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Lo smart working: accordo, disconnessione, revoca

Il lavoro agile non è un diritto generale del dipendente né un obbligo imposto dall'azienda: nasce da un accordo individuale scritto, che stabilisce come si lavora fuori dai locali aziendali, con quali strumenti, con quali controlli e con quali tempi di riposo e di disconnessione. Chi lavora da remoto ha lo stesso trattamento economico e normativo dei colleghi in sede, è assicurato contro gli infortuni e ha diritto a informazioni sulla sicurezza. Alcune categorie, come i genitori di figli piccoli o disabili, i lavoratori con disabilità grave e i caregiver, hanno una priorità nell'accesso, e per chi ha una disabilità lo smart working può essere un accomodamento ragionevole dovuto. Questa pagina spiega le regole e come si esce dall'accordo.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Nasce da un accordo scritto tra datore e lavoratore: non è un diritto generale né un obbligo.
  • Stesso trattamento economico e normativo dei colleghi in sede, e diritto alla disconnessione.
  • Priorità per genitori di figli fino a 12 anni o disabili, lavoratori con disabilità grave, caregiver.
  • Recesso con 30 giorni di preavviso (90 se il datore recede verso un lavoratore disabile), subito solo per giustificato motivo.
  • Infortuni coperti dall'INAIL anche fuori sede; comunicazione telematica entro 5 giorni.

Che cos'è e che cosa deve dire l'accordo

Art. 19, c. 1, L. 81/2017

«L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.»

Il lavoro agile è una modalità del normale rapporto subordinato: la prestazione si svolge in parte in azienda e in parte all'esterno, senza postazione fissa, anche per fasi, cicli e obiettivi, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro (art. 18). L'accordo individuale deve regolare il lavoro fuori sede, gli strumenti, il modo in cui il datore dirige e controlla, i tempi di riposo e la disconnessione; deve inoltre individuare le condotte, legate al lavoro esterno, che possono portare a sanzioni disciplinari, e i controlli devono rispettare i limiti dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (art. 21). Il datore è responsabile della sicurezza e del funzionamento degli strumenti che fornisce (art. 18, c. 2). Chi lavora da remoto ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei colleghi che svolgono le stesse mansioni in sede (art. 20).

Chi ha la priorità

Non esiste un diritto generale allo smart working, ma chi stipula accordi di lavoro agile deve dare priorità alle richieste di alcune categorie:

ChiFonte
Genitori di figli fino a 12 anni, o di qualsiasi età se disabili in situazione di gravitàArt. 18, c. 3-bis, L. 81/2017
Lavoratori con disabilità grave accertata e caregiver familiariArt. 18, c. 3-bis, L. 81/2017
Chi fruisce dei permessi della legge 104Art. 33, c. 6-bis, L. 104/1992
Chi rientra dal congedo fino a 24 mesi per malattie oncologiche o croniche con invalidità di almeno il 74%Art. 1, c. 4, L. 106/2025

Chi chiede il lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o colpito da altre misure sfavorevoli: sono ritorsive o discriminatorie, e quindi nulle; e se rifiuti od ostacoli sono rilevati nei due anni precedenti, il datore non può ottenere la certificazione della parità di genere (art. 18, c. 3-bis e 3-ter). Per il lavoratore con disabilità, poi, lo smart working può essere un accomodamento ragionevole che il datore deve adottare se non è sproporzionato, anche quando l'accordo aziendale esclude la sua qualifica (Cass. 605/2025): un rifiuto ingiustificato è una discriminazione.

Recesso e revoca

L'accordo può essere a termine o a tempo indeterminato. Se è a tempo indeterminato si recede con un preavviso di almeno trenta giorni, novanta se è il datore a recedere verso un lavoratore disabile ai sensi della L. 68/1999, per consentirgli di riorganizzarsi; in presenza di un giustificato motivo si può recedere senza preavviso, o prima della scadenza se l'accordo è a termine (art. 19, c. 2). Il ritorno in sede non è un trasferimento, ma se nasconde una ritorsione per una richiesta legittima o colpisce un lavoratore con priorità senza ragioni organizzative, si può contestare.

Sicurezza, infortuni, comunicazioni

Il datore garantisce la salute e la sicurezza anche fuori sede e consegna al lavoratore e al rappresentante per la sicurezza, almeno una volta l'anno, un'informativa scritta sui rischi generali e specifici del lavoro agile; il lavoratore deve cooperare alle misure di prevenzione (art. 22). Gli infortuni e le malattie professionali legati al lavoro esterno sono coperti dall'INAIL, compreso il tragitto tra casa e il luogo scelto per lavorare, quando la scelta è dettata da esigenze di lavoro o di conciliazione e risponde a criteri di ragionevolezza (art. 23, c. 2-3). Il datore deve comunicare in via telematica al Ministero del lavoro l'inizio e la fine del lavoro agile entro cinque giorni dall'avvio o dalla modifica (art. 23, c. 1, come modificato dalla L. 203/2024).

  1. Chiedere per iscritto il lavoro agile, indicando l'eventuale titolo di priorità.
  2. Leggere l'accordo: luoghi, giorni, orari di contattabilità, disconnessione, strumenti, controlli, recesso.
  3. Conservare l'informativa sulla sicurezza e segnalare i problemi degli strumenti.
  4. In caso di diniego o revoca, chiedere le ragioni per iscritto e verificare le priorità violate.
  5. Se c'è una disabilità, chiedere formalmente lo smart working come accomodamento ragionevole.

I limiti di orario e i riposi sono nella pagina su orario di lavoro, riposi e turni; i controlli a distanza nella pagina sulla privacy del lavoratore; i permessi per l'assistenza ai familiari nella pagina sui permessi della legge 104.

Domande frequenti

Ho un figlio di 8 anni: ho diritto allo smart working?
Non a un diritto pieno, ma a una priorità: se il datore di lavoro stipula accordi di lavoro agile, deve dare precedenza alle richieste dei genitori di figli fino a dodici anni, o senza limiti d'età se il figlio ha una disabilità grave, dei lavoratori con disabilità grave e dei caregiver (art. 18, c. 3-bis, L. 81/2017). Chi lo chiede non può essere sanzionato, demansionato, licenziato o trasferito per questo: le misure ritorsive sono nulle.
Sono disabile e l'azienda mi nega lo smart working che concede ad altri: posso fare qualcosa?
Sì. Per la Cassazione il lavoro agile può essere un accomodamento ragionevole che il datore deve adottare per consentire al lavoratore con disabilità di lavorare in condizioni di parità, se non comporta un onere sproporzionato (Cass. 605/2025, sull'art. 3, c. 3-bis, D.Lgs. 216/2003). Il rifiuto ingiustificato può essere una discriminazione, contestabile con il procedimento antidiscriminatorio.
L'azienda può revocarmi lo smart working da un giorno all'altro?
Dipende dall'accordo. Se è a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedere con un preavviso di almeno trenta giorni, che diventano novanta se recede il datore e il lavoratore è disabile ai sensi della L. 68/1999; senza preavviso, o prima della scadenza dell'accordo a termine, solo per giustificato motivo (art. 19, c. 2). La revoca non può essere una ritorsione per una richiesta legittima (art. 18, c. 3-bis).
Devo rispondere a email e telefonate la sera se lavoro da casa?
L'accordo deve indicare i tempi di riposo e le misure tecniche e organizzative per la disconnessione dagli strumenti di lavoro (art. 19, c. 1), e la prestazione resta soggetta ai limiti di durata massima dell'orario giornaliero e settimanale (art. 18, c. 1). Fuori da quei tempi il lavoratore non è tenuto a essere reperibile, salvo una reperibilità prevista dal contratto.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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