In breve
- È subfornitura quando si lavora su progetti, specifiche o materiali del committente, per un prodotto o un'attività sua.
- Contratto scritto a pena di nullità, ma email e ordini valgono; chi ha lavorato viene pagato comunque.
- Pagamento entro 60 giorni dalla consegna; in ritardo, interessi di mora automatici e penale del 5% oltre 30 giorni.
- Clausole nulle: modifica unilaterale, recesso senza preavviso, cessione gratuita di brevetti e altre privative.
- Abuso di dipendenza economica vietato; prima della causa, la mediazione.
Quando un contratto è subfornitura
«Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente.»
Il tratto distintivo è la dipendenza tecnica: il subfornitore non vende un proprio prodotto a catalogo, ma esegue ciò che il committente ha progettato, inserendosi nel suo ciclo produttivo. Per la Cassazione la conformità ai progetti e alle conoscenze tecniche del committente vale per tutte le ipotesi descritte dalla norma ed è il segno tipico della dipendenza economica che la legge vuole bilanciare (Cass. 18186/2014). Sono tipici i componenti meccanici su disegno, le lavorazioni conto terzi, lo stampaggio, le schede elettroniche, ma anche servizi integrati nella produzione del committente. Restano fuori le forniture di materie prime, di servizi di pubblica utilità e di beni strumentali che non siano attrezzature (art. 1, c. 2). Il nome dato al contratto non conta: un «ordine di acquisto» o un «appalto» possono essere subfornitura, e la qualificazione è spesso il primo punto della lite.
Forma e contenuto
Il contratto va stipulato per iscritto, a pena di nullità, ma valgono come forma scritta anche le comunicazioni di consenso inviate per via telematica. Se il committente manda una proposta scritta e il subfornitore inizia a lavorare senza chiedere modifiche, il contratto si considera concluso per iscritto alle condizioni della proposta, fermo il requisito della specifica approvazione delle clausole vessatorie (art. 1341 c.c.). Nei rapporti continuativi anche i singoli ordinativi devono essere scritti. Il contratto deve indicare i requisiti tecnici del bene o del servizio, il prezzo, determinato o determinabile in modo chiaro, e i termini e le modalità di consegna, collaudo e pagamento (art. 2). La nullità per difetto di forma non danneggia il subfornitore: ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni eseguite e al rimborso delle spese sostenute in buona fede (art. 2, c. 1).
Pagamenti: 60 giorni, interessi e penale
| Regola | Contenuto | Norma |
|---|---|---|
| Termine massimo | 60 giorni dalla consegna o dalla comunicazione dell'avvenuta prestazione; fino a 90 solo con accordi nazionali di settore o territoriali presso la camera di commercio | Art. 3, c. 2 |
| Interessi di mora | Automatici, senza messa in mora: tasso BCE maggiorato di 8 punti, salvo patto più favorevole e danno ulteriore | Art. 3, c. 3 |
| Penale | 5% dell'importo se il ritardo supera di 30 giorni il termine | Art. 3, c. 3 |
| Recupero | Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo | Art. 3, c. 4 |
| Varianti | Adeguamento del prezzo per modifiche significative chieste dal committente che aumentano i costi, anche se non previsto | Art. 3, c. 5 |
Il termine decorre dalla consegna del bene o dalla comunicazione di aver eseguito la prestazione, non dall'emissione della fattura. Per recuperare il credito il subfornitore può chiedere un decreto ingiuntivo che la legge dichiara provvisoriamente esecutivo, cioè azionabile subito anche se il committente fa opposizione. La maggiorazione di otto punti si applica alle transazioni concluse dal 1° gennaio 2013.
Le clausole che non valgono
La legge rende nulle le clausole con cui il committente più forte scarica i rischi sul subfornitore. È nullo il patto che riserva a una parte la modifica unilaterale del contratto, salvo quello che consente al committente di precisare con preavviso, entro limiti prefissati, quantità e tempi; è nullo, nei contratti continuativi, il recesso senza congruo preavviso; è nullo il patto con cui il subfornitore cede gratuitamente brevetti o diritti di proprietà intellettuale (art. 6). Il subfornitore risponde del funzionamento e della qualità di ciò che produce secondo il contratto e la regola d'arte, ma non dei difetti dei materiali o degli attrezzi forniti dal committente se li ha segnalati per tempo, e i patti contrari sono nulli (art. 5). Il committente resta proprietario dei progetti e delle prescrizioni tecniche che comunica, e il subfornitore deve mantenerli riservati (art. 7). Il subfornitore non può affidare a sua volta a terzi più della metà della fornitura senza autorizzazione, e alla sub-subfornitura si applicano le stesse regole, con termini di pagamento non peggiori (art. 4).
Abuso di dipendenza economica e lite
Quando il committente ha una posizione tale da imporre un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi, e il subfornitore non ha alternative soddisfacenti sul mercato, può scattare il divieto di abuso di dipendenza economica: rifiuto di comprare, condizioni ingiustificatamente gravose o discriminatorie, interruzione arbitraria del rapporto. Il patto abusivo è nullo e le azioni, anche inibitorie e risarcitorie, si propongono davanti alle sezioni specializzate in materia di impresa (art. 9). Le controversie di subfornitura sono tra quelle per cui la mediazione è condizione di procedibilità (art. 5 D.Lgs. 28/2010), mentre la vecchia conciliazione presso le camere di commercio prevista dall'art. 10 è stata abrogata.
- Verificare la qualificazione: progetti, disegni o specifiche del committente, inserimento nel suo processo produttivo.
- Raccogliere gli scritti: ordini, email, conferme, documenti di trasporto, comunicazioni di fine lavori.
- Calcolare il credito: capitale, interessi di mora dalla scadenza, penale del 5% se il ritardo supera 30 giorni.
- Diffidare e chiedere il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
- Per recesso, clausole nulle o abuso: mediazione, poi causa davanti alla sezione specializzata per le imprese.
Il recupero del credito in generale è spiegato nella pagina sul recupero crediti tra imprese; la tutela dei progetti e del know-how nella pagina sui segreti commerciali; il giudice competente nella pagina sul tribunale delle imprese.
Domande frequenti
Non abbiamo firmato nessun contratto, ma ho eseguito gli ordini ricevuti per email: sono tutelato?
Il committente vuole pagare a 120 giorni: è possibile?
Il cliente ha cambiato il disegno a lavorazione iniziata: devo accettare lo stesso prezzo?
Il committente ha interrotto da un giorno all'altro un rapporto che durava da anni: che cosa posso fare?
Fonti normative
- L. 18 giugno 1998, n. 192 — Disciplina della subfornitura nelle attività produttive
- Art. 2 L. 192/1998 — Forma e contenuto
- Art. 3 L. 192/1998 — Termini di pagamento
- Art. 6 L. 192/1998 — Nullità di clausole
- Art. 9 L. 192/1998 — Abuso di dipendenza economica
- Art. 5 D.Lgs. 28/2010 — Mediazione obbligatoria (anche per la subfornitura)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Marchi, brevetti e concorrenzaL'abuso di dipendenza economicaQuando un cliente o fornitore forte abusa di un'impresa che dipende da lui: nullità dei patti, risarcimento, sezioni imprese, AGCM, piattaforme digitali (dal 2022).
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- Debiti, crediti e pignoramentiIl decreto ingiuntivo: come si ottiene e come ci si difendeProva scritta, decreto in 30 giorni, provvisoria esecuzione, notifica in 60 giorni, opposizione in 40, esecutività, sospensione, costi.
- Il processo civileLa mediazione obbligatoria: materie, procedura, costiLa mediazione civile obbligatoria (D.Lgs. 28/2010): materie, primo incontro in 20-40 giorni, avvocato obbligatorio, costi del DM 150/2023, accordo esecutivo.