In breve
- Nasce da un accordo scritto tra datore e lavoratore: non è un diritto generale né un obbligo.
- Stesso trattamento economico e normativo dei colleghi in sede, e diritto alla disconnessione.
- Priorità per genitori di figli fino a 12 anni o disabili, lavoratori con disabilità grave, caregiver.
- Recesso con 30 giorni di preavviso (90 se il datore recede verso un lavoratore disabile), subito solo per giustificato motivo.
- Infortuni coperti dall'INAIL anche fuori sede; comunicazione telematica entro 5 giorni.
Che cos'è e che cosa deve dire l'accordo
«L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.»
Il lavoro agile è una modalità del normale rapporto subordinato: la prestazione si svolge in parte in azienda e in parte all'esterno, senza postazione fissa, anche per fasi, cicli e obiettivi, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro (art. 18). L'accordo individuale deve regolare il lavoro fuori sede, gli strumenti, il modo in cui il datore dirige e controlla, i tempi di riposo e la disconnessione; deve inoltre individuare le condotte, legate al lavoro esterno, che possono portare a sanzioni disciplinari, e i controlli devono rispettare i limiti dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (art. 21). Il datore è responsabile della sicurezza e del funzionamento degli strumenti che fornisce (art. 18, c. 2). Chi lavora da remoto ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei colleghi che svolgono le stesse mansioni in sede (art. 20).
Chi ha la priorità
Non esiste un diritto generale allo smart working, ma chi stipula accordi di lavoro agile deve dare priorità alle richieste di alcune categorie:
| Chi | Fonte |
|---|---|
| Genitori di figli fino a 12 anni, o di qualsiasi età se disabili in situazione di gravità | Art. 18, c. 3-bis, L. 81/2017 |
| Lavoratori con disabilità grave accertata e caregiver familiari | Art. 18, c. 3-bis, L. 81/2017 |
| Chi fruisce dei permessi della legge 104 | Art. 33, c. 6-bis, L. 104/1992 |
| Chi rientra dal congedo fino a 24 mesi per malattie oncologiche o croniche con invalidità di almeno il 74% | Art. 1, c. 4, L. 106/2025 |
Chi chiede il lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o colpito da altre misure sfavorevoli: sono ritorsive o discriminatorie, e quindi nulle; e se rifiuti od ostacoli sono rilevati nei due anni precedenti, il datore non può ottenere la certificazione della parità di genere (art. 18, c. 3-bis e 3-ter). Per il lavoratore con disabilità, poi, lo smart working può essere un accomodamento ragionevole che il datore deve adottare se non è sproporzionato, anche quando l'accordo aziendale esclude la sua qualifica (Cass. 605/2025): un rifiuto ingiustificato è una discriminazione.
Recesso e revoca
L'accordo può essere a termine o a tempo indeterminato. Se è a tempo indeterminato si recede con un preavviso di almeno trenta giorni, novanta se è il datore a recedere verso un lavoratore disabile ai sensi della L. 68/1999, per consentirgli di riorganizzarsi; in presenza di un giustificato motivo si può recedere senza preavviso, o prima della scadenza se l'accordo è a termine (art. 19, c. 2). Il ritorno in sede non è un trasferimento, ma se nasconde una ritorsione per una richiesta legittima o colpisce un lavoratore con priorità senza ragioni organizzative, si può contestare.
Sicurezza, infortuni, comunicazioni
Il datore garantisce la salute e la sicurezza anche fuori sede e consegna al lavoratore e al rappresentante per la sicurezza, almeno una volta l'anno, un'informativa scritta sui rischi generali e specifici del lavoro agile; il lavoratore deve cooperare alle misure di prevenzione (art. 22). Gli infortuni e le malattie professionali legati al lavoro esterno sono coperti dall'INAIL, compreso il tragitto tra casa e il luogo scelto per lavorare, quando la scelta è dettata da esigenze di lavoro o di conciliazione e risponde a criteri di ragionevolezza (art. 23, c. 2-3). Il datore deve comunicare in via telematica al Ministero del lavoro l'inizio e la fine del lavoro agile entro cinque giorni dall'avvio o dalla modifica (art. 23, c. 1, come modificato dalla L. 203/2024).
- Chiedere per iscritto il lavoro agile, indicando l'eventuale titolo di priorità.
- Leggere l'accordo: luoghi, giorni, orari di contattabilità, disconnessione, strumenti, controlli, recesso.
- Conservare l'informativa sulla sicurezza e segnalare i problemi degli strumenti.
- In caso di diniego o revoca, chiedere le ragioni per iscritto e verificare le priorità violate.
- Se c'è una disabilità, chiedere formalmente lo smart working come accomodamento ragionevole.
I limiti di orario e i riposi sono nella pagina su orario di lavoro, riposi e turni; i controlli a distanza nella pagina sulla privacy del lavoratore; i permessi per l'assistenza ai familiari nella pagina sui permessi della legge 104.
Domande frequenti
Ho un figlio di 8 anni: ho diritto allo smart working?
Sono disabile e l'azienda mi nega lo smart working che concede ad altri: posso fare qualcosa?
L'azienda può revocarmi lo smart working da un giorno all'altro?
Devo rispondere a email e telefonate la sera se lavoro da casa?
Fonti normative
- Artt. 18-24 L. 81/2017 — Lavoro agile
- Art. 19 L. 81/2017 — Forma e recesso
- Art. 23 L. 81/2017 — Comunicazione e tutela INAIL
- Art. 1 L. 106/2025 — Congedo per malattie oncologiche e croniche
- Art. 33, c. 6-bis, L. 104/1992 — Priorità per chi usa i permessi
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Contratto, mansioni e stipendioOrario di lavoro, riposi, pause, turni notturniLe regole sull'orario: 40 ore normali, 48 medie massime, 11 ore di riposo giornaliero, riposo settimanale, pause, ferie, lavoro notturno, sanzioni al datore.
- Contratto, mansioni e stipendioI permessi della legge 104 e il congedo straordinario3 giorni al mese anche a ore e condivisi tra familiari, sede vicina e niente trasferimenti, priorità nello smart working; congedo di 2 anni indennizzato.
- Mobbing, sicurezza e discriminazioniLe discriminazioni sul lavoro: genere, età, disabilità, origine, orientamentoDiretta, indiretta, molestie e ritorsioni (D.Lgs. 215-216/2003, 198/2006): prova statistica, rito rapido, risarcimento, consigliera di parità e UNAR.
- Privacy e GDPRLa privacy del lavoratore: email, chat, GPS, badge, cartella sanitariaControlli a distanza solo con accordo o autorizzazione (art. 4 St. lav.), metadati email 21 giorni (Garante 2024), chat e WhatsApp, GPS, impronte.
- Contratto, mansioni e stipendioMaternità e paternità: congedi, divieto di licenziamento, dimissioniD.Lgs. 151/2001: maternità 5 mesi all'80%, paternità 10 giorni, parentale fino a 14 anni (3 mesi all'80%), malattia del figlio, licenziamento vietato fino a 1 anno.
- Mobbing, sicurezza e discriminazioniL'infortunio sul lavoro: INAIL, responsabilità del datore, risarcimentoL'infortunio sul lavoro: che cosa copre l'INAIL (anche in itinere), che cosa fare subito, indennità del 60% e 75%, danno biologico, prescrizione di 3 anni.
- Contratto, mansioni e stipendioIl trasferimento del lavoratoreSolo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; prova sul datore, ritorsivo nullo, rifiuto proporzionato (Cass. 20508/2024), L. 104, trasferta.
- Contratto, mansioni e stipendioFerie non godute, permessi, ROLQuattro settimane l'anno, due nell'anno e due nei 18 mesi dopo, niente soldi in busta, indennità a fine rapporto se il datore non ha invitato a goderle; permessi e ROL.