Risposta della redazione
Redazione avvocato.co · 2026-10-08 · informazione generale, non è un parere sul tuo caso
No. Dal 2016 le dimissioni sono efficaci solo se fatte con il modulo telematico del Ministero del lavoro, trasmesso al datore e all'Ispettorato: la legge prevede questa forma a pena di inefficacia. La lettera può servire al più per comunicare l'intenzione, ma senza il modulo il rapporto continua.
Puoi compilare il modulo da solo, accedendo al portale con SPID o CIE, oppure farti assistere gratuitamente da un patronato o da un sindacato, o rivolgerti a un consulente del lavoro, all'Ispettorato, a un ente bilaterale o a una commissione di certificazione. Nel modulo scegli il tipo di recesso e la data di decorrenza, tenendo conto del preavviso previsto dal tuo contratto collettivo. Se non lo rispetti, il datore trattiene l'indennità sostitutiva dalle competenze finali, salvo che ti esoneri per iscritto.
Dopo l'invio hai sette giorni per ripensarci e revocare le dimissioni con la stessa procedura, senza dover motivare.
La procedura non si applica al lavoro domestico, alle dimissioni rese in sede protetta, come quella sindacale o davanti all'Ispettorato, e al pubblico impiego. Se sei in gravidanza o sei genitore di un bambino nei primi tre anni di vita, le dimissioni devono invece essere convalidate dall'Ispettorato.
Trovi tutti i dettagli nella guida completa Le dimissioni telematiche: come si danno e come si revocano: per valutare il tuo caso specifico chiedi a un avvocato.