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IstitutoLavoro e previdenza · Contratto, mansioni e stipendio

Il patto di prova

Nel periodo di prova datore e lavoratore si mettono alla prova a vicenda, e ciascuno può chiudere il rapporto senza preavviso e senza motivare. Ma il patto funziona solo se è scritto prima dell'inizio del lavoro, indica mansioni specifiche e rispetta le durate massime: sei mesi al più, e per i contratti a termine, dal 2025, un giorno di prova ogni quindici di calendario. Un patto nullo trasforma il rapporto in definitivo fin dal primo giorno, e il recesso diventa un licenziamento da giustificare. Questa pagina spiega le regole e i vizi più frequenti.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Per iscritto e prima di iniziare, con l'indicazione specifica delle mansioni: altrimenti il patto è nullo.
  • Durata massima: sei mesi; nei contratti a termine un giorno ogni quindici di calendario (dal 2025).
  • Rinnovo di un contratto a termine per le stesse mansioni: niente nuova prova.
  • Recesso libero durante la prova, ma contestabile se la prova è superata, inadeguata o per motivi illeciti.
  • Patto nullo: rapporto definitivo dal primo giorno.

Forma e contenuto

Art. 2096, c. 1 e 3, c.c.

«[...] l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto. [...] Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità.»

La forma scritta è richiesta a pena di nullità e il documento, firmato da entrambe le parti, deve esistere fin dall'inizio del rapporto (Cass. 8849/2025). Il patto deve indicare in modo specifico le mansioni su cui si svolge l'esperimento: il rinvio al contratto collettivo è sufficiente solo se si riferisce alla declaratoria più dettagliata, non a un livello che comprende mansioni molto diverse (Cass. 15326/2025, 6552/2023 e 5264/2023). Il patto è nullo anche quando le mansioni effettivamente svolte non corrispondono a quelle indicate. La prova non si può ripetere tra le stesse parti per le stesse mansioni, salvo che il nuovo rapporto presenti elementi di reale novità, come un datore diverso, un'organizzazione diversa o mansioni diverse (Cass. 9064/2025).

Quanto dura

RapportoDurata massima della prova
Tempo indeterminatoSei mesi, o meno se lo prevede il contratto collettivo
Tempo determinato fino a sei mesiUn giorno ogni 15 di calendario; da 2 a 15 giorni
Tempo determinato tra sei e dodici mesiUn giorno ogni 15 di calendario; da 2 a 30 giorni
Rinnovo per le stesse mansioniNessuna nuova prova

La regola proporzionale per i contratti a termine è stata aggiunta dal Collegato lavoro (L. 203/2024) e fa salve le previsioni più favorevoli dei contratti collettivi (art. 7, c. 2, D.Lgs. 104/2022). Malattia, infortunio e congedi obbligatori di maternità o paternità allungano la prova di altrettanti giorni (c. 3). Per i dipendenti pubblici resta la disciplina dei concorsi (art. 17 DPR 487/1994).

Il recesso e come si contesta

Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso e senza indennità, salvo che la prova sia stata pattuita per un tempo minimo necessario, prima del quale il recesso non è ammesso. Il recesso del datore, però, non è insindacabile: il lavoratore può contestarlo dimostrando di aver superato positivamente la prova, che l'esperimento non si è svolto in modo adeguato per durata o modalità, o che il recesso è dovuto a un motivo illecito o discriminatorio (Cass. 27573/2025). Se il contratto collettivo impone di motivare il recesso e il datore non lo fa, il recesso produce comunque i suoi effetti, ma il lavoratore ha diritto al risarcimento (Cass. 10305/2025).

Se il patto è nullo, il rapporto è definitivo dall'inizio e il recesso va trattato come un licenziamento, soggetto alle tutele contro il licenziamento illegittimo. In ogni caso l'impugnazione va fatta per iscritto entro sessanta giorni. Superata la prova, l'assunzione diventa definitiva e il periodo di prova conta nell'anzianità.

  1. Controllare il documento: data, firme, mansioni indicate.
  2. Calcolare la durata secondo il tipo di contratto e le assenze.
  3. Conservare le prove del lavoro svolto e delle valutazioni ricevute.
  4. Chiedere per iscritto i motivi del recesso, se il CCNL lo prevede.
  5. Impugnare entro 60 giorni se il patto è nullo o il recesso illegittimo.

Domande frequenti

Quanto può durare al massimo il periodo di prova?
Sei mesi, salvo che il contratto collettivo preveda una durata inferiore (art. 7 D.Lgs. 104/2022). Nei contratti a tempo determinato la prova deve essere proporzionata: dal 2025, salvo regole collettive più favorevoli, vale un giorno di lavoro effettivo ogni quindici giorni di calendario, con un minimo di due giorni e un massimo di quindici per i contratti fino a sei mesi e di trenta per quelli tra sei e dodici mesi. Se il contratto a termine viene rinnovato per le stesse mansioni, non si può prevedere una nuova prova.
Il patto di prova l'ho firmato dopo il primo giorno di lavoro: vale?
No. La forma scritta è richiesta a pena di nullità e il patto deve esistere, firmato da entrambe le parti, fin dall'inizio del rapporto; produrlo dopo in giudizio senza una data certa anteriore non basta (Cass. 8849/2025). Se il patto è nullo, l'assunzione è definitiva dal primo giorno e il recesso del datore va valutato come un licenziamento.
Mi hanno licenziato durante la prova senza motivo: posso contestarlo?
In linea di principio il recesso durante la prova è libero. Si può però contestare se il patto è nullo (per forma o per mansioni generiche), se la prova è stata in realtà superata positivamente, se l'esperimento non è stato adeguato per durata o modalità, oppure se il recesso nasconde un motivo illecito o discriminatorio (Cass. 27573/2025). Se il contratto collettivo impone di motivare e il datore non lo fa, il recesso resta efficace ma spetta il risarcimento (Cass. 10305/2025). Il termine per impugnare è quello del licenziamento: sessanta giorni.
Se mi ammalo durante la prova, cosa succede?
Il periodo di prova si allunga di tanti giorni quanti sono quelli di assenza per malattia, infortunio o congedi obbligatori di maternità o paternità (art. 7, c. 3, D.Lgs. 104/2022), perché la prova serve a verificare il lavoro effettivamente svolto. Riposi settimanali e festività, invece, non sospendono il decorso della prova calcolata in un arco temporale complessivo (Cass. 8365/2023).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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