindici mensilità esenti da contributi al posto della reintegra. La tutela è la stessa in tutte le aziende, anche sotto i 15 dipendenti e per gli assunti dal 2015 (art. 18, c. 1, St. lav.; art. 2 D.Lgs. 23/2015). Se la reintegra non le interessa, di solito si tratta una conciliazione: la mancanza della forma scritta è un vizio che il datore non può sanare, per cui la posizione negoziale è forte.

Il datore dice che mi sono dimesso perché non mi sono più presentato: come funziona?

Le dimissioni sono valide solo se rese con la procedura telematica del Ministero del lavoro (art. 26 D.Lgs. 151/2015), tranne le eccezioni di legge; la semplice assenza non è dimissione. Dal 2025 la L. 203/2024 prevede però che l'assenza ingiustificata oltre il termine del contratto collettivo, o in mancanza oltre 15 giorni, consenta al datore di comunicare all'Ispettorato la risoluzione per volontà del lavoratore (dimissioni per fatti concludenti), salvo che il lavoratore dimostri l'impossibilità di comunicare l'assenza per forza maggiore o per fatto imputabile al datore. Il licenziamento orale è esattamente il «fatto imputabile al datore»: per questo la messa a disposizione scritta immediata, ripetuta se necessario, è la difesa contro la tesi dell'abbandono, e l'onere di provare le dimissioni resta sul datore.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • LicenziamentoIl licenziamento nullo: discriminatorio, per maternità, per matrimonio, ritorsivoI casi di nullità (licenziamento discriminatorio: art. 15 L. 300/1970 per affiliazione o attività sindacale, sciopero, ragioni politiche, religiose, razziali, di lingua, sesso, handicap, età, nazionalità, orientamento sessuale, convinzioni personali; art. 4 L. 604/1966 per credo politico, fede religiosa, sindacato, esercizio di un diritto e whistleblowing; art. 3 L. 108/1990: nullo qualunque sia la motivazione addotta e la dimensione, anche per i dirigenti; codice delle pari opportunità e D.Lgs. 215 e 216/2003; maternità e paternità: art. 54 D.Lgs. 151/2001, divieto dall'inizio della gravidanza fino a un anno di età del bambino, anche se il datore ignorava la gravidanza, con certificazione da presentare; eccezioni: colpa grave, cessazione dell'azienda, scadenza del termine, esito negativo della prova; nullo anche il licenziamento per la domanda o fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino; padre in congedo di paternità fino all'anno del bambino; adozione e affidamento; matrimonio: art. 35 D.Lgs. 198/2006, nullità dei licenziamenti per causa di matrimonio con presunzione dalla richiesta delle pubblicazioni a un anno dopo la celebrazione, salvo prova di colpa grave, cessazione dell'attività, scadenza del termine, esito della prova, e nullità delle dimissioni non confermate; ritorsivo: motivo illecito determinante ed esclusivo ex art. 1345 c.c., per esempio dopo una causa, una denuncia, il rifiuto di dimissioni; altri casi previsti dalla legge, come il licenziamento nel trasferimento d'azienda, in frode alla legge, durante la malattia entro il comporto, per rifiuto di trasformazione del rapporto), la tutela (art. 18 c. 1-3 L. 300/1970 e art. 2 D.Lgs. 23/2015: reintegrazione nel posto qualunque sia il motivo formalmente addotto e il numero dei dipendenti, anche per i dirigenti; risarcimento pari alle retribuzioni dal licenziamento alla reintegra, dedotto l'aliunde perceptum, mai inferiore a 5 mensilità; contributi previdenziali; opzione per 15 mensilità entro 30 giorni, non soggette a contribuzione, che risolvono il rapporto; rapporto risolto se il lavoratore non riprende servizio entro 30 giorni dall'invito; Corte cost. 22/2024 ha eliminato la parola «espressamente» dall'art. 2 D.Lgs. 23/2015, estendendo la reintegra a tutte le nullità anche implicite; licenziamento orale: stesso regime), la prova (discriminazione: prova anche statistica e per presunzioni, con inversione dell'onere ex art. 40 D.Lgs. 198/2006 e art. 28 D.Lgs. 150/2011, il datore prova l'insussistenza; maternità e matrimonio: presunzioni legali, basta la data e la certificazione; ritorsione: prova rigorosa del motivo illecito unico e determinante, ma indizi come i tempi, la pretestuosità del motivo addotto e la sproporzione; nullità rilevabile d'ufficio), procedura e termini (impugnazione entro 60 giorni e ricorso entro 180 ex art. 6 L. 604/1966, decadenza che vale anche per le nullità secondo l'orientamento prevalente, salvo il licenziamento orale che secondo la Cassazione non è soggetto al termine di 60 giorni; rito del lavoro o rito speciale antidiscriminatorio ex art. 28 D.Lgs. 150/2011 con ordinanza urgente e sentenza; conciliazione; NASpI nel frattempo e restituzione se reintegrato; rivalutazione e interessi), casi concreti (licenziata al rientro dalla maternità con motivo economico pretestuoso; licenziato dopo aver chiesto gli straordinari non pagati; licenziamento del disabile senza accomodamenti ragionevoli; licenziamento dell'over 60 per età; del sindacalista dopo lo sciopero).
  • LicenziamentoImpugnare il licenziamento: sessanta giorni, poi centottantaI due termini di decadenza, la forma dell'impugnazione, gli altri atti soggetti agli stessi termini, il processo, l'onere della prova, i costi e i tempi.
  • LicenziamentoLe tutele contro il licenziamento illegittimo: reintegra o indennitàI tre regimi (art. 18 per gli assunti prima del 7 marzo 2015, tutele crescenti per gli assunti dopo, piccole imprese), licenziamento nullo, fatto insussistente e sanzione conservativa, difetto di giustificazione, vizi di forma e procedura, motivo oggettivo, soglie dimensionali, indennità sostitutiva di 15 mensilità, offerta conciliativa esente, sentenze della Consulta 194/2018, 150/2020, 59/2021, 125/2022, 128/2024, 129/2024, 118/2025.
  • Dimissioni, TFR e fine del rapportoLe dimissioni telematiche: come si danno e come si revocanoObbligo della procedura telematica a pena di inefficacia, chi può trasmettere (lavoratore con SPID/CIE, patronati, sindacati, consulenti del lavoro, Ispettorato, enti bilaterali, commissioni di certificazione), revoca entro 7 giorni, esclusioni (lavoro domestico, sedi protette, PA, periodo di prova secondo la prassi), genitori: convalida all'Ispettorato fino ai 3 anni del bambino, preavviso (CCNL) e indennità sostitutiva, dimissioni per giusta causa senza preavviso e con NASpI, risoluzione consensuale, assenza ingiustificata oltre 15 giorni (comma 7-bis), sanzioni per il datore che altera i moduli, TFR e ultima busta paga.
  • Contratto, mansioni e stipendioIl lavoro nero: diritti del lavoratore e rischi del datoreChe cos'è il lavoro nero (mancata comunicazione preventiva di assunzione, differenza con il lavoro grigio: part-time falso, fuori busta, straordinari non pagati), diritti del lavoratore (art. 2126 c.c.: retribuzione da CCNL, differenze, TFR, ferie, tredicesima, contributi INPS con prescrizione quinquennale e rendita vitalizia, tutela INAIL automatica per l'infortunio, licenziamento orale inefficace con reintegrazione, NASpI), come si prova il rapporto (testimoni, chat, bonifici, badge, foto, ispezione), la denuncia all'Ispettorato e la causa di lavoro, prescrizione dei crediti (5 anni dalla fine del rapporto), rischi per il datore (maxi-sanzione art. 3 DL 12/2002 +30% L. 145/2018: 1.950-11.700, 3.900-23.400, 7.800-46.800 euro; +20% per stranieri, minori, percettori di ADI; raddoppio della maggiorazione se recidivo; diffida ex art. 13 D.Lgs. 124/2004 con assunzione per almeno 3 mesi; sospensione dell'attività art. 14 D.Lgs. 81/2008; contributi evasi e sanzioni civili; reati per stranieri senza permesso art. 22 c. 12 TU immigrazione e caporalato 603-bis), esclusione del lavoro domestico dalla maxi-sanzione, lavoro nero e sussidi (ADI).
  • La causa di lavoroIl rito del lavoro: come funziona la causa davanti al giudice del lavoroLe controversie del rito (art. 409: lavoro subordinato privato, rapporti agrari, agenzia e collaborazioni coordinate e continuative, dipendenti di enti pubblici economici, pubblico impiego privatizzato; art. 442: previdenza e assistenza, infortuni, malattie professionali), il giudice (tribunale in funzione di giudice del lavoro; competenza per territorio: luogo in cui è sorto il rapporto o si trova l'azienda o la dipendenza, art. 413; clausole derogative nulle; per gli agenti il loro domicilio; per il pubblico impiego la sede dell'ufficio), prima della causa (tentativo di conciliazione facoltativo presso l'Ispettorato o in sede sindacale, art. 410-411, che interrompe la prescrizione e sospende le decadenze per la durata più 20 giorni; obbligatorio solo per i contratti certificati; conciliazione e arbitrato, art. 412; rinunce e transazioni impugnabili entro 6 mesi salvo sede protetta, art. 2113 c.c.; per i licenziamenti l'impugnazione stragiudiziale in 60 giorni e il deposito in 180), il ricorso (art. 414: fatti, diritto, conclusioni, prove e documenti tutti subito, a pena di decadenza; deposito telematico; decreto del giudice entro 5 giorni con udienza entro 60 giorni; notifica del ricorso e del decreto entro 10 giorni e almeno 30 giorni prima dell'udienza, art. 415), la difesa (memoria difensiva almeno 10 giorni prima dell'udienza con eccezioni, riconvenzionali, prove e documenti a pena di decadenza, art. 416; contestazione specifica dei fatti; chiamata del terzo, art. 420 c. 9), l'udienza (comparizione personale, interrogatorio libero, tentativo di conciliazione con proposta del giudice il cui rifiuto ingiustificato è valutabile, art. 420; procuratore con potere di conciliare; modifica delle domande solo per gravi motivi; ammissione delle prove e assunzione in udienze ravvicinate; poteri d'ufficio del giudice anche oltre i limiti del codice civile, accesso sul luogo di lavoro, informazioni ai sindacati, art. 421; ordinanze di pagamento delle somme non contestate e provvisionali, art. 423), la decisione (sentenza con lettura del dispositivo e delle ragioni in udienza, o deposito entro 60 giorni nei casi complessi, art. 429; rivalutazione e interessi sui crediti di lavoro; esecutività immediata con la sola copia del dispositivo per il lavoratore e sospensione in appello solo per gravissimo danno, art. 431; per il datore secondo gli artt. 282-283), i licenziamenti (art. 441-bis: trattazione prioritaria con termini dimezzabili quando si chiede la reintegra; art. 441-quater: nullità discriminatoria anche con i riti speciali; abolito il rito Fornero), l'appello (ricorso alla corte d'appello entro 30 giorni dalla notifica o 6 mesi dalla pubblicazione, motivi specifici a pena di inammissibilità, art. 434; niente nuove prove salvo indispensabili, art. 437; inammissibilità manifesta con ordinanza, art. 436-bis), costi e tempi (contributo unificato ridotto alla metà ed esente fino a 40.978,92 euro di reddito, art. 9 c. 1-bis D.P.R. 115/2002; esenzione da bolli e spese per il lavoratore, art. 10; gratuito patrocinio; durata media 1-2 anni in primo grado con forti differenze locali; spese di soccombenza).