In breve
- Appalto di servizi: l'appaltatore organizza mezzi e persone e si assume il rischio; il committente paga un risultato.
- Nel contratto: livelli di servizio misurabili, penali, risoluzione, durata, uscita, costi della sicurezza.
- Recesso: il committente può recedere in ogni momento, indennizzando spese, lavori eseguiti e mancato guadagno.
- Lavoratori dell'appaltatore: il committente risponde in solido di paghe e contributi fino a due anni dopo la fine dell'appalto.
- Appalto non genuino: i lavoratori possono chiedere di essere dipendenti del committente.
Che cos'è e che cosa lo distingue
«L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.»
Quando il servizio è continuativo o periodico, come nelle pulizie, nella manutenzione, nella logistica o nella gestione dei sistemi informatici, si applicano le norme dell'appalto e, se compatibili, quelle della somministrazione (art. 1677 c.c.). L'appaltatore non può subappaltare senza l'autorizzazione del committente (art. 1656). Sui vizi dell'opera e sulle regole dell'appalto di lavori si veda la pagina sull'appalto privato.
Il confine più delicato è con la somministrazione di lavoro. L'appalto è genuino se l'appaltatore organizza i mezzi necessari, anche solo esercitando il potere organizzativo e direttivo sui lavoratori impiegati, e si assume il rischio d'impresa (art. 29, c. 1, D.Lgs. 276/2003). Negli appalti ad alta intensità di manodopera, dove i mezzi materiali contano poco, all'appaltatore deve essere affidato un risultato autonomo, da raggiungere con una reale organizzazione del lavoro e con il potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti; il numero e la professionalità dei lavoratori non bastano (Cass. 18945/2025).
Che cosa scrivere nel contratto
| Clausola | A che cosa serve | Riferimento |
|---|---|---|
| Oggetto e livelli di servizio (SLA) | Descrivere il risultato con indicatori misurabili: tempi di intervento, disponibilità, qualità, report periodici | Art. 1655 c.c. |
| Penali | Predeterminare il danno per il mancato rispetto degli SLA; riducibili dal giudice se manifestamente eccessive | Artt. 1382, 1384 c.c. |
| Clausola risolutiva espressa | Sciogliere il contratto per violazioni gravi o ripetute indicate in modo specifico | Art. 1456 c.c. |
| Durata, rinnovo, recesso | Regolare preavvisi e indennizzi, tenendo conto del recesso di legge del committente | Artt. 1671, 1569, 1373 c.c. |
| Subappalto | Autorizzarlo o vietarlo espressamente | Art. 1656 c.c. |
| Costi della sicurezza | Indicarli specificamente, a pena di nullità; non sono soggetti a ribasso | Art. 26, c. 5, D.Lgs. 81/2008 |
| Personale e verifiche | Contratto collettivo applicato, documenti su paghe, contributi e ritenute, diritto di sospendere i pagamenti | Art. 29 D.Lgs. 276/2003; art. 17-bis D.Lgs. 241/1997 |
| Responsabilità e uscita | Tetti di responsabilità, assicurazioni, passaggio di consegne, restituzione di dati e beni | Art. 1229 c.c. |
Le penali legate agli SLA sono lo strumento più usato: limitano il risarcimento alla somma pattuita, salvo che sia previsto il danno ulteriore, e il giudice può ridurle se l'obbligazione è stata eseguita in parte o se l'importo è manifestamente eccessivo (si veda la pagina sulla clausola penale). Anche i tetti e le esclusioni di responsabilità hanno limiti: non valgono per dolo e colpa grave (si veda la pagina sulle clausole di limitazione della responsabilità).
Il recesso del committente e la durata
«Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.»
Il recesso di legge non richiede una giusta causa (Cass. 5019/2024). Nell'appalto di servizi continuativi il regime dipende dalla durata: se il contratto è a tempo determinato si applica l'art. 1671, e il committente può recedere prima della scadenza pagando l'indennizzo; se la durata non è stabilita né determinabile, ciascuna parte può recedere con un preavviso congruo secondo le regole della somministrazione, art. 1569 c.c. (Cass. 6487/2025). La clausola di rinnovo tacito non toglie al committente il diritto di recedere in qualsiasi momento (Cass. 15335/2024). L'appaltatore che chiede il mancato guadagno deve provare l'utile netto che avrebbe ricavato (Cass. 8853/2017), anche per presunzioni (Cass. 20626/2025). Le parti possono prevedere anche un recesso convenzionale (art. 1373 c.c.), con preavviso o con un corrispettivo. Per l'inadempimento vero e proprio si veda la pagina su inadempimento e risoluzione del contratto.
I lavoratori dell'appaltatore: che cosa rischia il committente
- Paghe e contributi: il committente imprenditore o datore di lavoro risponde in solido con l'appaltatore e con i subappaltatori, entro due anni dalla cessazione dell'appalto, per retribuzioni, TFR, contributi e premi assicurativi del periodo dell'appalto, escluse le sanzioni civili; chi paga si rivale sul coobbligato (art. 29, c. 2, D.Lgs. 276/2003). La regola non vale per il committente persona fisica che non esercita attività d'impresa o professionale (c. 3-ter).
- Trattamento minimo: ai lavoratori dell'appalto e del subappalto spetta un trattamento complessivamente non inferiore a quello del contratto collettivo del settore e della zona strettamente connessi con l'attività appaltata (c. 1-bis).
- Azione diretta: i dipendenti dell'appaltatore possono agire contro il committente fino a concorrenza di quanto questi deve ancora all'appaltatore (art. 1676 c.c.); si veda anche la pagina sullo stipendio non pagato.
- Sicurezza: se l'appalto si svolge nei suoi locali, il committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore, lo informa sui rischi, coordina le misure, di regola con il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (art. 26, c. 1-3, D.Lgs. 81/2008). L'imprenditore committente risponde inoltre in solido dei danni ai lavoratori dell'appaltatore non indennizzati dall'INAIL, salvo quelli derivanti dai rischi specifici propri dell'attività dell'appaltatore (c. 4).
- Ritenute fiscali: negli affidamenti oltre 200.000 euro annui, con prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente e con beni strumentali suoi, il committente deve chiedere copia delle deleghe F24 con cui l'appaltatore versa le ritenute sui lavoratori impiegati e, se mancano o i versamenti non tornano, sospendere i pagamenti fino al 20% del valore del servizio o fino all'importo delle ritenute non versate; l'obbligo cade se l'appaltatore consegna la certificazione dei requisiti rilasciata dall'Agenzia delle entrate (art. 17-bis D.Lgs. 241/1997).
L'appalto non genuino e il cambio di appaltatore
Se l'appalto è solo una fornitura di manodopera, il lavoratore può chiedere al giudice del lavoro, con ricorso notificato anche soltanto al committente che ha utilizzato la sua prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo (art. 29, c. 3-bis, D.Lgs. 276/2003). La domanda è soggetta ai termini di decadenza del lavoro (art. 32, c. 4, L. 183/2010): si veda la tabella delle decadenze. Sul piano penale, per l'appalto privo dei requisiti committente e appaltatore sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda di 60 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di occupazione (art. 18, c. 5-bis, D.Lgs. 276/2003), con un minimo di 5.000 e un massimo di 60.000 euro (c. 5-quinquies). Sul confine con la somministrazione si veda la pagina sul lavoro in somministrazione.
Quando l'appalto passa a un nuovo appaltatore dotato di una propria struttura, che assume il personale già impiegato per legge, per contratto collettivo o per una clausola dell'appalto, non c'è trasferimento d'azienda se ci sono elementi di discontinuità che danno una specifica identità d'impresa (art. 29, c. 3). Le conseguenze per i lavoratori sono spiegate nella pagina sul trasferimento d'azienda.
- Descrivere il risultato e misurarlo con SLA verificabili.
- Collegare penali e risoluzione agli indicatori, con importi proporzionati.
- Regolare durata, recesso e uscita, compreso il passaggio di consegne.
- Chiedere e conservare i documenti su paghe, contributi, ritenute e sicurezza.
- Lasciare all'appaltatore la direzione dei suoi lavoratori: niente ordini diretti.
Domande frequenti
Posso interrompere un contratto di servizi prima della scadenza?
L'appaltatore non paga i suoi dipendenti: ne rispondo io come committente?
Quando un appalto di servizi è «non genuino»?
Le penali per il mancato rispetto degli SLA sono sempre dovute per intero?
Fonti normative
- Art. 1655 c.c. — Nozione di appalto
- Art. 1671 c.c. — Recesso unilaterale del committente
- Art. 1677 c.c. — Prestazione continuativa o periodica di servizi
- Art. 29 D.Lgs. 276/2003 — Appalto e responsabilità solidale
- Art. 26 D.Lgs. 81/2008 — Obblighi di sicurezza negli appalti
- Art. 17-bis D.Lgs. 241/1997 — Ritenute negli appalti
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- ContrattiL'appalto privato: vizi, difformità, ritardiVizi e difformità nei lavori edili: denuncia entro 60 giorni, azione entro 2 anni, garanzia decennale per i gravi difetti, riduzione del prezzo, rifacimento.
- Contratto, mansioni e stipendioIl lavoro in somministrazione (interinale)Artt. 30-40 D.Lgs. 81/2015: agenzia e utilizzatore, parità di trattamento, limiti del 20% e 30%, divieti, somministrazione irregolare e assunzione presso l'utilizzatore.
- Contratti commercialiIl contratto di somministrazione (fornitura periodica o continuativa)Artt. 1559-1570 c.c.: quantità e prezzo, risoluzione per singole consegne, sospensione con preavviso, esclusiva, recesso, contatori di luce e gas, prescrizione.
- Contratti commercialiLa subfornitura (L. 192/1998)Quando c'è subfornitura, la forma scritta a pena di nullità, il pagamento entro 60 giorni con interessi e penale del 5%, le clausole nulle, la dipendenza economica.
- ContrattiLa clausola penale e la sua riduzioneLa clausola penale: dovuta senza prova del danno, niente cumulo con la prestazione salvo il ritardo, riduzione del giudice anche d'ufficio se eccessiva.
- Contratti commercialiClausole di limitazione ed esonero di responsabilitàArt. 1229 c.c.: nulle per dolo, colpa grave e ordine pubblico; tetti, esclusioni e penali irrisorie; doppia firma nelle condizioni generali; limiti con i consumatori.
- LicenziamentoCessione e trasferimento d'azienda: il licenziamento non è consentitoArt. 2112 c.c.: passaggio automatico con anzianità e diritti, solidarietà per i crediti, licenziamento nullo, dimissioni per giusta causa, sindacati, cambio appalto.
- ContrattiInadempimento e risoluzione del contrattoInadempimento e risoluzione (artt. 1218, 1453-1461 c.c.): messa in mora, diffida di 15 giorni, clausola risolutiva, termine essenziale, eccezione, danni, caparra, prova.