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GuidaLavoro e previdenza · La causa di lavoro

Lavorare all'estero o per un datore straniero: quale legge e quale giudice

Chi lavora in Italia per un'azienda straniera, chi viene mandato all'estero dal proprio datore o chi lavora da remoto da un Paese diverso da quello dell'azienda si chiede quali regole valgano: quelle scritte nel contratto o quelle del luogo dove si lavora? E dove si fa causa in caso di licenziamento? Le regole europee danno risposte precise e proteggono il lavoratore: la scelta della legge nel contratto non può togliergli le tutele del Paese dove lavora abitualmente, e il datore non può trascinarlo davanti al giudice di un altro Stato. Questa pagina spiega i criteri e il caso del distacco.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Legge: quella scelta nel contratto, ma senza perdere le tutele del paese di lavoro abituale.
  • Senza scelta: legge del paese in cui o da cui si lavora abitualmente.
  • Giudice: il lavoratore può fare causa anche nel luogo in cui lavora abitualmente.
  • Il datore può fare causa al lavoratore solo nello Stato del suo domicilio.
  • Distacco in Italia: si applicano le condizioni italiane più favorevoli.

Quale legge si applica

Art. 8, par. 1-2, reg. UE 593/2008 (Roma I)

«Un contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla legge scelta dalle parti conformemente all'articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile [...]. Nella misura in cui la legge applicabile al contratto individuale di lavoro non sia stata scelta dalle parti, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale o, in mancanza, a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro.»

Il paese di lavoro abituale non cambia se il lavoratore va a lavorare altrove solo temporaneamente. Se non si riesce a individuarlo, si applica la legge del paese in cui si trova la sede che ha assunto il lavoratore, e in ogni caso prevale la legge del paese con cui il contratto ha un collegamento più stretto (art. 8, par. 3-4). Restano sempre applicabili le norme di applicazione necessaria, che un paese considera cruciali per i propri interessi pubblici (art. 9). Sul lavoro da remoto si veda la pagina sullo smart working; sui contratti commerciali con l'estero quella sui contratti internazionali.

Dove fare causa

Chi agisceDavanti a quale giudiceNorma
Lavoratore contro datore domiciliato nell'UEStato del datore, oppure luogo in cui o da cui lavora o lavorava abitualmente, oppure, se lavora in più paesi, luogo della sede che lo ha assuntoArt. 21 reg. 1215/2012
Lavoratore contro datore extra UELuogo di lavoro abituale; per le controversie di una sede secondaria nell'UE, lo Stato di quella sedeArtt. 20-21
Datore contro lavoratoreSolo lo Stato membro in cui il lavoratore è domiciliatoArt. 22
Clausola sul foro nel contrattoValida solo se successiva alla lite o se amplia le scelte del lavoratoreArt. 23

Se la causa si svolge in Italia, segue il rito del lavoro e, per il licenziamento, i termini di impugnazione italiani quando la legge applicabile è quella italiana (si veda l'impugnazione del licenziamento).

Il distacco di lavoratori in Italia

Quando un'impresa di un altro Stato membro distacca temporaneamente lavoratori in Italia, durante il distacco si applicano, se più favorevoli, le condizioni previste dalla legge e dai contratti collettivi italiani su orari massimi e riposi, ferie, retribuzione e straordinari, sicurezza, tutela di gestanti e minori, parità di trattamento, alloggio e rimborsi spese (art. 4 D.Lgs. 136/2016). Oltre i dodici mesi, o diciotto con notifica motivata, si applicano quasi tutte le condizioni italiane, escluse quelle su conclusione e cessazione del contratto, patti di non concorrenza e previdenza integrativa (art. 4-bis). Gli ispettori verificano che il distacco sia autentico con una valutazione complessiva, guardando per esempio dove l'impresa ha sede, dove lavora davvero e dove assume (art. 3); anche la somministrazione transnazionale rientra nella disciplina.

  1. Leggere il contratto: legge scelta, foro, luogo di lavoro indicato.
  2. Individuare il paese di lavoro abituale, anche per chi lavora da remoto.
  3. Confrontare le tutele della legge scelta con quelle inderogabili del luogo di lavoro.
  4. Scegliere il giudice più favorevole tra quelli disponibili.
  5. Verificare a parte contributi e tasse, che seguono regole proprie.

Domande frequenti

Lavoro in Italia per un'azienda tedesca e il contratto dice che si applica la legge tedesca: vale?
La scelta è valida, ma non può privarti delle tutele inderogabili della legge che si applicherebbe senza scelta, cioè di regola quella del paese in cui lavori abitualmente, qui l'Italia (art. 8 reg. Roma I). In pratica le norme italiane che non si possono derogare per contratto, se ti proteggono di più, si applicano comunque. Restano poi applicabili le norme di applicazione necessaria (art. 9).
Lavoro da remoto dall'Italia per un'azienda estera: quale legge si applica?
Se nel contratto manca una scelta, si applica la legge del paese nel quale o a partire dal quale il lavoratore svolge abitualmente il lavoro (art. 8, par. 2, reg. Roma I): chi lavora stabilmente da casa in Italia lavora abitualmente in Italia, anche se l'azienda è all'estero. Se invece il lavoro all'estero è solo temporaneo, il paese di lavoro abituale non cambia. Previdenza e fisco seguono regole proprie, da verificare caso per caso.
Il datore straniero mi ha licenziato: posso fare causa in Italia?
Sì, se lavori abitualmente in Italia: il datore domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto davanti al giudice del luogo in cui o da cui lavori abitualmente, oltre che nel suo Stato; anche un datore non europeo può essere convenuto nel luogo di lavoro abituale (art. 21 reg. Bruxelles I-bis). Il datore, invece, può fare causa a te solo nello Stato in cui sei domiciliato (art. 22). Le clausole che impongono un giudice diverso valgono solo se concordate dopo la nascita della lite o se ti danno una scelta in più (art. 23).
Un'impresa straniera distacca lavoratori in Italia: che trattamento spetta?
Durante il distacco si applicano, se più favorevoli, le condizioni italiane previste dalla legge e dai contratti collettivi su orari e riposi, ferie, retribuzione con gli straordinari, sicurezza, tutela della maternità e dei minori, parità di trattamento, alloggio e rimborsi spese (art. 4 D.Lgs. 136/2016). Se il distacco dura più di dodici mesi, o diciotto con notifica motivata, si applicano quasi tutte le condizioni italiane, salvo quelle su assunzione e cessazione, patti di non concorrenza e previdenza integrativa (art. 4-bis). L'autenticità del distacco è verificata dagli ispettori con una valutazione complessiva (art. 3).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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