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Lavoro e previdenza

La causa di lavoro

Il rito, la conciliazione, i termini di decadenza, l'Ispettorato, la prescrizione dei crediti, i sindacati.

  1. Il rito del lavoro: come funziona la causa davanti al giudice del lavoroLe controversie del rito (art. 409: lavoro subordinato privato, rapporti agrari, agenzia e collaborazioni coordinate e continuative, dipendenti di enti pubblici economici, pubblico impiego privatizzato; art. 442: previdenza e assistenza, infortuni, malattie professionali), il giudice (tribunale in funzione di giudice del lavoro; competenza per territorio: luogo in cui è sorto il rapporto o si trova l'azienda o la dipendenza, art. 413; clausole derogative nulle; per gli agenti il loro domicilio; per il pubblico impiego la sede dell'ufficio), prima della causa (tentativo di conciliazione facoltativo presso l'Ispettorato o in sede sindacale, art. 410-411, che interrompe la prescrizione e sospende le decadenze per la durata più 20 giorni; obbligatorio solo per i contratti certificati; conciliazione e arbitrato, art. 412; rinunce e transazioni impugnabili entro 6 mesi salvo sede protetta, art. 2113 c.c.; per i licenziamenti l'impugnazione stragiudiziale in 60 giorni e il deposito in 180), il ricorso (art. 414: fatti, diritto, conclusioni, prove e documenti tutti subito, a pena di decadenza; deposito telematico; decreto del giudice entro 5 giorni con udienza entro 60 giorni; notifica del ricorso e del decreto entro 10 giorni e almeno 30 giorni prima dell'udienza, art. 415), la difesa (memoria difensiva almeno 10 giorni prima dell'udienza con eccezioni, riconvenzionali, prove e documenti a pena di decadenza, art. 416; contestazione specifica dei fatti; chiamata del terzo, art. 420 c. 9), l'udienza (comparizione personale, interrogatorio libero, tentativo di conciliazione con proposta del giudice il cui rifiuto ingiustificato è valutabile, art. 420; procuratore con potere di conciliare; modifica delle domande solo per gravi motivi; ammissione delle prove e assunzione in udienze ravvicinate; poteri d'ufficio del giudice anche oltre i limiti del codice civile, accesso sul luogo di lavoro, informazioni ai sindacati, art. 421; ordinanze di pagamento delle somme non contestate e provvisionali, art. 423), la decisione (sentenza con lettura del dispositivo e delle ragioni in udienza, o deposito entro 60 giorni nei casi complessi, art. 429; rivalutazione e interessi sui crediti di lavoro; esecutività immediata con la sola copia del dispositivo per il lavoratore e sospensione in appello solo per gravissimo danno, art. 431; per il datore secondo gli artt. 282-283), i licenziamenti (art. 441-bis: trattazione prioritaria con termini dimezzabili quando si chiede la reintegra; art. 441-quater: nullità discriminatoria anche con i riti speciali; abolito il rito Fornero), l'appello (ricorso alla corte d'appello entro 30 giorni dalla notifica o 6 mesi dalla pubblicazione, motivi specifici a pena di inammissibilità, art. 434; niente nuove prove salvo indispensabili, art. 437; inammissibilità manifesta con ordinanza, art. 436-bis), costi e tempi (contributo unificato ridotto alla metà ed esente fino a 40.978,92 euro di reddito, art. 9 c. 1-bis D.P.R. 115/2002; esenzione da bolli e spese per il lavoratore, art. 10; gratuito patrocinio; durata media 1-2 anni in primo grado con forti differenze locali; spese di soccombenza).
  2. Termini di decadenza nel lavoro: la tabellaChe cosa è la decadenza (il diritto si estingue se non si compie l'atto nel termine; non si interrompe né si sospende come la prescrizione, salvo la sospensione per il tentativo di conciliazione, art. 410 c.p.c.; rilevabile solo su eccezione nei diritti disponibili; termini a giorni dal giorno successivo), la tabella (licenziamento individuale: impugnazione scritta entro 60 giorni dalla comunicazione o dai motivi, poi deposito del ricorso o richiesta di conciliazione entro 180 giorni, e 60 giorni dal rifiuto della conciliazione, art. 6 L. 604/1966; vale per ogni invalidità del licenziamento, art. 32 c. 2 L. 183/2010, per il recesso del committente dalle co.co.co., per il licenziamento collettivo, art. 5 c. 3 L. 223/1991, e per il licenziamento del dirigente; trasferimento: 60 giorni dalla comunicazione, art. 32 c. 3 lett. c; contratto a termine: 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto, art. 28 D.Lgs. 81/2015; somministrazione irregolare: 60 giorni dalla fine dell'attività presso l'utilizzatore, art. 39 D.Lgs. 81/2015; cessione di contratto e trasferimento d'azienda: 60 giorni dal trasferimento, art. 32 c. 4 lett. c; appalti illeciti e rapporto con soggetto diverso dal datore formale: 60 giorni, art. 32 c. 4 lett. d; dimissioni e risoluzione consensuale telematiche: revoca entro 7 giorni, art. 26 D.Lgs. 151/2015; dimissioni in gravidanza e nei primi tre anni del figlio: convalida all'Ispettorato, art. 55 D.Lgs. 151/2001; sanzioni disciplinari: 5 giorni per le difese, 20 giorni per il collegio di conciliazione, art. 7 St. lav.; rinunce e transazioni: 6 mesi dalla cessazione o dall'atto, art. 2113 c.c.; NASpI: domanda entro 68 giorni dalla cessazione, art. 6 D.Lgs. 22/2015; ricorso amministrativo INPS: 90 giorni, art. 46 L. 88/1989; azione giudiziaria per le pensioni: 3 anni, art. 47 D.P.R. 639/1970; INAIL: 3 anni dall'infortunio, art. 112 D.P.R. 1124/1965; invalidità civile: 6 mesi dal verbale, art. 42 D.L. 269/2003), le prescrizioni da non confondere (retribuzioni e TFR: 5 anni, art. 2948 c.c., che per i dipendenti privati decorrono dalla fine del rapporto; risarcimento contrattuale 10 anni; contributi 5 anni; sanzioni disciplinari non più utilizzabili dopo 2 anni), come si rispettano (atto scritto con prova della ricezione: raccomandata, PEC, consegna a mano con firma; impugnazione anche tramite sindacato; deposito telematico del ricorso; la richiesta di conciliazione o arbitrato sospende i termini per la durata più 20 giorni; nessuna sospensione feriale per le decadenze sostanziali; errori tipici: contestare a voce, contare dal licenziamento verbale, fidarsi di trattative in corso).