In breve
- Si protegge l'aspetto del prodotto: forma, linee, colori, materiali, confezione, anche grafica e caratteri tipografici.
- Requisiti: novità e carattere individuale; dodici mesi di grazia dopo la propria divulgazione.
- Durata: cinque anni rinnovabili fino a venticinque; nell'Unione anche tre anni senza registrazione.
- Riforma europea in vigore dal 2025-2026: design dell'Unione europea, tutela anche nel digitale.
- Contro le copie: diffida, sequestro, inibitoria, risarcimento e, nei casi gravi, denuncia.
Che cosa si può proteggere
«Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.»
Il prodotto può essere industriale o artigianale: un mobile, una lampada, una borsa, un tessuto, un'auto o un suo componente, un imballaggio, un logo grafico, un carattere tipografico; sono esclusi i programmi per elaboratore (art. 31, c. 2). Il design è nuovo se nessun design identico, o diverso per dettagli irrilevanti, è stato divulgato prima della domanda (art. 32); ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato è diversa da quella dei design precedenti, tenendo conto della libertà che il settore lascia al designer (art. 33). Non sono proteggibili le caratteristiche imposte unicamente dalla funzione tecnica, né i raccordi che devono avere forme e misure esatte per collegarsi ad altri prodotti (art. 36); i componenti di un prodotto complesso sono tutelati solo se restano visibili durante il normale uso (art. 35).
La divulgazione fatta dall'autore nei dodici mesi prima della domanda non toglie la novità: è il periodo di grazia, che consente di testare il prodotto sul mercato o in fiera prima di depositare (art. 34, c. 3). La presentazione a terzi vincolati alla riservatezza, per esempio con un accordo di riservatezza, non è divulgazione (art. 34, c. 2).
Registrazione italiana, europea e tutela senza registrazione
| Tutela | Dove | Durata | Che cosa vieta |
|---|---|---|---|
| Disegno o modello registrato italiano | Ufficio italiano brevetti e marchi | 5 anni, rinnovabili fino a 25 | Ogni uso di un design che non dà un'impressione generale diversa |
| Disegno o modello dell'Unione europea registrato | EUIPO, per tutti gli Stati dell'Unione | 5 anni, rinnovabili fino a 25 | Come sopra, in tutta l'Unione |
| Disegno o modello dell'Unione europea non registrato | Nasce con la prima divulgazione nell'Unione | 3 anni | Solo le copie, non le creazioni indipendenti |
| Diritto d'autore | Senza registrazione, se c'è carattere creativo e valore artistico | Vita dell'autore e 70 anni | Riproduzioni dell'opera |
Il sistema europeo è stato riformato dal regolamento (UE) 2024/2822, che si applica in parte dal 1° maggio 2025 e in parte dal 1° luglio 2026: il vecchio «disegno o modello comunitario» si chiama ora disegno o modello dell'Unione europea, la tutela comprende anche i design di prodotti non fisici e le animazioni, e i diritti del titolare coprono anche la creazione e la diffusione di file che consentono di stampare in 3D il prodotto. La direttiva (UE) 2024/2823, che armonizza le leggi nazionali, va recepita entro il 9 dicembre 2027: fino ad allora in Italia valgono gli articoli 31-44 del codice della proprietà industriale. Il diritto d'autore protegge le opere del disegno industriale solo se presentano di per sé carattere creativo e valore artistico (art. 2, n. 10, L. 633/1941): è la strada delle icone del design, non dei prodotti ordinari.
Chi è il titolare e come si reagisce alle copie
Il diritto alla registrazione spetta all'autore e ai suoi aventi causa; se il design è creato da un dipendente nell'ambito delle mansioni spetta al datore di lavoro, salvo patto contrario (art. 38). Con designer esterni e agenzie occorre un contratto di cessione scritto, come spiegato nella pagina su licenze e cessioni. La registrazione conferisce il diritto esclusivo di fabbricare, offrire, vendere, importare, esportare e usare i prodotti con quel design, e si estende a ogni design che non produce nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa (art. 41); restano liberi gli usi privati non commerciali, la sperimentazione e le citazioni didattiche (art. 42).
Contro le copie si agisce come per il marchio: diffida, poi ricorso d'urgenza per descrizione, sequestro e inibitoria, e causa di merito per il risarcimento e la restituzione degli utili, davanti alla sezione specializzata in materia di impresa; le procedure sono spiegate nella pagina sulla contraffazione. Il convenuto si difende spesso chiedendo la nullità della registrazione per mancanza di novità o di carattere individuale (art. 43): conviene quindi verificare le anteriorità prima di depositare e prima di fare causa. Se la copia imita anche segni distintivi o crea confusione sul mercato, si aggiunge la concorrenza sleale.
- Documentare la creazione: bozzetti, file datati, autori.
- Proteggere la riservatezza prima del lancio, con NDA verso fornitori e partner.
- Depositare entro dodici mesi dalla prima divulgazione, in Italia o all'EUIPO.
- Acquisire i diritti dai designer esterni con un contratto scritto.
- Sorvegliare il mercato e agire subito contro le copie con diffida e ricorso d'urgenza.
Le altre privative industriali sono spiegate nelle pagine su marchio e brevetto; il giudice competente in quella sul tribunale delle imprese.
Domande frequenti
Ho già mostrato il prodotto a una fiera: posso ancora registrarlo?
Senza registrazione un design è protetto?
Un concorrente vende un prodotto quasi identico al mio: che cosa posso fare?
Il design creato da un dipendente o da un designer esterno di chi è?
Fonti normative
- Artt. 31-44 c.p.i. — Disegni e modelli
- Art. 2, n. 10, L. 633/1941 — Opere del disegno industriale
- Regolamento (UE) 2024/2822 — Disegni e modelli dell'Unione europea
- Direttiva (UE) 2024/2823 — Protezione giuridica dei disegni e modelli
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Marchi, brevetti e concorrenzaRegistrare un marchio: Italia, UE, internazionaleRequisiti del codice della proprietà industriale, ricerca di anteriorità, classi di Nizza, UIBM 101 euro, EUIPO 850, Madrid 653 franchi, opposizione in 3 mesi.
- Marchi, brevetti e concorrenzaLa contraffazione del marchio: diffida, inibitoria, risarcimentoArt. 20 c.p.i.: segno identico o simile con rischio di confusione; diffida, descrizione e sequestro, inibitoria con penale, risarcimento e retroversione degli utili.
- Marchi, brevetti e concorrenzaIl brevetto: requisiti, procedura, contraffazioneBrevetto per invenzione e modello di utilità: novità, attività inventiva, 20 e 10 anni, UIBM, brevetto europeo e unitario, invenzioni dei dipendenti, contraffazione.
- Marchi, brevetti e concorrenzaLicenze e cessioni di marchi, brevetti e diritti d'autoreArt. 23 c.p.i. e artt. 107-110 L. 633/1941: cessione o licenza, esclusiva, royalties, qualità, trascrizione all'UIBM, forma scritta, risoluzione, patent box.
- Marchi, brevetti e concorrenzaLa concorrenza sleale (art. 2598 c.c.): imitazione, denigrazione, storno di dipendentiLa concorrenza sleale: confusione, denigrazione e appropriazione di pregi, atti contrari alla correttezza, storno di dipendenti, sviamento di clientela; inibitoria.
- Marchi, brevetti e concorrenzaIl tribunale delle imprese: competenze e procedimentiSezioni specializzate (D.Lgs. 168/2003): marchi, brevetti, antitrust, class action, liti societarie di spa e srl; competenza regionale e società estere.
- Contratti commercialiNDA e accordi di riservatezzaCome si scrive un accordo di riservatezza: informazioni protette ed esclusioni, obblighi, durata, penale riducibile, rapporto con i segreti commerciali, rimedi.