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GuidaSocietà e impresa · Marchi, brevetti e concorrenza

Design e modelli: registrazione e tutela

La forma di un prodotto, il suo aspetto, le linee, i colori, i materiali, la confezione, si proteggono come disegno o modello: un diritto esclusivo che impedisce ai concorrenti di copiarli. In Italia si registra all'Ufficio italiano brevetti e marchi, in tutta l'Unione all'EUIPO, e nell'Unione esiste anche una tutela breve senza registrazione, molto usata nella moda. Nei casi migliori interviene anche il diritto d'autore. Questa pagina spiega i requisiti, la durata, le novità della riforma europea e come reagire alle copie.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Si protegge l'aspetto del prodotto: forma, linee, colori, materiali, confezione, anche grafica e caratteri tipografici.
  • Requisiti: novità e carattere individuale; dodici mesi di grazia dopo la propria divulgazione.
  • Durata: cinque anni rinnovabili fino a venticinque; nell'Unione anche tre anni senza registrazione.
  • Riforma europea in vigore dal 2025-2026: design dell'Unione europea, tutela anche nel digitale.
  • Contro le copie: diffida, sequestro, inibitoria, risarcimento e, nei casi gravi, denuncia.

Che cosa si può proteggere

Art. 31, c. 1, c.p.i.

«Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.»

Il prodotto può essere industriale o artigianale: un mobile, una lampada, una borsa, un tessuto, un'auto o un suo componente, un imballaggio, un logo grafico, un carattere tipografico; sono esclusi i programmi per elaboratore (art. 31, c. 2). Il design è nuovo se nessun design identico, o diverso per dettagli irrilevanti, è stato divulgato prima della domanda (art. 32); ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato è diversa da quella dei design precedenti, tenendo conto della libertà che il settore lascia al designer (art. 33). Non sono proteggibili le caratteristiche imposte unicamente dalla funzione tecnica, né i raccordi che devono avere forme e misure esatte per collegarsi ad altri prodotti (art. 36); i componenti di un prodotto complesso sono tutelati solo se restano visibili durante il normale uso (art. 35).

La divulgazione fatta dall'autore nei dodici mesi prima della domanda non toglie la novità: è il periodo di grazia, che consente di testare il prodotto sul mercato o in fiera prima di depositare (art. 34, c. 3). La presentazione a terzi vincolati alla riservatezza, per esempio con un accordo di riservatezza, non è divulgazione (art. 34, c. 2).

Registrazione italiana, europea e tutela senza registrazione

TutelaDoveDurataChe cosa vieta
Disegno o modello registrato italianoUfficio italiano brevetti e marchi5 anni, rinnovabili fino a 25Ogni uso di un design che non dà un'impressione generale diversa
Disegno o modello dell'Unione europea registratoEUIPO, per tutti gli Stati dell'Unione5 anni, rinnovabili fino a 25Come sopra, in tutta l'Unione
Disegno o modello dell'Unione europea non registratoNasce con la prima divulgazione nell'Unione3 anniSolo le copie, non le creazioni indipendenti
Diritto d'autoreSenza registrazione, se c'è carattere creativo e valore artisticoVita dell'autore e 70 anniRiproduzioni dell'opera

Il sistema europeo è stato riformato dal regolamento (UE) 2024/2822, che si applica in parte dal 1° maggio 2025 e in parte dal 1° luglio 2026: il vecchio «disegno o modello comunitario» si chiama ora disegno o modello dell'Unione europea, la tutela comprende anche i design di prodotti non fisici e le animazioni, e i diritti del titolare coprono anche la creazione e la diffusione di file che consentono di stampare in 3D il prodotto. La direttiva (UE) 2024/2823, che armonizza le leggi nazionali, va recepita entro il 9 dicembre 2027: fino ad allora in Italia valgono gli articoli 31-44 del codice della proprietà industriale. Il diritto d'autore protegge le opere del disegno industriale solo se presentano di per sé carattere creativo e valore artistico (art. 2, n. 10, L. 633/1941): è la strada delle icone del design, non dei prodotti ordinari.

Chi è il titolare e come si reagisce alle copie

Il diritto alla registrazione spetta all'autore e ai suoi aventi causa; se il design è creato da un dipendente nell'ambito delle mansioni spetta al datore di lavoro, salvo patto contrario (art. 38). Con designer esterni e agenzie occorre un contratto di cessione scritto, come spiegato nella pagina su licenze e cessioni. La registrazione conferisce il diritto esclusivo di fabbricare, offrire, vendere, importare, esportare e usare i prodotti con quel design, e si estende a ogni design che non produce nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa (art. 41); restano liberi gli usi privati non commerciali, la sperimentazione e le citazioni didattiche (art. 42).

Contro le copie si agisce come per il marchio: diffida, poi ricorso d'urgenza per descrizione, sequestro e inibitoria, e causa di merito per il risarcimento e la restituzione degli utili, davanti alla sezione specializzata in materia di impresa; le procedure sono spiegate nella pagina sulla contraffazione. Il convenuto si difende spesso chiedendo la nullità della registrazione per mancanza di novità o di carattere individuale (art. 43): conviene quindi verificare le anteriorità prima di depositare e prima di fare causa. Se la copia imita anche segni distintivi o crea confusione sul mercato, si aggiunge la concorrenza sleale.

  1. Documentare la creazione: bozzetti, file datati, autori.
  2. Proteggere la riservatezza prima del lancio, con NDA verso fornitori e partner.
  3. Depositare entro dodici mesi dalla prima divulgazione, in Italia o all'EUIPO.
  4. Acquisire i diritti dai designer esterni con un contratto scritto.
  5. Sorvegliare il mercato e agire subito contro le copie con diffida e ricorso d'urgenza.

Le altre privative industriali sono spiegate nelle pagine su marchio e brevetto; il giudice competente in quella sul tribunale delle imprese.

Domande frequenti

Ho già mostrato il prodotto a una fiera: posso ancora registrarlo?
Sì, se si agisce in tempo. La divulgazione fatta dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la domanda non distrugge la novità (art. 34, c. 3, c.p.i.), e una regola analoga vale per il disegno o modello dell'Unione europea. Oltre i dodici mesi la propria divulgazione diventa un'anteriorità che impedisce la registrazione valida. Non conta come divulgazione la presentazione a terzi vincolati alla riservatezza (art. 34, c. 2).
Senza registrazione un design è protetto?
Nell'Unione europea sì, ma per poco e in modo limitato: il disegno o modello dell'Unione europea non registrato protegge per tre anni dalla prima divulgazione nell'Unione e consente di reagire solo contro le copie, non contro chi ha creato in modo indipendente un design simile. La registrazione, nazionale o dell'Unione, dà invece un diritto esclusivo fino a venticinque anni, con rinnovi ogni cinque (art. 37 c.p.i.). Il diritto d'autore protegge il design solo se ha carattere creativo e valore artistico.
Un concorrente vende un prodotto quasi identico al mio: che cosa posso fare?
Se il design è registrato, il titolare può vietare a terzi di fabbricare, offrire, vendere, importare o esportare prodotti che non producono nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa (art. 41 c.p.i.). Si parte di solito con una diffida e, se serve, con un ricorso d'urgenza per descrizione, sequestro e inibitoria davanti alla sezione specializzata in materia di impresa, poi con la causa di merito per il risarcimento. La contraffazione di disegni o modelli registrati e il commercio dei prodotti che li usurpano possono essere anche reato (artt. 473 e 517-ter c.p.).
Il design creato da un dipendente o da un designer esterno di chi è?
Se il design è creato dal dipendente nell'ambito delle sue mansioni, il diritto alla registrazione spetta al datore di lavoro, salvo patto contrario, fermo il diritto del dipendente a essere indicato come autore (art. 38, c. 3, c.p.i.). Per i designer esterni la regola non vale: il diritto nasce in capo all'autore e passa all'impresa solo con un contratto di cessione, che conviene fare per iscritto prima del deposito.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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