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GuidaLavoro e previdenza · La causa di lavoro

Il rito del lavoro: come funziona la causa davanti al giudice del lavoro

La causa di lavoro inizia con un ricorso, non con una citazione, e il giudice fissa subito l'udienza: le parti devono comparire di persona, il giudice le interroga, propone una conciliazione e ammette anche prove d'ufficio. Chi vince ottiene una sentenza subito esecutiva. Il rito è pensato per essere concentrato, ma i tempi reali dipendono dal tribunale.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Quali cause: lavoro subordinato privato, co.co.co. e agenti, pubblico impiego, previdenza e infortuni (artt. 409 e 442 c.p.c.); giudice = tribunale del lavoro del luogo del rapporto o dell'azienda (art. 413).
  • Si inizia con un ricorso completo di prove e documenti (art. 414); il giudice fissa l'udienza entro 60 giorni; notifica almeno 30 giorni prima (art. 415); il convenuto si difende 10 giorni prima a pena di decadenza (art. 416).
  • All'udienza le parti compaiono di persona: interrogatorio libero, proposta conciliativa del giudice, prove anche d'ufficio (artt. 420-421).
  • Sentenza letta in udienza (art. 429), subito esecutiva per il lavoratore (art. 431); appello con ricorso entro 30 giorni (art. 434).
  • Licenziamenti con reintegra: trattazione prioritaria (art. 441-bis). Conciliazione preventiva facoltativa (art. 410), ma sospende le decadenze.

Prima del ricorso: chi, dove, quando

Art. 413, commi 1-2, c.p.c. — Giudice competente

«Le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro. Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto».

Il rito si applica alle controversie dell'art. 409: lavoro subordinato privato, rapporti agrari, agenzia e collaborazioni coordinate e continuative anche non subordinate, dipendenti di enti pubblici economici e pubblico impiego privatizzato, e per l'art. 442 anche a previdenza, assistenza, infortuni e malattie professionali (con l'accertamento tecnico preventivo per le prestazioni sanitarie). Il giudice è sempre il tribunale in funzione di giudice del lavoro; la competenza territoriale segue il luogo in cui il rapporto è sorto o l'azienda o la dipendenza cui il lavoratore è addetto (per gli agenti il loro domicilio, per il pubblico impiego la sede dell'ufficio), e le clausole del contratto che la derogano sono nulle. Prima della causa il lavoratore può chiedere un tentativo di conciliazione davanti alla commissione presso l'Ispettorato del lavoro o in sede sindacale (artt. 410-411): è facoltativo dal 2010 (resta obbligatorio solo per i contratti certificati), ma la richiesta interrompe la prescrizione e sospende ogni decadenza per la durata del tentativo e per i venti giorni successivi; il verbale di conciliazione è titolo esecutivo e la rinuncia firmata in quelle sedi non è più impugnabile, mentre le rinunce e transazioni firmate altrove si impugnano entro sei mesi (art. 2113 c.c.). Chi impugna un licenziamento deve prima contestarlo per iscritto entro 60 giorni e depositare il ricorso entro i 180 successivi (la doppia decadenza), e per i crediti retributivi corre la prescrizione: le decadenze del lavoro sono molte e brevi.

Dal ricorso alla sentenza

Art. 420, commi 1-2, c.p.c. — Udienza di discussione della causa

«Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio».

  1. Ricorso (art. 414): indica il giudice, le parti con codice fiscale e PEC, l'oggetto, i fatti e il diritto con le conclusioni e, a pena di decadenza, tutti i mezzi di prova e i documenti; si deposita telematicamente con i documenti.
  2. Decreto (art. 415): entro cinque giorni il giudice fissa l'udienza di discussione, non oltre sessanta giorni dal deposito; il ricorrente notifica ricorso e decreto entro dieci giorni e almeno trenta giorni prima dell'udienza (quaranta e ottanta se all'estero). Il pubblico impiego si notifica direttamente all'amministrazione.
  3. Memoria del convenuto (art. 416): deposito almeno dieci giorni prima dell'udienza con le eccezioni non rilevabili d'ufficio, le domande riconvenzionali, la presa di posizione precisa sui fatti, le prove e i documenti, tutto a pena di decadenza; i fatti non contestati specificamente si considerano provati.
  4. Udienza (art. 420): comparizione personale, interrogatorio libero, proposta conciliativa; modifiche delle domande solo per gravi motivi con autorizzazione; se la causa è matura si va subito alla discussione e alla sentenza; altrimenti il giudice ammette le prove e le assume in udienze ravvicinate (non oltre dieci giorni, sulla carta), può chiamare il terzo e disporre l'accesso sul luogo di lavoro.
  5. Istruttoria (art. 421): il giudice può ammettere d'ufficio ogni mezzo di prova anche fuori dai limiti del codice civile (tranne il giuramento decisorio), chiedere informazioni ai sindacati, interrogare persone incapaci di testimoniare; su istanza del lavoratore ordina con ordinanza esecutiva il pagamento delle somme non contestate o di una provvisionale (art. 423).
  6. Sentenza (art. 429): dopo la discussione il giudice legge in udienza il dispositivo e le ragioni, o fissa un termine fino a sessanta giorni per il deposito nelle cause complesse; sui crediti di lavoro liquida interessi legali e rivalutazione; la condanna a favore del lavoratore è subito esecutiva con la sola copia del dispositivo, e la corte d'appello la sospende solo per gravissimo danno (art. 431); quella a favore del datore segue le regole ordinarie.

Licenziamenti, appello, costi

FaseTermineNorma
Decreto di fissazione dell'udienza5 giorni dal deposito; udienza entro 60 giorniart. 415
Notifica al convenutoEntro 10 giorni dal decreto, almeno 30 giorni prima dell'udienzaart. 415
Memoria difensivaAlmeno 10 giorni prima dell'udienzaart. 416
Licenziamento con domanda di reintegraTermini riducibili alla metà, mai meno di 20 giorni; udienze riservateart. 441-bis
Deposito della sentenza complessaFino a 60 giorni dal dispositivoart. 429
AppelloRicorso entro 30 giorni dalla notifica (40 all'estero) o 6 mesi dalla pubblicazioneartt. 434, 327
Ricorso per cassazione60 giorni dalla notifica o 6 mesiart. 325

Dal 2023 non esiste più il rito Fornero: le cause di licenziamento seguono il rito ordinario del lavoro, ma quando si chiede la reintegra hanno trattazione prioritaria, con termini dimezzabili, concentrazione di istruttoria e decisione e giorni di udienza riservati (art. 441-bis); il licenziamento discriminatorio si può far valere anche con i riti speciali antidiscriminatori (art. 441-quater), e quello del socio di cooperativa si decide insieme al rapporto associativo (art. 441-ter). L'appello si propone con ricorso alla corte d'appello in funzione di giudice del lavoro entro trenta giorni dalla notifica della sentenza (art. 434), con motivi specifici per ciascun capo a pena di inammissibilità; niente nuove domande, eccezioni o prove salvo quelle indispensabili (art. 437), e l'appello manifestamente infondato è dichiarato inammissibile con ordinanza (art. 436-bis). Sui costi, il contributo unificato è ridotto alla metà e non è dovuto da chi ha un reddito imponibile fino a tre volte il limite del gratuito patrocinio, oggi 40.978,92 euro (art. 9, c. 1-bis, D.P.R. 115/2002), gli atti sono esenti da bollo (art. 10), e chi è sotto il limite di reddito ha il gratuito patrocinio; le spese di lite seguono la soccombenza, con compensazione possibile. In pratica il rito del lavoro premia chi arriva preparato: la causa si vince o si perde nel ricorso e nella memoria, perché dopo le porte delle prove si chiudono, e la prima udienza con il giudice che interroga le parti è spesso il momento in cui la transazione diventa possibile.

Domande frequenti

Devo andare in udienza di persona?

Sì: l'art. 420 c.p.c. impone la comparizione personale delle parti alla prima udienza, dove il giudice le interroga liberamente e tenta la conciliazione formulando una proposta. Chi non compare senza giustificato motivo, o rifiuta senza motivo la proposta del giudice, subisce una valutazione negativa ai fini della decisione. Ci si può far rappresentare da un procuratore con procura notarile o autenticata che conosca i fatti e possa conciliare; l'azienda manda di solito un dirigente o un consulente con tale procura.

Quanto dura una causa di lavoro?

Il codice prevede un'udienza entro 60 giorni dal deposito e la sentenza letta in udienza, ma nella pratica la prima udienza arriva dopo mesi e il primo grado si chiude in media in uno-due anni, con differenze forti tra tribunali; le cause di licenziamento con domanda di reintegra hanno la corsia prioritaria dell'art. 441-bis. L'appello, con ricorso entro 30 giorni dalla notifica della sentenza, aggiunge di regola un altro anno o due. La sentenza di primo grado a favore del lavoratore è però subito esecutiva, anche con la sola copia del dispositivo.

Posso aggiungere documenti o testimoni dopo il ricorso?

Di regola no: il rito del lavoro è rigido sulle preclusioni. Il ricorrente indica tutte le prove e i documenti nel ricorso (art. 414) e il convenuto nella memoria depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza (art. 416), a pena di decadenza. Il giudice può però ammettere d'ufficio ogni mezzo di prova, anche fuori dai limiti del codice civile (art. 421), e la giurisprudenza consente nuovi documenti solo se indispensabili e formatisi dopo o incolpevolmente ignorati. Per questo la causa si prepara prima di depositare: buste paga, contratti, messaggi, nomi dei testimoni con i capitoli di prova.

Quanto costa fare causa al datore di lavoro?

Il contributo unificato nelle cause di lavoro è ridotto alla metà rispetto a quello ordinario ed non è dovuto da chi ha un reddito imponibile fino a tre volte il limite del gratuito patrocinio, cioè 40.978,92 euro (art. 9, c. 1-bis, D.P.R. 115/2002); atti e sentenze sono esenti da bollo. Restano l'onorario dell'avvocato, spesso concordato in percentuale sul risultato o coperto dal sindacato, e il rischio delle spese di soccombenza, che il giudice può compensare. Con reddito basso spetta il gratuito patrocinio.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • LicenziamentoImpugnare il licenziamento: sessanta giorni, poi centottantaI due termini di decadenza, la forma dell'impugnazione, gli altri atti soggetti agli stessi termini, il processo, l'onere della prova, i costi e i tempi.
  • La causa di lavoroTermini di decadenza nel lavoro: la tabellaChe cosa è la decadenza (il diritto si estingue se non si compie l'atto nel termine; non si interrompe né si sospende come la prescrizione, salvo la sospensione per il tentativo di conciliazione, art. 410 c.p.c.; rilevabile solo su eccezione nei diritti disponibili; termini a giorni dal giorno successivo), la tabella (licenziamento individuale: impugnazione scritta entro 60 giorni dalla comunicazione o dai motivi, poi deposito del ricorso o richiesta di conciliazione entro 180 giorni, e 60 giorni dal rifiuto della conciliazione, art. 6 L. 604/1966; vale per ogni invalidità del licenziamento, art. 32 c. 2 L. 183/2010, per il recesso del committente dalle co.co.co., per il licenziamento collettivo, art. 5 c. 3 L. 223/1991, e per il licenziamento del dirigente; trasferimento: 60 giorni dalla comunicazione, art. 32 c. 3 lett. c; contratto a termine: 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto, art. 28 D.Lgs. 81/2015; somministrazione irregolare: 60 giorni dalla fine dell'attività presso l'utilizzatore, art. 39 D.Lgs. 81/2015; cessione di contratto e trasferimento d'azienda: 60 giorni dal trasferimento, art. 32 c. 4 lett. c; appalti illeciti e rapporto con soggetto diverso dal datore formale: 60 giorni, art. 32 c. 4 lett. d; dimissioni e risoluzione consensuale telematiche: revoca entro 7 giorni, art. 26 D.Lgs. 151/2015; dimissioni in gravidanza e nei primi tre anni del figlio: convalida all'Ispettorato, art. 55 D.Lgs. 151/2001; sanzioni disciplinari: 5 giorni per le difese, 20 giorni per il collegio di conciliazione, art. 7 St. lav.; rinunce e transazioni: 6 mesi dalla cessazione o dall'atto, art. 2113 c.c.; NASpI: domanda entro 68 giorni dalla cessazione, art. 6 D.Lgs. 22/2015; ricorso amministrativo INPS: 90 giorni, art. 46 L. 88/1989; azione giudiziaria per le pensioni: 3 anni, art. 47 D.P.R. 639/1970; INAIL: 3 anni dall'infortunio, art. 112 D.P.R. 1124/1965; invalidità civile: 6 mesi dal verbale, art. 42 D.L. 269/2003), le prescrizioni da non confondere (retribuzioni e TFR: 5 anni, art. 2948 c.c., che per i dipendenti privati decorrono dalla fine del rapporto; risarcimento contrattuale 10 anni; contributi 5 anni; sanzioni disciplinari non più utilizzabili dopo 2 anni), come si rispettano (atto scritto con prova della ricezione: raccomandata, PEC, consegna a mano con firma; impugnazione anche tramite sindacato; deposito telematico del ricorso; la richiesta di conciliazione o arbitrato sospende i termini per la durata più 20 giorni; nessuna sospensione feriale per le decadenze sostanziali; errori tipici: contestare a voce, contare dal licenziamento verbale, fidarsi di trattative in corso).
  • Pensioni, INPS e INAILCome si fa ricorso contro l'INPSChe cosa si impugna (reiezione di pensione di vecchiaia, anticipata, inabilità, assegno ordinario di invalidità, reversibilità; NASpI, DIS-COLL, indennità di malattia e maternità, congedi, assegno unico, invalidità civile e accompagnamento, Fondo di garanzia TFR; indebiti e richieste di restituzione; contributi e avvisi di addebito), il ricorso amministrativo (art. 46 L. 88/1989: comitato provinciale e commissioni speciali, 90 giorni dalla comunicazione, online tramite patronato o SPID, decisione in 90 giorni, silenzio-rigetto e facoltà di agire; art. 46, c. 8: il ricorso non sospende il provvedimento; per invalidità civile ricorso non previsto ma ATP), la causa (art. 442-443 c.p.c.: giudice del lavoro del luogo di residenza dell'attore; improcedibilità senza ricorso amministrativo o senza attendere 180 giorni; sospensione e termine di 60 giorni per presentarlo; rito del lavoro; prove e CTU), le decadenze (art. 47 DPR 639/1970: 3 anni per i trattamenti pensionistici, 1 anno per le prestazioni temporanee della gestione prestazioni temporanee, dalla comunicazione della decisione o dalla scadenza dei termini; decadenza anche per le prestazioni riconosciute in parte e per gli accessori; obbligo dell'INPS di indicare i rimedi), invalidità e inabilità (art. 445-bis: accertamento tecnico preventivo obbligatorio presso il tribunale di residenza, CTU con medico INPS, 30 giorni per contestare, decreto di omologa, giudizio di merito solo dopo la contestazione), prescrizione dei ratei (10 anni per le pensioni; 5 per gli accessori; 1 anno per indennità di malattia e maternità; NASpI), interessi e rivalutazione dalla reiezione, indebiti (irripetibilità delle prestazioni pensionistiche indebite se non c'è dolo, art. 52 L. 88/1989; restituzione delle prestazioni temporanee), spese (art. 152 disp. att.: esonero del soccombente sotto il doppio del limite del patrocinio; gratuito patrocinio; art. 96), patronati e avvocati, contributi e cartelle (opposizione all'avviso di addebito in 40 giorni), prove e documenti utili.
  • Pensioni, INPS e INAILInvalidità civile e indennità di accompagnamento: requisiti e ricorsoChi è invalido civile (art. 2 L. 118/1971: riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo; minori con difficoltà persistenti; ultrasessantacinquenni con difficoltà nelle funzioni dell'età, solo per accompagnamento e assistenza; esclusi invalidi di guerra, lavoro, servizio, ciechi e sordi che hanno leggi proprie), la scala delle percentuali (tabelle del D.M. 5 febbraio 1992; 33% qualifica; 46% collocamento mirato; 51% congedo per cure; 67% esenzione ticket e altri benefici; 74% assegno mensile; 100% pensione di inabilità; accompagnamento per chi non deambula o non compie gli atti quotidiani senza assistenza continua), le prestazioni e gli importi 2026 (pensione di inabilità: 340,71 euro per 13 mensilità con reddito personale fino a 20.029,55 euro, maggiorazione al milione entro 9.727,77 euro; assegno mensile 18-64 anni: 340,71 euro con reddito fino a 5.852,21 euro e senza attività lavorativa, autocertificata ogni anno, art. 13; indennità di accompagnamento: 551,53 euro per 12 mensilità, senza limiti di reddito e di età, compatibile con il lavoro, non reversibile, esclusa in caso di ricovero gratuito, artt. 1 L. 18/1980 e L. 508/1988; indennità di frequenza per i minori; dal 67° anno la pensione diventa assegno sociale sostitutivo), la domanda (certificato medico introduttivo del medico curante trasmesso all'INPS, domanda entro 90 giorni tramite patronato o SPID, visita della commissione ASL integrata dal medico INPS o, nelle 60 province in sperimentazione, unica visita INPS con il certificato che vale già come domanda; verbale con percentuale e giudizio; decorrenza dal mese successivo alla domanda; modello AP70 per i dati reddituali), la riforma della disabilità (D.Lgs. 62/2024: valutazione di base unica presso l'INPS con classificazioni ICD e ICF, che assorbe invalidità, handicap L. 104 e disabilità per il lavoro; sperimentazione 2025-2026 estesa a 60 province; regola per tutta Italia dal 1° gennaio 2027), il ricorso (nessun ricorso amministrativo: ricorso al tribunale del lavoro entro sei mesi dalla comunicazione del verbale, a pena di decadenza, art. 42 D.L. 269/2003; accertamento tecnico preventivo obbligatorio, art. 445-bis c.p.c.: CTU medico-legale con l'assistenza del medico INPS, 30 giorni per contestare la relazione, decreto di omologa non impugnabile oppure giudizio di merito entro 30 giorni; spese e gratuito patrocinio), aggravamento e revisione (nuova domanda per aggravamento non pendente un ricorso; visite di revisione e conservazione della prestazione fino al nuovo verbale; verifiche straordinarie), il rapporto con l'assegno ordinario e la pensione di inabilità INPS (L. 222/1984, per chi ha contributi) e con la L. 104.
  • LicenziamentoLe tutele contro il licenziamento illegittimo: reintegra o indennitàI tre regimi (art. 18 per gli assunti prima del 7 marzo 2015, tutele crescenti per gli assunti dopo, piccole imprese), licenziamento nullo, fatto insussistente e sanzione conservativa, difetto di giustificazione, vizi di forma e procedura, motivo oggettivo, soglie dimensionali, indennità sostitutiva di 15 mensilità, offerta conciliativa esente, sentenze della Consulta 194/2018, 150/2020, 59/2021, 125/2022, 128/2024, 129/2024, 118/2025.
  • Il processo civileCome inizia una causa civile: atto di citazione, ricorso, prima udienzaPrima della causa (lettera di diffida, mediazione obbligatoria, negoziazione assistita, tentativo di conciliazione), citazione o ricorso, contenuto dell'atto di citazione (art. 163: fatti, diritto, prove, avvertimenti), termini a comparire (120 giorni in Italia, 150 all'estero), notifica e iscrizione a ruolo, costituzione del convenuto 70 giorni prima con comparsa di risposta (eccezioni, riconvenzionale, chiamata del terzo a pena di decadenza), verifiche preliminari (art. 171-bis), memorie integrative a 40, 20 e 10 giorni (art. 171-ter), prima udienza (art. 183: comparizione personale, interrogatorio libero, conciliazione, ammissione delle prove, calendario), istruttoria, fase decisoria (art. 189, 281-quinquies, 281-sexies), procedimento semplificato (art. 281-decies: ricorso, udienza a 40 giorni, costituzione 10 giorni prima), decreto ingiuntivo e rito del lavoro, contributo unificato, tempi.
  • Costi e gratuito patrocinioIl gratuito patrocinio nel processo civileSoglia di 13.659,64 euro di reddito familiare, domanda al Consiglio dell'ordine, ammissione in dieci giorni, avvocato dall'elenco, cosa copre, revoca e controlli, spese di soccombenza.