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GuidaSocietà e impresa · Marchi, brevetti e concorrenza

L'abuso di dipendenza economica

Molte piccole imprese vivono di un solo grande cliente, di un solo fornitore o di una piattaforma online senza la quale non raggiungono il mercato. La legge non vieta la forza contrattuale, ma vieta di abusarne: condizioni ingiustificatamente gravose, rifiuti di vendere o di comprare, interruzioni arbitrarie del rapporto. Il divieto nasce nella legge sulla subfornitura del 1998, ma la Cassazione lo applica a tutti i rapporti tra imprese; dal 2022 la dipendenza da una piattaforma digitale determinante si presume, e le cause spettano alle sezioni specializzate in materia di impresa. Questa pagina spiega quando c'è dipendenza, che cosa è abuso, quali rimedi esistono e come si prova.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Dipendenza: quando un'impresa può imporre a un'altra un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi, perché questa non ha alternative soddisfacenti.
  • Abuso: rifiuti di vendere o comprare, condizioni ingiustificatamente gravose o discriminatorie, interruzione arbitraria del rapporto.
  • Per tutti: vale in ogni rapporto tra imprese, non solo nella subfornitura (SU 24906/2011).
  • Piattaforme: dal 2022 la dipendenza da una piattaforma determinante si presume.
  • Rimedi: nullità, inibitoria e risarcimento davanti alle sezioni imprese; diffide e sanzioni dell'AGCM.

Dipendenza e abuso: i due requisiti

Art. 9, commi 1-3, L. 192/1998

«È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. [...] L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto. [...] Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo.»

Il divieto è nato nella legge sulla subfornitura, ma le Sezioni Unite lo hanno qualificato come una regola generale applicabile a tutti i rapporti commerciali tra imprese (SU 24906/2011), e la giurisprudenza lo usa per la distribuzione, la concessione di vendita, la fornitura continuativa e il franchising. Servono due cose, da provare separatamente. La prima è la dipendenza, che non coincide con la semplice differenza di dimensioni: conta la reale possibilità di trovare alternative soddisfacenti in tempi e a costi ragionevoli, e quindi il peso del cliente o fornitore nel fatturato, gli investimenti specifici fatti per quel rapporto, la durata della relazione, le condizioni del mercato. La seconda è l'abuso, cioè l'uso di quella posizione per imporre condizioni ingiustificatamente gravose o discriminatorie, rifiutare di contrattare o interrompere arbitrariamente il rapporto. La Cassazione ha annullato una sentenza che aveva ritenuto abusiva una clausola di franchising senza verificare in concreto la dipendenza del franchisee (Cass. 15023/2025): la forza contrattuale da sola non basta.

Le piattaforme digitali dal 2022

La legge annuale sulla concorrenza del 2022 (L. 118/2022, art. 33) ha aggiunto, dal 31 ottobre 2022, una presunzione: salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica dell'impresa che usa i servizi di intermediazione di una piattaforma digitale con un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche per gli effetti di rete o la disponibilità dei dati. La stessa riforma ha tipizzato gli abusi delle piattaforme: fornire informazioni o dati insufficienti sull'ambito o sulla qualità del servizio, pretendere prestazioni unilaterali non giustificate, ostacolare il passaggio a un altro fornitore, anche con condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti. Per venditori su marketplace, strutture ricettive, ristoratori e professionisti che dipendono da un'unica piattaforma, questo sposta l'onere della prova sulla piattaforma per quanto riguarda la dipendenza.

I rimedi

RimedioChi decideContenuto
Nullità del patto abusivoSezione specializzata in materia di impresaCade la clausola o il patto che realizza l'abuso (art. 9 c. 3)
Inibitoria, anche d'urgenzaSezione specializzata in materia di impresaOrdine di cessare la condotta, per esempio di riprendere le forniture o ritirare condizioni imposte
Risarcimento del dannoSezione specializzata in materia di impresaMargini persi, investimenti non ammortizzati, costi di riconversione
Diffide e sanzioniAutorità garante della concorrenza e del mercatoSe l'abuso ha rilevanza per la concorrenza; anche su segnalazione (art. 9 c. 3-bis e art. 15 L. 287/1990)
Ritardi di pagamento diffusi e reiteratiAGCMAbuso anche senza accertare la dipendenza, se in danno soprattutto di piccole e medie imprese (c. 3-bis)

L'abuso di dipendenza economica è diverso dall'abuso di posizione dominante (art. 3 L. 287/1990), che riguarda imprese con un potere sull'intero mercato e si applica a prescindere da un rapporto contrattuale; i due divieti possono concorrere, come spiegato nella pagina su abuso di posizione dominante e intese. Nella pratica il caso più frequente è l'interruzione del rapporto: un recesso senza preavviso congruo, dopo aver indotto l'impresa dipendente a investire, o accompagnato da trattenute o pretese ulteriori, è la condotta che più spesso viene riconosciuta come abusiva.

  1. Documentare la dipendenza: quota di fatturato, investimenti dedicati, clausole di esclusiva, tentativi di trovare alternative.
  2. Documentare l'abuso: comunicazioni, variazioni unilaterali, preavvisi, confronti con le condizioni praticate ad altri.
  3. Diffidare per iscritto, chiedendo il ripristino delle condizioni o un preavviso congruo.
  4. Valutare l'urgenza: se l'interruzione mette a rischio l'impresa, ricorso cautelare alla sezione imprese.
  5. Segnalare all'AGCM quando la condotta riguarda molte imprese o ha effetti sul mercato.

I contratti in cui il problema si pone più spesso sono spiegati nelle pagine sulla subfornitura, sul franchising e sulla concessione di vendita; il giudice competente nella pagina sul tribunale delle imprese.

Domande frequenti

Il mio unico cliente mi ha tolto le commesse da un giorno all'altro: è abuso?
Può esserlo, se lei era in una situazione di dipendenza economica, cioè senza reali alternative sul mercato in tempi ragionevoli, e l'interruzione è stata arbitraria: senza preavviso congruo, senza motivo, magari dopo averle fatto fare investimenti dedicati (art. 9 c. 2 L. 192/1998). Non basta però aver perso fatturato: il giudice deve accertare in concreto sia la dipendenza sia l'abuso (Cass. 15023/2025). Servono i dati sul peso del cliente nel fatturato, sugli investimenti specifici e sulle alternative disponibili.
La norma vale solo per la subfornitura?
No. Anche se è inserita nella legge sulla subfornitura, le Sezioni Unite hanno affermato che il divieto di abuso di dipendenza economica si applica a tutti i rapporti commerciali tra imprese (SU 24906/2011), e la giurisprudenza lo applica a distribuzione, concessione di vendita, franchising, fornitura.
Vendo tramite un grande marketplace che ha cambiato le condizioni: posso fare qualcosa?
Dal 31 ottobre 2022, se la piattaforma ha un ruolo determinante per raggiungere i clienti, la sua dipendenza economica si presume, salvo prova contraria, e sono espressamente abusivi, tra l'altro, informazioni insufficienti sul servizio, prestazioni unilaterali non giustificate e ostacoli al passaggio a un altro fornitore, anche con costi non previsti (art. 9 L. 192/1998 come modificato dalla L. 118/2022). Si agisce davanti alla sezione specializzata in materia di impresa; si può anche segnalare il caso all'AGCM. Vanno considerate anche le regole europee sulle piattaforme.
Che cosa posso ottenere?
La nullità delle clausole abusive, un ordine di cessare la condotta, anche in via d'urgenza, e il risarcimento del danno, davanti alla sezione specializzata in materia di impresa (art. 9 c. 3). Se l'abuso ha rilievo per la concorrenza, l'AGCM può diffidare e sanzionare l'impresa; nei casi di ritardi di pagamento diffusi e reiterati verso piccole e medie imprese, l'abuso sussiste anche senza provare la dipendenza (c. 3-bis).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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