In breve
- Legge: quella scelta nel contratto, ma senza perdere le tutele del paese di lavoro abituale.
- Senza scelta: legge del paese in cui o da cui si lavora abitualmente.
- Giudice: il lavoratore può fare causa anche nel luogo in cui lavora abitualmente.
- Il datore può fare causa al lavoratore solo nello Stato del suo domicilio.
- Distacco in Italia: si applicano le condizioni italiane più favorevoli.
Quale legge si applica
«Un contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla legge scelta dalle parti conformemente all'articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile [...]. Nella misura in cui la legge applicabile al contratto individuale di lavoro non sia stata scelta dalle parti, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale o, in mancanza, a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro.»
Il paese di lavoro abituale non cambia se il lavoratore va a lavorare altrove solo temporaneamente. Se non si riesce a individuarlo, si applica la legge del paese in cui si trova la sede che ha assunto il lavoratore, e in ogni caso prevale la legge del paese con cui il contratto ha un collegamento più stretto (art. 8, par. 3-4). Restano sempre applicabili le norme di applicazione necessaria, che un paese considera cruciali per i propri interessi pubblici (art. 9). Sul lavoro da remoto si veda la pagina sullo smart working; sui contratti commerciali con l'estero quella sui contratti internazionali.
Dove fare causa
| Chi agisce | Davanti a quale giudice | Norma |
|---|---|---|
| Lavoratore contro datore domiciliato nell'UE | Stato del datore, oppure luogo in cui o da cui lavora o lavorava abitualmente, oppure, se lavora in più paesi, luogo della sede che lo ha assunto | Art. 21 reg. 1215/2012 |
| Lavoratore contro datore extra UE | Luogo di lavoro abituale; per le controversie di una sede secondaria nell'UE, lo Stato di quella sede | Artt. 20-21 |
| Datore contro lavoratore | Solo lo Stato membro in cui il lavoratore è domiciliato | Art. 22 |
| Clausola sul foro nel contratto | Valida solo se successiva alla lite o se amplia le scelte del lavoratore | Art. 23 |
Se la causa si svolge in Italia, segue il rito del lavoro e, per il licenziamento, i termini di impugnazione italiani quando la legge applicabile è quella italiana (si veda l'impugnazione del licenziamento).
Il distacco di lavoratori in Italia
Quando un'impresa di un altro Stato membro distacca temporaneamente lavoratori in Italia, durante il distacco si applicano, se più favorevoli, le condizioni previste dalla legge e dai contratti collettivi italiani su orari massimi e riposi, ferie, retribuzione e straordinari, sicurezza, tutela di gestanti e minori, parità di trattamento, alloggio e rimborsi spese (art. 4 D.Lgs. 136/2016). Oltre i dodici mesi, o diciotto con notifica motivata, si applicano quasi tutte le condizioni italiane, escluse quelle su conclusione e cessazione del contratto, patti di non concorrenza e previdenza integrativa (art. 4-bis). Gli ispettori verificano che il distacco sia autentico con una valutazione complessiva, guardando per esempio dove l'impresa ha sede, dove lavora davvero e dove assume (art. 3); anche la somministrazione transnazionale rientra nella disciplina.
- Leggere il contratto: legge scelta, foro, luogo di lavoro indicato.
- Individuare il paese di lavoro abituale, anche per chi lavora da remoto.
- Confrontare le tutele della legge scelta con quelle inderogabili del luogo di lavoro.
- Scegliere il giudice più favorevole tra quelli disponibili.
- Verificare a parte contributi e tasse, che seguono regole proprie.
Domande frequenti
Lavoro in Italia per un'azienda tedesca e il contratto dice che si applica la legge tedesca: vale?
Lavoro da remoto dall'Italia per un'azienda estera: quale legge si applica?
Il datore straniero mi ha licenziato: posso fare causa in Italia?
Un'impresa straniera distacca lavoratori in Italia: che trattamento spetta?
Fonti normative
- Reg. UE 593/2008 (Roma I) — Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (art. 8)
- Reg. UE 1215/2012 (Bruxelles I-bis) — Competenza giurisdizionale (artt. 20-23)
- Art. 4 D.Lgs. 136/2016 — Condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati
- Art. 4-bis D.Lgs. 136/2016 — Distacco di lunga durata
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Contratti commercialiContratti con l'estero: legge applicabile, foro, arbitrato, IncotermsRoma I, Bruxelles I-bis e Convenzione di Vienna: quale legge e quale giudice senza clausole, come scriverle, arbitrato, Incoterms, pagamenti e recupero crediti.
- Contratto, mansioni e stipendioLo smart working: accordo, disconnessione, revocaIl lavoro agile della L. 81/2017: accordo scritto, recesso con 30 o 90 giorni, disconnessione, parità di trattamento, priorità per genitori, disabili e caregiver.
- La causa di lavoroIl rito del lavoro: come funziona la causa davanti al giudice del lavoroLa causa di lavoro: ricorso con tutte le prove, udienza entro 60 giorni, memoria 10 giorni prima, comparizione personale, poteri del giudice, sentenza esecutiva.
- LicenziamentoLe tutele contro il licenziamento illegittimo: reintegra o indennitàLe tutele contro il licenziamento illegittimo nel 2026: nullità e reintegra, art. 18 (12-24 mensilità), Jobs Act (6-36, reintegra se il fatto non sussiste).
- LicenziamentoImpugnare il licenziamento: sessanta giorni, poi centottantaI due termini di decadenza, la forma dell'impugnazione, gli altri atti soggetti agli stessi termini, il processo, l'onere della prova, i costi e i tempi.
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