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IstitutoLavoro e previdenza · Contratto, mansioni e stipendio

Il lavoro in somministrazione (interinale)

Nel lavoro in somministrazione il lavoratore è assunto da un'agenzia autorizzata e lavora presso un'altra impresa, l'utilizzatore, che ne dirige l'attività. È una forma legittima di lavoro flessibile, ma con regole precise: parità di trattamento con i dipendenti dell'utilizzatore, limiti percentuali, divieti, contratto scritto. Quando queste regole sono violate, il lavoratore può chiedere di essere considerato dipendente dell'utilizzatore fin dall'inizio. Questa pagina spiega come funziona il rapporto, quali diritti ha il lavoratore e come si contesta una somministrazione irregolare.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Tre soggetti: agenzia che assume, utilizzatore che dirige, lavoratore in missione.
  • Parità di trattamento con i dipendenti dell'utilizzatore; utilizzatore responsabile in solido per paghe e contributi.
  • Limiti: 20% per la somministrazione a tempo indeterminato, 30% complessivo per termine e somministrazione a termine.
  • Somministrazione irregolare: si può chiedere l'assunzione presso l'utilizzatore dall'inizio.
  • Termine: 60 giorni dalla fine della missione per impugnare.

Come funziona

Con il contratto di somministrazione un'agenzia autorizzata mette a disposizione di un'impresa utilizzatrice uno o più lavoratori suoi dipendenti, che per tutta la missione lavorano nell'interesse e sotto la direzione dell'utilizzatore (art. 30 D.Lgs. 81/2015). Ci sono quindi due contratti: quello commerciale tra agenzia e utilizzatore, che deve essere scritto e indicare autorizzazione, numero di lavoratori, rischi, durata, mansioni, luogo, orario e trattamento (art. 33), e quello di lavoro tra agenzia e lavoratore, a tempo indeterminato o determinato (art. 34). Il lavoratore deve ricevere per iscritto le informazioni sulla missione prima di iniziarla.

RegolaContenutoNorma
Limite a tempo indeterminatoMassimo 20% dei dipendenti a tempo indeterminato dell'utilizzatore al 1° gennaioArt. 31, c. 1
Limite a tempo determinatoContratti a termine e somministrazione a termine insieme entro il 30%, salvo CCNL ed esenzioniArt. 31, c. 2
DivietiSostituire scioperanti; unità con licenziamenti collettivi nei sei mesi o cassa integrazione per le stesse mansioni; imprese senza valutazione dei rischiArt. 32
ProrogheCon il consenso del lavoratore, per iscritto, nei casi e nei limiti del CCNL delle agenzieArt. 34, c. 2

Sono esenti dai limiti percentuali, tra gli altri, i lavoratori assunti dall'agenzia a tempo indeterminato, i disoccupati che percepiscono da almeno sei mesi un sussidio e i lavoratori svantaggiati. Il lavoratore somministrato non si conta nell'organico dell'utilizzatore, salvo che per la sicurezza sul lavoro.

I diritti del lavoratore somministrato

Durante la missione il lavoratore ha diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, ai premi di risultato previsti dai contratti dell'utilizzatore e ai servizi sociali aziendali; l'utilizzatore è obbligato in solido con l'agenzia per retribuzioni e contributi (art. 35). L'agenzia deve informare e formare sui rischi, esercita il potere disciplinare su segnalazione dell'utilizzatore e garantisce i diritti sindacali, anche presso l'utilizzatore (art. 36). Chi è assunto dall'agenzia a tempo indeterminato riceve un'indennità di disponibilità nei periodi senza missione (art. 34). Per verificare la busta paga si veda la pagina dedicata alla busta paga.

La somministrazione irregolare

  • Contratto non scritto tra agenzia e utilizzatore: è nullo e i lavoratori sono dipendenti dell'utilizzatore a tutti gli effetti (art. 38, c. 1).
  • Limiti, divieti o elementi essenziali violati: il lavoratore può chiedere, anche solo contro l'utilizzatore, la costituzione del rapporto di lavoro con effetto dall'inizio della somministrazione (art. 38, c. 2). Non si applica alle pubbliche amministrazioni.
  • Termine: l'impugnazione segue le regole del licenziamento, entro sessanta giorni dalla fine della missione (art. 39, c. 1).
  • Risarcimento: oltre alla costituzione del rapporto, un'indennità da 2,5 a 12 mensilità per il periodo tra la fine della missione e la sentenza (art. 39, c. 2).

La direttiva europea sul lavoro tramite agenzia richiede che le missioni restino temporanee: la Corte di giustizia ha chiarito che gli Stati devono impedire il ricorso abusivo a missioni successive presso lo stesso utilizzatore (C-681/18). Il confine con l'appalto di servizi è un altro terreno frequente di contenzioso: quando l'appaltatore non organizza davvero il lavoro, si parla di appalto non genuino e le conseguenze sono simili.

  1. Chiedere i documenti: contratto con l'agenzia, lettera di missione, proroghe.
  2. Confrontare il trattamento con quello dei dipendenti dell'utilizzatore.
  3. Verificare limiti e divieti presso l'utilizzatore.
  4. Segnare la fine della missione: da lì decorrono i sessanta giorni.
  5. Impugnare per iscritto e poi agire in giudizio nei termini.

Domande frequenti

Da lavoratore somministrato, devo essere pagato come i dipendenti dell'azienda?
Sì. Per tutta la durata della missione il lavoratore somministrato ha diritto, a parità di mansioni, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore (art. 35 D.Lgs. 81/2015). L'utilizzatore risponde in solido con l'agenzia per le retribuzioni e i contributi, e il lavoratore ha accesso ai servizi sociali e assistenziali aziendali.
Quando posso chiedere di essere assunto dall'utilizzatore?
Quando la somministrazione è irregolare: se manca il contratto scritto tra agenzia e utilizzatore il lavoratore è considerato dipendente dell'utilizzatore; se sono stati superati i limiti percentuali, violati i divieti o mancano alcuni elementi essenziali del contratto, può chiedere al giudice la costituzione del rapporto con l'utilizzatore dall'inizio della missione (art. 38). La regola non vale verso le pubbliche amministrazioni.
Entro quando devo agire?
L'impugnazione segue le regole del licenziamento: va fatta per iscritto entro sessanta giorni, che decorrono dalla fine della missione presso l'utilizzatore (art. 39 D.Lgs. 81/2015). Se il giudice accoglie la domanda, oltre alla costituzione del rapporto condanna al pagamento di un'indennità tra 2,5 e 12 mensilità per il periodo tra la fine della missione e la sentenza.
L'agenzia mi ha assunto a tempo indeterminato: che cosa succede tra una missione e l'altra?
L'agenzia deve pagare un'indennità mensile di disponibilità, nella misura fissata dal contratto collettivo e comunque non inferiore al minimo stabilito per decreto (art. 34). In caso di cessazione del rapporto si applicano le regole ordinarie sul licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, non quelle sui licenziamenti collettivi.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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