In breve
- Requisiti: novità assoluta, attività inventiva, applicazione industriale, descrizione sufficiente.
- Durata: 20 anni per l'invenzione, 10 per il modello di utilità, con diritti annuali da pagare.
- Dove: UIBM per l'Italia, EPO per l'Europa, brevetto unitario e tribunale unificato dal 2023 (sezione di Milano dal 2024).
- Dipendenti e ricercatori: le invenzioni di servizio sono del datore; i ricercatori pubblici dal 2023 cedono i diritti alla struttura.
- Contraffazione: azioni civili davanti alle sezioni imprese; reato fino a 4 anni per chi contraffà brevetti (art. 473 c.p.).
Che cosa si può brevettare
«Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.»
La novità è assoluta: l'invenzione non deve essere compresa nello stato della tecnica, cioè in tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima del deposito, con una pubblicazione, un uso, una presentazione orale o qualunque altro mezzo (art. 46). Non si considerano solo le divulgazioni avvenute nei sei mesi precedenti per un abuso evidente ai danni dell'inventore e quelle in esposizioni ufficiali riconosciute (art. 47). L'attività inventiva richiede che la soluzione non sia evidente per una persona esperta del ramo (art. 48), l'applicazione industriale che possa essere fabbricata o usata in qualsiasi industria, anche agricola (art. 49). Non sono invenzioni, in quanto tali, le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i metodi commerciali, i programmi per elaboratore e le presentazioni di informazioni, e non sono brevettabili i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico e di diagnosi sul corpo umano o animale e le varietà vegetali e razze animali (art. 45 c. 2-4). La domanda deve contenere una descrizione sufficientemente chiara e completa perché un esperto possa attuare l'invenzione, le rivendicazioni, che delimitano la protezione, e i disegni necessari (art. 51): una descrizione insufficiente è causa di nullità (art. 76).
Per i miglioramenti di forma che danno a macchine, strumenti e oggetti una particolare efficacia o comodità d'uso esiste il brevetto per modello di utilità, più semplice e di durata decennale (artt. 82-86); per l'aspetto estetico di un prodotto si registra invece il disegno o modello, spiegato nella pagina su design e modelli.
Deposito, durata e titoli europei
| Strada | Dove | Effetto |
|---|---|---|
| Brevetto italiano | Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) | Protezione in Italia; domanda pubblica dopo 18 mesi, effetti dalla pubblicazione o dalla notifica ai terzi (art. 53) |
| Brevetto europeo | Ufficio europeo dei brevetti (EPO) | Esame unico, poi convalida nei singoli Stati scelti |
| Brevetto europeo con effetto unitario | EPO, con richiesta di effetto unitario dopo la concessione | Un solo titolo per gli Stati aderenti all'accordo sul tribunale unificato, in vigore dal 1° giugno 2023, Italia compresa |
| Domanda internazionale PCT | UIBM, EPO o WIPO | Procedura unica di deposito e ricerca, poi fasi nazionali o regionali |
Il primo deposito fa nascere un diritto di priorità di dodici mesi per estendere la domanda all'estero, e anche per una successiva domanda italiana che riprende gli stessi elementi (art. 47 c. 3-bis). Il brevetto dura venti anni dal deposito e non si rinnova (art. 60); si mantiene pagando i diritti annuali, e il mancato pagamento, trascorsi i sei mesi di mora, ne determina la decadenza (art. 75). Il titolare ha l'esclusiva di produrre, usare, mettere in commercio, vendere e importare il prodotto o di applicare il procedimento (art. 66), con eccezioni per gli usi privati non commerciali, la sperimentazione e le preparazioni galeniche in farmacia (art. 68); se non attua l'invenzione per tre anni dalla concessione o quattro dal deposito, chiunque vi abbia interesse può ottenere una licenza obbligatoria (art. 70). Dal 2023 le cause sui brevetti europei possono svolgersi davanti al tribunale unificato dei brevetti, che dal 27 giugno 2024 ha una sezione della divisione centrale a Milano.
Le invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori
Il codice distingue tre ipotesi (art. 64). Se l'attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto di lavoro e a tale scopo retribuita, i diritti appartengono al datore e all'inventore resta il diritto di essere riconosciuto autore. Se l'invenzione nasce nell'esecuzione del rapporto ma senza una retribuzione specifica per l'attività inventiva, i diritti sono comunque del datore, ma all'inventore spetta un equo premio, calcolato sull'importanza dell'invenzione, sulle mansioni, sulla retribuzione e sul contributo dell'organizzazione aziendale, se il datore ottiene il brevetto o sfrutta l'invenzione in segreto. Se l'invenzione è fatta fuori da questi casi ma rientra nel campo di attività del datore, appartiene all'inventore, e il datore ha un diritto di opzione per l'uso o l'acquisto del brevetto da esercitare entro tre mesi dalla comunicazione del deposito, contro un canone o un prezzo; sull'ammontare, in mancanza di accordo, decide un collegio di arbitratori. Per università, enti pubblici di ricerca e IRCCS la riforma del codice del 2023 (L. 102/2023) ha invertito la regola precedente: i diritti spettano alla struttura di appartenenza, l'inventore deve comunicarle l'invenzione, e se entro sei mesi, prorogabili di tre, la struttura non deposita la domanda o dichiara di non essere interessata, l'inventore può depositarla a proprio nome (art. 65).
La contraffazione
Le cause sui brevetti spettano alle sezioni specializzate in materia di impresa (art. 120 c.p.i.), con i provvedimenti urgenti tipici della proprietà industriale: descrizione e sequestro dei prodotti, inibitoria della produzione e della vendita, ritiro dal commercio, pubblicazione della sentenza e risarcimento, con le regole spiegate nella pagina sulla contraffazione del marchio e sul tribunale delle imprese. Chi è accusato di contraffazione si difende spesso attaccando il titolo, con la domanda riconvenzionale di nullità per mancanza di novità o di attività inventiva o per descrizione insufficiente (art. 76). Sul piano penale, chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli, o ne fa uso, rischia la reclusione da uno a quattro anni e la multa da 3.500 a 35.000 euro (art. 473 c. 2 c.p.); chi fabbrica, vende o introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo valido è punito, a querela, con la multa fino a 1.032,91 euro, salvo i reati più gravi (art. 127 c.p.i.); e chi indica falsamente che un prodotto è brevettato paga una sanzione amministrativa da 150 a 1.500 euro.
- Non divulgare prima del deposito: niente fiere, articoli, offerte o incontri senza accordo di riservatezza.
- Fare una ricerca di anteriorità e valutare con un consulente se conviene il brevetto, il modello di utilità o il segreto industriale.
- Depositare e pianificare l'estensione entro i dodici mesi di priorità: Europa, brevetto unitario, PCT.
- Regolare i diritti con dipendenti, collaboratori, università e finanziatori prima che l'invenzione nasca.
- Sorvegliare il mercato e pagare le annualità; davanti a una contraffazione, raccogliere prove e valutare descrizione e inibitoria.
La tutela alternativa del know-how non brevettato è nella pagina sui segreti commerciali; la registrazione dei segni distintivi nella pagina su come registrare un marchio.
Domande frequenti
Ho presentato la mia invenzione a una fiera prima di depositare la domanda: posso ancora brevettarla?
Si può brevettare un software?
L'invenzione l'ho fatta io da dipendente: di chi è?
Quanto dura il brevetto e come si mantiene?
Fonti normative
- Artt. 45-81 D.Lgs. 30/2005 (c.p.i.) — Invenzioni
- Art. 64 c.p.i. — Invenzioni dei dipendenti
- Art. 65 c.p.i. — Invenzioni dei ricercatori
- Artt. 82-86 c.p.i. — Modelli di utilità
- Art. 473 c.p. — Contraffazione di marchi, brevetti, modelli e disegni
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Marchi, brevetti e concorrenzaRegistrare un marchio: Italia, UE, internazionaleRequisiti del codice della proprietà industriale, ricerca di anteriorità, classi di Nizza, UIBM 101 euro, EUIPO 850, Madrid 653 franchi, opposizione in 3 mesi.
- Marchi, brevetti e concorrenzaLa contraffazione del marchio: diffida, inibitoria, risarcimentoArt. 20 c.p.i.: segno identico o simile con rischio di confusione; diffida, descrizione e sequestro, inibitoria con penale, risarcimento e retroversione degli utili.
- Marchi, brevetti e concorrenzaI segreti commerciali e il know-howQuando un'informazione è segreto commerciale (artt. 98-99 c.p.i.), come proteggerla, l'ex dipendente che porta via clienti e dati, inibitoria e sequestro, il reato.
- Marchi, brevetti e concorrenzaDesign e modelli: registrazione e tutelaArtt. 31-44 c.p.i.: novità e carattere individuale, 12 mesi di grazia, 25 anni di tutela, design UE non registrato per 3 anni, riforma UE 2024, diritto d'autore, rimedi.
- Marchi, brevetti e concorrenzaIl tribunale delle imprese: competenze e procedimentiSezioni specializzate (D.Lgs. 168/2003): marchi, brevetti, antitrust, class action, liti societarie di spa e srl; competenza regionale e società estere.
- Marchi, brevetti e concorrenzaLicenze e cessioni di marchi, brevetti e diritti d'autoreArt. 23 c.p.i. e artt. 107-110 L. 633/1941: cessione o licenza, esclusiva, royalties, qualità, trascrizione all'UIBM, forma scritta, risoluzione, patent box.
- Costituire e gestire una societàLa startup innovativa: requisiti e agevolazioniRequisiti della startup innovativa dopo la riforma 2024, permanenza di 3 anni estendibile, detrazioni per chi investe (30% e 65% de minimis), work for equity, crisi.