In breve
- Per iscritto e prima di iniziare, con l'indicazione specifica delle mansioni: altrimenti il patto è nullo.
- Durata massima: sei mesi; nei contratti a termine un giorno ogni quindici di calendario (dal 2025).
- Rinnovo di un contratto a termine per le stesse mansioni: niente nuova prova.
- Recesso libero durante la prova, ma contestabile se la prova è superata, inadeguata o per motivi illeciti.
- Patto nullo: rapporto definitivo dal primo giorno.
Forma e contenuto
«[...] l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto. [...] Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità.»
La forma scritta è richiesta a pena di nullità e il documento, firmato da entrambe le parti, deve esistere fin dall'inizio del rapporto (Cass. 8849/2025). Il patto deve indicare in modo specifico le mansioni su cui si svolge l'esperimento: il rinvio al contratto collettivo è sufficiente solo se si riferisce alla declaratoria più dettagliata, non a un livello che comprende mansioni molto diverse (Cass. 15326/2025, 6552/2023 e 5264/2023). Il patto è nullo anche quando le mansioni effettivamente svolte non corrispondono a quelle indicate. La prova non si può ripetere tra le stesse parti per le stesse mansioni, salvo che il nuovo rapporto presenti elementi di reale novità, come un datore diverso, un'organizzazione diversa o mansioni diverse (Cass. 9064/2025).
Quanto dura
| Rapporto | Durata massima della prova |
|---|---|
| Tempo indeterminato | Sei mesi, o meno se lo prevede il contratto collettivo |
| Tempo determinato fino a sei mesi | Un giorno ogni 15 di calendario; da 2 a 15 giorni |
| Tempo determinato tra sei e dodici mesi | Un giorno ogni 15 di calendario; da 2 a 30 giorni |
| Rinnovo per le stesse mansioni | Nessuna nuova prova |
La regola proporzionale per i contratti a termine è stata aggiunta dal Collegato lavoro (L. 203/2024) e fa salve le previsioni più favorevoli dei contratti collettivi (art. 7, c. 2, D.Lgs. 104/2022). Malattia, infortunio e congedi obbligatori di maternità o paternità allungano la prova di altrettanti giorni (c. 3). Per i dipendenti pubblici resta la disciplina dei concorsi (art. 17 DPR 487/1994).
Il recesso e come si contesta
Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso e senza indennità, salvo che la prova sia stata pattuita per un tempo minimo necessario, prima del quale il recesso non è ammesso. Il recesso del datore, però, non è insindacabile: il lavoratore può contestarlo dimostrando di aver superato positivamente la prova, che l'esperimento non si è svolto in modo adeguato per durata o modalità, o che il recesso è dovuto a un motivo illecito o discriminatorio (Cass. 27573/2025). Se il contratto collettivo impone di motivare il recesso e il datore non lo fa, il recesso produce comunque i suoi effetti, ma il lavoratore ha diritto al risarcimento (Cass. 10305/2025).
Se il patto è nullo, il rapporto è definitivo dall'inizio e il recesso va trattato come un licenziamento, soggetto alle tutele contro il licenziamento illegittimo. In ogni caso l'impugnazione va fatta per iscritto entro sessanta giorni. Superata la prova, l'assunzione diventa definitiva e il periodo di prova conta nell'anzianità.
- Controllare il documento: data, firme, mansioni indicate.
- Calcolare la durata secondo il tipo di contratto e le assenze.
- Conservare le prove del lavoro svolto e delle valutazioni ricevute.
- Chiedere per iscritto i motivi del recesso, se il CCNL lo prevede.
- Impugnare entro 60 giorni se il patto è nullo o il recesso illegittimo.
Domande frequenti
Quanto può durare al massimo il periodo di prova?
Il patto di prova l'ho firmato dopo il primo giorno di lavoro: vale?
Mi hanno licenziato durante la prova senza motivo: posso contestarlo?
Se mi ammalo durante la prova, cosa succede?
Fonti normative
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- LicenziamentoImpugnare il licenziamento: sessanta giorni, poi centottantaI due termini di decadenza, la forma dell'impugnazione, gli altri atti soggetti agli stessi termini, il processo, l'onere della prova, i costi e i tempi.
- LicenziamentoLe tutele contro il licenziamento illegittimo: reintegra o indennitàLe tutele contro il licenziamento illegittimo nel 2026: nullità e reintegra, art. 18 (12-24 mensilità), Jobs Act (6-36, reintegra se il fatto non sussiste).
- Contratto, mansioni e stipendioIl contratto a tempo determinato: durata, causali, proroghe, conversioneIl contratto a termine nel 2026: 12 mesi liberi, fino a 24 con causali (CCNL o esigenze delle parti fino al 31/12/2026), 4 proroghe, impugnazione in 180 giorni.
- LicenziamentoIl licenziamento nullo: discriminatorio, per maternità, per matrimonio, ritorsivoIl licenziamento nullo per discriminazione, maternità fino all'anno del bambino, matrimonio, ritorsione, whistleblowing.
- Contratto, mansioni e stipendioIl demansionamento: quando è illegittimo e che cosa si ottieneDemansionamento (art. 2103 c.c.): quando il datore può assegnare mansioni inferiori, forma scritta, stipendio conservato, reintegrazione nelle mansioni.
- Contratto, mansioni e stipendioIl lavoro in somministrazione (interinale)Artt. 30-40 D.Lgs. 81/2015: agenzia e utilizzatore, parità di trattamento, limiti del 20% e 30%, divieti, somministrazione irregolare e assunzione presso l'utilizzatore.
- LicenziamentoIl licenziamento nelle piccole imprese (fino a 15 dipendenti)Art. 8 L. 604/1966 (riassunzione o 2,5-6 mensilità) per i vecchi assunti; tutele crescenti senza tetto dopo Corte cost. 118/2025 (3-18 mensilità).
- Dimissioni, TFR e fine del rapportoLa NASpI: requisiti, durata, calcolo, decadenza13 settimane nei 4 anni e regola delle 13 dopo dimissioni (art. 3 D.Lgs. 22/2015); 75% fino a 1.456,72 euro, max 1.584,70; -3% dal 6° mese; domanda in 68 giorni.