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GuidaLavoro e previdenza · Contratto, mansioni e stipendio

L'apprendistato: diritti e trappole

L'apprendistato è un contratto a tempo indeterminato con una forte componente formativa: in cambio della formazione, il datore può pagare meno e gode di vantaggi, e alla fine del periodo può recedere con il solo preavviso. Proprio per questo la formazione non è un dettaglio: se manca del tutto, il contratto si considera fin dall'inizio un normale rapporto a tempo indeterminato. Questa pagina spiega le tre tipologie, i limiti di età e di durata, la retribuzione, il licenziamento durante e alla fine del periodo, i limiti numerici e le conseguenze della formazione mancata.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Tre tipi: per qualifica e diploma, professionalizzante, alta formazione e ricerca.
  • Professionalizzante: dai 18 ai 29 anni, massimo tre anni (cinque per l'artigianato).
  • Retribuzione: fino a due livelli in meno, con tutor e piano formativo.
  • Alla fine: recesso libero con preavviso, altrimenti rapporto ordinario.
  • Senza formazione: contratto ordinario a tempo indeterminato fin dall'inizio.

Come funziona l'apprendistato

Art. 42, c. 4, D.Lgs. 81/2015

«Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.»

TipologiaEtàDurata e formazioneNorma
Per qualifica, diploma e specializzazione tecnica15-25 anniSecondo il titolo da conseguire; piano formativo dell'istituzione formativaArt. 43
Professionalizzante18-29 anni (17 con qualifica)Massimo tre anni, cinque per i profili artigiani; formazione di base pubblica fino a 120 oreArt. 44
Alta formazione e ricerca18-29 anniTitoli universitari, dottorati, ricerca, praticantatoArt. 45

Il contratto va fatto per iscritto, con un piano formativo individuale, e dura almeno sei mesi (art. 42, c. 1-2). I contratti collettivi disciplinano la retribuzione, che può essere inferiore fino a due livelli o crescere in percentuale con l'anzianità, il tutor e la proroga del periodo per assenze superiori a trenta giorni (c. 5). Durante l'apprendistato il licenziamento richiede giusta causa o giustificato motivo, con le tutele ordinarie (c. 3; si veda la pagina sulle tutele contro il licenziamento illegittimo). Diverso è il tirocinio, che non è un rapporto di lavoro.

Le trappole: formazione, limiti e sanzioni

La formazione è l'elemento che giustifica il minor costo: spetta al datore provarla, e se manca del tutto il contratto si considera fin dall'inizio un ordinario rapporto a tempo indeterminato, con diritto alle differenze di retribuzione e contributi (Cass. 16571/2018). Se la formazione non è stata erogata per colpa esclusiva del datore, questi deve versare la differenza contributiva rispetto al livello finale maggiorata del 100%, e l'ispettorato può ordinargli di adempiere (art. 47, c. 1; si veda la pagina sull'ispettorato del lavoro). Il numero di apprendisti è limitato: al massimo tre ogni due qualificati, e sopra i cinquanta dipendenti le nuove assunzioni dipendono dalla conferma di almeno il 20% degli apprendisti precedenti (art. 42, c. 7-8). Per controllare inquadramento e paga si veda la pagina sulla busta paga.

  1. Conservare il contratto e il piano formativo individuale.
  2. Annotare la formazione ricevuta: corsi, ore, tutor, attestati.
  3. Controllare il livello di inquadramento e la retribuzione.
  4. Segnare la data di fine del periodo formativo e il preavviso.
  5. Agire per la conversione se la formazione è mancata.

Domande frequenti

Alla fine dell'apprendistato possono licenziarmi senza motivo?
Sì: al termine del periodo formativo ciascuna parte può recedere con il solo preavviso ai sensi dell'art. 2118 c.c., e durante il preavviso si applica ancora la disciplina dell'apprendistato; se nessuno recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto a tempo indeterminato (art. 42, c. 4, D.Lgs. 81/2015). Durante il periodo di apprendistato, invece, il licenziamento richiede una giusta causa o un giustificato motivo e valgono le tutele ordinarie (c. 3).
Che cosa succede se non ho ricevuto nessuna formazione?
La formazione è un elemento essenziale del contratto e deve provarla il datore: se manca del tutto, il rapporto si considera fin dall'inizio un normale contratto di lavoro a tempo indeterminato, con le differenze retributive e contributive (Cass. 16571/2018). Se la formazione non è stata erogata per colpa esclusiva del datore, questi deve anche versare la differenza contributiva rispetto al livello finale, maggiorata del 100% (art. 47, c. 1, D.Lgs. 81/2015).
Quanto guadagna un apprendista?
Lo stabiliscono i contratti collettivi, che possono inquadrare l'apprendista fino a due livelli sotto quello finale o fissare la retribuzione in percentuale crescente con l'anzianità; è vietato il pagamento a cottimo e deve esserci un tutor aziendale (art. 42, c. 5, D.Lgs. 81/2015). Le violazioni di queste regole e della forma scritta sono punite con sanzioni da 100 a 600 euro (art. 47, c. 2).
Quanti apprendisti può assumere un'azienda?
Non più di tre apprendisti ogni due lavoratori qualificati o specializzati, e non più del 100% sotto i dieci dipendenti; chi non ha qualificati o ne ha meno di tre può assumerne fino a tre. Le aziende con almeno cinquanta dipendenti possono assumere nuovi apprendisti professionalizzanti solo se hanno confermato a tempo indeterminato almeno il 20% di quelli dei trentasei mesi precedenti, salvo limiti diversi dei contratti collettivi (art. 42, c. 7-8, D.Lgs. 81/2015).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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